TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12058/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/11/2024 da con il proc. e dom. avv. PICOTTI FABRIZIO Parte_1
e da CO CC con il proc. e dom. avv. VARUTTI MAVIA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 25/05/2013 in MOIMACCO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di MOIMACCO (UD) al numero 3, parte 2, serie A, anno 2013;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 14/03/2022), minore;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e CO Parte_1
CC, il cui matrimonio è stato celebrato in data 25/05/2013, in MOIMACCO
(UD), con atto trascritto presso il comune di MOIMACCO (UD) al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 2013, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1
continueranno ad esercitare sullo stesso la responsabilità genitoriale e ad occuparsi della cura, dell'educazione e dell'istruzione del figlio, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse per ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione e la salute del medesimo;
per le questioni di ordinaria amministrazione, entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di convivenza con il figlio.
3) Dà atto che i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equipollente valido per l'espatrio per il figlio minore Per_1
Il documento del minore sarà custodito dalla sig.ra . Parte_1
4) La casa ex coniugale, sita in Moimacco (UD), Via dei Paschi n. 23, viene assegnata alla sig.ra presso la quale verrà collocato il figlio minore con obbligo Parte_1 Per_1
del sig. CE AC di rilasciare il detto immobile, portando con sé i propri effetti personali, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
5) Dispone che il sig. CE AC versi alla sig.ra entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo di euro
350,00 (trecentocinquanta/00), che sarà soggetto all'aumento annuale secondo gli indici
ISTAT. L'obbligo di versamento dell'assegno decorrerà a partire dal mese successivo al deposito del ricorso. Dà atto che gli assegni al nucleo familiare saranno richiesti e percepiti dalla sig.ra con impegno del sig. CE AC a Parte_1 sottoscrivere la documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio.
2 6) Le spese straordinarie mediche e scolastiche relative al minore sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo le previsioni stabilite dal
Protocollo d'intesa fra avvocati e magistrati del Tribunale di Udine di data 28.08.2015.
7) Dà atto che le parti si obbligano al pagamento in giusta metà delle rate mensili residue del mutuo acceso con la Banca di Credito Cooperativo di Manzano per l'acquisto della casa coniugale.
8) Dispone che il padre tenga con sé il figlio il martedì e il giovedì dalle ore 17:30 (o dalle ore 13:00 prelevandolo direttamente dalla scuola materna), e dopo averlo fatto cenare, lo riporterà a casa della madre per le ore 20:00/20:15; lo vedrà, inoltre, al di fuori della casa coniugale, nel pomeriggio di altri giorni (salvo nei weekend di spettanza della madre) dalle ore 17:30, previo congruo preavviso e compatibilmente alle esigenze e necessità del minore. Qualora il padre tenga con sé il figlio per oltre un'ora e mezza, dovrà riconsegnarlo presso l'abitazione materna, entro le ore 20:15, dopo averlo fatto cenare.
Fino al compimento del terzo anno di età, il padre terrà il figlio il sabato dalle ore
09:30/10:00 e dopo averlo fatto cenare, lo riporterà a casa della madre per le ore
20:15/20:30. Prende atto che i coniugi si impegnano, compatibilmente ai propri impegni,
a trascorrere la domenica assieme al figlio per almeno una o due ore. Dopo il compimento del terzo anno di età, fermi gli altri accordi sulle giornate infrasettimanali, previa una concorde valutazione sull'opportunità di un pernottamento presso il padre, dispone che quest'ultimo tenga il figlio, a settimane alterne, il venerdì, dall'uscita dalla scuola materna, e, dopo averlo fatto cenare, lo riporterà dalla madre alle ore 20:00/20:15 del sabato. Ove il padre non potesse il venerdì, prenderà il bambino alle ore 09:30- 10:00 del sabato e, dopo averlo fatto cenare, lo riporterà dalla madre la domenica per le ore
20:00/20:15. La madre nei weekend di sua spettanza e fino a che lavorerà il sabato, terrà il figlio con sé la domenica e il lunedì.
Per le festività di Natale, dispone che il figlio stia con un genitore il 25 dicembre e con l'altro il 26 dicembre;
lo stesso dicasi per il giorno di Capodanno e il primo dell'anno, e per il giorno di Pasqua e di Pasquetta, ad anni alterni;
dopo il compimento del terzo anno di età e previa valutazione dell'opportunità di un pernottamento di lunga durata, il padre terrà con sé il figlio per metà delle vacanze natalizie e per metà di quelle pasquali.
Per le vacanze estive, dopo il compimento del terzo anno di età e previa valutazione dell'opportunità di un pernottamento di lunga durata, dispone che il padre tenga con sé il
3 figlio per due settimane anche non consecutive: per pari periodo la madre potrà trascorrere le vacanze estive con il figlio. Prende atto che per tali periodi le parti si obbligano a garantire all'altro genitore i contatti con il minore ed a comunicare il luogo della vacanza. I coniugi si impegnano a comunicare con congruo anticipo il proprio piano ferie.
Dispone che il minore trascorra il giorno della Festa del papà e della mamma con il rispettivo genitore, così come il giorno del compleanno dei genitori;
il bambino trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
in mancanza di accordo tra gli stessi, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore.
9) Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
10) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOIMACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 01.04.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
4