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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/06/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Civile di Foggia- Sezione Lavoro , nella persona del Giudice, dott. Rosa Maria
Rella, all'udienza del 27.6.2025, tenuta con trattazione ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4238/2024 promossa da:
( nata a [...] l'[...]) con il patrocinio dell' Avv. Antonella Parte_1 Spicciariello
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo CP_1 Sedda)
RESISTENTE Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.5.2024, la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile al 100%, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di CP_ ATPO, a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Con argomentazioni articolate e puntuali la ricorrente spiegava il proprio dissenso in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, supportandolo altresì con documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale espletata in fase di ATPO . CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda. Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.3988/2023, disposti ed espletati, prima, integrazione peritale e, poi, il rinnovo delle operazioni peritali , al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento disponente la trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». Nel merito, l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La ricorrente ha proposto dissenso avverso il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con argomentazioni precise e puntuali supportandole altresì con nuova documentazione medica , emessa da struttura pubblica, attestante, a conferma di quanto dedotto, tra l'altro, che la gravissima patologia renale da cui è affetta , costringendola a sottoporsi a emodialisi tri - settimanalmente, ha avuto gravissime ripercussioni sulla sua autonomia.
Pertanto è stato ritenuto opportuno disporre il rinnovo peritale con nomina di altro CTU al fine giungere ad una idonea valutazione.
Ciò posto il II CTU, dott. ha riconosciuto in capo alla ricorrente la Persona_1 sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.4.2022.
Segnatamente l'esperto ha così argomentato: “…..Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita medico- legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, che la IG.ra
, di anni 54, è attualmente affetta da: Insufficienza renale cronica Parte_1 terminale, da pregressa nefroangiosclerosi ipertensiva, in trattamento emodialitico tri- settimanale. Esiti di nefrectomia sinistra per carcinoma renale. Cardiopatia ipertensiva
2a classe N.Y.H.A. Insufficienza mitralica di grado moderato. Esiti di frattura della rotula destra. Gozzo tiroideo multinodulare normofunzionante. Le predette patologie furono in CP_ gran parte diagnosticate presso il Centro Medico-Legale dell' di Foggia che, in data 18 dicembre 2022 attribuì una invalidità in misura del 100 %, senza la necessità di assistenza continua….., in riferimento alla istanza presentata dalla IG.ra , precisiamo Parte_1 che la stessa è affetta da insufficienza renale cronica terminale in trattamento emodialitico trisettimanale a partire dal febbraio 2022 con cardiopatia ipertensiva 2a classe N.Y.H.A. Sul punto, ricordiamo brevemente che per emodialisi si intende il processo di rimozione delle tossine direttamente dal sangue utilizzando la diffusione attraverso una membrana semipermeabile o l'ultrafiltrazione; il trattamento deve essere effettuato in sede esclusivamente ospedaliera e/o centro attrezzato e generalmente richiede una frequenza tri- settimanale. L'emodialisi non è scevra di complicanze tra le quali predominano quelle cardiovascolari (responsabili della mortalità del 50 % dei pazienti, maggiormente degli ipertesi), deficit della coagulazione, vasculopatia cerebrale. Al termine della dialisi il paziente avverte una profonda sensazione di spossatezza. Con il trascorrere degli anni, può inoltre verificarsi la cosiddetta demenza dialitica, associata ad alte concentrazioni cerebrali di alluminio, caratterizzata da perdita progressiva della memoria;
nei pazienti dializzati le patologie psichiatriche funzionali variano dalla schizofrenia e depressione maniacale al comportamento disadattato. I pazienti in trattamento dialitico cronico, insieme con i loro familiari, sono costantemente vulnerabili a crisi emotive;
gli adulti possono diventare dipendenti dai loro figli o possono non essere in grado di vivere da soli;
si modificano i consueti ruoli e le responsabilità familiari per cui si vengono a creare sensi di colpa e di inadeguatezza;
è spesso necessario un sostegno economico per l'alto costo del trattamento, delle medicazioni, delle diete speciali e del trasporto in Ospedale e/o nei Centri Dialisi attrezzati. Tornando ora al caso della IG.ra , l'esame della documentazione Parte_1 sanitaria in Atti ha evidenziato la presenza di patologie che rendono il soggetto ad altro rischio di incidenti cardiovascolari, invero già verificatisi nel maggio 2021 allorquando fu diagnosticato scompenso cardiaco congestizio;
al ns. controllo clinico-obiettivo, inoltre, abbiamo riscontrato la presenza di elevati valori della pressione arteriosa (180/110 mmHg) e segni di incipiente insufficienza cardiocircolatoria (fovea positiva bilateralmente) che può preludere ad ulteriori episodi di scompenso cardiaco. Al ns. controllo clinico, effettuato nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, abbiamo constatato uno stato di profonda astenia e di sofferenza, tipica dei soggetti che sono sottoposti a dialisi con frequenza tri-settimanale.
Ricorrono quindi nel soggetto in esame quelle condizioni che pongono in essere delle gravi limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana intendendo, con questi, sia quelle azioni elementari che ciascun individuo di corrispondente età deve compiere per poter vivere (igiene del corpo, dell'ambiente domestico, vestizione, rapporti con il mondo esterno, come la possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono in caso di pericolo, acquistare alimenti, etc.), sia gli atti della vita vegetativa (necessità fisiologiche, nutrizione, etc.). Pertanto, in base alle suddette considerazioni, può affermarsi che la IG.ra Parte_1
si trova nella concreta impossibilità di espletamento degli atti della vita quotidiana,
[...] sussistendo quindi un insieme di situazioni che giustificano l'attribuzione della indennità di accompagnamento. Per quanto attiene la decorrenza del suddetto beneficio economico, occorre precisare che le condizioni cliniche attualmente descritte erano già presenti CP_ all'epoca della visita (18 dicembre 2022) della Commissione Invalidi Civili dell' di Foggia;
infatti, oltre dobbiamo sottolineare il trattamento emodilitico periodico, a frequenza tri-settimanale, fu stabilmente avviato a partire dal 23 febbraio 2022. E' quindi da ritenersi, in base a tutto quanto motivato, che già dalla data della domanda (20 aprile 2022) la IG.ra
era affetta da un complesso di patologie tali da renderle impossibile Parte_1
l'autonomo espletamento degli atti quotidiani della vita. Infine, deve farsi presente che un eventuale intervento chirurgico di trapianto renale, per il quale la paziente è stata già posta in lista di attesa, potrebbe emendare il quadro clinico descritto con il ristabilimento della funzione emuntoria, rendendo in tal modo non più necessario il trattamento emodialitico…..”
(cfr elaborato peritale depositato in data 17.6.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo a al 20.4.2022 (data della domanda Parte_1 amministrativa).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: - dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' Parte_1 indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20.4.2022 (data della domanda amministrativa); CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.865,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% IVA e CAP come per legge da distrarsi;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 27.6.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Civile di Foggia- Sezione Lavoro , nella persona del Giudice, dott. Rosa Maria
Rella, all'udienza del 27.6.2025, tenuta con trattazione ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4238/2024 promossa da:
( nata a [...] l'[...]) con il patrocinio dell' Avv. Antonella Parte_1 Spicciariello
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo CP_1 Sedda)
RESISTENTE Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.5.2024, la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile al 100%, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di CP_ ATPO, a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Con argomentazioni articolate e puntuali la ricorrente spiegava il proprio dissenso in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, supportandolo altresì con documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale espletata in fase di ATPO . CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda. Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.3988/2023, disposti ed espletati, prima, integrazione peritale e, poi, il rinnovo delle operazioni peritali , al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento disponente la trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». Nel merito, l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La ricorrente ha proposto dissenso avverso il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con argomentazioni precise e puntuali supportandole altresì con nuova documentazione medica , emessa da struttura pubblica, attestante, a conferma di quanto dedotto, tra l'altro, che la gravissima patologia renale da cui è affetta , costringendola a sottoporsi a emodialisi tri - settimanalmente, ha avuto gravissime ripercussioni sulla sua autonomia.
Pertanto è stato ritenuto opportuno disporre il rinnovo peritale con nomina di altro CTU al fine giungere ad una idonea valutazione.
Ciò posto il II CTU, dott. ha riconosciuto in capo alla ricorrente la Persona_1 sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.4.2022.
Segnatamente l'esperto ha così argomentato: “…..Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita medico- legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, che la IG.ra
, di anni 54, è attualmente affetta da: Insufficienza renale cronica Parte_1 terminale, da pregressa nefroangiosclerosi ipertensiva, in trattamento emodialitico tri- settimanale. Esiti di nefrectomia sinistra per carcinoma renale. Cardiopatia ipertensiva
2a classe N.Y.H.A. Insufficienza mitralica di grado moderato. Esiti di frattura della rotula destra. Gozzo tiroideo multinodulare normofunzionante. Le predette patologie furono in CP_ gran parte diagnosticate presso il Centro Medico-Legale dell' di Foggia che, in data 18 dicembre 2022 attribuì una invalidità in misura del 100 %, senza la necessità di assistenza continua….., in riferimento alla istanza presentata dalla IG.ra , precisiamo Parte_1 che la stessa è affetta da insufficienza renale cronica terminale in trattamento emodialitico trisettimanale a partire dal febbraio 2022 con cardiopatia ipertensiva 2a classe N.Y.H.A. Sul punto, ricordiamo brevemente che per emodialisi si intende il processo di rimozione delle tossine direttamente dal sangue utilizzando la diffusione attraverso una membrana semipermeabile o l'ultrafiltrazione; il trattamento deve essere effettuato in sede esclusivamente ospedaliera e/o centro attrezzato e generalmente richiede una frequenza tri- settimanale. L'emodialisi non è scevra di complicanze tra le quali predominano quelle cardiovascolari (responsabili della mortalità del 50 % dei pazienti, maggiormente degli ipertesi), deficit della coagulazione, vasculopatia cerebrale. Al termine della dialisi il paziente avverte una profonda sensazione di spossatezza. Con il trascorrere degli anni, può inoltre verificarsi la cosiddetta demenza dialitica, associata ad alte concentrazioni cerebrali di alluminio, caratterizzata da perdita progressiva della memoria;
nei pazienti dializzati le patologie psichiatriche funzionali variano dalla schizofrenia e depressione maniacale al comportamento disadattato. I pazienti in trattamento dialitico cronico, insieme con i loro familiari, sono costantemente vulnerabili a crisi emotive;
gli adulti possono diventare dipendenti dai loro figli o possono non essere in grado di vivere da soli;
si modificano i consueti ruoli e le responsabilità familiari per cui si vengono a creare sensi di colpa e di inadeguatezza;
è spesso necessario un sostegno economico per l'alto costo del trattamento, delle medicazioni, delle diete speciali e del trasporto in Ospedale e/o nei Centri Dialisi attrezzati. Tornando ora al caso della IG.ra , l'esame della documentazione Parte_1 sanitaria in Atti ha evidenziato la presenza di patologie che rendono il soggetto ad altro rischio di incidenti cardiovascolari, invero già verificatisi nel maggio 2021 allorquando fu diagnosticato scompenso cardiaco congestizio;
al ns. controllo clinico-obiettivo, inoltre, abbiamo riscontrato la presenza di elevati valori della pressione arteriosa (180/110 mmHg) e segni di incipiente insufficienza cardiocircolatoria (fovea positiva bilateralmente) che può preludere ad ulteriori episodi di scompenso cardiaco. Al ns. controllo clinico, effettuato nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, abbiamo constatato uno stato di profonda astenia e di sofferenza, tipica dei soggetti che sono sottoposti a dialisi con frequenza tri-settimanale.
Ricorrono quindi nel soggetto in esame quelle condizioni che pongono in essere delle gravi limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana intendendo, con questi, sia quelle azioni elementari che ciascun individuo di corrispondente età deve compiere per poter vivere (igiene del corpo, dell'ambiente domestico, vestizione, rapporti con il mondo esterno, come la possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono in caso di pericolo, acquistare alimenti, etc.), sia gli atti della vita vegetativa (necessità fisiologiche, nutrizione, etc.). Pertanto, in base alle suddette considerazioni, può affermarsi che la IG.ra Parte_1
si trova nella concreta impossibilità di espletamento degli atti della vita quotidiana,
[...] sussistendo quindi un insieme di situazioni che giustificano l'attribuzione della indennità di accompagnamento. Per quanto attiene la decorrenza del suddetto beneficio economico, occorre precisare che le condizioni cliniche attualmente descritte erano già presenti CP_ all'epoca della visita (18 dicembre 2022) della Commissione Invalidi Civili dell' di Foggia;
infatti, oltre dobbiamo sottolineare il trattamento emodilitico periodico, a frequenza tri-settimanale, fu stabilmente avviato a partire dal 23 febbraio 2022. E' quindi da ritenersi, in base a tutto quanto motivato, che già dalla data della domanda (20 aprile 2022) la IG.ra
era affetta da un complesso di patologie tali da renderle impossibile Parte_1
l'autonomo espletamento degli atti quotidiani della vita. Infine, deve farsi presente che un eventuale intervento chirurgico di trapianto renale, per il quale la paziente è stata già posta in lista di attesa, potrebbe emendare il quadro clinico descritto con il ristabilimento della funzione emuntoria, rendendo in tal modo non più necessario il trattamento emodialitico…..”
(cfr elaborato peritale depositato in data 17.6.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo a al 20.4.2022 (data della domanda Parte_1 amministrativa).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: - dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' Parte_1 indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20.4.2022 (data della domanda amministrativa); CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.865,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% IVA e CAP come per legge da distrarsi;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 27.6.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella