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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3465/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e residente in [...], CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Palermo, nella Via Marchese di Villabianca n. 111 presso lo studio dell'Avv. Antonino Russo che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in via
Laurana n. 59 - Palermo
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza e disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 comma 3 L. 104/1992).
ALL'UDIENZA DEL 17.01.2025 – AI SENSI DELL'ART. 429 CPC -
MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: Rigetta il ricorso;
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta a rifondere al convenuto le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale di entrambe le fasi del giudizio, così come liquidate con separati decreti
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc depositato il 06.03.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile in misura non inferiore al 74% per vedersi riconosciuto l'assegno mensile di assistenza nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dott. Persona_1
All'udienza di oggi, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
La domanda non può essere accolta.
Le risultanze della consulenza medico legale escludono che le patologie che affliggono la periziata possano condurre ad una invalidità pari o maggiore del
74% onde usufruire dei benefici economici, ovvero dell'assegno mensile di assistenza. Il CTU ha infatti ritenuto che le patologie, singolarmente valutate e successivamente ridotte secondo la nota formula di Balthazard, possono ridurre la capacità lavorativa in misura pari al 64%.
Quanto alla domanda diretta al riconoscimento delle condizione di disabilità grave con necessità di sostegno elevato o molto elevato, invero il CTU ha ritenuto che non si configurano le ipotesi previste dall'art. 3 L. 104/1992.
Ai sensi dell'art. 3 comma 1 è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica psichica, sensoriale, stabilizzata o progressiva di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione" mentre l'art. 3 comma 3 stabilisce che: “qualora la menomazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotato di gravità".
Nella fattispecie, dall'esame obiettivo e dai documenti sanitari prodotti non emergono situazione di difficoltà di relazione come richiesti dalla legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il Dott. vengono condivise da Persona_1
questo giudice, apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati nonché sostanzialmente analoghe alle conclusioni del CTU della fase sommaria.
*
Parte ricorrente pertanto non ha i requisiti per essere riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74% e conseguentemente di beneficiare dell'assegno mensile di assistenza né soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato.
Quanto ai compensi di lite, preso atto che parte ricorrente ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, esse vengono compensate tra le parti mentre di pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 17.01.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3465/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e residente in [...], CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Palermo, nella Via Marchese di Villabianca n. 111 presso lo studio dell'Avv. Antonino Russo che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in via
Laurana n. 59 - Palermo
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza e disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 comma 3 L. 104/1992).
ALL'UDIENZA DEL 17.01.2025 – AI SENSI DELL'ART. 429 CPC -
MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: Rigetta il ricorso;
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta a rifondere al convenuto le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale di entrambe le fasi del giudizio, così come liquidate con separati decreti
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc depositato il 06.03.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile in misura non inferiore al 74% per vedersi riconosciuto l'assegno mensile di assistenza nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dott. Persona_1
All'udienza di oggi, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
La domanda non può essere accolta.
Le risultanze della consulenza medico legale escludono che le patologie che affliggono la periziata possano condurre ad una invalidità pari o maggiore del
74% onde usufruire dei benefici economici, ovvero dell'assegno mensile di assistenza. Il CTU ha infatti ritenuto che le patologie, singolarmente valutate e successivamente ridotte secondo la nota formula di Balthazard, possono ridurre la capacità lavorativa in misura pari al 64%.
Quanto alla domanda diretta al riconoscimento delle condizione di disabilità grave con necessità di sostegno elevato o molto elevato, invero il CTU ha ritenuto che non si configurano le ipotesi previste dall'art. 3 L. 104/1992.
Ai sensi dell'art. 3 comma 1 è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica psichica, sensoriale, stabilizzata o progressiva di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione" mentre l'art. 3 comma 3 stabilisce che: “qualora la menomazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotato di gravità".
Nella fattispecie, dall'esame obiettivo e dai documenti sanitari prodotti non emergono situazione di difficoltà di relazione come richiesti dalla legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il Dott. vengono condivise da Persona_1
questo giudice, apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati nonché sostanzialmente analoghe alle conclusioni del CTU della fase sommaria.
*
Parte ricorrente pertanto non ha i requisiti per essere riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74% e conseguentemente di beneficiare dell'assegno mensile di assistenza né soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato.
Quanto ai compensi di lite, preso atto che parte ricorrente ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, esse vengono compensate tra le parti mentre di pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 17.01.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente