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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 13.02.2025 di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, letti gli atti e i documenti di causa, le note scritte depositate dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate, emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15662 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Forello e Parte_1
Andrea Villino
Ricorrente contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto
e
Controparte_2
Controparte_3
Convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato il decreto commissariale di revoca n.3/E del Parte_1
02.10.2019 e della consequenziale cartella di pagamento n. 296 2020 00951998 02 000 del 23.09.22, con cui gli veniva richiesta la parziale restituzione delle somme in precedenza erogate ex L. 44/1999 a ristoro del danno subito a seguito delle richieste estorsive avvenute negli anni 2011, 2012 e 2013 da parte di soggetti appartenenti al mandamento mafioso di Bagheria. Più precisamente a fronte di un'elargizione pari ad €. 570.782,00, veniva richiesta la restituzione della somma di €.79.366,18, in relazione alla quale non era pervenuta documentazione contabile idonea a comprovare il corretto impiego in attività economiche di tipo imprenditoriale del contributo entro i dodici mesi successivi alla corresponsione dello stesso, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L. 44/99.
Il Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi
[...]
cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante la deliberata revoca del decreto commissariale n. 3/E/02.10.2019.
La e l' ancorché regolarmente CP_2 Controparte_3
evocate in giudizio, sono rimaste contumaci.
Venendo al merito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, per come espressamente invocata tanto dall'Amministrazione resistente che dall'opponente, che in comparsa conclusionale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e, per l'effetto, preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'impugnato provvedimento di revoca parziale dell'elargizione, ha chiesto la condanna di parte avversa alla refusione delle spese processuali, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
Ciò appunto per la sopravvenuta inefficacia della parziale revoca del finanziamento, avendo l'amministrazione potuto accertare quell'adempimento (documentazione relativa all'impiego dell'importo di € 91.629,39, utilizzata dal Sig. al fine di Parte_1
estinguere un mutuo intestato alla
“ , contratto nel febbraio 2014 con il Credito Siciliano cfr. p. 7 Controparte_4
comparsa costituzione del Ministero convenuto) oggetto della questione controversa tra le parti.
Alla luce delle superiori considerazioni deve osservarsi come è venuto meno il concreto interesse dell'attore alla richiesta di annullamento del decreto commissariale n.
3/E/02.10.2019, pacificamente revocato.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, secondo il quale si deve verificare la fondatezza della domanda ove non fosse intervenuto l'evento che ha fatto venir meno l'interesse alla pronuncia.
Nel caso di specie l'attore ha depositato la documentazione a suo tempo inviata all'amministrazione per la relativa rendicontazione, di contro parte convenuta non ha comprovato l'inidoneità di detta documentazione, né che l'attore sia stato vanamente sollecitato ad integrare la documentazione indicata.
Ne consegue che avendo l'amministrazione revocato il provvedimento di recupero parziale del finanziamento concesso, sull'evidente presupposto della sussistenza del diritto al suo ottenimento da parte attrice, mentre non vi è prova che tale valutazione si sia fondata su documentazione originariamente mancante.
Gli allegati richiamati nella comparsa di costituzione non risultano infatti depositati, e quindi non ha trovato conferma la tesi del comportamento inadempiente da parte dell'attore nell'attività di rendicontazione.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per condannare
[...]
, la alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si CP_1 CP_2
liquidano, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e succ .modifiche, tenuto conto dell'attività espletata, in complessivi €. 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Non può invece essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice, essendosi l'amministrazione convenuta costituita al fine di evidenziare l'avvenuta revoca del provvedimento impugnato.
Va invece esclusa la condanna dell' , in quanto Controparte_3
soggetto competente per la sola fase di recupero delle somme ed estraneo pertanto al procedimento col quale è stata disposta la revoca parziale del contributo, nei confronti del quale le spese di lite vanno quindi dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna il e in solido fra loro, alla refusione in Controparte_1 CP_2 favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 7.052,00 Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti dell' Controparte_3
.
[...]
Così deciso in Palermo, il 26.02.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 13.02.2025 di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, letti gli atti e i documenti di causa, le note scritte depositate dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate, emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15662 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Forello e Parte_1
Andrea Villino
Ricorrente contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto
e
Controparte_2
Controparte_3
Convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato il decreto commissariale di revoca n.3/E del Parte_1
02.10.2019 e della consequenziale cartella di pagamento n. 296 2020 00951998 02 000 del 23.09.22, con cui gli veniva richiesta la parziale restituzione delle somme in precedenza erogate ex L. 44/1999 a ristoro del danno subito a seguito delle richieste estorsive avvenute negli anni 2011, 2012 e 2013 da parte di soggetti appartenenti al mandamento mafioso di Bagheria. Più precisamente a fronte di un'elargizione pari ad €. 570.782,00, veniva richiesta la restituzione della somma di €.79.366,18, in relazione alla quale non era pervenuta documentazione contabile idonea a comprovare il corretto impiego in attività economiche di tipo imprenditoriale del contributo entro i dodici mesi successivi alla corresponsione dello stesso, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L. 44/99.
Il Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi
[...]
cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante la deliberata revoca del decreto commissariale n. 3/E/02.10.2019.
La e l' ancorché regolarmente CP_2 Controparte_3
evocate in giudizio, sono rimaste contumaci.
Venendo al merito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, per come espressamente invocata tanto dall'Amministrazione resistente che dall'opponente, che in comparsa conclusionale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e, per l'effetto, preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'impugnato provvedimento di revoca parziale dell'elargizione, ha chiesto la condanna di parte avversa alla refusione delle spese processuali, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
Ciò appunto per la sopravvenuta inefficacia della parziale revoca del finanziamento, avendo l'amministrazione potuto accertare quell'adempimento (documentazione relativa all'impiego dell'importo di € 91.629,39, utilizzata dal Sig. al fine di Parte_1
estinguere un mutuo intestato alla
“ , contratto nel febbraio 2014 con il Credito Siciliano cfr. p. 7 Controparte_4
comparsa costituzione del Ministero convenuto) oggetto della questione controversa tra le parti.
Alla luce delle superiori considerazioni deve osservarsi come è venuto meno il concreto interesse dell'attore alla richiesta di annullamento del decreto commissariale n.
3/E/02.10.2019, pacificamente revocato.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, secondo il quale si deve verificare la fondatezza della domanda ove non fosse intervenuto l'evento che ha fatto venir meno l'interesse alla pronuncia.
Nel caso di specie l'attore ha depositato la documentazione a suo tempo inviata all'amministrazione per la relativa rendicontazione, di contro parte convenuta non ha comprovato l'inidoneità di detta documentazione, né che l'attore sia stato vanamente sollecitato ad integrare la documentazione indicata.
Ne consegue che avendo l'amministrazione revocato il provvedimento di recupero parziale del finanziamento concesso, sull'evidente presupposto della sussistenza del diritto al suo ottenimento da parte attrice, mentre non vi è prova che tale valutazione si sia fondata su documentazione originariamente mancante.
Gli allegati richiamati nella comparsa di costituzione non risultano infatti depositati, e quindi non ha trovato conferma la tesi del comportamento inadempiente da parte dell'attore nell'attività di rendicontazione.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per condannare
[...]
, la alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si CP_1 CP_2
liquidano, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e succ .modifiche, tenuto conto dell'attività espletata, in complessivi €. 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Non può invece essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice, essendosi l'amministrazione convenuta costituita al fine di evidenziare l'avvenuta revoca del provvedimento impugnato.
Va invece esclusa la condanna dell' , in quanto Controparte_3
soggetto competente per la sola fase di recupero delle somme ed estraneo pertanto al procedimento col quale è stata disposta la revoca parziale del contributo, nei confronti del quale le spese di lite vanno quindi dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna il e in solido fra loro, alla refusione in Controparte_1 CP_2 favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 7.052,00 Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti dell' Controparte_3
.
[...]
Così deciso in Palermo, il 26.02.2025
Il Giudice
Claudia Spiga