TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 947/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Vinicio e Andrea Di Massa) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
- convenuto contumace–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 26.2.2025, alle ore
11.30, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, la per sentire accogliere nei confronti della parte convenuta le Controparte_2
seguenti domande “condannare la società convenuta, in applicazione della responsabilità solidale di cui all'art.
2112 c.c. , al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di EURO 25.053,35, al lordo delle ritenute di
legge, di cui EURO 6.470,30 per TFR, o la diversa somma maggiore o minore che emergerà nel corso del
giudizio, per differenze salariali maturate per lavoro ordinario, lavoro supplementare e lavoro straordinario
svolto e non retribuito, per permessi non goduti e non retribuiti, per ferie non godute e non retribuite e per
festività abolite non corrisposte e per mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso e per TFR non
corrisposto”.
Ha esposto che ha lavorato alle dipendenze della società convenuta nell'ambito dell'appalto Parte_2
; che la è una società avente per oggetto l'attività di trasporto su
[...] Parte_3
pagina 1 di 4 gomma di merci per conto terzi ed opera nel territorio della regione Umbria e della Provincia di Rieti;
che i lavoratori che operavano all'interno della , come la sig.ra , erano Parte_2 Parte_1
stati sempre formalmente assunti alle dipendenze di società cooperative e di società a responsabilità
limitata che si succedevano di anno in anno;
che ha sempre lavorato presso la sede della sita Parte_2
in Bastia Umbra, Via del Lavoro n. 18 e poi, dal mese di febbraio 2015 presso la nuova sede sita in
Perugia, Strada Tiberina Sud n. 41; che, più nel dettaglio, ha lavorato dal 18/6/2013 al 30/11/2013 alle dipendenze della ed il rapporto è continuato in forza di trasferimento di Controparte_3
ramo di azienda dal 1/12/2013 al 30/6/2014 con La Stella Società Cooperativa e dal 1/7/2014 al 31/1/2015
con Com. Tras Società Cooperativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di magazziniere e poi di padroncino, inquadrato al livello 4S del CCNL TRASPORTI E LOGISTICA e poi al Livello 4 del CCNL TRASPORTI E LOGISTICA sempre con orario di lavoro a tempo parziale di 20
ore settimanali;
che non ha mai ricevuto la lettera di licenziamento per il rapporto alle dipendenze della Com. Tras. Società Cooperativa ed ha sempre lavorato, senza soluzione di continuità, presso la sede della sita in Bastia Umbra, Via del Lavoro n. 18; che, in data 2/2/2015 è stata Parte_2
assunta alle dipendenze della , con la qualifica di padroncino, inquadrata Controparte_4
al Livello 4S del CCNL TRASPORTI E LOGISTICA, alle cui dipendenze operava fino al 31/3/2016; che
il rapporto di lavoro è proseguito, in forza di successivi trasferimenti di ramo di azienda, dal 1/4/2016
al 30/4/2017, alle dipendenze di Babilon Società Cooperativa, dal 1/5/2017 al 18/2/2018 alle dipendenze di Workstar S.r.l. Semplificata e dal 19/2/2018 al 31/12/2018 alle dipendenze della società Wiki Broker
S.r.l. Semplificata;
che il rapporto di lavoro di essa ricorrente alle dipendenze della società Wiki
Broker S.r.l. Semplificata è cessato in data 31/12/2018 in forza di lettera di licenziamento, datata
27/12/2018, spedita in data 28/12/2018 e ricevuta in data 4/1/2019, per giustificato motivo oggettivo;
che al termine del rapporto di lavoro con la Wiki Broker S.r.l. Semplificata, ha maturato differenze salariali per lavoro ordinario e supplementare svolto e non retribuito, per permessi non goduti e non retribuiti, per ferie non godute e non retribuite e per festività abolite non corrisposte e per mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
che le differenze salariali maturate dalla sig.ra Pt_1
nel rapporto di lavoro dal 10/5/2013 al 31/12/2018, sono pari ad EURO 21.430,33, al lordo delle ritenute di legge, e di EURO 6.470,30 per TFR;
che tali differenze risultano da conteggio salariale steso sulla base del CCNL TRASPORTI E LOGISTICA, Livello 4, applicabile al rapporto anche in via di equità ex art. 36 Cost.; che la sig.ra , oltre alle differenze salariali maturate non ha ricevuto neppure i ratei Pt_1
finali ed il TFR che risultano dalla busta paga di gennaio 2019, per EURO 2.847,28 al lordo delle pagina 2 di 4 ritenute di legge, di cui EURO 127,89 per TFR;
che, in data 28/10/2020, la sig.ra ha Parte_1
ottenuto da parte del Giudice del Lavoro decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro
[...]
, e Wiki Broker S.r.l.s. che, è stato regolarmente notificato alle parti;
che il Parte_2 CP_5
decreto ingiuntivo non è stato onorato ed il credito della ricorrente è pari pertanto ad EURO 25.053,35,
al lordo delle ritenute di legge.
La Wiki Broker S.r.l.s., pur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In linea preliminare, deve escludersi che la Wiki Broker S.r.l.s. possa rispondere ai sensi dell'art. 2112
c.c. di eventuali debiti contratti, nei confronti dell'odierna parte ricorrente, dalle società che hanno, in qualità di ditte appaltatrici nell'ambito del contratto di appalto tra e il Parte_2 CP_5
impiegato , prima dell'assunzione da parte di semplificata in data Parte_1 Controparte_4
2.2.2015.
Invero, non risulta in via documentale alcun trasferimento d'azienda tra Com Tras Società cooperativa e società che si sono succedute nel contratto di appalto tra e il CP_4 Parte_2 CP_5
e dal contratto di assunzione coì come dai prospetti paga prodotti, risulta una nuova CP_5
decorrenza del rapporto di lavoro con il che induce a ritenere, in difetto di elementi CP_4
probatori di segno contrario, che vi sia stato, nel caso di specie, unicamente un subentro di nuovo appaltatore.
Ciò premesso, il comma 3 dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo vigente all'epoca dell'assunzione da parte di prevedeva espressamente che “
3. L'acquisizione del personale già CP_4
impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda”.
Deve, dunque, escludersi che dovesse rispondere di eventuali debiti contratti dalle aziende CP_4
appaltatrici precedenti e che, conseguentemente, detti debiti possano essere posti a carico della Wiki
Broker S.r.l. semplificata.
Quanto agli ulteriori passaggi tra le imprese che si sono succedute nell'esecuzione del contratto di appalto con risulta in via documentale l'avvenuto trasferimento delle relative aziende Parte_2
pagina 3 di 4 ex art. 2112 c.c. con la conseguente responsabilità solidale delle aziende cessionarie per le obbligazioni assunte, dalle aziende cedenti, nei confronti dei propri dipendenti e, per quanto qui interessa, nei confronti della parte ricorrente.
Ciò premesso, quanto all'orario di lavoro della ricorrente, dalle testimonianze assunte in giudizio, è
risultato che la stessa lavorava quotidianamente osservando un orario a tempo pieno mentre,
dall'esame dei prospetti paga, risulta che la stessa è stata retribuita sempre sulla base di un part time evidentemente simulato.
La parte ricorrente ha depositato un prospetto delle differenze retributive spettanti a parte ricorrente applicando, per la determinazione della retribuzione mensilmente dovuta, i parametri retributivi effettivamente utilizzati dai datori di lavoro che si sono succeduti nella gestione dell'appalto ed applicandoli ad un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Le differenze retributive conseguentemente dovute sono risultate pari a € 10812,19 di cui EURO
4267,22 per TFR
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : condanna Parte_1
Wiki Broker a pagare a la somma di €10812,19 di cui EURO Controparte_6 Parte_1
4267,22 per TFR oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei relativi crediti sino al soddisfo.
Condanna Wiki Broker S.r.l.s. al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Controparte_1
Vinicio e Andrea Di Massa, procuratori antistatari, liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi Iva e Cpa come per legge
Perugia 26.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 947/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Vinicio e Andrea Di Massa) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
- convenuto contumace–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 26.2.2025, alle ore
11.30, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, la per sentire accogliere nei confronti della parte convenuta le Controparte_2
seguenti domande “condannare la società convenuta, in applicazione della responsabilità solidale di cui all'art.
2112 c.c. , al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di EURO 25.053,35, al lordo delle ritenute di
legge, di cui EURO 6.470,30 per TFR, o la diversa somma maggiore o minore che emergerà nel corso del
giudizio, per differenze salariali maturate per lavoro ordinario, lavoro supplementare e lavoro straordinario
svolto e non retribuito, per permessi non goduti e non retribuiti, per ferie non godute e non retribuite e per
festività abolite non corrisposte e per mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso e per TFR non
corrisposto”.
Ha esposto che ha lavorato alle dipendenze della società convenuta nell'ambito dell'appalto Parte_2
; che la è una società avente per oggetto l'attività di trasporto su
[...] Parte_3
pagina 1 di 4 gomma di merci per conto terzi ed opera nel territorio della regione Umbria e della Provincia di Rieti;
che i lavoratori che operavano all'interno della , come la sig.ra , erano Parte_2 Parte_1
stati sempre formalmente assunti alle dipendenze di società cooperative e di società a responsabilità
limitata che si succedevano di anno in anno;
che ha sempre lavorato presso la sede della sita Parte_2
in Bastia Umbra, Via del Lavoro n. 18 e poi, dal mese di febbraio 2015 presso la nuova sede sita in
Perugia, Strada Tiberina Sud n. 41; che, più nel dettaglio, ha lavorato dal 18/6/2013 al 30/11/2013 alle dipendenze della ed il rapporto è continuato in forza di trasferimento di Controparte_3
ramo di azienda dal 1/12/2013 al 30/6/2014 con La Stella Società Cooperativa e dal 1/7/2014 al 31/1/2015
con Com. Tras Società Cooperativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di magazziniere e poi di padroncino, inquadrato al livello 4S del CCNL TRASPORTI E LOGISTICA e poi al Livello 4 del CCNL TRASPORTI E LOGISTICA sempre con orario di lavoro a tempo parziale di 20
ore settimanali;
che non ha mai ricevuto la lettera di licenziamento per il rapporto alle dipendenze della Com. Tras. Società Cooperativa ed ha sempre lavorato, senza soluzione di continuità, presso la sede della sita in Bastia Umbra, Via del Lavoro n. 18; che, in data 2/2/2015 è stata Parte_2
assunta alle dipendenze della , con la qualifica di padroncino, inquadrata Controparte_4
al Livello 4S del CCNL TRASPORTI E LOGISTICA, alle cui dipendenze operava fino al 31/3/2016; che
il rapporto di lavoro è proseguito, in forza di successivi trasferimenti di ramo di azienda, dal 1/4/2016
al 30/4/2017, alle dipendenze di Babilon Società Cooperativa, dal 1/5/2017 al 18/2/2018 alle dipendenze di Workstar S.r.l. Semplificata e dal 19/2/2018 al 31/12/2018 alle dipendenze della società Wiki Broker
S.r.l. Semplificata;
che il rapporto di lavoro di essa ricorrente alle dipendenze della società Wiki
Broker S.r.l. Semplificata è cessato in data 31/12/2018 in forza di lettera di licenziamento, datata
27/12/2018, spedita in data 28/12/2018 e ricevuta in data 4/1/2019, per giustificato motivo oggettivo;
che al termine del rapporto di lavoro con la Wiki Broker S.r.l. Semplificata, ha maturato differenze salariali per lavoro ordinario e supplementare svolto e non retribuito, per permessi non goduti e non retribuiti, per ferie non godute e non retribuite e per festività abolite non corrisposte e per mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
che le differenze salariali maturate dalla sig.ra Pt_1
nel rapporto di lavoro dal 10/5/2013 al 31/12/2018, sono pari ad EURO 21.430,33, al lordo delle ritenute di legge, e di EURO 6.470,30 per TFR;
che tali differenze risultano da conteggio salariale steso sulla base del CCNL TRASPORTI E LOGISTICA, Livello 4, applicabile al rapporto anche in via di equità ex art. 36 Cost.; che la sig.ra , oltre alle differenze salariali maturate non ha ricevuto neppure i ratei Pt_1
finali ed il TFR che risultano dalla busta paga di gennaio 2019, per EURO 2.847,28 al lordo delle pagina 2 di 4 ritenute di legge, di cui EURO 127,89 per TFR;
che, in data 28/10/2020, la sig.ra ha Parte_1
ottenuto da parte del Giudice del Lavoro decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro
[...]
, e Wiki Broker S.r.l.s. che, è stato regolarmente notificato alle parti;
che il Parte_2 CP_5
decreto ingiuntivo non è stato onorato ed il credito della ricorrente è pari pertanto ad EURO 25.053,35,
al lordo delle ritenute di legge.
La Wiki Broker S.r.l.s., pur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In linea preliminare, deve escludersi che la Wiki Broker S.r.l.s. possa rispondere ai sensi dell'art. 2112
c.c. di eventuali debiti contratti, nei confronti dell'odierna parte ricorrente, dalle società che hanno, in qualità di ditte appaltatrici nell'ambito del contratto di appalto tra e il Parte_2 CP_5
impiegato , prima dell'assunzione da parte di semplificata in data Parte_1 Controparte_4
2.2.2015.
Invero, non risulta in via documentale alcun trasferimento d'azienda tra Com Tras Società cooperativa e società che si sono succedute nel contratto di appalto tra e il CP_4 Parte_2 CP_5
e dal contratto di assunzione coì come dai prospetti paga prodotti, risulta una nuova CP_5
decorrenza del rapporto di lavoro con il che induce a ritenere, in difetto di elementi CP_4
probatori di segno contrario, che vi sia stato, nel caso di specie, unicamente un subentro di nuovo appaltatore.
Ciò premesso, il comma 3 dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo vigente all'epoca dell'assunzione da parte di prevedeva espressamente che “
3. L'acquisizione del personale già CP_4
impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda”.
Deve, dunque, escludersi che dovesse rispondere di eventuali debiti contratti dalle aziende CP_4
appaltatrici precedenti e che, conseguentemente, detti debiti possano essere posti a carico della Wiki
Broker S.r.l. semplificata.
Quanto agli ulteriori passaggi tra le imprese che si sono succedute nell'esecuzione del contratto di appalto con risulta in via documentale l'avvenuto trasferimento delle relative aziende Parte_2
pagina 3 di 4 ex art. 2112 c.c. con la conseguente responsabilità solidale delle aziende cessionarie per le obbligazioni assunte, dalle aziende cedenti, nei confronti dei propri dipendenti e, per quanto qui interessa, nei confronti della parte ricorrente.
Ciò premesso, quanto all'orario di lavoro della ricorrente, dalle testimonianze assunte in giudizio, è
risultato che la stessa lavorava quotidianamente osservando un orario a tempo pieno mentre,
dall'esame dei prospetti paga, risulta che la stessa è stata retribuita sempre sulla base di un part time evidentemente simulato.
La parte ricorrente ha depositato un prospetto delle differenze retributive spettanti a parte ricorrente applicando, per la determinazione della retribuzione mensilmente dovuta, i parametri retributivi effettivamente utilizzati dai datori di lavoro che si sono succeduti nella gestione dell'appalto ed applicandoli ad un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Le differenze retributive conseguentemente dovute sono risultate pari a € 10812,19 di cui EURO
4267,22 per TFR
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : condanna Parte_1
Wiki Broker a pagare a la somma di €10812,19 di cui EURO Controparte_6 Parte_1
4267,22 per TFR oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei relativi crediti sino al soddisfo.
Condanna Wiki Broker S.r.l.s. al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Controparte_1
Vinicio e Andrea Di Massa, procuratori antistatari, liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi Iva e Cpa come per legge
Perugia 26.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 4 di 4