Articolo 5 della Legge 16 luglio 1974, n. 722
Articolo 4
Versione
12 febbraio 1975
Art. 5.
Il decreto di cui al precedente articolo 3 dovra' altresi' stabilire:
a) le, aggiunte di apportare al n. 136 della tabella, allegato A, al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni, al fine di introdurre una tassa di esame di L. 100.000 per le domande di brevetto per varieta' vegetali, nonche' una tassa di domanda di L. 60.000 e una tassa di concessione di L. 200.000 per le licenze obbligatorie speciali;
b) le spese necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative concernenti la tutela dei ritrovati vegetali, spese alle quali si dovra' provvedere con le entrate derivanti dalle tasse previste alla lettera a) del presente articolo.

Entrata in vigore il 12 febbraio 1975