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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/07/2024, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 293/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 293/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA MASCHERONI n. 21, PAVIA presso lo C.F._2 studio dell'avv. ALESSANDRO ARRIGO, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MONTE ROSA n. 67, Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. DANIELA TOSO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ritenuta la propria competenza e respinta ogni contraria istanza, per i motivi esposti in narrativa
Nel merito pagina 1 di 12 In riforma dell'impugnata sentenza n. 894/2022 del 22/6/2022 in esito al procedimento civile portante
R.G. n. 5768/2020, avanti il Tribunale di Pavia, dott.ssa Marcella Frangipani, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto tra le parti;
disporre la remissione al
Primo Giudice ex art. 353 o 354 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e spese generali, come per legge
In via istruttoria
Ove occorrendo svolgersi l'istruttoria non ammessa in primo grado, ma richiesta in occasione della precisazione conclusioni.
Per : Controparte_1
La società, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, come in atti, chiede Controparte_1
a codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria stanza, deduzione ed eccezione disattesa, di voler così giudicare: in limine litis
Ci si oppone alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza per tutte le motivazioni, di cui alla narrativa che precede;
in via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, ex art. 342 c.p.c.; in via preliminare, in subordine
Dichiarare inammissibile il proposto appello, ex art. 348 bis c.p.c., non presentando ragionevoli probabilità di accoglimento;
nel merito, in via principale
Respingere l'appello, proposto dai signori, e , e per Parte_1 Parte_2
l'effetto confermare la sentenza n. 894/2022 – R.G. 5768/2020, emessa il 21.06.2022 e pubblicata il
22.06.2022, dal Tribunale di Pavia, Giudice Dott.ssa Marcella FRANGIPANI;
in ogni caso
Compensi professionali e spese del presente grado, interamente rifusi.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
Con decreto n. 1841/2020 è stato ingiunto ai coniugi e di pagare la Parte_1 Parte_2 somma di € 11.900,00, oltre interessi e spese del procedimento, ad a titolo di saldo Controparte_1
del prezzo convenuto per la vendita di un immobile.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione sostenendo di aver integralmente pagato il prezzo del bene acquistato e disconoscendo la sottoscrizione degli assegni posti a base del decreto monitorio.
L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 894/2022 il Tribunale di Pavia ha respinto l'opposizione e condannato
[...]
e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 4.350,00 per compensi, Parte_1 Parte_2
oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
• l'oggetto della causa è la sussistenza o meno del credito dell'opposta e non la validità degli assegni allegati al ricorso per ingiunzione, in quanto dalla lettura del ricorso medesimo emerge chiaramente che la domanda si fonda sull'inadempimento parziale all'obbligo di pagamento del prezzo e tali assegni sono stati invocati (unitamente ad altri documenti) a dimostrazione della sussistenza del credito;
• sulla base dei documenti depositati da entrambe le parti, delle prove orali assunte e del comportamento processuale delle parti stesse i fatti possono così essere ricostruiti: “Con rogito notarile in data 28 gennaio 2015 (doc. 1 di parte opposta) alienò ai coniugi CP_1
un immobile sito a Cura Carpignano per il prezzo di € 171.816,00, comprensivo di Parte_1
I.V.A.; nel medesimo rogito è stato attestato che l'importo di € 900,00 veniva contestualmente versato in contanti e che per la restante somma di € 170.916,00 venivano consegnati dall'acquirente alla società alienante cinque assegni la cui copia è stata allegata all'atto notarile sub D. Tale allegato D è stato depositato dagli opponenti (doc. 2, che reca timbro e firma del notaio e sottoscrizioni delle parti) e così ritrae gli assegni consegnati, tutti datati 28 gennaio 2015:
- assegno circolare di € 100.000,00 emesso da;
Org_1
- assegno circolare di € 59.000,00 emesso da;
Org_1
pagina 3 di 12 - assegno bancario di € 5.600,00 tratto su , sottoscritto da;
Org_1 Parte_1
- assegno bancario di € 5.216,00 tratto su , sottoscritto da;
Org_1 Parte_1
- assegno bancario di € 1.100,00 tratto su , sottoscritto da . Org_1 Parte_1
Gli stessi opponenti hanno ammesso di non aver pagato gli assegni bancari, affermando, nell'atto di citazione, che “per gli assegni non circolari, allegati al rogito, si verificò un disguido, cosicché i tre assegni non circolari furono richiamati e si rese necessario, per gli opponenti, procedere al pagamento successivo, con la maggiorazione di penale, interessi e spese, come risulta dalla dichiarazione di quietanza che si produce (doc. 3), rilasciata dal ricorrente stesso a fronte di un pubblico ufficiale””;
• nel citato documento n. 3, definito “DICHIARAZIONE DI QUIETANZA”, il rappresentante legale di che sottoscrisse la dichiarazione in data 26 giugno 2015 davanti a un CP_1 pubblico ufficiale, indicò di essere in possesso degli assegni allegati al rogito notarile “restituiti non pagati in quanto richiamati” e affermò di aver ricevuto, nella stessa data della sottoscrizione del documento, “in pagamento la somma complessa di Euro 13.736,62” , che è stata imputata in modo specifico all'“ammontare degli assegni” per “Euro 11.916,00” e per gli ulteriori importi a penale, anche per richiamo assegni, a interessi e a spese di protesto;
• nella dichiarazione di quietanza non è stato precisato come sia avvenuto il pagamento della somma di € 13.736,622: se in contanti, con bonifico o con la consegna di assegni, né le parti hanno, nei rispettivi atti, chiarito questo aspetto. Tuttavia, sulla base delle prove acquisite, deve ritenersi che, almeno per l'importo di € 11.900,00, il pagamento sia avvenuto mediante la consegna degli assegni allegati al ricorso monitorio, ancorché non sottoscritti dal titolare del conto corrente e recanti date diverse da quelle della dichiarazione di quietanza. Invero
l'opponente ha ammesso, durante l'interrogatorio formale, di aver compilato Parte_1 gli assegni, con “le somme dovute”, staccandoli dal proprio libretto e consegnandoli alla moglie perché li recapitasse al rappresentante dell'opposta. Ha poi aggiunto: “Non mi pare di aver messo le date, ma non ne sono certo. Non ero presente quando mia moglie ha consegnato gli assegni. Io non li avevo firmati perché era solo un atto dimostrativo della nostra buona fede ma non volevo impegnarmi con degli assegni completi. Dopo che mia moglie li consegnò senza firma, il signor mi chiamò chiedendo di andare da lui a firmarli;
io gli dissi che non Tes_1
potevo assentarmi dal lavoro e quindi lui mi disse che gli bastava anche la firma di mia moglie;
io gli dissi di andare pure da mia moglie che era a casa. Avvisai per telefono mia moglie
pagina 4 di 12 dicendo che sarebbe andato per le firme. Mia moglie ora non ricorda esattamente Tes_1
l'episodio, in quanto c'erano stati tanti incontri con ma è probabile che li abbia Tes_1 firmati.”
La mancata presenza dell'opponente all'udienza fissata per l'assunzione del Parte_2 suo interrogatorio, senza che sia stata provata una ragione che ne giustificasse l'assenza, impone di ritenere ulteriormente dimostrato, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., che la predetta consegnò i due assegni di cui si tratta al rappresentante dell'opposta, così come ammesso da
; Parte_1
• l'ammissione relativa alla consegna degli assegni comporta il riconoscimento del debito per le somme riportate negli assegni medesimi, che l'opponente ha ammesso essere “somme dovute”, affermando di voler mostrare la “buona fede” propria e della moglie, ossia, presumibilmente, la volontà di pagare il debito, sostenendo di non volersi impegnare “con degli assegni completi”, con ogni probabilità non disponendo della liquidità necessaria al loro pagamento;
• l'opponente non ha confermato, ma neppure escluso, di aver apposto le date che sono per un assegno quella del 4 settembre 2015 e per l'altro assegno quella del 31 dicembre 2015 (doc. 2 di parte opposta); la prima data è stampata con timbro (e dunque è assai improbabile che sia stata apposta dall'opponente), la seconda è manoscritta. Dichiarando di non ricordare se avesse messo le date, l'opponente ha implicitamente confermato che le date stesse sono compatibili con gli accordi tra le parti e dunque che sono successive alla quietanza di pagamento;
• appare probabile che il giorno della quietanza (o nei giorni precedenti, se si vuole seguire la ricostruzione fatta dall'opponente durante l'interrogatorio) vennero consegnati gli assegni senza data o postdatati, avendo gli opponenti la necessità di ottenere la provvista necessaria al loro pagamento;
con la quietanza l'opposta dichiarò di aver ricevuto il pagamento a seguito della consegna degli assegni, che tuttavia in seguito risultarono non sottoscritti dal traente e non poterono dunque essere incassati ( sostiene che il medesimo avrebbe CP_1 Parte_1
personalmente e volutamente sottoscritto gli assegni con una firma diversa da quella propria (la profonda difformità tra le sottoscrizioni presenti negli assegni e quelle presenti nel rogito notarile è di immediata percezione); l'opponente, invece, come si è visto, durante l'interrogatorio ha sostenuto che fu lo stesso consentire la firma apocrifa); Tes_1
• deve, dunque, ritenersi che gli assegni di cui si tratta, nonostante non possano valere quali titoli di credito, costituiscano - anche alla luce delle dichiarazioni di e dell'assenza Parte_1
pagina 5 di 12 di all'udienza per l'interrogatorio - un primo, assai significativo, elemento di Parte_2 prova a sostegno dell'esistenza del credito azionato in via monitoria. Peraltro, solo in comparsa conclusionale gli opponenti hanno sostenuto, per la prima volta, che gli assegni sarebbero stati dati a titolo di caparra per l'acquisto dell'immobile. Tuttavia, anche a prescindere dalla tardività della deduzione, la stessa è del tutto sfornita di prova e insostenibile sul piano logico, per una pluralità di motivi: nel rogito non si fa cenno ad alcuna caparra da decurtare dal prezzo;
se fossero stati dati a titolo di caparra, gli assegni sarebbero stati incassati al momento della consegna;
la data degli assegni è successiva al rogito;
non ha senso che i promissari acquirenti, volendosi impegnare con la caparra, abbiano consegnato assegni con firma difforme da quella usualmente utilizzata;
• un ulteriore elemento che conferma, in modo inequivoco, la sussistenza del credito è costituito dalla e-mail inviata dall'opponente al legale dell'opposta in data 17 maggio 2018 (doc. 4 di parte opposta), che – alla luce della precedente corrispondenza (doc. 3 della medesima parte) – deve essere intesa come riconoscimento di debito. Infatti, il legale di inviò ai CP_1
coniugi una missiva, ricevuta il 9 maggio 2018, con la quale diffidò gli opponenti Parte_1 rispetto al pagamento dell'importo di € 11.900,00, richiamando i due assegni di cui si è discusso
(citato doc. 3 di parte opposta). Il 17 maggio successivo così rispose via e- Parte_1 mail al legale (citato doc. 4): “Buongiorno, con la presente comunico che in accordo con il direttore della con filiale di Stradella stiamo cercando il modo migliore per Org_2
accedere alla liquidità per poter concludere il pagamento a favore della Entro CP_1
settimana prossima la contatterò per comunicarle i metodi di pagamento. Resto a disposizione,
Cordiali saluti, ”. Va anche evidenziato che la mail in esame reca il Parte_1 seguente oggetto: “pagamento a saldo immobile per ; CP_1
• gli opponenti non contestano che la predetta mail sia stata inviata da , ma Parte_1 sostengono che essa “si riferisce ad eventuali discrepanze - che per il vero non sussistono - rispetto ai suddetti assegni impagati, tratti dalla a favore della stessa Org_1 [...]
. Tale affermazione è tanto generica da risultare sostanzialmente incomprensibile CP_2
(non si capisce perché sarebbero state invocate “discrepanze” eventuali e non sussistenti, né si capisce quali possano essere tali “discrepanze”) e soprattutto contrasta con il chiaro contenuto della mail in esame, che richiama espressamente il pagamento del saldo dovuto per l'acquisto dell'immobile ed esprime la necessità di ottenere liquidità per il pagamento medesimo, che pagina 6 di 12 viene promesso secondo modalità da comunicare in breve tempo. Ne deriva che la mail in esame non può che essere letta quale riconoscimento di debito da parte dell'opponente
[...]
. Ancorché il riconoscimento del debito da parte di uno dei condebitori non abbia Parte_1 effetto riguardo gli altri, ai sensi dell'art. 1309 c.c., nel caso di specie il comportamento processuale di che ha aderito completamente alle difese del marito, senza Parte_2 invocare la predetta norma, e non è comparsa all'udienza per l'interrogatorio formale, impone di ritenere dimostrato il credito nei confronti di entrambi gli opponenti.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e deducendo che: Parte_1 Parte_2
• la sentenza impugnata risulta illogica e censurabile nella parte in cui ha ritenuto, sulla base di un semplice “non ricordo” dell'appellante, che le date degli assegni siano “compatibili con gli accordi intervenuti tra le parti e dunque successive alla dichiarazione di quietanza rilasciata dall'appellato avanti un pubblico ufficiale”;
• che appare assolutamente sprovvista di alcun elemento di riscontro, nemmeno indiziario, la considerazione del giudice di prime cure secondo la quale gli assegni de quibus sono stati consegnati per “ottenere la dichiarazione da parte dell'opposto, di aver ottenuto il pagamento”.
Secondo l'appellante “Nessuno – e tanto meno un professionista nel campo, come è l'appellato
– rilascerebbe una tale dichiarazione avanti un pubblico ufficiale, se non fosse vera e tanto più
a fronte di atti e documenti incontestabili”;
• “gli assegni in questione erano quelli forniti ab origine quale titolo di caparra confirmatoria, esplicitamente richiesti dall'agente (che poi è anche l'appellato) e rappresentavano, sostanzialmente, “il nero” della vendita dell'immobile de quo che risulta comunque ed in ogni caso completamente pagato giusta la documentazione prodotta e le dichiarazioni rilasciate dalle parti davanti dapprima ad un notaio e poi ad un Pubblico Ufficiale”;
• la “mail, richiamata dall'appellato lungi dal rappresentare un riconoscimento di debito costituisce semplicemente un “maldestro tentativo” fatto dal signor di tenere Parte_1
aperta una trattativa e di farsi carico di altre eventuali maggiori spese conseguenti al tardivo pagamento degli assegni di cui al rogito”.
Si è costituita la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 Controparte_1 bis c.p.c e l'infondatezza dello stesso.
pagina 7 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è priva di pregio, atteso che la Corte, rinviando per la precisazione delle conclusioni, ha escluso la manifesta infondatezza dell'impugnazione ritenendo opportuno e necessario, per le questioni introdotte con i motivi di appello, assicurare l'ordinario corso del giudizio.
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Invero, l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato, sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando od in procedendo, asseritamente compiuti dal primo giudice, e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Il tutto per come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, laddove hanno espressamente affermato che "l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
A detta interpretazione si conforma l'appello qui in esame, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnati e gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice
(segnatamente, l'aver erroneamente ritenuto che le date degli assegni siano “compatibili con gli accordi intervenuti tra le parti e dunque successive alla dichiarazione di quietanza rilasciata dall'appellato avanti un pubblico ufficiale”; l'aver erroneamente ricostruito la vicenda sottesa al rilascio della dichiarazione di quietanza da parte dell'appellata; l'aver erroneamente escluso che gli assegni siano stati consegnati a titolo di caparra confirmatoria;
l'aver erroneamente interpretato la mail del 17 maggio
2018) con richiesta di riforma dei capi suddetti. Il che integra una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione ed il rigetto dell'eccezione proposta da parte appellata.
pagina 8 di 12 Passando al merito della controversia, ritiene la Corte che l'appello proposto da e Parte_1
sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure Parte_2
svolte.
Come si è detto, il giudice di prime cure ha ritenuto sulla base delle dichiarazioni rese da
[...]
in sede di interrogatorio formale e della ingiustificata mancata comparizione di Parte_1 [...] all'udienza fissata per l'assunzione del suo interrogatorio, che il pagamento dell'importo di € Pt_2
11.900,00 di cui alla dichiarazione di quietanza rilasciata dal rappresentante legale di CP_1
sia avvenuto mediante la consegna degli assegni allegati al ricorso monitorio, ancorché non
[...]
