Articolo 94 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 93Articolo 95
Versione
15 marzo 1968
Art. 94.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 (Elenco n. 3).
Entrata in vigore il 15 marzo 1968