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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in c.da San Giacomo/Castagna snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Dario
Barbera;
e da
, C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Rosa Rita Barbera;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 2.08.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 05.06.2024, le parti e , Parte_1 Parte_2
premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nicosia il 17.04.2012 nel giudizio iscritto al n. 609/2011 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto pagina 1 di 3 concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in
Nicosia il 14.08.2004, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Nicosia Anno 2004, Numero 31, Parte II Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nate due figlie (nata Nicosia il Persona_1
25.06.2007) e (nata a [...] il [...]). Parte_3
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 05.06.2024.
In data 2.08.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nicosia il
14.08.2024 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Nicosia Anno 2004, Numero 31, Parte II, Serie A;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 05.06.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 1.03.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in c.da San Giacomo/Castagna snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Dario
Barbera;
e da
, C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Rosa Rita Barbera;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 2.08.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 05.06.2024, le parti e , Parte_1 Parte_2
premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nicosia il 17.04.2012 nel giudizio iscritto al n. 609/2011 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto pagina 1 di 3 concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in
Nicosia il 14.08.2004, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Nicosia Anno 2004, Numero 31, Parte II Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nate due figlie (nata Nicosia il Persona_1
25.06.2007) e (nata a [...] il [...]). Parte_3
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 05.06.2024.
In data 2.08.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nicosia il
14.08.2024 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Nicosia Anno 2004, Numero 31, Parte II, Serie A;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 05.06.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 1.03.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
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