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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 17 marzo
2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5205/2016 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marta Mazzù;
CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti.
Oggetto: infortunio sul lavoro
Cui è stato riunito il procedimento n. 1970/2017 R.G. vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marta Mazzù;
CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti.
Oggetto: infortunio sul lavoro
Cui è stato riunito il procedimento n. 4883/2017 R.G. vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marta Mazzù;
CONTRO
1 , c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Vanni Piccione.
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.10.2016 , premesso di aver subito, in data Parte_1
16.06.2014, un infortunio sul lavoro, con postumi invalidanti, esponeva che l' aveva CP_1 negato, con provvedimento del 05.07.2016, la sussistenza di “menomazione all'integrità psicofisica” e di qualsivoglia danno permanente indennizzabile. Evidenziava come l le CP_3 avesse altresì negato la corresponsione dell'indennità per il periodo di astensione dal lavoro sul presupposto che essa ricorrente fosse dipendente di una P.A., circostanza non rispondente al vero tenuto conto di come fosse invero dipendente dell Controparte_2 di CP_2
Rilevava di aver esperito i ricorsi in via amministrativa e che erano trascorsi inutilmente 60 giorni dall'opposizione.
Lamentava, invero, di aver riportato postumi invalidanti pari al 45% e di aver patito un periodo di inabilità temporanea assoluta di 666 giorni.
Chiedeva, per l'effetto, che l' venisse condannato al pagamento della indennità per CP_3 inabilità temporanea assoluta e della rendita scaturente dal riconoscimento del danno biologico.
Con memoria del 23.11.2017 si costituiva in giudizio l' , eccependo di aver invero CP_1 riconosciuto al ricorrente un danno biologico del 12% e contestando la fondatezza del ricorso, del quale ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
Con distinto ricorso depositato il 06.04.2017 e rubricato al n. 1970/2017 R.G., Parte_1
lamentava, con riguardo al medesimo infortunio, che l' , dopo l'instaurazione
[...] CP_1 del procedimento n. 5205/2016 R.G., la aveva convocata a visita medica, all'esito della quale, con provvedimento del 08.02.2017, aveva ritenuto sussistente una menomazione dell'integrità psico-fisica del 12%.
Contestava, quindi, la correttezza della detta valutazione, lamentando, invero, di aver riportato postumi invalidanti pari al 45% e di aver patito un periodo di inabilità temporanea assoluta di 666 giorni.
Chiedeva, per l'effetto, che l' fosse condannato al pagamento della prestazione CP_3 scaturente dal riconoscimento del danno biologico globale nella misura pari e/o superiore al
2 45%, ovvero alla corresponsione della correlata quota di rendita, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Con memoria del 23.11.2017 si costituiva in giudizio l' , chiedendo la riunione dei CP_1 procedimenti, stante il medesimo petitum e causa petendi ed infortunio, rilevando altresì la correttezza della valutazione medica e contestando la fondatezza del ricorso, del quale ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 15.12.2017 i giudizi portanti il n. 5205/2016 R.G. ed il n. 1970/2017 R.G. venivano riuniti.
Con distinto ricorso depositato il 26.10.2017 e rubricato al n. 4883/2017 R.G., Parte_1
, con riguardo al medesimo infortunio, rilevava la responsabilità del datore di lavoro
[...]
e chiedeva il risarcimento del danno differenziale .
Rappresentava di aver subito danni non patrimoniali e segnatamente: danno biologico nella misura del 60%, avendo diritto ad ottenere il danno differenziale costituito dalla differenza fra l'importo liquidabile secondi i criteri civilistici e quello liquidabile secondo i criteri tabellari
; danno biologico temporaneo, esulante dalla copertura assicurativa;
danno CP_1 CP_1 esistenziale e morale, anche sub specie di danno professionale da dequalificazione, per non poter più svolgere le mansioni prettamente infermieristiche della propria qualifica, per essere stata assegnata a mansioni inferiori di carattere meramente amministrativo e per aver perduto la possibilità di accedere alla selezione interna PEO 2016 ed alla selezione interna per il conferimento dell'incarico di coordinatore infermieristico;
stato di ansia e disagio, sfociato in una sindrome post traumatica.
Ancora, rilevava di aver patito danni patrimoniali risarcibili e nello specifico: il lucro cessante costituito dalla perdita del trattamento stipendiale tabellare previsto per la fascia retributiva immediatamente superiore;
danno da perdita di chance per il conferimento della posizione di coordinatore infermieristico;
spese mediche.
Ciò premesso, chiedeva che l'A.O.U. convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni descritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
L' , costituitasi con memoria del Controparte_4
23.06.2018, chiedeva l'integrazione del contraddittorio verso l' o, in subordine, la CP_1 riunione dei giudizi. In via preliminare, rilevava l'inammissibilità del ricorso per aver controparte chiesto ad essa il risarcimento dell'intero danno biologico e non già del CP_4 solo danno differenziale.
3 Contestava la fondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 18.10.2019 le cause venivano riunite.
Con decreto del 22.09.2023 il giudizio veniva interrotto stante la sopraggiunta quiescenza dell'avv. Maria Carmela La Torre, procuratore costituito dell' . CP_1
Con ricorso in riassunzione del 02.10.2023 parte ricorrente insisteva nelle proprie domande.
Veniva disposta ed espletata CTU medico-legale.
In data odierna in esito alla discussione orale le cause sono state decise.
2. Nel merito va preliminarmente rilevato che risulta incontestato tra le parti che in data
16.06.2014 la ricorrente “durante il servizio mentre usciva dalla sala operatoria veniva colpita dalla porta scorrevole che si chiudeva al suo passaggio”.
Ammessa ctu medico legale il consulente, dopo attente indagini sulla cui completezza e accuratezza non sorge dubbio alcuno e che si condivide, ha riscontrato che la ricorrente risulta affetta da “Cicatrice polso destro;
Deficit dei movimenti del polso e gomito di destra in esito a pregressa frattura da schiacciamento polso destro con dissociazione scafo-lunata ridotta chirurgicamente” riconoscendo un danno biologico nella misura del 20%.
L' va pertanto condannato al pagamento della rendita nella misura del 20% oltre CP_1 interessi dal dovuto al soddisfo.
Parte ricorrente ha inoltre richiesto la condanna dal datore di lavoro al risarcimento del c.d. danno differenziale.
Giova quindi premettere che l'art. 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema di sicurezza del lavoratore, impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare non solo le misure generiche di prudenza e diligenza, ma tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente (cfr. Cass. civ. n. 20142/2010).
La responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. non è di tipo oggettivo, sicché può essere affermata solo quando sussista una lesione del bene tutelato, che derivi causalmente dalla colpevole violazione di determinate regole di comportamento (cfr. Cass. civ. n. 26495/2018).
Sul piano della distribuzione dell'onere probatorio ciò comporta che il lavoratore, il quale lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività svolta, debba allegare e provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi, mentre incombe sul datore di lavoro la prova liberatoria, a lui spettando di dimostrare di avere adempiuto interamente agli obblighi di sicurezza, apprestando tutte le
4 misure necessarie per evitare il danno, ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non sia ricollegabile alla loro inosservanza (così, ex plurimis, in motivazione Cass. 23921/2020).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea occorre dare conto di come, a fronte della conclamata correlazione fra l'infortunio occorso alla ricorrente e la porta scorrevole, l' esistente CP_2 non abbia in alcun modo dimostrato di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che la porta scorrevole potesse chiudersi al passaggio degli operatori.
Nessuna prova infatti risulta fornita in merito alla manutenzione ordinaria delle porte automatiche.
Non risulta pertanto fornita prova che parte resistente abbia adottato tutte le tutele in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 d.lgs 2008 n. 81.
Né assume rilevanza la circostanza che non vi sia stato nel periodo del sinistro richiesta di intervento per guasto.
Inoltre non risulta che l'infortunio sia stato determinato da un comportamento abnorme della lavoratrice.
La condotta appare ancor più negligente tenuto conto che la stessa porta scorrevole abbia causato, in precedenza, altro sinistro, fatto non contestato tra le parti.
L' dunque, deve essere pertanto condannata al ristoro del danno differenziale. CP_2
Così acclarato il quadro patologico della perizianda e l'an dei diritti attorei, è stato quindi conferito mandato al ctu di quantificare il danno sia secondo i criteri civilistici, al fine del ristoro del danno differenziale, sia ricorrendo alle tabelle di legge D.L. n. 38 del 12.07.2000.
