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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/11/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1236/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. UC NA Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da con l'Avv. ZANELLA MANUEL FUSARO MARCO Parte_1
( ) VIA OSS MAZZURANA 72 38122 TRENTO;
C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per il ricorrente: 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trento (TN) in data 14.06.20214 dai signori e Parte_1 [...]
trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Trento Controparte_1 al n. 25, parte 2, Serie A dell'anno 2014, rispettivamente trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Vezzano (TN), ora Comune di Vallelaghi (TN), al n.
3 Parte II Serie B 3 anno 2014, con ogni consequenziale provvedimento, disponendosi per le trascrizioni di legge presso i competenti registri di stato civile;
2) previa occorrendo revoca in parte qua del Decreto del Tribunale dei Minorenni sub cron. 915 di data 25.10.2022, pubblicato in data 07.11.2022, e così della ivi pronunciata sospensione dalla responsabilità genitoriale del signor Parte_1 con i conseguenti provvedimenti di affidamento educativo-assistenziale della minore al Servizio Sociale territoriale competente e collocamento della medesima presso i nonni materni signori e Persona_1 Persona_2 disporre la riattribuzione della responsabilità genitoriale e l'affidamento della figlia al ricorrente, in regime di affidamento super-esclusivo, con Persona_3 collocamento e residenza effettiva presso la casa familiare sita in Vallelaghi (TN), Fraz. Vezzano – Via Nanghel n. 20; 3) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Vallelaghi (TN), Fraz. Vezzano – Via Nanghel n. 20, tavolarmente contraddistinta dalla p.m. 10 della p.ed. 411 C.C. Vezzano, in comproprietà indivisa fra i signori e Parte_1
al ricorrente in qualità di genitore Controparte_1 Parte_1 affidatario e collocatario della figlia minore;
4) disporre a carico della resistente l'obbligo di Controparte_1 corrispondere al signor a mezzo bonifico bancario la somma di € Parte_1
250,00= mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_3
da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) disporre la suddivisione a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per la figlia, individuate secondo le più aggiornate linee guida del Consiglio Nazionale Forense.
6) disporre che la detrazione fiscale delle spese della figlia spetti nella misura del
100% al ricorrente signor quale genitore affidatario esclusivo e Parte_1 collocatario;
7) disporre che l'assegno unico e universale erogato dall' , l'assegno ed altri CP_2 eventuali aiuti nazionali e provinciali previsti in virtù della presenza della figlia vengano tutti percepiti dal signor Persona_3 Parte_1
Per il tutore della minore: 1) previa eventuale revoca/modica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento d,d, 25.10.2022, pubblicato in data 07.11.2022, e in ogni caso, disporre la riattribuzione di piena responsabilità genitoriale in capo al padre Parte_1 con conseguente revoca della nomina di tutrice in capo all'Avv. Fabiola Ruggirello, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale in capo unicamente alla madre Controparte_1
2) valutare l'opportunità di disporre l'accertamento e dichiarazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo alla madre Controparte_1 per tutte le ragioni di cui in narrativa e ampiamente documentate in atti;
Pag. 2 di 7 3) per il caso in cui non venisse disposta la decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla madre disporre l'affido super Controparte_1 esclusivo della minore in capo al padre ed il Persona_3 Parte_1 conseguente collocamento della stessa presso la residenza anagrafica del padre;
4) accogliere integralmente le conclusioni così come già formulate dalla difesa del ricorrente in ricorso d.d. 24.04.2025, ed in particolare i punti 4) e 5) con riferimento al mantenimento della minore e compartecipazione alle spese straordinarie e i punti 6) e 7) con riferimento alle detrazioni fiscali ed emolumenti economici spettanti a vario titolo al nucleo, rilevato che trattasi di questioni di specifico interesse della minore.
Per il Pubblico Ministero: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO Il Sig. premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con la Sig.ra in Trento il 14.06.2014 (atto n.25 Controparte_1
Parte II, Serie A, Anno 2014- Comune di Trento) in costanza del quale è nata, in data 25.09.2014, la figlia con ricorso depositato il 26.06.2025, esponeva Per_3 che il Tribunale di Trento, con sentenza non definitiva n.434/2023, r.g.
1665/2022, del 09.06.2023, depositata il 16.05.2023, aveva dichiarato la separazione personale, successivamente dichiarata, all'esito dell'istruttoria, con sentenza definitiva n.362/2024, del 19.03.2024, pubblicata in data 22.03.2024, addebitabile a . Controparte_1
Il Sig. esponeva altresì il venir meno delle condizioni per le Parte_1 quali il Tribunale per il Minorenni di Trento aveva disposto nei suoi confronti, con decreto sub. cron. 915 del 25.10.2022, pubblicato il 07.11.2022, la sospensione della responsabilità genitoriale della figlia Per_3
Il ricorrente, stante la sussistenza delle condizioni ex art. 3, comma 2 lettera b) della legge n.898 del 1970, chiedeva che il Tribunale di Trento, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contrattato con la Sig.ra
[...]
a Trento il 14.06.2014, con le ulteriori richieste riguardanti Controparte_1
l'affidamento della figlia, come riportate nelle conclusioni. Il Presidente istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti all'01.10.2025.
Pag. 3 di 7 In data 01.09.2025, si costituiva in giudizio, nell'interesse della minore Per_3
nella qualità di tutrice l'Avv. Fabiola Ruggirello, giusta nomina del
[...]
Tribunale per i minorenni del 25.10.2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. I Servizi Sociali territorialmente competenti in data 13.08.2025 depositavano la relazione in merito alla situazione della minore nella quale chiedevano di valutare, considerato il buon andamento del progetto e i risultati raggiunti, il reintegro della responsabilità genitoriale del padre e il collocamento presso Pt_1 di lui della bambina. Il ricorrente con memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c. dell'11.09.2025 confermava le conclusioni rassegnate in ricorso. I Servizi Sociali in data 19.09.2025 depositavano l'aggiornamento della relazione sulla situazione della minore, confermando le precedenti conclusioni. La difesa del ricorrente con memoria ex art. 473 bis 17, comma 3, c.p.c. insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso.
All'udienza dell'01.10.2025, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente;
veniva sentito il ricorrente, il quale dichiarava che non aveva avuto contatti con la Sig.ra dal 2022; dichiarava inoltre che era iniziata la convivenza con CP_1 la figlia dal mese di settembre 2025, che la bambina mantiene rapporti Per_3 quotidiani sia con i nonni paterni che materni e che rimane con questi ultimi tutti i fine settimana e dichiarava altresì di essere d'accordo sul mantenimento di un monitoraggio dei Servizi Sociali. I procuratori delle parti concludevano come in atti e rinunciavano ai termini per il deposito di memorie, quindi, il Presidente tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda è fondata e merita l'accoglimento. Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n.434/2023 del 09.05.2023, depositata il 16.05.2023 e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 [...]
in Trento il 14.06.2014 (atto n.25 Parte II, Serie A, Anno Controparte_1
2014- Comune di Trento).
Pag. 4 di 7 Rileva inoltre il Tribunale che per quanto riguarda i rapporti tra i genitori e la figlia possono essere accolte le conclusioni concordi del ricorrente e della tutrice della minore, atteso che dalla documentazione acquisita risulta confermato l'andamento positivo dell'inserimento della bambina a casa del padre e la possibilità di quest'ultimo di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale (
v., da ultimo, relazione del Servizio Sociale del 19.9.2025), con conseguente revoca del provvedimento di apertura di tutela in favore della minore e dell'affidamento al Servizio Sociale, ferma la previsione di un monitoraggio della situazione della minore da parte del Servizio stesso per un ulteriore anno. Quanto alla madre, non vi è motivo di modificare il provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale confermato con la sentenza di separazione dd. 22.3.2024 n. 362/2024 di questo Tribunale atteso che si deve rilevare il permanere della totale assenza della convenuta nella gestione della figlia. Risulta pertanto condivisibile la richiesta formulata nel ricorso introduttivo di affidamento super-esclusivo di al padre, rinviando la disciplina dei Per_3 contatti della TI con la figlia al Servizio Sociale, qualora la madre dovesse riprendere l'interesse nei confronti di Per_3
Quanto alle statuizioni economiche, deve essere disposto in via definitiva a carico della TI, a decorrere dalla data della domanda, l'onere del mantenimento ordinario della figlia, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili annualmente agli indici ISTAT, della somma di € 250,00 in favore del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione del consenso. Tale somma risulta proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con la bambina ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., considerato che è solo il padre che si occupa dal mese di settembre 2025 in via esclusiva di Per_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 26.06.2025 da disattesa ogni diversa Parte_1 domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Trento il Parte_1 Controparte_1
14.06.2014 (atto n.25 Parte II, Serie A, Anno 2014- Comune di Trento);
Pag. 5 di 7 2) dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939;
3) revoca l'affidamento della minore al Servizio Sociale, con la previsione di un monitoraggio della situazione della minore da parte del Servizio per un ulteriore anno
4) dichiara reintegrato nella responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
e dispone l'affido super esclusivo della minore in capo al padre ed il Per_3 conseguente collocamento della stessa presso la residenza anagrafica del padre, rinviando la disciplina degli eventuali contatti della TI con la figlia al
Servizio Sociale;
5) dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Vallelaghi (TN), Fraz. Vezzano – Via Nanghel n. 20, tavolarmente contraddistinta dalla p.m. 10 della p.ed. 411 C.C. Vezzano, in comproprietà indivisa fra i signori e Parte_1
al ricorrente in qualità di genitore CP_1 Controparte_1 Parte_1 affidatario e collocatario della figlia minore;
6) dispone a carico della madre l'obbligo di Controparte_1 corrispondere al signor a mezzo bonifico bancario la somma di € Parte_1
250,00= mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_3
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone la suddivisione a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per la figlia, individuate secondo le più aggiornate linee guida del Consiglio Nazionale Forense.
8) dispone che la detrazione fiscale delle spese della figlia spetti nella misura del
100% al ricorrente signor quale genitore affidatario esclusivo e Parte_1 collocatario;
9) dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' , l'assegno ed altri CP_2 eventuali aiuti nazionali e provinciali previsti vengano tutti percepiti dal signor
Parte_1
10) manda al Giudice tutelare per la chiusura della procedura di tutela in favore della minore . Persona_3
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
UC NA
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1236/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. UC NA Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da con l'Avv. ZANELLA MANUEL FUSARO MARCO Parte_1
( ) VIA OSS MAZZURANA 72 38122 TRENTO;
C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per il ricorrente: 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trento (TN) in data 14.06.20214 dai signori e Parte_1 [...]
trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Trento Controparte_1 al n. 25, parte 2, Serie A dell'anno 2014, rispettivamente trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Vezzano (TN), ora Comune di Vallelaghi (TN), al n.
3 Parte II Serie B 3 anno 2014, con ogni consequenziale provvedimento, disponendosi per le trascrizioni di legge presso i competenti registri di stato civile;
2) previa occorrendo revoca in parte qua del Decreto del Tribunale dei Minorenni sub cron. 915 di data 25.10.2022, pubblicato in data 07.11.2022, e così della ivi pronunciata sospensione dalla responsabilità genitoriale del signor Parte_1 con i conseguenti provvedimenti di affidamento educativo-assistenziale della minore al Servizio Sociale territoriale competente e collocamento della medesima presso i nonni materni signori e Persona_1 Persona_2 disporre la riattribuzione della responsabilità genitoriale e l'affidamento della figlia al ricorrente, in regime di affidamento super-esclusivo, con Persona_3 collocamento e residenza effettiva presso la casa familiare sita in Vallelaghi (TN), Fraz. Vezzano – Via Nanghel n. 20; 3) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Vallelaghi (TN), Fraz. Vezzano – Via Nanghel n. 20, tavolarmente contraddistinta dalla p.m. 10 della p.ed. 411 C.C. Vezzano, in comproprietà indivisa fra i signori e Parte_1
al ricorrente in qualità di genitore Controparte_1 Parte_1 affidatario e collocatario della figlia minore;
4) disporre a carico della resistente l'obbligo di Controparte_1 corrispondere al signor a mezzo bonifico bancario la somma di € Parte_1
250,00= mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_3
da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) disporre la suddivisione a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per la figlia, individuate secondo le più aggiornate linee guida del Consiglio Nazionale Forense.
6) disporre che la detrazione fiscale delle spese della figlia spetti nella misura del
100% al ricorrente signor quale genitore affidatario esclusivo e Parte_1 collocatario;
7) disporre che l'assegno unico e universale erogato dall' , l'assegno ed altri CP_2 eventuali aiuti nazionali e provinciali previsti in virtù della presenza della figlia vengano tutti percepiti dal signor Persona_3 Parte_1
Per il tutore della minore: 1) previa eventuale revoca/modica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento d,d, 25.10.2022, pubblicato in data 07.11.2022, e in ogni caso, disporre la riattribuzione di piena responsabilità genitoriale in capo al padre Parte_1 con conseguente revoca della nomina di tutrice in capo all'Avv. Fabiola Ruggirello, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale in capo unicamente alla madre Controparte_1
2) valutare l'opportunità di disporre l'accertamento e dichiarazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo alla madre Controparte_1 per tutte le ragioni di cui in narrativa e ampiamente documentate in atti;
Pag. 2 di 7 3) per il caso in cui non venisse disposta la decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla madre disporre l'affido super Controparte_1 esclusivo della minore in capo al padre ed il Persona_3 Parte_1 conseguente collocamento della stessa presso la residenza anagrafica del padre;
4) accogliere integralmente le conclusioni così come già formulate dalla difesa del ricorrente in ricorso d.d. 24.04.2025, ed in particolare i punti 4) e 5) con riferimento al mantenimento della minore e compartecipazione alle spese straordinarie e i punti 6) e 7) con riferimento alle detrazioni fiscali ed emolumenti economici spettanti a vario titolo al nucleo, rilevato che trattasi di questioni di specifico interesse della minore.
Per il Pubblico Ministero: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO Il Sig. premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con la Sig.ra in Trento il 14.06.2014 (atto n.25 Controparte_1
Parte II, Serie A, Anno 2014- Comune di Trento) in costanza del quale è nata, in data 25.09.2014, la figlia con ricorso depositato il 26.06.2025, esponeva Per_3 che il Tribunale di Trento, con sentenza non definitiva n.434/2023, r.g.
1665/2022, del 09.06.2023, depositata il 16.05.2023, aveva dichiarato la separazione personale, successivamente dichiarata, all'esito dell'istruttoria, con sentenza definitiva n.362/2024, del 19.03.2024, pubblicata in data 22.03.2024, addebitabile a . Controparte_1
Il Sig. esponeva altresì il venir meno delle condizioni per le Parte_1 quali il Tribunale per il Minorenni di Trento aveva disposto nei suoi confronti, con decreto sub. cron. 915 del 25.10.2022, pubblicato il 07.11.2022, la sospensione della responsabilità genitoriale della figlia Per_3
Il ricorrente, stante la sussistenza delle condizioni ex art. 3, comma 2 lettera b) della legge n.898 del 1970, chiedeva che il Tribunale di Trento, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contrattato con la Sig.ra
[...]
a Trento il 14.06.2014, con le ulteriori richieste riguardanti Controparte_1
l'affidamento della figlia, come riportate nelle conclusioni. Il Presidente istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti all'01.10.2025.
Pag. 3 di 7 In data 01.09.2025, si costituiva in giudizio, nell'interesse della minore Per_3
nella qualità di tutrice l'Avv. Fabiola Ruggirello, giusta nomina del
[...]
Tribunale per i minorenni del 25.10.2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. I Servizi Sociali territorialmente competenti in data 13.08.2025 depositavano la relazione in merito alla situazione della minore nella quale chiedevano di valutare, considerato il buon andamento del progetto e i risultati raggiunti, il reintegro della responsabilità genitoriale del padre e il collocamento presso Pt_1 di lui della bambina. Il ricorrente con memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c. dell'11.09.2025 confermava le conclusioni rassegnate in ricorso. I Servizi Sociali in data 19.09.2025 depositavano l'aggiornamento della relazione sulla situazione della minore, confermando le precedenti conclusioni. La difesa del ricorrente con memoria ex art. 473 bis 17, comma 3, c.p.c. insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso.
All'udienza dell'01.10.2025, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente;
veniva sentito il ricorrente, il quale dichiarava che non aveva avuto contatti con la Sig.ra dal 2022; dichiarava inoltre che era iniziata la convivenza con CP_1 la figlia dal mese di settembre 2025, che la bambina mantiene rapporti Per_3 quotidiani sia con i nonni paterni che materni e che rimane con questi ultimi tutti i fine settimana e dichiarava altresì di essere d'accordo sul mantenimento di un monitoraggio dei Servizi Sociali. I procuratori delle parti concludevano come in atti e rinunciavano ai termini per il deposito di memorie, quindi, il Presidente tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda è fondata e merita l'accoglimento. Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n.434/2023 del 09.05.2023, depositata il 16.05.2023 e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 [...]
in Trento il 14.06.2014 (atto n.25 Parte II, Serie A, Anno Controparte_1
2014- Comune di Trento).
Pag. 4 di 7 Rileva inoltre il Tribunale che per quanto riguarda i rapporti tra i genitori e la figlia possono essere accolte le conclusioni concordi del ricorrente e della tutrice della minore, atteso che dalla documentazione acquisita risulta confermato l'andamento positivo dell'inserimento della bambina a casa del padre e la possibilità di quest'ultimo di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale (
v., da ultimo, relazione del Servizio Sociale del 19.9.2025), con conseguente revoca del provvedimento di apertura di tutela in favore della minore e dell'affidamento al Servizio Sociale, ferma la previsione di un monitoraggio della situazione della minore da parte del Servizio stesso per un ulteriore anno. Quanto alla madre, non vi è motivo di modificare il provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale confermato con la sentenza di separazione dd. 22.3.2024 n. 362/2024 di questo Tribunale atteso che si deve rilevare il permanere della totale assenza della convenuta nella gestione della figlia. Risulta pertanto condivisibile la richiesta formulata nel ricorso introduttivo di affidamento super-esclusivo di al padre, rinviando la disciplina dei Per_3 contatti della TI con la figlia al Servizio Sociale, qualora la madre dovesse riprendere l'interesse nei confronti di Per_3
Quanto alle statuizioni economiche, deve essere disposto in via definitiva a carico della TI, a decorrere dalla data della domanda, l'onere del mantenimento ordinario della figlia, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili annualmente agli indici ISTAT, della somma di € 250,00 in favore del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione del consenso. Tale somma risulta proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con la bambina ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., considerato che è solo il padre che si occupa dal mese di settembre 2025 in via esclusiva di Per_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 26.06.2025 da disattesa ogni diversa Parte_1 domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Trento il Parte_1 Controparte_1
14.06.2014 (atto n.25 Parte II, Serie A, Anno 2014- Comune di Trento);
Pag. 5 di 7 2) dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939;
3) revoca l'affidamento della minore al Servizio Sociale, con la previsione di un monitoraggio della situazione della minore da parte del Servizio per un ulteriore anno
4) dichiara reintegrato nella responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
e dispone l'affido super esclusivo della minore in capo al padre ed il Per_3 conseguente collocamento della stessa presso la residenza anagrafica del padre, rinviando la disciplina degli eventuali contatti della TI con la figlia al
Servizio Sociale;
5) dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Vallelaghi (TN), Fraz. Vezzano – Via Nanghel n. 20, tavolarmente contraddistinta dalla p.m. 10 della p.ed. 411 C.C. Vezzano, in comproprietà indivisa fra i signori e Parte_1
al ricorrente in qualità di genitore CP_1 Controparte_1 Parte_1 affidatario e collocatario della figlia minore;
6) dispone a carico della madre l'obbligo di Controparte_1 corrispondere al signor a mezzo bonifico bancario la somma di € Parte_1
250,00= mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_3
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone la suddivisione a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per la figlia, individuate secondo le più aggiornate linee guida del Consiglio Nazionale Forense.
8) dispone che la detrazione fiscale delle spese della figlia spetti nella misura del
100% al ricorrente signor quale genitore affidatario esclusivo e Parte_1 collocatario;
9) dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' , l'assegno ed altri CP_2 eventuali aiuti nazionali e provinciali previsti vengano tutti percepiti dal signor
Parte_1
10) manda al Giudice tutelare per la chiusura della procedura di tutela in favore della minore . Persona_3
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
UC NA
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