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Sentenza 26 agosto 2020
Sentenza 26 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/08/2020, n. 17775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17775 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16884-2016 proposto da: NC AS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI n.114/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE e RANIERI RO
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende Civile Sent. Sez. 2 Num. 17775 Anno 2020 Presidente: MANNA FELICE Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 26/08/2020 - controrícorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE depositato il 29/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott. CORRADO MISTRI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito l'Avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO per la parte ricorrente, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art.3 della Legge n.89/2001 depositato presso la Corte di Appello di Firenze AN TO invocava la liquidazione dell'equo indennizzo previsto per l'irragionevole durata del processo in relazione ad un presupposto giudizio, esso pure intrapreso ai sensi della Legge n.89/2001 nell'aprile 2010 e svoltosi innanzi la Corte di Appello di Perugia, la Corte di Cassazione ed il Tribunale di Roma in sede esecutiva. Con decreto n.440/2015 la Corte di Appello dichiarava inammissibile il ricorso. Interponeva opposizione ai sensi dell'art.
5-ter della Legge n.69/2001 il AN e la Corte fiorentina, con la decisione oggi impugnata, rigettava l'opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia RA ND affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2016 n. 16884 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -2- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.2 della Legge n.89/2001 perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.6312/2014, secondo cui nel caso di ricorso per equa riparazione relativo all'irragionevole durata di un presupposto giudizio di equa riparazione (cd. "equa su equa") il processo di cognizione e quello, successivo, di esecuzione vanno considerati in modo unitario ai fini del calcolo dell'irragionevole durata. Di conseguenza, l'indennizzo sarebbe dovuto per l'intera durata del processo, ivi compreso il tempo corrente tra la sentenza conclusiva del giudizio di merito ed il provvedimento di assegnazione delle somme, conclusivo del successivo giudizio di esecuzione. La censura è infondata. Alla luce della ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni Unite d questa Corte con la recente Sentenza del 23/07/ge_e; (cfr. in particolare i principi affermati sub nn.1, 2, 3 e 4 di cui alle pagg.36 e 37 della sentenza suddetta) il processo di "equa su equa" va considerato come un unicum composto da cognizione ed esecuzione (concetto, questo, già affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n.6312 del 19/03/2014, Rv.630042), la cui massima durata ragionevole è pari a due anni, sei mesi e 5 giorni. Ai fini di tale calcolo vanno considerati solo i tempi effettivamente "del processo" e quindi soltanto quelli in cui si è svolta attività giurisdizionale, e non anche, quindi, il periodo corrente tra la sentenza conclusiva del giudizio di cognizione e l'inizio dell'esecuzione, ovvero tra la notificazione dell'atto di precetto ed il pignoramento. E' stato in tal modo superato il principio secondo cui la considerazione unitaria del giudizio presuppone che la parte privata si sia Ric. 2016 n. 16884 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -3- tempestivamente attivata dopo la conclusione del giudizio di cognizione, entro il termine di sei mesi dalla sua conclusione (in precedenza affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n.9142 del 06/05/2016, Rv.639530). Di conseguenza, il periodo indennizzabile ex lege n.89/2001 rimane soltanto quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l'eventuale ulteriore ritardo può semmai costituire oggetto di indennizzo da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale. Nel caso specifico risulta dalla decisione impugnata e dal ricorso del AN che il giudizio di cognizione aveva avuto una durata di 1 anno, 3 mesi e 2 giorni per la fase dinanzi la Corte di Appello e di 8 mesi e 25 giorni per quella dinanzi la Corte di Cassazione, mentre l'esecuzione aveva avuto una durata di 4 mesi e 24 giorni;
per un totale complessivo di 2 anni, 4 mesi e 21 giorni. Di conseguenza, la Corte di Appello ha escluso la sussistenza del diritto all'indennizzo di cui alla Legge n.89/2001, tenendo conto soltanto della durata delle fasi di cognizione e di esecuzione e dando atto che essa non superava la durata massima ragionevole di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe liquidato le spese oltre i minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore di riferimento, senza considerare che la novità della questione ne avrebbe consigliato la compensazione. La censura è inammissibile. Va ribadito che in assenza di soccombenza reciproca la decisione sulla compensazione costituisce espressione di un Ric. 2016 n. 16884 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -4- potere discrezionale del giudice e non è, come tale, sindacabile in Cassazione. In definitiva, il ricorso principale va rigettato. Il ricorso incidentale, espressamente proposto in via condizionata, è assorbito dal rigetto del ricorso principale. In ragione della ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recentissima Sentenza n.19885 del 23/07/2009 il collegio ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Trattandosi di giudizio di equa riparazione, non sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 -quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228 del 2012, per l'obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 05 dicembre 2019.
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende Civile Sent. Sez. 2 Num. 17775 Anno 2020 Presidente: MANNA FELICE Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 26/08/2020 - controrícorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE depositato il 29/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott. CORRADO MISTRI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito l'Avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO per la parte ricorrente, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art.3 della Legge n.89/2001 depositato presso la Corte di Appello di Firenze AN TO invocava la liquidazione dell'equo indennizzo previsto per l'irragionevole durata del processo in relazione ad un presupposto giudizio, esso pure intrapreso ai sensi della Legge n.89/2001 nell'aprile 2010 e svoltosi innanzi la Corte di Appello di Perugia, la Corte di Cassazione ed il Tribunale di Roma in sede esecutiva. Con decreto n.440/2015 la Corte di Appello dichiarava inammissibile il ricorso. Interponeva opposizione ai sensi dell'art.
5-ter della Legge n.69/2001 il AN e la Corte fiorentina, con la decisione oggi impugnata, rigettava l'opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia RA ND affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2016 n. 16884 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -2- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.2 della Legge n.89/2001 perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.6312/2014, secondo cui nel caso di ricorso per equa riparazione relativo all'irragionevole durata di un presupposto giudizio di equa riparazione (cd. "equa su equa") il processo di cognizione e quello, successivo, di esecuzione vanno considerati in modo unitario ai fini del calcolo dell'irragionevole durata. Di conseguenza, l'indennizzo sarebbe dovuto per l'intera durata del processo, ivi compreso il tempo corrente tra la sentenza conclusiva del giudizio di merito ed il provvedimento di assegnazione delle somme, conclusivo del successivo giudizio di esecuzione. La censura è infondata. Alla luce della ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni Unite d questa Corte con la recente Sentenza del 23/07/ge_e; (cfr. in particolare i principi affermati sub nn.1, 2, 3 e 4 di cui alle pagg.36 e 37 della sentenza suddetta) il processo di "equa su equa" va considerato come un unicum composto da cognizione ed esecuzione (concetto, questo, già affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n.6312 del 19/03/2014, Rv.630042), la cui massima durata ragionevole è pari a due anni, sei mesi e 5 giorni. Ai fini di tale calcolo vanno considerati solo i tempi effettivamente "del processo" e quindi soltanto quelli in cui si è svolta attività giurisdizionale, e non anche, quindi, il periodo corrente tra la sentenza conclusiva del giudizio di cognizione e l'inizio dell'esecuzione, ovvero tra la notificazione dell'atto di precetto ed il pignoramento. E' stato in tal modo superato il principio secondo cui la considerazione unitaria del giudizio presuppone che la parte privata si sia Ric. 2016 n. 16884 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -3- tempestivamente attivata dopo la conclusione del giudizio di cognizione, entro il termine di sei mesi dalla sua conclusione (in precedenza affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n.9142 del 06/05/2016, Rv.639530). Di conseguenza, il periodo indennizzabile ex lege n.89/2001 rimane soltanto quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l'eventuale ulteriore ritardo può semmai costituire oggetto di indennizzo da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale. Nel caso specifico risulta dalla decisione impugnata e dal ricorso del AN che il giudizio di cognizione aveva avuto una durata di 1 anno, 3 mesi e 2 giorni per la fase dinanzi la Corte di Appello e di 8 mesi e 25 giorni per quella dinanzi la Corte di Cassazione, mentre l'esecuzione aveva avuto una durata di 4 mesi e 24 giorni;
per un totale complessivo di 2 anni, 4 mesi e 21 giorni. Di conseguenza, la Corte di Appello ha escluso la sussistenza del diritto all'indennizzo di cui alla Legge n.89/2001, tenendo conto soltanto della durata delle fasi di cognizione e di esecuzione e dando atto che essa non superava la durata massima ragionevole di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe liquidato le spese oltre i minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore di riferimento, senza considerare che la novità della questione ne avrebbe consigliato la compensazione. La censura è inammissibile. Va ribadito che in assenza di soccombenza reciproca la decisione sulla compensazione costituisce espressione di un Ric. 2016 n. 16884 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -4- potere discrezionale del giudice e non è, come tale, sindacabile in Cassazione. In definitiva, il ricorso principale va rigettato. Il ricorso incidentale, espressamente proposto in via condizionata, è assorbito dal rigetto del ricorso principale. In ragione della ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recentissima Sentenza n.19885 del 23/07/2009 il collegio ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Trattandosi di giudizio di equa riparazione, non sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 -quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228 del 2012, per l'obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 05 dicembre 2019.