Quando al c.d. danno differenziale, fra l'altro, deve tenersi conto dell'insegnamento, da ultimo, di Cass. Civ., Sez. Lav., 07.02.2023, n.3694, secondo cui “In tema di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 ed il risarcimento CP_1 del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, CP_1 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_1 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse
5 dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_1 permanente”.
Ciò premesso, il c.t.u. ha quindi riconosciuto che il grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica derivante dall'infortunio in oggetto è pari al 20% secondo le tabelle ed al 24% secondo gli ordinari criteri civilistici, affermando altresì, quanto alla CP_1 decorrenza, che “è verosimile ritenere che tali percentuali si siano concretizzate all'epoca di guarigione clinica nel Gennaio 2016”.
Alla luce delle superiori considerazioni il giudizio espresso dal Ctu, che ha ben visitato, osservato ed interrogato il ricorrente nel corso della visita medico-legale risulta pienamente condiviso.
Va, pertanto, conformemente alle indicazioni sopra riferite, riconosciuto al ricorrente il diritto alla rendita nella misura del 20%, con decorrenza dal gennaio 2016, con conseguente condanna dell' al pagamento delle correlative somme, detratto quanto già versato a tal CP_1 titolo, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.30/12/1991 n° 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n° 394 del 7/10/1992).
Con riferimento al danno differenziale occorre accertare l'importo del risarcimento previsto sulla scorta delle tabelle elaborate dalla giurisprudenza milanese, rivelazione al danno biologico in misura del 24%, come quantificato dal CTU.
Il relativo importo, tenuto conto dell'età della ricorrente alla data di stabilizzazione dei danni(51 anni), è pari a € 108.075,00 (comprensivo del danno biologico e della componente morale) e non risultano elementi tali da richiedere un aumento della somma indicata. Come precisato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 26.972/08 e successiva n. 3677/2009 "al danno biologico va ormai riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal decreto legislativo n.
209/2005, recante il codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
6 aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito").
Tuttavia occorre considerare che quello che viene richiesto con il ricorso introduttivo, a carico del datore di lavoro, altro non è se non il danno "differenziale" che, in concreto, deve essere determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, CP_5 ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione” (Cass. 25 maggio 2004 n. 10035). Pertanto in parziale accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio va riconosciuto il diritto della ricorrente ai ratei di rendita vitalizia CP_ per il danno biologico del 20% da gennaio 2016, con condanna dell al relativo pagamento con interessi legali dal maturato al soddisfo. L' va invece Controparte_4 condannata al pagamento, in favore della del danno differenziale pari alla somma Pt_1 risultante sottraendo dall'importo di € 108.075,00 quello dei ratei, per sola sorte capitale, CP_ liquidati dall' Sulla somma risultante vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente pronunzia fino all'effettivo soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di riconoscimento del diritto all'indennità temporanea nei confronti dell' atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità “la tutela economica dei CP_1 dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro. (v., fra le altre, Cass. n. 21325 del 2017 cit. e Cass. 8 giugno 2016, n.
11737);
7. che l'indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finchè si protrae la condizione di inabilità ostativa all'espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'infortunato, sicchè tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione”
(Cass. 2018 n. 2978).
Quale danno differenziale va accolta la richiesta di risarcimento del danno per inabilità temporanea nei confronti dell' determinata dal ctu limitatamente a gg Controparte_4
180 di Inabilità Temporanea Parziale al 75 %; gg 180 nella misura del 50 %; gg 216 nella misura del 25 %.
Pertanto, tenuto conto delle tabelle di Milano, l resistente va condannata al CP_4 pagamento di € 15.525,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 10.350,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 6210,00 per invalidità temporanea parziale al 25%.
7 Quanto alle ulteriori domande risarcitorie articolate dalla stessa nei confronti dell'A.O.U., va rigettata la domanda di danno esistenziale non avendo la ricorrente provato un peggioramento della qualità della vita.
Inammissibile e generica infatti risulta la prova per testi richiesta in ricorso.
Va infine rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle richieste di carattere patrimoniale originariamente svolte nei confronti del datore di lavoro (gli incrementi stipendiali di cui godeva prima dell'infortunio e connessi alla svolgimento delle mansioni di ferrista di sala operatoria;
i danni derivanti dalla perdita di chance).
Con riferimento alle spese mediche sostenute va vanno riconosciute le spese sostenute per le visite mediche così come risultante dalla documentazione prodotta in atti pari ad euro
786,00 di cui euro 482,00 per sedute di rieducazione funzionale, euro 80,00 per sedute di rieducazione motoria, euro 224,00 per visite specialistiche ortopedica.
Va infine rigettata la domanda di pagamento delle spese di viaggio atteso che non risulta provato che sia stato necessario effettuarle in luogo così lontano dalla residenza.
16. Atteso l'esito della controversia tra parte ricorrente e l' le spese di lite vanno CP_1 compensate in ragione de metà e la restante quota viene posta a carico dell' e tra parte CP_3 ricorrente e l le spese vanno compensate in ragione di due Controparte_4 terzi e la restante quota viene posta a carico dell' Controparte_4
Le stesse si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
Si pongono definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido, le spese di c.t.u., separatamente liquidate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla rendita nella misura del 20% e condanna l' al CP_1 pagamento della stessa, con decorrenza dal gennaio 2016 detratto quanto già versato a tal titolo, oltre interessi e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L.30/12/1991 n°
412;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento CP_2 del danno differenziale, al pagamento, in favore della del danno differenziale pari Pt_1 alla somma risultante sottraendo dall'importo di € 108.075,00 quello dei ratei, per sola sorte CP_ capitale, liquidati dall' ;
8 - condanna l'AOU al pagamento di euro 32.085,00 oltre interessi legali a titolo di danno biologico temporaneo;
- condanna l'AOU al pagamento della somma pari ad euro 786,00 a titolo di spese mediche;
- rigetta per il resto i ricorsi;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante CP_1 quota che si liquida, già ridotta, in euro 4898,75 oltre spese generali iva e cpa;
- nei confronti dell' ompensa le spese in ragione di due terzi e condanna l' CP_2 [...] al pagamento della restante quota che si liquida, già ridotta, in € 3483,83 oltre CP_4 spese generali, c.p.a. ed i.v.a;
- pone le spese della c.t.u., separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell e CP_1 dell' n solido. CP_2
Messina, 17.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 17 marzo
2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5205/2016 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marta Mazzù;
CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti.
Oggetto: infortunio sul lavoro
Cui è stato riunito il procedimento n. 1970/2017 R.G. vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marta Mazzù;
CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti.
Oggetto: infortunio sul lavoro
Cui è stato riunito il procedimento n. 4883/2017 R.G. vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marta Mazzù;
CONTRO
1 , c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Vanni Piccione.
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.10.2016 , premesso di aver subito, in data Parte_1
16.06.2014, un infortunio sul lavoro, con postumi invalidanti, esponeva che l' aveva CP_1 negato, con provvedimento del 05.07.2016, la sussistenza di “menomazione all'integrità psicofisica” e di qualsivoglia danno permanente indennizzabile. Evidenziava come l le CP_3 avesse altresì negato la corresponsione dell'indennità per il periodo di astensione dal lavoro sul presupposto che essa ricorrente fosse dipendente di una P.A., circostanza non rispondente al vero tenuto conto di come fosse invero dipendente dell Controparte_2 di CP_2
Rilevava di aver esperito i ricorsi in via amministrativa e che erano trascorsi inutilmente 60 giorni dall'opposizione.
Lamentava, invero, di aver riportato postumi invalidanti pari al 45% e di aver patito un periodo di inabilità temporanea assoluta di 666 giorni.
Chiedeva, per l'effetto, che l' venisse condannato al pagamento della indennità per CP_3 inabilità temporanea assoluta e della rendita scaturente dal riconoscimento del danno biologico.
Con memoria del 23.11.2017 si costituiva in giudizio l' , eccependo di aver invero CP_1 riconosciuto al ricorrente un danno biologico del 12% e contestando la fondatezza del ricorso, del quale ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
Con distinto ricorso depositato il 06.04.2017 e rubricato al n. 1970/2017 R.G., Parte_1
lamentava, con riguardo al medesimo infortunio, che l' , dopo l'instaurazione
[...] CP_1 del procedimento n. 5205/2016 R.G., la aveva convocata a visita medica, all'esito della quale, con provvedimento del 08.02.2017, aveva ritenuto sussistente una menomazione dell'integrità psico-fisica del 12%.
Contestava, quindi, la correttezza della detta valutazione, lamentando, invero, di aver riportato postumi invalidanti pari al 45% e di aver patito un periodo di inabilità temporanea assoluta di 666 giorni.
Chiedeva, per l'effetto, che l' fosse condannato al pagamento della prestazione CP_3 scaturente dal riconoscimento del danno biologico globale nella misura pari e/o superiore al
2 45%, ovvero alla corresponsione della correlata quota di rendita, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Con memoria del 23.11.2017 si costituiva in giudizio l' , chiedendo la riunione dei CP_1 procedimenti, stante il medesimo petitum e causa petendi ed infortunio, rilevando altresì la correttezza della valutazione medica e contestando la fondatezza del ricorso, del quale ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 15.12.2017 i giudizi portanti il n. 5205/2016 R.G. ed il n. 1970/2017 R.G. venivano riuniti.
Con distinto ricorso depositato il 26.10.2017 e rubricato al n. 4883/2017 R.G., Parte_1
, con riguardo al medesimo infortunio, rilevava la responsabilità del datore di lavoro
[...]
e chiedeva il risarcimento del danno differenziale .
Rappresentava di aver subito danni non patrimoniali e segnatamente: danno biologico nella misura del 60%, avendo diritto ad ottenere il danno differenziale costituito dalla differenza fra l'importo liquidabile secondi i criteri civilistici e quello liquidabile secondo i criteri tabellari
; danno biologico temporaneo, esulante dalla copertura assicurativa;
danno CP_1 CP_1 esistenziale e morale, anche sub specie di danno professionale da dequalificazione, per non poter più svolgere le mansioni prettamente infermieristiche della propria qualifica, per essere stata assegnata a mansioni inferiori di carattere meramente amministrativo e per aver perduto la possibilità di accedere alla selezione interna PEO 2016 ed alla selezione interna per il conferimento dell'incarico di coordinatore infermieristico;
stato di ansia e disagio, sfociato in una sindrome post traumatica.
Ancora, rilevava di aver patito danni patrimoniali risarcibili e nello specifico: il lucro cessante costituito dalla perdita del trattamento stipendiale tabellare previsto per la fascia retributiva immediatamente superiore;
danno da perdita di chance per il conferimento della posizione di coordinatore infermieristico;
spese mediche.
Ciò premesso, chiedeva che l'A.O.U. convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni descritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
L' , costituitasi con memoria del Controparte_4
23.06.2018, chiedeva l'integrazione del contraddittorio verso l' o, in subordine, la CP_1 riunione dei giudizi. In via preliminare, rilevava l'inammissibilità del ricorso per aver controparte chiesto ad essa il risarcimento dell'intero danno biologico e non già del CP_4 solo danno differenziale.
3 Contestava la fondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 18.10.2019 le cause venivano riunite.
Con decreto del 22.09.2023 il giudizio veniva interrotto stante la sopraggiunta quiescenza dell'avv. Maria Carmela La Torre, procuratore costituito dell' . CP_1
Con ricorso in riassunzione del 02.10.2023 parte ricorrente insisteva nelle proprie domande.
Veniva disposta ed espletata CTU medico-legale.
In data odierna in esito alla discussione orale le cause sono state decise.
2. Nel merito va preliminarmente rilevato che risulta incontestato tra le parti che in data
16.06.2014 la ricorrente “durante il servizio mentre usciva dalla sala operatoria veniva colpita dalla porta scorrevole che si chiudeva al suo passaggio”.
Ammessa ctu medico legale il consulente, dopo attente indagini sulla cui completezza e accuratezza non sorge dubbio alcuno e che si condivide, ha riscontrato che la ricorrente risulta affetta da “Cicatrice polso destro;
Deficit dei movimenti del polso e gomito di destra in esito a pregressa frattura da schiacciamento polso destro con dissociazione scafo-lunata ridotta chirurgicamente” riconoscendo un danno biologico nella misura del 20%.
L' va pertanto condannato al pagamento della rendita nella misura del 20% oltre CP_1 interessi dal dovuto al soddisfo.
Parte ricorrente ha inoltre richiesto la condanna dal datore di lavoro al risarcimento del c.d. danno differenziale.
Giova quindi premettere che l'art. 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema di sicurezza del lavoratore, impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare non solo le misure generiche di prudenza e diligenza, ma tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente (cfr. Cass. civ. n. 20142/2010).
La responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. non è di tipo oggettivo, sicché può essere affermata solo quando sussista una lesione del bene tutelato, che derivi causalmente dalla colpevole violazione di determinate regole di comportamento (cfr. Cass. civ. n. 26495/2018).
