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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 117/2025 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Vito Di Pisa, presso il cui studio, sito a Misilmeri (Pa) in via G.le G. Sucato n. 65, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 23.1.2025, e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 4.9.1999 a Misilmeri
[...]
-trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 41, parte II, serie
A, dell'anno 1999 - dal quale sono nati i figli il 14.6.2000 (maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente) e il 23.10.2010 (minore), hanno chiesto Persona_2 al Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a Parte_1
la somma mensile di € 150,00, a titolo di contribuito al mantenimento Parte_2 della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto della figlia minore
(art. 473 bis.4 cpc)
Tenuto conto della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 23.1.2025, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.