TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1161/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Scolaro Marta del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Scolaro Marta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 01/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo Vercelli (VC) il 14/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2015. Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 31/10/2008, Per_1 Per_2 Per_3
02/11/2012 e 19/12/2015,
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa dell'08/04/2022 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Borgo Vercelli (VC) il 14/09/2015, trascritto nei Registri dello Pt_1 Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli e siano affidati in regime condiviso ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, che provvederanno al loro mantenimento, educazione ed istruzione, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre sita in Borgo Vercelli, via
San Carlo n. 2; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Compatibilmente con le attività sportive e ricreative dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori, il padre avrà la facoltà di vedere i figli durante la settimana ogni volta che lo vorrà, e comunque nei pomeriggi del martedì e del giovedì, al termine delle attività ricreative/scolastiche fino alle 21.30 quando li riporterà dalla madre. I figli trascorreranno i fine settimana alternati con il padre, a partire dal venerdì pomeriggio fino alle 21.00 della domenica sera quando verranno accompagnati pagina 2 di 3 dalla madre. A Natale e Capodanno si alterneranno una settimana a testa nei periodi, il primo dal 23.12 al 30.12, il secondo dal 31.12 al 7.1. La settimana di Pasqua resteranno con il genitore con cui hanno trascorso il Capodanno. Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli, previo accordo della madre da comunicarsi entro il 1° giugno di ogni anno, riferendo all'altro genitore la località e la destinazione. Per tutti gli ulteriori ed eventuali periodi di vacanza, i genitori si accorderanno di volta in volta tenendo in considerazione l'alternanza tra un giorno di vacanza e l'altro e in modo da consentire il rispetto del principio della bigenitorialità;
2. DISPONE che il padre provveda a versare a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di € 500,00 da rivalutare di anno in anno secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro la fine di ogni mese. Il padre rimborserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie, come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui richiamato, importo che dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo;
3. DÀ ATTO che i genitori prestano reciproco assenso per l'espatrio dei figli con ognuno di loro;
4. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale e non, dichiarandosi pertanto soddisfatti di ogni loro ragione e pretesa.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1161/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Scolaro Marta del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Scolaro Marta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 01/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo Vercelli (VC) il 14/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2015. Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 31/10/2008, Per_1 Per_2 Per_3
02/11/2012 e 19/12/2015,
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa dell'08/04/2022 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Borgo Vercelli (VC) il 14/09/2015, trascritto nei Registri dello Pt_1 Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli e siano affidati in regime condiviso ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, che provvederanno al loro mantenimento, educazione ed istruzione, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre sita in Borgo Vercelli, via
San Carlo n. 2; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Compatibilmente con le attività sportive e ricreative dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori, il padre avrà la facoltà di vedere i figli durante la settimana ogni volta che lo vorrà, e comunque nei pomeriggi del martedì e del giovedì, al termine delle attività ricreative/scolastiche fino alle 21.30 quando li riporterà dalla madre. I figli trascorreranno i fine settimana alternati con il padre, a partire dal venerdì pomeriggio fino alle 21.00 della domenica sera quando verranno accompagnati pagina 2 di 3 dalla madre. A Natale e Capodanno si alterneranno una settimana a testa nei periodi, il primo dal 23.12 al 30.12, il secondo dal 31.12 al 7.1. La settimana di Pasqua resteranno con il genitore con cui hanno trascorso il Capodanno. Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli, previo accordo della madre da comunicarsi entro il 1° giugno di ogni anno, riferendo all'altro genitore la località e la destinazione. Per tutti gli ulteriori ed eventuali periodi di vacanza, i genitori si accorderanno di volta in volta tenendo in considerazione l'alternanza tra un giorno di vacanza e l'altro e in modo da consentire il rispetto del principio della bigenitorialità;
2. DISPONE che il padre provveda a versare a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di € 500,00 da rivalutare di anno in anno secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro la fine di ogni mese. Il padre rimborserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie, come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui richiamato, importo che dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo;
3. DÀ ATTO che i genitori prestano reciproco assenso per l'espatrio dei figli con ognuno di loro;
4. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale e non, dichiarandosi pertanto soddisfatti di ogni loro ragione e pretesa.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3