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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/10/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 579/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. NC Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 579/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA LA, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IC MI, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO pagina 1 di 7 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.25, le parti hanno concluso come da relativo verbale: “[…] I procuratori delle parti si riportano all'accordo di divorzio raggiunto dalle parti e depositato dalla ricorrente in data
17.10.25. Chiedono pertanto che la causa venga trattenuta alla decisione collegiale, con spese compensate”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI
1. In data 8.5.2010, e si unirono in Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Lesina (FG), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni
(atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Lesina, anno 2010, numero 3, parte II, serie A, ufficio 1). Dalla loro unione sono nati due figli: NC (il 12.6.2014) e (il Per_1
27.10.2017).
2. Con sentenza n. 57/2024 del 15.4.2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 387/2024 R.G., il
Tribunale di Chieti ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni concordate da questi ultimi nel ricorso congiunto depositato il 5.3.2024, quali, in particolare: (I) l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale sita in Tollo (CH), assegnata a quest'ultima; (II) una disciplina della frequentazione tra i figli ed il padre;
(III) l'obbligo del di versamento alla di un assegno CP_1 Pt_1 mensile di €. 500,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento di ciascuno dei due figli;
(IV) il concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie relative alla prole;
(V) l'attribuzione alla dell'intero importo percepito a titolo di assegno unico universale per i figli;
(VI) la Pt_1 rinuncia al mantenimento reciproco dei coniugi, all'uopo dichiaratisi economicamente autosufficienti.
3. Con ricorso depositato il 22.5.25, la ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Pt_1 degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “[…] b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando che il padre tenga con sé i figli nei pomeriggi pagina 2 di 7 infrasettimanali di martedì e giovedì prelevandoli da scuola sino alle ore 21:00 nel periodo invernale e sino alle ore 22:00 nel periodo estivo, nonché a weekend alternati ogni 15 giorni, dall'uscita da scuola del venerdì sino all'ingresso a scuola del lunedì. In ogni caso secondo tempi e modalità che siano confacenti alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, fermo restando un weekend alternato e i tempi già fissati per le ferie estive e le festività ricorrenti. c) stabilire a carico dell'ing. un CP_1 contributo al mantenimento in favore di ciascun figlio minore quantomeno nella misura di euro 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo famiglia del Tribunale di
AR (che si allega – doc. 14), nonché al 70% del costo della baby sitter. Comunque nella misura proporzionale ai rispettivi redditi dei genitori, tenendo conto delle loro risorse e dei compiti di cura assunti;
d) in ogni caso, attribuire in via esclusiva alla dott.ssa l'assegno unico per i figli;
e) Pt_1 adottare i provvedimenti ritenuti opportuni nei confronti dell'Ing. ex art. 473 bis 39 cpc. CP_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
4. Il – costituitosi con comparsa depositata il 16.7.2025 – ha parimenti chiesto la CP_1 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “[…]
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale secondo le modalità attuali di permanenza dei figli con il resistente già concordate anche in epoca successiva alla separazione;
c) confermare a carico di il contributo al mantenimento in favore dei figli minori nella misura Controparte_1 di €. 500,00 mensili, come concordato in sede di separazione consensuale, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di AR, nonché il 50% del costo della baby sitter;
d) attribuire in via esclusiva alla dott.ssa l'assegno unico per i figli;
e) Pt_1 rigettare la domanda di adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis 39 c.p.c. nei confronti di in quanto generica e palesemente infondata. Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze del giudizio”.
5. Nel prosieguo del giudizio: la ricorrente ha depositato la memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.; alla prima udienza di comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 15.9.25, il Presidente Istruttore - constatata la possibilità – prospettata dalle stesse parti – di addivenire ad una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse e preso atto della impossibilità di una riconciliazione coniugale tra le medesime - pagina 3 di 7 ha rinviato la causa all'udienza del 20.10.25 per verificare l'esito delle trattative;
in data 19.10.25 le parti hanno depositato nel fascicolo telematico del procedimento l'accordo di divorzio dalle stesse sottoscritto in data 16.10.25 e, all'udienza del 20.10.25, hanno chiesto al Tribunale di farlo proprio.
6. Di conseguenza, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in quanto:
-) è documentata la intervenuta ed ormai risalente separazione consensuale dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Chieti del 15.4.2024;
-) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, , la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70;
-) è altresì acclarato – in ragione della comune stessa prospettazione dei coniugi, resa nel corso del processo – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione manifestata dalle stesse parti in sede di prima udienza del 15.9.25.
8. L'accordo di divorzio intervenuto tra le parti nel corso del giudizio – accluso nell'istanza congiunta depositata in data 19.10.25 nel fascicolo telematico del procedimento e da quest'ultime sottoscritto in data 16.10.25 – da intendersi quivi integralmente richiamato e ritrascritto, prevede quanto segue: “1) i figli minori […] e NC […] sono congiuntamente affidati ai genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nella abitazione di sua esclusiva proprietà sita a Francavilla al Mare in via dei Marrucini n. 69. [Con riferimento alle scelte relative alla formazione scolastica, religiosa e sportiva dei figli si rimanda a pag. 2 dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 16.10.25]. 2) Il padre terrà con sé i figli a settimane alterne [secondo la specifica disciplina concordata a pag. 2 e 3 dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 16.10.25]. 4) L'assegno unico per i figli minori viene attribuito in via esclusiva alla madre collocataria rinunciando il sin d'ora alla quota parte CP_1 in proprio favore ed obbligandosi a sottoscrivere ogni richiesta necessaria per la riscossione esclusiva in favore del genitore collocatario dei figli. 5) Sino a quanto la signora avrà diritto di Pt_1 percepire l'assegno unico per i figli, il signor le verserà un contributo per il loro CP_1 pagina 4 di 7 mantenimento nella misura di € 390,00 (trecentonovanta/00) per ogni figlio (complessivamente €
780,00 mensili) a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà dovuto con decorrenza dal corrente mese di ottobre 2025 e verrà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT del costo della vita con decorrenza da giugno 2026 (dato ISTAT di riferimento maggio 2025-
2026). 6) Le spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di AR (noto alle Parti), nonché quelle scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., ludico/sportive dei minori e quelle per la baby sitter (comprensive del rimborso spese per l'uso della autovettura personale per gli spostamenti dei minori concordate in € 80,00 mensili), verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori. Il sig. si obbliga a restituire alla signora la somma di € 500,00 (cinquecento/00) CP_1 Pt_1 pari a circa il 50% di quanto corrisposto alla baby sitter a titolo di rimborso delle spese per l'uso della autovettura personale nel periodo giugno 2024/settembre 2025. Tale somma verrà versata a mezzo di bonifico bancario entro il 20 ottobre 2025. 7) Le Parti si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori, vincolandosi a dare comunicazione con congruo preavviso del loro eventuale espatrio e della durata dell'assenza. 8) Le
Parti dichiarano altresì di essere economicamente autonome, sicché nessuna richiesta di assegno divorzile viene dalle medesime avanzate.
9) Spese compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale. Per quanto sopra, chiedono che la causa venga decisa, dichiarando di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza”.
9. Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dagli ex coniugi sia meritevole di condivisione, in quanto le condizioni ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, e per altro verso, risultano conformi tanto agli interessi morali e materiali dei figli minori, quanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali dei loro genitori, quanto al rispetto del principio della bigenitorialità.
10. Pertanto, deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti – nelle more del giudizio – trovato un accordo integrale sulle questioni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, originariamente controverse (si v., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n.
2567; Cass. civ., Sez. I, 03/03/2006, n. 4714; Cass. civ., Sez. L., 10/07/2001, n. 9332).
11. Spese di lite compensate, come da accordo delle parti.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle pagina 5 di 7 parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
579/2025 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lesina (FG) in data 8.5.2010 tra e (atto di matrimonio trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Lesina, anno 2010, numero 3, parte II, serie A, ufficio 1).
DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
DISPONE che i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e i loro figli siano disciplinati dalle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 16.10.25 e prodotto nel fascicolo telematico in data 17.10.25 dalla ricorrente ed in data 19.10.25 dal resistente.
Per l'effetto,
DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 6 di 7 DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 21 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. NC Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 579/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA LA, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IC MI, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO pagina 1 di 7 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.25, le parti hanno concluso come da relativo verbale: “[…] I procuratori delle parti si riportano all'accordo di divorzio raggiunto dalle parti e depositato dalla ricorrente in data
17.10.25. Chiedono pertanto che la causa venga trattenuta alla decisione collegiale, con spese compensate”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI
1. In data 8.5.2010, e si unirono in Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Lesina (FG), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni
(atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Lesina, anno 2010, numero 3, parte II, serie A, ufficio 1). Dalla loro unione sono nati due figli: NC (il 12.6.2014) e (il Per_1
27.10.2017).
2. Con sentenza n. 57/2024 del 15.4.2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 387/2024 R.G., il
Tribunale di Chieti ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni concordate da questi ultimi nel ricorso congiunto depositato il 5.3.2024, quali, in particolare: (I) l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale sita in Tollo (CH), assegnata a quest'ultima; (II) una disciplina della frequentazione tra i figli ed il padre;
(III) l'obbligo del di versamento alla di un assegno CP_1 Pt_1 mensile di €. 500,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento di ciascuno dei due figli;
(IV) il concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie relative alla prole;
(V) l'attribuzione alla dell'intero importo percepito a titolo di assegno unico universale per i figli;
(VI) la Pt_1 rinuncia al mantenimento reciproco dei coniugi, all'uopo dichiaratisi economicamente autosufficienti.
3. Con ricorso depositato il 22.5.25, la ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Pt_1 degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “[…] b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando che il padre tenga con sé i figli nei pomeriggi pagina 2 di 7 infrasettimanali di martedì e giovedì prelevandoli da scuola sino alle ore 21:00 nel periodo invernale e sino alle ore 22:00 nel periodo estivo, nonché a weekend alternati ogni 15 giorni, dall'uscita da scuola del venerdì sino all'ingresso a scuola del lunedì. In ogni caso secondo tempi e modalità che siano confacenti alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, fermo restando un weekend alternato e i tempi già fissati per le ferie estive e le festività ricorrenti. c) stabilire a carico dell'ing. un CP_1 contributo al mantenimento in favore di ciascun figlio minore quantomeno nella misura di euro 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo famiglia del Tribunale di
AR (che si allega – doc. 14), nonché al 70% del costo della baby sitter. Comunque nella misura proporzionale ai rispettivi redditi dei genitori, tenendo conto delle loro risorse e dei compiti di cura assunti;
d) in ogni caso, attribuire in via esclusiva alla dott.ssa l'assegno unico per i figli;
e) Pt_1 adottare i provvedimenti ritenuti opportuni nei confronti dell'Ing. ex art. 473 bis 39 cpc. CP_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
4. Il – costituitosi con comparsa depositata il 16.7.2025 – ha parimenti chiesto la CP_1 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “[…]
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale secondo le modalità attuali di permanenza dei figli con il resistente già concordate anche in epoca successiva alla separazione;
c) confermare a carico di il contributo al mantenimento in favore dei figli minori nella misura Controparte_1 di €. 500,00 mensili, come concordato in sede di separazione consensuale, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di AR, nonché il 50% del costo della baby sitter;
d) attribuire in via esclusiva alla dott.ssa l'assegno unico per i figli;
e) Pt_1 rigettare la domanda di adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis 39 c.p.c. nei confronti di in quanto generica e palesemente infondata. Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze del giudizio”.
5. Nel prosieguo del giudizio: la ricorrente ha depositato la memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.; alla prima udienza di comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 15.9.25, il Presidente Istruttore - constatata la possibilità – prospettata dalle stesse parti – di addivenire ad una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse e preso atto della impossibilità di una riconciliazione coniugale tra le medesime - pagina 3 di 7 ha rinviato la causa all'udienza del 20.10.25 per verificare l'esito delle trattative;
in data 19.10.25 le parti hanno depositato nel fascicolo telematico del procedimento l'accordo di divorzio dalle stesse sottoscritto in data 16.10.25 e, all'udienza del 20.10.25, hanno chiesto al Tribunale di farlo proprio.
6. Di conseguenza, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in quanto:
-) è documentata la intervenuta ed ormai risalente separazione consensuale dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Chieti del 15.4.2024;
-) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, , la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70;
-) è altresì acclarato – in ragione della comune stessa prospettazione dei coniugi, resa nel corso del processo – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione manifestata dalle stesse parti in sede di prima udienza del 15.9.25.
8. L'accordo di divorzio intervenuto tra le parti nel corso del giudizio – accluso nell'istanza congiunta depositata in data 19.10.25 nel fascicolo telematico del procedimento e da quest'ultime sottoscritto in data 16.10.25 – da intendersi quivi integralmente richiamato e ritrascritto, prevede quanto segue: “1) i figli minori […] e NC […] sono congiuntamente affidati ai genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nella abitazione di sua esclusiva proprietà sita a Francavilla al Mare in via dei Marrucini n. 69. [Con riferimento alle scelte relative alla formazione scolastica, religiosa e sportiva dei figli si rimanda a pag. 2 dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 16.10.25]. 2) Il padre terrà con sé i figli a settimane alterne [secondo la specifica disciplina concordata a pag. 2 e 3 dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 16.10.25]. 4) L'assegno unico per i figli minori viene attribuito in via esclusiva alla madre collocataria rinunciando il sin d'ora alla quota parte CP_1 in proprio favore ed obbligandosi a sottoscrivere ogni richiesta necessaria per la riscossione esclusiva in favore del genitore collocatario dei figli. 5) Sino a quanto la signora avrà diritto di Pt_1 percepire l'assegno unico per i figli, il signor le verserà un contributo per il loro CP_1 pagina 4 di 7 mantenimento nella misura di € 390,00 (trecentonovanta/00) per ogni figlio (complessivamente €
780,00 mensili) a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà dovuto con decorrenza dal corrente mese di ottobre 2025 e verrà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT del costo della vita con decorrenza da giugno 2026 (dato ISTAT di riferimento maggio 2025-
2026). 6) Le spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di AR (noto alle Parti), nonché quelle scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., ludico/sportive dei minori e quelle per la baby sitter (comprensive del rimborso spese per l'uso della autovettura personale per gli spostamenti dei minori concordate in € 80,00 mensili), verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori. Il sig. si obbliga a restituire alla signora la somma di € 500,00 (cinquecento/00) CP_1 Pt_1 pari a circa il 50% di quanto corrisposto alla baby sitter a titolo di rimborso delle spese per l'uso della autovettura personale nel periodo giugno 2024/settembre 2025. Tale somma verrà versata a mezzo di bonifico bancario entro il 20 ottobre 2025. 7) Le Parti si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori, vincolandosi a dare comunicazione con congruo preavviso del loro eventuale espatrio e della durata dell'assenza. 8) Le
Parti dichiarano altresì di essere economicamente autonome, sicché nessuna richiesta di assegno divorzile viene dalle medesime avanzate.
9) Spese compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale. Per quanto sopra, chiedono che la causa venga decisa, dichiarando di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza”.
9. Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dagli ex coniugi sia meritevole di condivisione, in quanto le condizioni ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, e per altro verso, risultano conformi tanto agli interessi morali e materiali dei figli minori, quanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali dei loro genitori, quanto al rispetto del principio della bigenitorialità.
10. Pertanto, deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti – nelle more del giudizio – trovato un accordo integrale sulle questioni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, originariamente controverse (si v., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n.
2567; Cass. civ., Sez. I, 03/03/2006, n. 4714; Cass. civ., Sez. L., 10/07/2001, n. 9332).
11. Spese di lite compensate, come da accordo delle parti.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle pagina 5 di 7 parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
579/2025 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lesina (FG) in data 8.5.2010 tra e (atto di matrimonio trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Lesina, anno 2010, numero 3, parte II, serie A, ufficio 1).
DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
DISPONE che i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e i loro figli siano disciplinati dalle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 16.10.25 e prodotto nel fascicolo telematico in data 17.10.25 dalla ricorrente ed in data 19.10.25 dal resistente.
Per l'effetto,
DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 6 di 7 DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 21 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 7 di 7