Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4384 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice rel./est.-
3) Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4384 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Emanuela Lamanna, presso il cui studio, sito in Napoli al viale degli Oleandri n. 19, elettivamente domicilia;
E
c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2
in atti dall'avv. Emanuela Lamanna, presso il cui studio, sito in Napoli al viale degli Oleandri n. 19, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate per la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 23.01.2025 le parti hanno confermato la propria volontà di non riconciliarsi, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il PM in data 22.11.2024 con il proprio visto ha espresso parere favorevole.
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 14.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Afragola il 4.10.2008 dal quale sono nati
Per_ due figli – ( nato a [...] il [...]) ed (nata a [...] il Per_2
06.07.2017) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il PM con visto del 22.11.2024 nulla opponeva.
All'udienza del 23.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata e nelle note allegate in atti dichiaravano che non sussistevano margini di riconciliazione e di voler ottenere prima la pronuncia di separazione consensuale e poi il divorzio congiunto, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va dunque resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Afragola (Na) in Via San Marco in Sylvis n°20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Per_
3. I figli minori, infatti, ed saranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza Per_2
privilegiata e collocazione presso la madre;
Per_ 4. I figli ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 4/a I figli ed restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Per_2 potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00; il mercoledì mattina dopo la scuola , per tutto il pomeriggio –sera dopo l'orario di cena , quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
4/b). durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Marzo di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Controparte_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) , assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie definite secondo il protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Napoli Nord nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. La sig.ra rinuncia al mantenimento per sé, in considerazione del fatto che la stessa Pt_1 dispone di adeguati mezzi che le consentono l'ordinaria sussistenza;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio ”.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di ( nata a [...] il Parte_1
27.03.1983) e (nato a [...] il [...]) ai sensi dell'art Controparte_1
151 primo comma c.c.;
b) omologa le condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (atto n. 271, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2008) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio