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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11721 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38733/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38733/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PALLADINO NICOLA, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in CENTRO DIREZIONALE IS. E/5 80143 NAPOLI, presso il difensore avv. PALLADINO NICOLA PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MAZZERA NICOLA e dell'avv. MAUGERI SEBASTIANO ( ) VIA PROPERZIO 5 00100 ROMA;
C.F._1
( ) VIA PROPERZIO, 5 00193 Controparte_2 C.F._2 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA PROPERZIO 5 ROMA, presso il difensore avv. MAZZERA NICOLA PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva Parte_2 di «ingiungere alla (…) di pagare Parte_1 in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1 somma di € 11.027,54, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e pagina 1 di 7 maturandi a far data dalla scadenza e sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e competenze professionali del presente procedimento monitorio».
Veniva emesso il D.I. n. 10357/2023 con il quale il Tribunale adito ingiungeva alla
«di pagare alla ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni Pt_1 dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 11027,54; 2. gli interessi ex d.lgs. 231/02 come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in
€ 730,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.a. come per legge». Avverso il D.I. in commento, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 19.6.2023, con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 31.7.02023, proponeva opposizione la . Pt_1
A sostegno delle proprie domande, l'odierna opponente eccepiva la mancata dimostrazione, da parte dell'opposta, dell'effettuazione di tutte le prestazioni fatturate, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nel corso delle trattative ex art. 1337 e nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., lamentando, nello specifico, gravi violazione, a suo dire, imputabili all'odierna opposta, la quale avrebbe omesso (i) durante le trattative, di informare la circa l'effettiva portata Pt_1 dei bancali da un metro cubo e, nello specifico, «di rappresentare che in un metro cubo di bancali possono rientrarvi circa 10-11 libri, anziché 4 libri indicati nel contratto»; (ii) sempre durante le trattative, di esporre la reale portata ed i limiti del plug utilizzato dalla che, sempre a dire di controparte, avrebbe generato CP_1 numerose anomalie;
(iii) durante l'esecuzione del rapporto, di non aver applicato retroattivamente la modifica contrattuale riconosciuta in relazione allo stoccaggio.
L'odierna opponente eccepiva, altresì, la «nullità dell'art. 9 del contratto che, in via del tutto onerosa e vessatoria, prevederebbe il diritto di distruzione dei libri di proprietà della deducente in caso di mancato pagamento delle fatture», poiché, sempre a dire di controparte, «non specificamente approvata dalla deducente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.».
Si costituiva la domando il rigetto dell'opposizione, nonché, in via CP_1 riconvenzionale, il pagamento degli ulteriori importi maturati per lo stoccaggio della merce in deposito presso i propri magazzini e la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. della controparte.
Nel corso dell'istruzione il giudice autorizzava la provvisoria esecuzione parziale dell'opposto decreto ingiuntivo opposto fino alla concorrenza della somma di € 10.000,00, rigettava le prove per interpello e per testi e la richiesta di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni e, successivamente (stante l'applicabilità del rito
“Cartabia”), per la decisione con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
In seguito al deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 7 L'opposizione è risultata priva di fondamento e deve essere respinta.
Quanto alla eccezione relativa alla asserita mancata dimostrazione, da parte della S.a.ve., dell'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate, deve osservarsi che, essendo pacifico tra le parti il conferimento dell'incarico avente oggetto prestazioni Con di logistica e stoccaggio dalla ed alla società opposta, la contestazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate avrebbe dovuto essere specifica ed analitica, non contenere una mera, pedissequa elencazione delle voci oggetto di fatturazione, con affermazione generica del fatto che non sia provato che l'opposta le avesse tutte rese, o che fosse verosimilmente eccessivo il costo applicato.
Trattandosi di prestazioni che il cui risultato la ha potuto verificare, essa non Pt_1 può limitarsi a contestarne genericamente l'esecuzione, peraltro tardivamente (per non averlo fatto subito dopo aver ricevuto le fatture, dato che nelle mail allegate le uniche contestazioni riguardano le modalità di calcolo del corrispettivo per il noleggio dei bancali, oggetto della successiva eccezione di violazione del principio di buona fede e correttezza nelle trattative) poiché in tal modo essa non assolve all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 117, c.p.c., esonerando la controparte dall'onere di dimostrare i fatti in quanto genericamente contestati.
Quanto all'eccezione di violazione dei doveri di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative, parte opponente ha affermato che l'opposta in violazione di tali doveri avrebbe omesso di dare indicazioni da utili alla per comprendere Pt_1 che un bancale di 1 metro cubo era eccessivo per contenere soli 4 libri, come avrebbe poi di fatto riconosciuto con il proprio comportamento successivo, consistente nella modifica contrattuale accordata, con elevazione del numero massimo di libri da poter stoccare nel bancale da 4 a 11, senza che tuttavia a questo accordo modificativo, che secondo l'opponente aveva valore confessorio della erroneità e mendacità dell'accordo previgente, fosse seguita una riduzione della fatturazione relativamente al periodo precedente.
Preliminarmente, deve osservarsi che, in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione, sentenza n. 24738 del 03/10/2019), la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova grava sulla parte che l'afferma, non sussistendo, in assenza di un contratto, alcuna presunzione di colpevolezza.
Tale tutela dovrebbe, in base al vigente ordinamento positivo, valere prima di tutto per le ipotesi di comportamento lesivi dei canoni della correttezza e di buona fede nello svolgimento delle trattative che non abbiano condotto alla stipulazione di un contratto, del quale si assume il carattere ingiustamente svantaggioso. Ed invero, il pagina 3 di 7 legislatore codicistico nel prevedere, a tutela di condotte maliziose e capziose che abbiano condotto alla stipulazione di clausole svantaggiose per il soggetto passivo, la disciplina dell'annullabilità del contratto per dolo – accanto alla disciplina dell'ipotesi in cui l'errore del contraente sprovveduto sia avvenuto in assenza di dolo o di violenza ma per mero errore – ha inteso predisporre un sistema chiuso ed esaustivo di tutte le condotte precontrattuali rilevanti e suscettibili di tutela laddove il contratto si stato poi concluso che lascia poco spazio alla tutela di natura extracontrattuale dettata dall'art. 1337, c.c. volta a regolamentare le ipotesi in cui a causa della scorrettezza di un contraente l'altro in assenza di un contratto abbia subìto danni, legati alla non convenienza del contratto liberamente concluso, laddove non siano ravvisabili i presupposti di un annullamento dello stesso per dolo o per errore. Ed invero, come da sempre ritenuto in giurisprudenza e dottrina, i comportamenti qualificabili come dolus bonus nella fase delle trattative non danno luogo alla tutela di cui all'art. 1439, c.c., ravvisabile solo in caso di veri e propri raggiri.
Va tuttavia rilevato che in giurisprudenza è ormai riconosciuta l'applicabilità della tutela offerta dall'art.- 1337 c.c. da responsabilità precontrattuale anche in caso di avvenuta conclusione del contratto.
Ed invero, con sentenza n. 5762 del 23/03/2016, in Cassazione è stato affermato che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso.
Tale orientamento non pare condivisibile, anche alla luce del successivo orientamento che, pur riconoscendo tutela al contraente in caso di contratto concluso all'esito di condotte di malafede, inquadra tale tutela nell'ambito dell'a disciplina di cui all'art. 1440, c.c., sul dolo incidente, e quindi richiede pur sempre condotte negoziali che assumano la consistenza di raggiri, sia pure inidonei a determinare il consenso ma solo le diverse e sfavorevoli condizioni del contratto.
Con ordinanza n. 5380 del 29/02/2024 la Corte ha affermato che nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. e con la sentenza n.
pagina 4 di 7 4715 del 14/02/2022 (Rv. 663901 - 01) la stessa Corte, in tema di responsabilità precontrattuale, ha affermato che, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuto cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.
In ogni caso, appare evidente che, da qualsiasi angolazione la si colga, l'onere di dimostrare la mala fede o il carattere fraudolento e malizioso della condotta nelle trattative che hanno portato alla conclusione di un contratto, costituendo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto posta in essere a monte della stipulazione di un contratto e non scaturente dallo stesso, come per la disciplina del dolo incidente l'onere di provare tale natura fraudolenta o la malafede incombe sul contraente che la deduce.
Ebbene, in questo caso non risulta in alcuno mod che la abbia provato la Pt_1 malafede o addirittura (si ritiene) l'esistenza di raggiri da parte della opposta.
Innanzitutto, appare evidente che, diversamente da quanto esposto dalla Pt_1 nell'atto di opposizione, l'accordo iniziale sottoscritto prevedesse l'impegno della di mettere a disposizione un bancale di 1 metro cubo per 4 referenze e non per CP_1 quattro libri scolastici, ed è stato ampiamente chiarito nel giudizio che con tale termine le parti hanno fatto non al numero massimo delle copie di uno o più libri ma il numero massimo di titoli, restando alla la scelta del numero delle copie. Pt_1
Se ciò è vero, è innegabile che nella pattuizione, fermo il volume posto a disposizione della , di un metro cubo, fosse rimesso alla stessa l'individuazione del numero Pt_1 di copie da stoccare in ciascun bancale, a seconda del volume atteso delle vendite. Tale previsione, dunque, era rimessa proprio alla , essendo un dato del quale Pt_1
l'opposta non poteva essere a conoscenza, il che svuota di gran parte del significato l'eccezione di parte opponente, che ipotizzava una mala fede da parte della nel CP_1 sottacere che un metro cubo di bancale fosse eccessivo per quattro libri.
In ogni caso, anche a voler seguire la tesi della , il carattere eccessivo di tale Pt_1 previsione risulterebbe intuitivo e ovvio, per cui, avendo la avuto tutto l'agio Pt_1 per valutare quale fosse lo spazio necessario, la scelta di accettare la proposta di 4 libri per bancale sarebbe imputabile unicamente a sé medesima.
D'altra parte, e vendendo alla invocata violazione della normativa di protezione del contraente debole - situazione di squilibrio della quale non è stata offerta alcuna prova - pare inverosimile che la scelta della percentuale di 4 referenze per metro cubo possa esser stata imposta come clausola unilateralmente predisposta e prestampato,
pagina 5 di 7 atteso che: a) trattandosi dell'oggetto principale dell'obbligazione, non costituisce una clausola standard relativa alle condizioni contrattuali ma la stessa misura dell'impegno delle parti;
b) parte opposta ha dimostrato flessibilità non opponendosi ad una modifica di tale clausola in corso di contratto, il che rende implausibile che si trattasse di una condizione non negoziabile;
c) con ogni verosimiglianza, come si desume dagli stessi capitoli di prova per interpello, si tratta di un accordo sensibilmente svantaggioso per la non imposto ma proposto dalla con Pt_1 CP_1 dolus bonus ed incautamente accettato dalla , che poi si avvedeva delle sue Pt_1 conseguenze dopo averlo accettato liberamente.
Non ha pertanto alcun fondamento la tesi dell'opponente, in base alla quale la CP_1 che pure mostrava elasticità e buon senso nell'accordare una riduzione del prezzo liberamente accettato, avrebbe dovuto estendere tale trattamento di maggior favore anche alla parte antecedente all'accordo di modifica.
Deve in ogni caso escludersi che sia stata offerta alcuna prova sia del carattere prestampato dell'accordo sui bancali, sia della posizione di contraente forte della essendo emerso semmai la prova della natura di contraente incauto del CP_1 rappresentante della;
e d'altro canto non risulta assolutamente dimostrata Pt_1
l'effettuazione da parte della nella fase delle trattative non solo delle condotte di CP_1 raggiro richieste dall'art. 1440, c.c., ma anche si condotte contrarie alla buona fede descritte dall'art. 1337, c.c.
Deve inoltre escludersi che sia emersa la prova dei malfunzionamenti del sistema di plug in e della piattaforma approntata dalla dato che le lettere di contestazione CP_1 prodotte sono tutte provenienti dalla stessa e non v'è traccia di ammissione di Pt_1 tali doglianze, che peraltro sembrano attenere più ad un profilo di non adeguata sofisticazione dei sistemi informatici che di veri e propri malfunzionamenti, in assenza di prova del fatto che la si fosse impegnata a offrire dei sistemi più CP_1 avanzati in grado di rappresentare in modo più avanzato gli acquisti.
Venendo alla domanda riconvenzionale avanzata da parte della con la quale si CP_1 richiede il pagamento delle somme maturate in corso di causa e fino al termine per il deposito della prima memoria ex art. 171- bis, c.p.c., tale domanda deve considerarsi nuova e come tale inammissibile, trattandosi di fatti successivi all'instaurazione del giudizio. La domanda si manifesta inoltre come infondata, avendo invece la Pt_1 chiesto da tempo la restituzione delle copie ancora in giacenza, per cui sotto tale profilo la responsabilità ricade unicamente su CP_1
La soccombenza reciproca e la novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 7 agosto 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38733/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PALLADINO NICOLA, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in CENTRO DIREZIONALE IS. E/5 80143 NAPOLI, presso il difensore avv. PALLADINO NICOLA PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MAZZERA NICOLA e dell'avv. MAUGERI SEBASTIANO ( ) VIA PROPERZIO 5 00100 ROMA;
C.F._1
( ) VIA PROPERZIO, 5 00193 Controparte_2 C.F._2 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA PROPERZIO 5 ROMA, presso il difensore avv. MAZZERA NICOLA PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva Parte_2 di «ingiungere alla (…) di pagare Parte_1 in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1 somma di € 11.027,54, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e pagina 1 di 7 maturandi a far data dalla scadenza e sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e competenze professionali del presente procedimento monitorio».
Veniva emesso il D.I. n. 10357/2023 con il quale il Tribunale adito ingiungeva alla
«di pagare alla ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni Pt_1 dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 11027,54; 2. gli interessi ex d.lgs. 231/02 come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in
€ 730,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.a. come per legge». Avverso il D.I. in commento, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 19.6.2023, con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 31.7.02023, proponeva opposizione la . Pt_1
A sostegno delle proprie domande, l'odierna opponente eccepiva la mancata dimostrazione, da parte dell'opposta, dell'effettuazione di tutte le prestazioni fatturate, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nel corso delle trattative ex art. 1337 e nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., lamentando, nello specifico, gravi violazione, a suo dire, imputabili all'odierna opposta, la quale avrebbe omesso (i) durante le trattative, di informare la circa l'effettiva portata Pt_1 dei bancali da un metro cubo e, nello specifico, «di rappresentare che in un metro cubo di bancali possono rientrarvi circa 10-11 libri, anziché 4 libri indicati nel contratto»; (ii) sempre durante le trattative, di esporre la reale portata ed i limiti del plug utilizzato dalla che, sempre a dire di controparte, avrebbe generato CP_1 numerose anomalie;
(iii) durante l'esecuzione del rapporto, di non aver applicato retroattivamente la modifica contrattuale riconosciuta in relazione allo stoccaggio.
L'odierna opponente eccepiva, altresì, la «nullità dell'art. 9 del contratto che, in via del tutto onerosa e vessatoria, prevederebbe il diritto di distruzione dei libri di proprietà della deducente in caso di mancato pagamento delle fatture», poiché, sempre a dire di controparte, «non specificamente approvata dalla deducente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.».
Si costituiva la domando il rigetto dell'opposizione, nonché, in via CP_1 riconvenzionale, il pagamento degli ulteriori importi maturati per lo stoccaggio della merce in deposito presso i propri magazzini e la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. della controparte.
Nel corso dell'istruzione il giudice autorizzava la provvisoria esecuzione parziale dell'opposto decreto ingiuntivo opposto fino alla concorrenza della somma di € 10.000,00, rigettava le prove per interpello e per testi e la richiesta di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni e, successivamente (stante l'applicabilità del rito
“Cartabia”), per la decisione con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
In seguito al deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 7 L'opposizione è risultata priva di fondamento e deve essere respinta.
Quanto alla eccezione relativa alla asserita mancata dimostrazione, da parte della S.a.ve., dell'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate, deve osservarsi che, essendo pacifico tra le parti il conferimento dell'incarico avente oggetto prestazioni Con di logistica e stoccaggio dalla ed alla società opposta, la contestazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate avrebbe dovuto essere specifica ed analitica, non contenere una mera, pedissequa elencazione delle voci oggetto di fatturazione, con affermazione generica del fatto che non sia provato che l'opposta le avesse tutte rese, o che fosse verosimilmente eccessivo il costo applicato.
Trattandosi di prestazioni che il cui risultato la ha potuto verificare, essa non Pt_1 può limitarsi a contestarne genericamente l'esecuzione, peraltro tardivamente (per non averlo fatto subito dopo aver ricevuto le fatture, dato che nelle mail allegate le uniche contestazioni riguardano le modalità di calcolo del corrispettivo per il noleggio dei bancali, oggetto della successiva eccezione di violazione del principio di buona fede e correttezza nelle trattative) poiché in tal modo essa non assolve all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 117, c.p.c., esonerando la controparte dall'onere di dimostrare i fatti in quanto genericamente contestati.
Quanto all'eccezione di violazione dei doveri di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative, parte opponente ha affermato che l'opposta in violazione di tali doveri avrebbe omesso di dare indicazioni da utili alla per comprendere Pt_1 che un bancale di 1 metro cubo era eccessivo per contenere soli 4 libri, come avrebbe poi di fatto riconosciuto con il proprio comportamento successivo, consistente nella modifica contrattuale accordata, con elevazione del numero massimo di libri da poter stoccare nel bancale da 4 a 11, senza che tuttavia a questo accordo modificativo, che secondo l'opponente aveva valore confessorio della erroneità e mendacità dell'accordo previgente, fosse seguita una riduzione della fatturazione relativamente al periodo precedente.
Preliminarmente, deve osservarsi che, in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione, sentenza n. 24738 del 03/10/2019), la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova grava sulla parte che l'afferma, non sussistendo, in assenza di un contratto, alcuna presunzione di colpevolezza.
Tale tutela dovrebbe, in base al vigente ordinamento positivo, valere prima di tutto per le ipotesi di comportamento lesivi dei canoni della correttezza e di buona fede nello svolgimento delle trattative che non abbiano condotto alla stipulazione di un contratto, del quale si assume il carattere ingiustamente svantaggioso. Ed invero, il pagina 3 di 7 legislatore codicistico nel prevedere, a tutela di condotte maliziose e capziose che abbiano condotto alla stipulazione di clausole svantaggiose per il soggetto passivo, la disciplina dell'annullabilità del contratto per dolo – accanto alla disciplina dell'ipotesi in cui l'errore del contraente sprovveduto sia avvenuto in assenza di dolo o di violenza ma per mero errore – ha inteso predisporre un sistema chiuso ed esaustivo di tutte le condotte precontrattuali rilevanti e suscettibili di tutela laddove il contratto si stato poi concluso che lascia poco spazio alla tutela di natura extracontrattuale dettata dall'art. 1337, c.c. volta a regolamentare le ipotesi in cui a causa della scorrettezza di un contraente l'altro in assenza di un contratto abbia subìto danni, legati alla non convenienza del contratto liberamente concluso, laddove non siano ravvisabili i presupposti di un annullamento dello stesso per dolo o per errore. Ed invero, come da sempre ritenuto in giurisprudenza e dottrina, i comportamenti qualificabili come dolus bonus nella fase delle trattative non danno luogo alla tutela di cui all'art. 1439, c.c., ravvisabile solo in caso di veri e propri raggiri.
Va tuttavia rilevato che in giurisprudenza è ormai riconosciuta l'applicabilità della tutela offerta dall'art.- 1337 c.c. da responsabilità precontrattuale anche in caso di avvenuta conclusione del contratto.
Ed invero, con sentenza n. 5762 del 23/03/2016, in Cassazione è stato affermato che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso.
Tale orientamento non pare condivisibile, anche alla luce del successivo orientamento che, pur riconoscendo tutela al contraente in caso di contratto concluso all'esito di condotte di malafede, inquadra tale tutela nell'ambito dell'a disciplina di cui all'art. 1440, c.c., sul dolo incidente, e quindi richiede pur sempre condotte negoziali che assumano la consistenza di raggiri, sia pure inidonei a determinare il consenso ma solo le diverse e sfavorevoli condizioni del contratto.
Con ordinanza n. 5380 del 29/02/2024 la Corte ha affermato che nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. e con la sentenza n.
pagina 4 di 7 4715 del 14/02/2022 (Rv. 663901 - 01) la stessa Corte, in tema di responsabilità precontrattuale, ha affermato che, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuto cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.
In ogni caso, appare evidente che, da qualsiasi angolazione la si colga, l'onere di dimostrare la mala fede o il carattere fraudolento e malizioso della condotta nelle trattative che hanno portato alla conclusione di un contratto, costituendo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto posta in essere a monte della stipulazione di un contratto e non scaturente dallo stesso, come per la disciplina del dolo incidente l'onere di provare tale natura fraudolenta o la malafede incombe sul contraente che la deduce.
Ebbene, in questo caso non risulta in alcuno mod che la abbia provato la Pt_1 malafede o addirittura (si ritiene) l'esistenza di raggiri da parte della opposta.
Innanzitutto, appare evidente che, diversamente da quanto esposto dalla Pt_1 nell'atto di opposizione, l'accordo iniziale sottoscritto prevedesse l'impegno della di mettere a disposizione un bancale di 1 metro cubo per 4 referenze e non per CP_1 quattro libri scolastici, ed è stato ampiamente chiarito nel giudizio che con tale termine le parti hanno fatto non al numero massimo delle copie di uno o più libri ma il numero massimo di titoli, restando alla la scelta del numero delle copie. Pt_1
Se ciò è vero, è innegabile che nella pattuizione, fermo il volume posto a disposizione della , di un metro cubo, fosse rimesso alla stessa l'individuazione del numero Pt_1 di copie da stoccare in ciascun bancale, a seconda del volume atteso delle vendite. Tale previsione, dunque, era rimessa proprio alla , essendo un dato del quale Pt_1
l'opposta non poteva essere a conoscenza, il che svuota di gran parte del significato l'eccezione di parte opponente, che ipotizzava una mala fede da parte della nel CP_1 sottacere che un metro cubo di bancale fosse eccessivo per quattro libri.
In ogni caso, anche a voler seguire la tesi della , il carattere eccessivo di tale Pt_1 previsione risulterebbe intuitivo e ovvio, per cui, avendo la avuto tutto l'agio Pt_1 per valutare quale fosse lo spazio necessario, la scelta di accettare la proposta di 4 libri per bancale sarebbe imputabile unicamente a sé medesima.
D'altra parte, e vendendo alla invocata violazione della normativa di protezione del contraente debole - situazione di squilibrio della quale non è stata offerta alcuna prova - pare inverosimile che la scelta della percentuale di 4 referenze per metro cubo possa esser stata imposta come clausola unilateralmente predisposta e prestampato,
pagina 5 di 7 atteso che: a) trattandosi dell'oggetto principale dell'obbligazione, non costituisce una clausola standard relativa alle condizioni contrattuali ma la stessa misura dell'impegno delle parti;
b) parte opposta ha dimostrato flessibilità non opponendosi ad una modifica di tale clausola in corso di contratto, il che rende implausibile che si trattasse di una condizione non negoziabile;
c) con ogni verosimiglianza, come si desume dagli stessi capitoli di prova per interpello, si tratta di un accordo sensibilmente svantaggioso per la non imposto ma proposto dalla con Pt_1 CP_1 dolus bonus ed incautamente accettato dalla , che poi si avvedeva delle sue Pt_1 conseguenze dopo averlo accettato liberamente.
Non ha pertanto alcun fondamento la tesi dell'opponente, in base alla quale la CP_1 che pure mostrava elasticità e buon senso nell'accordare una riduzione del prezzo liberamente accettato, avrebbe dovuto estendere tale trattamento di maggior favore anche alla parte antecedente all'accordo di modifica.
Deve in ogni caso escludersi che sia stata offerta alcuna prova sia del carattere prestampato dell'accordo sui bancali, sia della posizione di contraente forte della essendo emerso semmai la prova della natura di contraente incauto del CP_1 rappresentante della;
e d'altro canto non risulta assolutamente dimostrata Pt_1
l'effettuazione da parte della nella fase delle trattative non solo delle condotte di CP_1 raggiro richieste dall'art. 1440, c.c., ma anche si condotte contrarie alla buona fede descritte dall'art. 1337, c.c.
Deve inoltre escludersi che sia emersa la prova dei malfunzionamenti del sistema di plug in e della piattaforma approntata dalla dato che le lettere di contestazione CP_1 prodotte sono tutte provenienti dalla stessa e non v'è traccia di ammissione di Pt_1 tali doglianze, che peraltro sembrano attenere più ad un profilo di non adeguata sofisticazione dei sistemi informatici che di veri e propri malfunzionamenti, in assenza di prova del fatto che la si fosse impegnata a offrire dei sistemi più CP_1 avanzati in grado di rappresentare in modo più avanzato gli acquisti.
Venendo alla domanda riconvenzionale avanzata da parte della con la quale si CP_1 richiede il pagamento delle somme maturate in corso di causa e fino al termine per il deposito della prima memoria ex art. 171- bis, c.p.c., tale domanda deve considerarsi nuova e come tale inammissibile, trattandosi di fatti successivi all'instaurazione del giudizio. La domanda si manifesta inoltre come infondata, avendo invece la Pt_1 chiesto da tempo la restituzione delle copie ancora in giacenza, per cui sotto tale profilo la responsabilità ricade unicamente su CP_1
La soccombenza reciproca e la novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 7 agosto 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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