TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58663 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. dell'Avv. Luca Paternostro Bonomi, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Roma (RM), via Angelo Olivieri n. 73 Resistente - contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 27.11.24 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per la parte resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.9.22 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 6.3.02 contraeva matrimonio in Mombasa (Kenya)
[...]
con , dalla cui unione era nato un figlio, maggiorenne ed Controparte_1
autonomo; che in data 08.11.2018 concludevano un accordo di separazione personale tra i coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 D.
L. 132/2014 munito di autorizzazione del PM rilasciata in data 09.11.2018;
che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio con conferma dei provvedimenti assunti in sede separativa.
Concesso termine per il rinnovo della notifica alla resistente, alfine ritualmente citata la resistente ex art.143 c.p.c., il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e,
segnatamente, confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Successivamente, concesso termine per il rinnovo della notifica dei provvedimenti presidenziali, dichiarata la contumacia della resistente, chiesta dal ricorrente la definizione del giudizio senza richiesta di termini istruttori,
all'udienza del 27.11.24, sulle note scritte del ricorrente che insisteva nelle proprie richieste, chiedendo definirsi il giudizio, il G.I. riservava la decisione al Collegio con termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica in data
9.11.2018 e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione,
anche in considerazione del comportamento processuale della resistente,
rimasta contumace.
Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 6.3.2002.
Nessuna altra pronuncia è da assumersi per essere il figlio divenuto maggiorenne ed autonomo.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite, attesa anche la mancata costituzione della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58663/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Mombasa (Kenya)
il 6.3.22 tra nato a [...] il [...] ed Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...] trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio,
atto n.00219, parte II, serie C07, anno 2011);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
3) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 10.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58663 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. dell'Avv. Luca Paternostro Bonomi, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Roma (RM), via Angelo Olivieri n. 73 Resistente - contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 27.11.24 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per la parte resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.9.22 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 6.3.02 contraeva matrimonio in Mombasa (Kenya)
[...]
con , dalla cui unione era nato un figlio, maggiorenne ed Controparte_1
autonomo; che in data 08.11.2018 concludevano un accordo di separazione personale tra i coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 D.
L. 132/2014 munito di autorizzazione del PM rilasciata in data 09.11.2018;
che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio con conferma dei provvedimenti assunti in sede separativa.
Concesso termine per il rinnovo della notifica alla resistente, alfine ritualmente citata la resistente ex art.143 c.p.c., il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e,
segnatamente, confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Successivamente, concesso termine per il rinnovo della notifica dei provvedimenti presidenziali, dichiarata la contumacia della resistente, chiesta dal ricorrente la definizione del giudizio senza richiesta di termini istruttori,
all'udienza del 27.11.24, sulle note scritte del ricorrente che insisteva nelle proprie richieste, chiedendo definirsi il giudizio, il G.I. riservava la decisione al Collegio con termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica in data
9.11.2018 e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione,
anche in considerazione del comportamento processuale della resistente,
rimasta contumace.
Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 6.3.2002.
Nessuna altra pronuncia è da assumersi per essere il figlio divenuto maggiorenne ed autonomo.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite, attesa anche la mancata costituzione della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58663/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Mombasa (Kenya)
il 6.3.22 tra nato a [...] il [...] ed Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...] trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio,
atto n.00219, parte II, serie C07, anno 2011);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
3) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 10.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi