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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di condotta antisindacale promossa con domanda depositata in data 12.4.2024 da
in persona del Commissario Parte_1
Straordinario e legale rappr.te p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Italico Parte_2
Perlini, giusta delibera di conferimento dell'incarico n.183 del 12.04.2024 e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Via Adige n.41, in virtù di delega in calce al ricorso Parte_1
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
[...]
Tomasso, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il predetto Avvocato in Cassino (FR), Via Virgilio 81/A
Oggetto: opposizione a decreto ex art.28 L. n.300/1970, reso dal Tribunale di Frosinone in data
29.3.202416
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.28 St. Lav., il sindacato indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi il
Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, l' Parte_1
(d'ora in poi, per brevità, ), per sentir dichiarare l'antisindacalità del
[...] CP_2
provvedimento della prot. n.26468 del 22.12.2023, adottato senza preventiva informativa alle CP_2
OO.SS., incluso il sindacato con conseguente ordine alla di cessare la condotta CP_1 CP_2
antisindacale e rimuoverne gli effetti, mediante la revoca e/o annullamento e/o disapplicazione e/o sospensione del provvedimento, e di promuovere immediatamente l'informativa sindacale sulle materie in esame. Con la nota prot. 26468 del 22.12.2023, con oggetto “Rimodulazione personale infermieristico afferente alla UOC PD P.O. , si era stabilito che: “In relazione all'oggetto, valutate le esigue Parte_1 attività dell'ambulatorio della UOC PD del P.O. di nel periodo 01.7.2023 ad oggi, si comunica Parte_1 che, a far data dal 01.01.2024, nelle more della ripresa delle attività presso la suddetta UOC, sono state rimodulate le risorse infermieristiche, nel rispetto del giudizio del M.C. - medico competente - per far fronte alle criticità legate alle assenze del personale infermieristico in lunghe assenze non sostituito che si stanno determinando presso la UOC PD del P.O. di Cassino. Pertanto si comunica che come previsto dall'art 4
Mobilità d'Urgenza del Regolamento aziendale sulla mobilità interna con atto deliberativo n 1244 del
21.06.2019, due unità infermieristiche saranno poste in mobilità d'urgenza presso la UOC PD di Cassino, il personale è stato individuato nell'ambito del servizio di appartenenza o della struttura di appartenenza a rotazione sulla base dei criteri esplicitati nel comma 1 -comma 3, vista la mancata disponibilità dei volontari, come previso dal comma 2 del predetto Regolamento aziendale. Il trasferimento ha carattere provvisorio,
essendo disposto per il tempo strettamente necessario al perdurare della situazione di emergenza e non potrà superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo il consenso del lavoratore. Al personale trasferito compete per tutta la durata del trasferimento il rimborso delle spese di viaggio qualora spettanti secondo la vigente normativa nel tempo e regolamento aziendale. Per le attività ambulatoriali della UOC PD del P.O. di sarà assegnata una sola unità per turno di mattina dal lunedì al sabato. Mentre presso il P.S. Parte_1 del P.O. di verrà assegnata una unità/due infermieristiche della UOC PD, che saranno in Parte_1 supporto/integrazione all'équipe del P.S. di per la gestione dei pazienti psichiatrici. Nel caso in cui Parte_1 presso il P.S. si verificassero assenze a vario titolo, pianificate e non, del personale della UOC PD assegnato h24, il paziente psichiatrico sarà gestito dal personale infermieristico/OSS del P.S. chiedendo eventualmente un supporto se presente ai coordinatori del Servizio Infermieristico di Polo B. Qualora non sia presente il paziente psichiatrico presso il P.S., gli infermieri dell'PD saranno a supporto/integrazione del personale infermieristico delle varie sale ad esclusione del Triage. La turnazione del personale infermieristico della UOC PD è di competenza del Coordinatore della medesima UOC, la quale nella stesura della turnazione mensile avrà cura di inviare al Coordinatore del P.S. Medicina d'Urgenza e ai Coordinatori del servizio infermieristico di Polo B il prospetto dei turni mensili. Per gli OSS rimane quanto disposto con la nota prot. 17710 del 22.8.2023”.
Secondo il sindacato con la predetta nota del 22.12.2023, la aveva provveduto CP_1 CP_2
alla chiusura di fatto della Controparte_3 allocata presso il P.S. di ed aveva operato una “rimodulazione” di assegnazione di risorse Parte_1 umane, riconducibile a un atto di micro-organizzazione ovvero ad una “determinazione per
l'organizzazione degli uffici e misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro” , senza aver previamente fornito l'informativa alla O.S. prevista dall'art.5 del CCNL 2019/2021 del 22.11.2022, nonché dagli artt.5 e 6 del D.Lgs. n.165/2001.
La ritualmente citata, si è costituita eccependo l'inammissibilità e Controparte_4
improcedibilità del ricorso per carenza del requisito dell'attualità della condotta, sia perché la chiusura dell'S.P.D.C. ed il nuovo assetto organizzativo era stato già adottato in precedenza con una serie di disposizioni, sin dal luglio 2023, sia perché la disposizione impugnata prot. 26488 del
22.12.2023 era stata revocata dal medesimo Dirigente delle professioni sanitarie in data 17.1.2024 con nota prot. 1265. La ha dedotto anche che il CCNL Comparto Sanità non richiede CP_2
l'informazione preventiva per la mobilità d'urgenza, ma soltanto per la mobilità ordinaria e d'ufficio.
Con decreto del 29.3.2024, il Giudice adito ha accolto il ricorso, ha dichiarato l'antisindacalità della condotta denunciata consistita nella omessa informazione sindacale preventiva della nota prot.
26468 del 22.12.2023, nella parte relativa alla rimodulazione delle attività cliniche presso la UOC
S.P.D.C. del P.O. di e alla organizzazione del personale ivi addetto, e, per l'effetto, ha Parte_1
ordinato alla di cessare detto comportamento e di rimuoverne gli effetti, mediante Controparte_4 la revoca della nota del 22.12.2023 cit., promuovendo l'informativa sindacale sulla materia in esame.
Nel decreto il Giudice adito ha così motivato la decisione: “Si ritiene che le disposizioni descritte, contenute nella nota prot. 26468 del 22.12.2023, costituiscano atti di organizzazione dell'ufficio e di gestione dei rapporti di lavoro, soggetti all'obbligo di informativa sindacale ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 461 del 2001 e dell'art. 5 comma 5 del CCNL Comparto Sanità del 2 novembre 2022. La disattivazione temporanea del reparto PD del P.O. di con rimodulazione delle attività cliniche e dei turni del personale ivi Parte_1 addetto, era stata già oggetto delle note di giugno 2023, trasmesse alle OO.SS. La nota prot. 26468 del
22.12.2023 (impugnata), per il periodo dal 1.1.2024, ha confermato e ulteriormente precisato questo assetto organizzativo (poi rimasto invariato a seguito della nota del 17.1.2024 di revoca della mobilità d'urgenza).
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 la ha proposto opposizione avverso Controparte_4
il predetto decreto, chiedendone la revoca e sostenendo la piena legittimità degli atti impugnati, che erano stati adottati per motivi di urgenza e al fine di assicurare un servizio essenziale, mentre l'informativa sindacale avrebbe dilatato la tempistica e non avrebbe consentito di rispondere alle stringenti esigenze operative.
Si è costituita nella fase di opposizione la , chiedendo il rigetto della opposizione CP_5
perché inammissibile e comunque infondata.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa dal Giudice adito, con sentenza di cui si è data lettura in aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che è incontestato tra le parti che, in esecuzione del decreto opposto, la ha dapprima revocato il provvedimento impugnato (nota prot. 26468 del 22.12.2023) e, poi, CP_2 con nota dell'11.4.2024 prot. 8084 ha fornito l'informativa sindacale inizialmente omessa. Quindi la
– dopo aver negato, con nota n.27352 del 18.4.2024, che vi fosse anche un obbligo di CP_2 procedere all'ulteriore fase del “confronto” con le OO.SS. - non ha più adottato l'assetto organizzativo oggetto del provvedimento impugnato (e poi revocato), mantenendo l'organizzazione precedente all'adozione dell'atto medesimo. Con nota del 18.6.2024, prot 40813 (depositata nel presente giudizio da parte convenuta), la ha infine disposto la riallocazione del personale delle professioni CP_2
sanitarie e di supporto del S.P.D.C. presso il P.S. di ripristinando totalmente la situazione Parte_1
quo ante.
Questa situazione sopravvenuta determina, ad avviso del Giudicante, il venir meno dell'interesse di parte ricorrente ad agire nel presente giudizio.
Come infatti rimarcato dalla Corte di Cassazione l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire
(cfr., da ultimo, Cass. n.12733/2024; conf. Cass. n.2057/2019).
Nella specie, va rilevato che è venuto meno l'interesse di parte ricorrente a impugnare il decreto di antisindacalità emesso dal giudice della fase sommaria del giudizio, giacché la dopo aver CP_2
dato esecuzione al decreto, revocando il provvedimento riorganizzativo censurato per omessa informativa sindacale, e dopo aver reso l'informativa, ma ha poi ritenuto di non procedere più alla riorganizzazione ipotizzata - a quel punto, divenuta del tutto legittima sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi di informativa contrattualmente previsti - provvedendo anzi, con il sopravvenuto atto del 18.6.2024, prot 40813, a ripristinare totalmente la situazione organizzativa antecedente al provvedimento revocato,
In una situazione sopravvenuta di questo genere, la pronuncia richiesta al giudice dell'opposizione non servirebbe per ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, appunto perché – resa l'informativa – la ricorrente ben avrebbe potuto procedere alla ipotizzata riorganizzazione. Con la situazione che si è realizzata, quindi, il presente giudizio potrebbe aver un autilità per la parte ricorrente soltanto in previsione dell'adozione di futuri atti riorganizzativi analoghi a quello oggetto del provvedimento del dicembre 2023 e non per ottenere un risultato utile, concreto ed attuale.
In una situazione di questo genere – ha affermato ancora la Cassazione nelle richiamate sentenze – l'interesse ad agire difetta perché il giudizio risulta strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. Ma le questioni d'interpretazioni di norme sono ammissibili soltanto in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato attuale, utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (cfr., ancora, Cass.
n.2057/2019). Risultato attuale, utile e concreto che la parte nel ricorrente nel presente giudizio non può (più) perseguire.
In definitiva, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire importa la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il tenore complessivo della decisione, decisa soltanto in forza del venir meno di un requisito di ammissibilità del giudizio, comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Frosinone, 6.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi