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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 02/07/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13803/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. MANNINO STEFANIA ed Avv. SCALIA GIOVANNI BATTISTA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA ed Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 002758554, relativa ad atto di accertamento n.
5500.09/01/2024.0019494 del 09/01/2024 riferito all'anno 2021, protocollo n. CP_1
5500.23/07/2024.0634238, notificata in data 05/08/2025, con conseguente estinzione della pretesa in CP_1
essa contenuta;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.348,50, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 27/09/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. 002758554 - notificatagli in data 05/08/2024 quale legale rappresentante dell'ente di formazione professionale senza scopo di lucro Interefop e relativa all'atto di accertamento
5500.09/01/2024.0019494 del 09/01/2024 (relativo all'anno 2021) - deducendone l'illegittimità per CP_1
l'omessa notifica dell'atto presupposto, nonché, in subordine, per la violazione dell'art. 14 della legge n.
681/1989; chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di volere: “… In via preliminare concedere la sospensiva
dell'impugnato per quanto indicato in parte motiva;
- Nel merito: dire e dichiarare non dovute le somme di
cui all'ordinanza ingiunzione per ogni motivazione che emergerà nel corso del procedimento e che l'adito
Giudice riterrà di giustizia …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 08/01/2025, l' convenuto chiedeva CP_2
rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza, variamente argomentando.
Sospesa in via provvisoria l'efficacia esecutiva dell'atto opposto, la causa, istruita attraverso la documentazione versata in atti, viene quivi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte, con il deposito di questa sentenza, redatta secondo il principio della ragione più liquida – suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza, anche costituzionalmente protette, e conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24883/2008) – secondo il quale la domanda può essere definita sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un.
n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Dunque, l'applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” consente di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico - argomentativa e suggerisce al
Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile,
per economia processuale, ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Ai fini della decisione, giova premettere che la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall' convenuto ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 8 del 2016, che, CP_2
sostituendo l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, conv. con L. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro
10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui;
con il D.L. n.
48/2023, conv. in L. n. 85/2023, sono state apportate le modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali stabilendo che: “All'articolo 2, comma 1 -bis, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
le parole <> sono sostituite dalle parole <<da euro 10.000 a 50.000>
volte l'importo omesso>>”.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. n. 689/81, ha anche eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che, nel caso di specie,
non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90
gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. L'obbligazione di pagare la somma
dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel
termine prescritto”.
Lo stesso convenuto ha emanato in materia la circolare n. 32 del 25/02/2022, avente ad oggetto la CP_2
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni
operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che “… il provvedimento di archiviazione
può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: … - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della
legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
L'inapplicabilità, nel caso in esame, dell'art. 14 della L. n. 689/1981 dedotta dall' in sede di memoria di CP_1
costituzione - in contrasto con la circolare citata e anche con il D.L. n. 48/2023 (che ha disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza) – non può essere condivisa né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né, tanto meno, per quelle commesse dopo, come quella di specie (omissioni contributive relative all'anno 2021), dovendosi al contrario ritenere applicabile - in entrambi i casi, anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L. 689/81.
Ed invero, come già osservato da questo Tribunale in occasione della definizione di fattispecie analoga a quella in esame “… Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in
discussione, posto che l'art. 6 del D. Lgs. 8/2016 prevede che <<nel procedimento per l'applicazione delle < i>
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689>>, atteso che fra le citate disposizioni è compreso
anche l'art. 14. Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni
caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di
contestazione. Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della
legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9 D. Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è
tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti
penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è
logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, tramite il ricorso
all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al
soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume
anche adottando un diverso profilo interpretativo. L'art. 9 del D. Lgs. 8/2016, titolato <
atti all'autorità amministrativa>> prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo,
concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale,
comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la
depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti
del trasgressore. Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o l' CP_1
onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in
sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista
dall'art. 9 D. Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.
689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso
necessario dalla particolarità delle fattispecie relative alle omissioni contributive anteriori alla
depenalizzazione attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Ed invero, sino all'entrata in vigore
della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi
ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La data di decorrenza
logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette
ipotesi, il momento di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione,
l' è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata CP_1
all'irrogazione della sanzione amministrativa. La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza
del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha,
tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse … dopo la
depenalizzazione …” (Tribunale Palermo, sentenza n. 1505/2025).
Nella fattispecie oggetto di causa, pur ritenendo che l'atto di accertamento sia stato notificato nella data indicata e documentata dall' (24/01/2024), la notifica della contestazione risulterebbe tardiva, perché in CP_1
ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi, risalenti al 2021.
Né l' costituitosi in giudizio, ha allegato e provato l'esistenza nel caso di specie di elementi peculiari idonei CP_1
ad ostacolare l'effettiva e concreta conoscenza del fatto illecito e/o la tempestiva notifica per complessità delle indagini o quant'altro.
Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è
stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, sicché l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
◊ Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000 ridotti del 50% in ragione dell'esclusivo esame di questioni di natura formale.
◊
Così deciso in Palermo, il 13/07/2025.
IL GOP
EMANUELA ALFIA MARIA LA FERLA
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 02/07/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13803/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. MANNINO STEFANIA ed Avv. SCALIA GIOVANNI BATTISTA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA ed Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 002758554, relativa ad atto di accertamento n.
5500.09/01/2024.0019494 del 09/01/2024 riferito all'anno 2021, protocollo n. CP_1
5500.23/07/2024.0634238, notificata in data 05/08/2025, con conseguente estinzione della pretesa in CP_1
essa contenuta;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.348,50, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 27/09/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. 002758554 - notificatagli in data 05/08/2024 quale legale rappresentante dell'ente di formazione professionale senza scopo di lucro Interefop e relativa all'atto di accertamento
5500.09/01/2024.0019494 del 09/01/2024 (relativo all'anno 2021) - deducendone l'illegittimità per CP_1
l'omessa notifica dell'atto presupposto, nonché, in subordine, per la violazione dell'art. 14 della legge n.
681/1989; chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di volere: “… In via preliminare concedere la sospensiva
dell'impugnato per quanto indicato in parte motiva;
- Nel merito: dire e dichiarare non dovute le somme di
cui all'ordinanza ingiunzione per ogni motivazione che emergerà nel corso del procedimento e che l'adito
Giudice riterrà di giustizia …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 08/01/2025, l' convenuto chiedeva CP_2
rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza, variamente argomentando.
Sospesa in via provvisoria l'efficacia esecutiva dell'atto opposto, la causa, istruita attraverso la documentazione versata in atti, viene quivi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte, con il deposito di questa sentenza, redatta secondo il principio della ragione più liquida – suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza, anche costituzionalmente protette, e conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24883/2008) – secondo il quale la domanda può essere definita sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un.
n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Dunque, l'applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” consente di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico - argomentativa e suggerisce al
Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile,
per economia processuale, ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Ai fini della decisione, giova premettere che la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall' convenuto ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 8 del 2016, che, CP_2
sostituendo l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, conv. con L. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro
10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui;
con il D.L. n.
48/2023, conv. in L. n. 85/2023, sono state apportate le modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali stabilendo che: “All'articolo 2, comma 1 -bis, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
le parole <
volte l'importo omesso>>”.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. n. 689/81, ha anche eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che, nel caso di specie,
non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90
gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. L'obbligazione di pagare la somma
dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel
termine prescritto”.
Lo stesso convenuto ha emanato in materia la circolare n. 32 del 25/02/2022, avente ad oggetto la CP_2
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni
operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che “… il provvedimento di archiviazione
può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: … - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della
legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
L'inapplicabilità, nel caso in esame, dell'art. 14 della L. n. 689/1981 dedotta dall' in sede di memoria di CP_1
costituzione - in contrasto con la circolare citata e anche con il D.L. n. 48/2023 (che ha disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza) – non può essere condivisa né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né, tanto meno, per quelle commesse dopo, come quella di specie (omissioni contributive relative all'anno 2021), dovendosi al contrario ritenere applicabile - in entrambi i casi, anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L. 689/81.
Ed invero, come già osservato da questo Tribunale in occasione della definizione di fattispecie analoga a quella in esame “… Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in
discussione, posto che l'art. 6 del D. Lgs. 8/2016 prevede che <<nel procedimento per l'applicazione delle < i>
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689>>, atteso che fra le citate disposizioni è compreso
anche l'art. 14. Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni
caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di
contestazione. Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della
legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9 D. Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è
tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti
penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è
logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, tramite il ricorso
all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al
soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume
anche adottando un diverso profilo interpretativo. L'art. 9 del D. Lgs. 8/2016, titolato <
atti all'autorità amministrativa>> prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo,
concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale,
comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la
depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti
del trasgressore. Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o l' CP_1
onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in
sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista
dall'art. 9 D. Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.
689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso
necessario dalla particolarità delle fattispecie relative alle omissioni contributive anteriori alla
depenalizzazione attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Ed invero, sino all'entrata in vigore
della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi
ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La data di decorrenza
logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette
ipotesi, il momento di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione,
l' è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata CP_1
all'irrogazione della sanzione amministrativa. La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza
del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha,
tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse … dopo la
depenalizzazione …” (Tribunale Palermo, sentenza n. 1505/2025).
Nella fattispecie oggetto di causa, pur ritenendo che l'atto di accertamento sia stato notificato nella data indicata e documentata dall' (24/01/2024), la notifica della contestazione risulterebbe tardiva, perché in CP_1
ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi, risalenti al 2021.
Né l' costituitosi in giudizio, ha allegato e provato l'esistenza nel caso di specie di elementi peculiari idonei CP_1
ad ostacolare l'effettiva e concreta conoscenza del fatto illecito e/o la tempestiva notifica per complessità delle indagini o quant'altro.
Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è
stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, sicché l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
◊ Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000 ridotti del 50% in ragione dell'esclusivo esame di questioni di natura formale.
◊
Così deciso in Palermo, il 13/07/2025.
IL GOP
EMANUELA ALFIA MARIA LA FERLA
(firmato digitalmente a margine)