sottoscritti dal titolare del conto corrente e recanti date diverse da quelle della dichiarazione di quietanza. Invero, ha precisato il Tribunale, che l'opponente ha ammesso, durante Parte_1
l'interrogatorio formale, di aver compilato gli assegni, con “le somme dovute”, staccandoli dal proprio libretto e consegnandoli alla moglie perché li recapitasse al rappresentante dell'opposta e ha poi aggiunto: “Non mi pare di aver messo le date, ma non ne sono certo. Non ero presente quando mia moglie ha consegnato gli assegni. Io non li avevo firmati perché era solo un atto dimostrativo della nostra buona fede ma non volevo impegnarmi con degli assegni completi. Dopo che mia moglie li consegnò senza firma, il signor mi chiamò chiedendo di andare da lui a firmarli;
io gli dissi Tes_1
che non potevo assentarmi dal lavoro e quindi lui mi disse che gli bastava anche la firma di mia moglie;
io gli dissi di andare pure da mia moglie che era a casa. Avvisai per telefono mia moglie dicendo che sarebbe andato per le firme. Mia moglie ora non ricorda esattamente l'episodio, Tes_1 in quanto c'erano stati tanti incontri con ma è probabile che li abbia firmati.” Tes_1
Inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto, da un lato, che l'ammissione relativa alla consegna degli assegni abbia comportato il riconoscimento del debito per le somme riportate negli assegni medesimi, avendo peraltro l'opponente ammesso essere “somme dovute” e affermato di voler mostrare la “buona fede” propria e della moglie, ossia, presumibilmente, la volontà di pagare il debito, sostenendo di non volersi impegnare “con degli assegni completi”, con ogni probabilità non disponendo della liquidità necessaria al loro pagamento e, dall'altro, che l'opponente dichiarando di non ricordare se avesse messo le date, ha implicitamente confermato che le date stesse sono compatibili con gli accordi tra le parti e dunque che sono successive alla quietanza di pagamento.
Ebbene, ritiene la Corte che tale ricostruzione sia condivisibile, in quanto caratterizzata da linearità e logicità, e che la stessa non risulti in alcun modo scalfita dalle deduzioni svolte da parte appellante, non pagina 9 di 12 avendo lo stesso fornito una interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal in sede di Parte_1 interrogatorio formale diversa da quella data dal giudice di primo grado né contestato l'assenza di una ragione idonea a giustificare la mancata presentazione della all'udienza fissata per Pt_2
l'assunzione del suo interrogatorio formale.
Peraltro, quanto alle date apposte sugli assegni, appare evidente che se vi fosse stata una discrepanza delle stesse rispetto alla effettiva cronologia degli eventi, l'opponente avrebbe Parte_1 immediatamente rilevato l'anomalia ed escluso la paternità della relativa apposizione. Tuttavia, così non è stato e anche in questa sede non è stata fornita dalla parte appellante una idonea spiegazione al riguardo.
Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che l'assunto degli opponenti per cui gli assegni sarebbero stati dati a titolo di caparra per l'acquisto dell'immobile fosse, oltre che tardivo, del tutto sfornito di prova e insostenibile sul piano logico, per i seguenti motivi: nel rogito non si fa cenno ad alcuna caparra da decurtare dal prezzo;
se fossero stati dati a titolo di caparra, gli assegni sarebbero stati incassati al momento della consegna;
la data degli assegni è successiva al rogito;
non ha senso che i promissari acquirenti, volendosi impegnare con la caparra, abbiano consegnato assegni con firma difforme da quella usualmente utilizzata.
Ebbene, a tal proposito, occorre evidenziare, innanzitutto, che costituisce circostanza nuova, e comunque indimostrata, quella secondo cui gli assegni, consegnati a titolo di caparra, costituirebbero il
“nero” della vendita. E, in ogni caso, gli appellanti non hanno censurato né fornito alcuna una spiegazione idonea a confutare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inverosimile che gli assegni costituissero la caparra in quanto tale circostanza risulta incompatibile con il fatto che non sono stati incassati al momento della consegna e che riportano una data successiva al rogito e una firma dei promissari acquirenti difforme da quella usualmente utilizzata dagli stessi.
Infine, come correttamente ritenuto, dal giudice di primo grado, l'esistenza del credito azionato in via monitoria e la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza appellata risulta confermata, oltre che dalle predette circostanze, anche dalla mail del 17 maggio 2018, con la quale ha Parte_1 sostanzialmente riconosciuto di dover ancora pagare ad la somma di € 11.900,00, Controparte_1
precisando che stava “cercando il modo migliore per accedere alla liquidità per poter concludere il
pagina 10 di 12 pagamento a favore della e che entro la settimana successiva avrebbe contattato la CP_1 controparte “per comunicarle i metodi di pagamento”.
Peraltro, a fronte della considerazione del giudice di prime cure secondo cui le deduzioni svolte dagli opponenti in ordine alla predetta e-mail sono generiche, incomprensibili e in contrasto con il chiaro contenuto della mail, non hanno fornito alcuna valida chiave di lettura delle stesse, essendosi limitati a sostenere che si è trattato di “un “maldestro tentativo” fatto dal signor di tenere aperta Parte_1
una trattativa e di farsi carico di altre eventuali maggiori spese conseguenti al tardivo pagamento degli assegni di cui al rogito”. E' evidente, tuttavia, che si tratti di ulteriori incomprensibili e generiche deduzioni. Risulta, infatti, incontestato che la mail in questione costituisce la risposta ad una precedente e-mail con la quale la aveva richiesto il pagamento della somma di € 11.900,00 e, Controparte_1 pertanto, non è dato comprendere quale sia il nesso tra le predette circostanze (“maldestro tentativo” fatto dal signor di tenere aperta una trattativa e di farsi carico di altre eventuali maggiori Parte_1 spese conseguenti al tardivo pagamento degli assegni di cui al rogito”) e la citata richiesta di pagamento.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve dunque essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione € 26.001-52.000, con esclusione della fase istruttoria-trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.
Inoltre, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da e nei confronti della sentenza n. Parte_1 Parte_2
894/2022 del Tribunale di Pavia, sentenza che dunque conferma;
pagina 11 di 12 2) condanna e a rifondere a le spese di lite che Parte_1 Parte_2 Controparte_1 liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1 Parte_2
Così deciso in Milano, il 5.6.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 293/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA MASCHERONI n. 21, PAVIA presso lo C.F._2 studio dell'avv. ALESSANDRO ARRIGO, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MONTE ROSA n. 67, Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. DANIELA TOSO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ritenuta la propria competenza e respinta ogni contraria istanza, per i motivi esposti in narrativa
Nel merito pagina 1 di 12 In riforma dell'impugnata sentenza n. 894/2022 del 22/6/2022 in esito al procedimento civile portante
R.G. n. 5768/2020, avanti il Tribunale di Pavia, dott.ssa Marcella Frangipani, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto tra le parti;
disporre la remissione al
Primo Giudice ex art. 353 o 354 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e spese generali, come per legge
In via istruttoria
Ove occorrendo svolgersi l'istruttoria non ammessa in primo grado, ma richiesta in occasione della precisazione conclusioni.
Per : Controparte_1
La società, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, come in atti, chiede Controparte_1
a codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria stanza, deduzione ed eccezione disattesa, di voler così giudicare: in limine litis
Ci si oppone alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza per tutte le motivazioni, di cui alla narrativa che precede;
in via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, ex art. 342 c.p.c.; in via preliminare, in subordine
Dichiarare inammissibile il proposto appello, ex art. 348 bis c.p.c., non presentando ragionevoli probabilità di accoglimento;
nel merito, in via principale
Respingere l'appello, proposto dai signori, e , e per Parte_1 Parte_2
l'effetto confermare la sentenza n. 894/2022 – R.G. 5768/2020, emessa il 21.06.2022 e pubblicata il
22.06.2022, dal Tribunale di Pavia, Giudice Dott.ssa Marcella FRANGIPANI;
in ogni caso
Compensi professionali e spese del presente grado, interamente rifusi.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
Con decreto n. 1841/2020 è stato ingiunto ai coniugi e di pagare la Parte_1 Parte_2 somma di € 11.900,00, oltre interessi e spese del procedimento, ad a titolo di saldo Controparte_1
del prezzo convenuto per la vendita di un immobile.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione sostenendo di aver integralmente pagato il prezzo del bene acquistato e disconoscendo la sottoscrizione degli assegni posti a base del decreto monitorio.
L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 894/2022 il Tribunale di Pavia ha respinto l'opposizione e condannato
[...]
e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 4.350,00 per compensi, Parte_1 Parte_2
oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
• l'oggetto della causa è la sussistenza o meno del credito dell'opposta e non la validità degli assegni allegati al ricorso per ingiunzione, in quanto dalla lettura del ricorso medesimo emerge chiaramente che la domanda si fonda sull'inadempimento parziale all'obbligo di pagamento del prezzo e tali assegni sono stati invocati (unitamente ad altri documenti) a dimostrazione della sussistenza del credito;
• sulla base dei documenti depositati da entrambe le parti, delle prove orali assunte e del comportamento processuale delle parti stesse i fatti possono così essere ricostruiti: “Con rogito notarile in data 28 gennaio 2015 (doc. 1 di parte opposta) alienò ai coniugi CP_1
un immobile sito a Cura Carpignano per il prezzo di € 171.816,00, comprensivo di Parte_1
I.V.A.; nel medesimo rogito è stato attestato che l'importo di € 900,00 veniva contestualmente versato in contanti e che per la restante somma di € 170.916,00 venivano consegnati dall'acquirente alla società alienante cinque assegni la cui copia è stata allegata all'atto notarile sub D. Tale allegato D è stato depositato dagli opponenti (doc. 2, che reca timbro e firma del notaio e sottoscrizioni delle parti) e così ritrae gli assegni consegnati, tutti datati 28 gennaio 2015:
- assegno circolare di € 100.000,00 emesso da;
Org_1
- assegno circolare di € 59.000,00 emesso da;
Org_1
pagina 3 di 12 - assegno bancario di € 5.600,00 tratto su , sottoscritto da;
Org_1 Parte_1
- assegno bancario di € 5.216,00 tratto su , sottoscritto da;
Org_1 Parte_1
- assegno bancario di € 1.100,00 tratto su , sottoscritto da . Org_1 Parte_1
Gli stessi opponenti hanno ammesso di non aver pagato gli assegni bancari, affermando, nell'atto di citazione, che “per gli assegni non circolari, allegati al rogito, si verificò un disguido, cosicché i tre assegni non circolari furono richiamati e si rese necessario, per gli opponenti, procedere al pagamento successivo, con la maggiorazione di penale, interessi e spese, come risulta dalla dichiarazione di quietanza che si produce (doc. 3), rilasciata dal ricorrente stesso a fronte di un pubblico ufficiale””;
• nel citato documento n. 3, definito “DICHIARAZIONE DI QUIETANZA”, il rappresentante legale di che sottoscrisse la dichiarazione in data 26 giugno 2015 davanti a un CP_1 pubblico ufficiale, indicò di essere in possesso degli assegni allegati al rogito notarile “restituiti non pagati in quanto richiamati” e affermò di aver ricevuto, nella stessa data della sottoscrizione del documento, “in pagamento la somma complessa di Euro 13.736,62” , che è stata imputata in modo specifico all'“ammontare degli assegni” per “Euro 11.916,00” e per gli ulteriori importi a penale, anche per richiamo assegni, a interessi e a spese di protesto;
• nella dichiarazione di quietanza non è stato precisato come sia avvenuto il pagamento della somma di € 13.736,622: se in contanti, con bonifico o con la consegna di assegni, né le parti hanno, nei rispettivi atti, chiarito questo aspetto. Tuttavia, sulla base delle prove acquisite, deve ritenersi che, almeno per l'importo di € 11.900,00, il pagamento sia avvenuto mediante la consegna degli assegni allegati al ricorso monitorio, ancorché non sottoscritti dal titolare del conto corrente e recanti date diverse da quelle della dichiarazione di quietanza. Invero
l'opponente ha ammesso, durante l'interrogatorio formale, di aver compilato Parte_1 gli assegni, con “le somme dovute”, staccandoli dal proprio libretto e consegnandoli alla moglie perché li recapitasse al rappresentante dell'opposta. Ha poi aggiunto: “Non mi pare di aver messo le date, ma non ne sono certo. Non ero presente quando mia moglie ha consegnato gli assegni. Io non li avevo firmati perché era solo un atto dimostrativo della nostra buona fede ma non volevo impegnarmi con degli assegni completi. Dopo che mia moglie li consegnò senza firma, il signor mi chiamò chiedendo di andare da lui a firmarli;
io gli dissi che non Tes_1
potevo assentarmi dal lavoro e quindi lui mi disse che gli bastava anche la firma di mia moglie;
io gli dissi di andare pure da mia moglie che era a casa. Avvisai per telefono mia moglie
pagina 4 di 12 dicendo che sarebbe andato per le firme. Mia moglie ora non ricorda esattamente Tes_1
l'episodio, in quanto c'erano stati tanti incontri con ma è probabile che li abbia Tes_1 firmati.”
La mancata presenza dell'opponente all'udienza fissata per l'assunzione del Parte_2 suo interrogatorio, senza che sia stata provata una ragione che ne giustificasse l'assenza, impone di ritenere ulteriormente dimostrato, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., che la predetta consegnò i due assegni di cui si tratta al rappresentante dell'opposta, così come ammesso da
; Parte_1
• l'ammissione relativa alla consegna degli assegni comporta il riconoscimento del debito per le somme riportate negli assegni medesimi, che l'opponente ha ammesso essere “somme dovute”, affermando di voler mostrare la “buona fede” propria e della moglie, ossia, presumibilmente, la volontà di pagare il debito, sostenendo di non volersi impegnare “con degli assegni completi”, con ogni probabilità non disponendo della liquidità necessaria al loro pagamento;
• l'opponente non ha confermato, ma neppure escluso, di aver apposto le date che sono per un assegno quella del 4 settembre 2015 e per l'altro assegno quella del 31 dicembre 2015 (doc. 2 di parte opposta); la prima data è stampata con timbro (e dunque è assai improbabile che sia stata apposta dall'opponente), la seconda è manoscritta. Dichiarando di non ricordare se avesse messo le date, l'opponente ha implicitamente confermato che le date stesse sono compatibili con gli accordi tra le parti e dunque che sono successive alla quietanza di pagamento;
• appare probabile che il giorno della quietanza (o nei giorni precedenti, se si vuole seguire la ricostruzione fatta dall'opponente durante l'interrogatorio) vennero consegnati gli assegni senza data o postdatati, avendo gli opponenti la necessità di ottenere la provvista necessaria al loro pagamento;
con la quietanza l'opposta dichiarò di aver ricevuto il pagamento a seguito della consegna degli assegni, che tuttavia in seguito risultarono non sottoscritti dal traente e non poterono dunque essere incassati ( sostiene che il medesimo avrebbe CP_1 Parte_1
personalmente e volutamente sottoscritto gli assegni con una firma diversa da quella propria (la profonda difformità tra le sottoscrizioni presenti negli assegni e quelle presenti nel rogito notarile è di immediata percezione); l'opponente, invece, come si è visto, durante l'interrogatorio ha sostenuto che fu lo stesso consentire la firma apocrifa); Tes_1
• deve, dunque, ritenersi che gli assegni di cui si tratta, nonostante non possano valere quali titoli di credito, costituiscano - anche alla luce delle dichiarazioni di e dell'assenza Parte_1
pagina 5 di 12 di all'udienza per l'interrogatorio - un primo, assai significativo, elemento di Parte_2 prova a sostegno dell'esistenza del credito azionato in via monitoria. Peraltro, solo in comparsa conclusionale gli opponenti hanno sostenuto, per la prima volta, che gli assegni sarebbero stati dati a titolo di caparra per l'acquisto dell'immobile. Tuttavia, anche a prescindere dalla tardività della deduzione, la stessa è del tutto sfornita di prova e insostenibile sul piano logico, per una pluralità di motivi: nel rogito non si fa cenno ad alcuna caparra da decurtare dal prezzo;
se fossero stati dati a titolo di caparra, gli assegni sarebbero stati incassati al momento della consegna;
la data degli assegni è successiva al rogito;
non ha senso che i promissari acquirenti, volendosi impegnare con la caparra, abbiano consegnato assegni con firma difforme da quella usualmente utilizzata;
• un ulteriore elemento che conferma, in modo inequivoco, la sussistenza del credito è costituito dalla e-mail inviata dall'opponente al legale dell'opposta in data 17 maggio 2018 (doc. 4 di parte opposta), che – alla luce della precedente corrispondenza (doc. 3 della medesima parte) – deve essere intesa come riconoscimento di debito. Infatti, il legale di inviò ai CP_1
coniugi una missiva, ricevuta il 9 maggio 2018, con la quale diffidò gli opponenti Parte_1 rispetto al pagamento dell'importo di € 11.900,00, richiamando i due assegni di cui si è discusso
(citato doc. 3 di parte opposta). Il 17 maggio successivo così rispose via e- Parte_1 mail al legale (citato doc. 4): “Buongiorno, con la presente comunico che in accordo con il direttore della con filiale di Stradella stiamo cercando il modo migliore per Org_2
accedere alla liquidità per poter concludere il pagamento a favore della Entro CP_1
settimana prossima la contatterò per comunicarle i metodi di pagamento. Resto a disposizione,
Cordiali saluti, ”. Va anche evidenziato che la mail in esame reca il Parte_1 seguente oggetto: “pagamento a saldo immobile per ; CP_1
• gli opponenti non contestano che la predetta mail sia stata inviata da , ma Parte_1 sostengono che essa “si riferisce ad eventuali discrepanze - che per il vero non sussistono - rispetto ai suddetti assegni impagati, tratti dalla a favore della stessa Org_1 [...]
. Tale affermazione è tanto generica da risultare sostanzialmente incomprensibile CP_2
(non si capisce perché sarebbero state invocate “discrepanze” eventuali e non sussistenti, né si capisce quali possano essere tali “discrepanze”) e soprattutto contrasta con il chiaro contenuto della mail in esame, che richiama espressamente il pagamento del saldo dovuto per l'acquisto dell'immobile ed esprime la necessità di ottenere liquidità per il pagamento medesimo, che pagina 6 di 12 viene promesso secondo modalità da comunicare in breve tempo. Ne deriva che la mail in esame non può che essere letta quale riconoscimento di debito da parte dell'opponente
[...]
. Ancorché il riconoscimento del debito da parte di uno dei condebitori non abbia Parte_1 effetto riguardo gli altri, ai sensi dell'art. 1309 c.c., nel caso di specie il comportamento processuale di che ha aderito completamente alle difese del marito, senza Parte_2 invocare la predetta norma, e non è comparsa all'udienza per l'interrogatorio formale, impone di ritenere dimostrato il credito nei confronti di entrambi gli opponenti.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e deducendo che: Parte_1 Parte_2
• la sentenza impugnata risulta illogica e censurabile nella parte in cui ha ritenuto, sulla base di un semplice “non ricordo” dell'appellante, che le date degli assegni siano “compatibili con gli accordi intervenuti tra le parti e dunque successive alla dichiarazione di quietanza rilasciata dall'appellato avanti un pubblico ufficiale”;
• che appare assolutamente sprovvista di alcun elemento di riscontro, nemmeno indiziario, la considerazione del giudice di prime cure secondo la quale gli assegni de quibus sono stati consegnati per “ottenere la dichiarazione da parte dell'opposto, di aver ottenuto il pagamento”.
Secondo l'appellante “Nessuno – e tanto meno un professionista nel campo, come è l'appellato
– rilascerebbe una tale dichiarazione avanti un pubblico ufficiale, se non fosse vera e tanto più
a fronte di atti e documenti incontestabili”;
• “gli assegni in questione erano quelli forniti ab origine quale titolo di caparra confirmatoria, esplicitamente richiesti dall'agente (che poi è anche l'appellato) e rappresentavano, sostanzialmente, “il nero” della vendita dell'immobile de quo che risulta comunque ed in ogni caso completamente pagato giusta la documentazione prodotta e le dichiarazioni rilasciate dalle parti davanti dapprima ad un notaio e poi ad un Pubblico Ufficiale”;
• la “mail, richiamata dall'appellato lungi dal rappresentare un riconoscimento di debito costituisce semplicemente un “maldestro tentativo” fatto dal signor di tenere Parte_1
aperta una trattativa e di farsi carico di altre eventuali maggiori spese conseguenti al tardivo pagamento degli assegni di cui al rogito”.
Si è costituita la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 Controparte_1 bis c.p.c e l'infondatezza dello stesso.
pagina 7 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è priva di pregio, atteso che la Corte, rinviando per la precisazione delle conclusioni, ha escluso la manifesta infondatezza dell'impugnazione ritenendo opportuno e necessario, per le questioni introdotte con i motivi di appello, assicurare l'ordinario corso del giudizio.
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Invero, l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato, sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando od in procedendo, asseritamente compiuti dal primo giudice, e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Il tutto per come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, laddove hanno espressamente affermato che "l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
A detta interpretazione si conforma l'appello qui in esame, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnati e gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice
(segnatamente, l'aver erroneamente ritenuto che le date degli assegni siano “compatibili con gli accordi intervenuti tra le parti e dunque successive alla dichiarazione di quietanza rilasciata dall'appellato avanti un pubblico ufficiale”; l'aver erroneamente ricostruito la vicenda sottesa al rilascio della dichiarazione di quietanza da parte dell'appellata; l'aver erroneamente escluso che gli assegni siano stati consegnati a titolo di caparra confirmatoria;
l'aver erroneamente interpretato la mail del 17 maggio
2018) con richiesta di riforma dei capi suddetti. Il che integra una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione ed il rigetto dell'eccezione proposta da parte appellata.
pagina 8 di 12 Passando al merito della controversia, ritiene la Corte che l'appello proposto da e Parte_1
sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure Parte_2
svolte.
Come si è detto, il giudice di prime cure ha ritenuto sulla base delle dichiarazioni rese da
[...]
in sede di interrogatorio formale e della ingiustificata mancata comparizione di Parte_1 [...] all'udienza fissata per l'assunzione del suo interrogatorio, che il pagamento dell'importo di € Pt_2
11.900,00 di cui alla dichiarazione di quietanza rilasciata dal rappresentante legale di CP_1
sia avvenuto mediante la consegna degli assegni allegati al ricorso monitorio, ancorché non
[...]
sottoscritti dal titolare del conto corrente e recanti date diverse da quelle della dichiarazione di quietanza. Invero, ha precisato il Tribunale, che l'opponente ha ammesso, durante Parte_1
l'interrogatorio formale, di aver compilato gli assegni, con “le somme dovute”, staccandoli dal proprio libretto e consegnandoli alla moglie perché li recapitasse al rappresentante dell'opposta e ha poi aggiunto: “Non mi pare di aver messo le date, ma non ne sono certo. Non ero presente quando mia moglie ha consegnato gli assegni. Io non li avevo firmati perché era solo un atto dimostrativo della nostra buona fede ma non volevo impegnarmi con degli assegni completi. Dopo che mia moglie li consegnò senza firma, il signor mi chiamò chiedendo di andare da lui a firmarli;
io gli dissi Tes_1
che non potevo assentarmi dal lavoro e quindi lui mi disse che gli bastava anche la firma di mia moglie;
io gli dissi di andare pure da mia moglie che era a casa. Avvisai per telefono mia moglie dicendo che sarebbe andato per le firme. Mia moglie ora non ricorda esattamente l'episodio, Tes_1 in quanto c'erano stati tanti incontri con ma è probabile che li abbia firmati.” Tes_1
Inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto, da un lato, che l'ammissione relativa alla consegna degli assegni abbia comportato il riconoscimento del debito per le somme riportate negli assegni medesimi, avendo peraltro l'opponente ammesso essere “somme dovute” e affermato di voler mostrare la “buona fede” propria e della moglie, ossia, presumibilmente, la volontà di pagare il debito, sostenendo di non volersi impegnare “con degli assegni completi”, con ogni probabilità non disponendo della liquidità necessaria al loro pagamento e, dall'altro, che l'opponente dichiarando di non ricordare se avesse messo le date, ha implicitamente confermato che le date stesse sono compatibili con gli accordi tra le parti e dunque che sono successive alla quietanza di pagamento.
Ebbene, ritiene la Corte che tale ricostruzione sia condivisibile, in quanto caratterizzata da linearità e logicità, e che la stessa non risulti in alcun modo scalfita dalle deduzioni svolte da parte appellante, non pagina 9 di 12 avendo lo stesso fornito una interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal in sede di Parte_1 interrogatorio formale diversa da quella data dal giudice di primo grado né contestato l'assenza di una ragione idonea a giustificare la mancata presentazione della all'udienza fissata per Pt_2
l'assunzione del suo interrogatorio formale.
Peraltro, quanto alle date apposte sugli assegni, appare evidente che se vi fosse stata una discrepanza delle stesse rispetto alla effettiva cronologia degli eventi, l'opponente avrebbe Parte_1 immediatamente rilevato l'anomalia ed escluso la paternità della relativa apposizione. Tuttavia, così non è stato e anche in questa sede non è stata fornita dalla parte appellante una idonea spiegazione al riguardo.
Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che l'assunto degli opponenti per cui gli assegni sarebbero stati dati a titolo di caparra per l'acquisto dell'immobile fosse, oltre che tardivo, del tutto sfornito di prova e insostenibile sul piano logico, per i seguenti motivi: nel rogito non si fa cenno ad alcuna caparra da decurtare dal prezzo;
se fossero stati dati a titolo di caparra, gli assegni sarebbero stati incassati al momento della consegna;
la data degli assegni è successiva al rogito;
non ha senso che i promissari acquirenti, volendosi impegnare con la caparra, abbiano consegnato assegni con firma difforme da quella usualmente utilizzata.
Ebbene, a tal proposito, occorre evidenziare, innanzitutto, che costituisce circostanza nuova, e comunque indimostrata, quella secondo cui gli assegni, consegnati a titolo di caparra, costituirebbero il
“nero” della vendita. E, in ogni caso, gli appellanti non hanno censurato né fornito alcuna una spiegazione idonea a confutare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inverosimile che gli assegni costituissero la caparra in quanto tale circostanza risulta incompatibile con il fatto che non sono stati incassati al momento della consegna e che riportano una data successiva al rogito e una firma dei promissari acquirenti difforme da quella usualmente utilizzata dagli stessi.
Infine, come correttamente ritenuto, dal giudice di primo grado, l'esistenza del credito azionato in via monitoria e la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza appellata risulta confermata, oltre che dalle predette circostanze, anche dalla mail del 17 maggio 2018, con la quale ha Parte_1 sostanzialmente riconosciuto di dover ancora pagare ad la somma di € 11.900,00, Controparte_1
precisando che stava “cercando il modo migliore per accedere alla liquidità per poter concludere il
pagina 10 di 12 pagamento a favore della e che entro la settimana successiva avrebbe contattato la CP_1 controparte “per comunicarle i metodi di pagamento”.
Peraltro, a fronte della considerazione del giudice di prime cure secondo cui le deduzioni svolte dagli opponenti in ordine alla predetta e-mail sono generiche, incomprensibili e in contrasto con il chiaro contenuto della mail, non hanno fornito alcuna valida chiave di lettura delle stesse, essendosi limitati a sostenere che si è trattato di “un “maldestro tentativo” fatto dal signor di tenere aperta Parte_1
una trattativa e di farsi carico di altre eventuali maggiori spese conseguenti al tardivo pagamento degli assegni di cui al rogito”. E' evidente, tuttavia, che si tratti di ulteriori incomprensibili e generiche deduzioni. Risulta, infatti, incontestato che la mail in questione costituisce la risposta ad una precedente e-mail con la quale la aveva richiesto il pagamento della somma di € 11.900,00 e, Controparte_1 pertanto, non è dato comprendere quale sia il nesso tra le predette circostanze (“maldestro tentativo” fatto dal signor di tenere aperta una trattativa e di farsi carico di altre eventuali maggiori Parte_1 spese conseguenti al tardivo pagamento degli assegni di cui al rogito”) e la citata richiesta di pagamento.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve dunque essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione € 26.001-52.000, con esclusione della fase istruttoria-trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.
Inoltre, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da e nei confronti della sentenza n. Parte_1 Parte_2
894/2022 del Tribunale di Pavia, sentenza che dunque conferma;
pagina 11 di 12 2) condanna e a rifondere a le spese di lite che Parte_1 Parte_2 Controparte_1 liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1 Parte_2
Così deciso in Milano, il 5.6.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
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