Sul piano della distribuzione dell'onere probatorio ciò comporta che il lavoratore, il quale lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività svolta, debba allegare e provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi, mentre incombe sul datore di lavoro la prova liberatoria, a lui spettando di dimostrare di avere adempiuto interamente agli obblighi di sicurezza, apprestando tutte le
4 misure necessarie per evitare il danno, ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non sia ricollegabile alla loro inosservanza (così, ex plurimis, in motivazione Cass. 23921/2020).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea occorre dare conto di come, a fronte della conclamata correlazione fra l'infortunio occorso alla ricorrente e la porta scorrevole, l' esistente CP_2 non abbia in alcun modo dimostrato di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che la porta scorrevole potesse chiudersi al passaggio degli operatori.
Nessuna prova infatti risulta fornita in merito alla manutenzione ordinaria delle porte automatiche.
Non risulta pertanto fornita prova che parte resistente abbia adottato tutte le tutele in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 d.lgs 2008 n. 81.
Né assume rilevanza la circostanza che non vi sia stato nel periodo del sinistro richiesta di intervento per guasto.
Inoltre non risulta che l'infortunio sia stato determinato da un comportamento abnorme della lavoratrice.
La condotta appare ancor più negligente tenuto conto che la stessa porta scorrevole abbia causato, in precedenza, altro sinistro, fatto non contestato tra le parti.
L' dunque, deve essere pertanto condannata al ristoro del danno differenziale. CP_2
Così acclarato il quadro patologico della perizianda e l'an dei diritti attorei, è stato quindi conferito mandato al ctu di quantificare il danno sia secondo i criteri civilistici, al fine del ristoro del danno differenziale, sia ricorrendo alle tabelle di legge D.L. n. 38 del 12.07.2000.
Quando al c.d. danno differenziale, fra l'altro, deve tenersi conto dell'insegnamento, da ultimo, di Cass. Civ., Sez. Lav., 07.02.2023, n.3694, secondo cui “In tema di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 ed il risarcimento CP_1 del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, CP_1 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_1 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse
5 dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_1 permanente”.
Ciò premesso, il c.t.u. ha quindi riconosciuto che il grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica derivante dall'infortunio in oggetto è pari al 20% secondo le tabelle ed al 24% secondo gli ordinari criteri civilistici, affermando altresì, quanto alla CP_1 decorrenza, che “è verosimile ritenere che tali percentuali si siano concretizzate all'epoca di guarigione clinica nel Gennaio 2016”.
Alla luce delle superiori considerazioni il giudizio espresso dal Ctu, che ha ben visitato, osservato ed interrogato il ricorrente nel corso della visita medico-legale risulta pienamente condiviso.
Va, pertanto, conformemente alle indicazioni sopra riferite, riconosciuto al ricorrente il diritto alla rendita nella misura del 20%, con decorrenza dal gennaio 2016, con conseguente condanna dell' al pagamento delle correlative somme, detratto quanto già versato a tal CP_1 titolo, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.30/12/1991 n° 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n° 394 del 7/10/1992).
Con riferimento al danno differenziale occorre accertare l'importo del risarcimento previsto sulla scorta delle tabelle elaborate dalla giurisprudenza milanese, rivelazione al danno biologico in misura del 24%, come quantificato dal CTU.
Il relativo importo, tenuto conto dell'età della ricorrente alla data di stabilizzazione dei danni(51 anni), è pari a € 108.075,00 (comprensivo del danno biologico e della componente morale) e non risultano elementi tali da richiedere un aumento della somma indicata. Come precisato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 26.972/08 e successiva n. 3677/2009 "al danno biologico va ormai riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal decreto legislativo n.
209/2005, recante il codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
6 aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito").
Tuttavia occorre considerare che quello che viene richiesto con il ricorso introduttivo, a carico del datore di lavoro, altro non è se non il danno "differenziale" che, in concreto, deve essere determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, CP_5 ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione” (Cass. 25 maggio 2004 n. 10035). Pertanto in parziale accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio va riconosciuto il diritto della ricorrente ai ratei di rendita vitalizia CP_ per il danno biologico del 20% da gennaio 2016, con condanna dell al relativo pagamento con interessi legali dal maturato al soddisfo. L' va invece Controparte_4 condannata al pagamento, in favore della del danno differenziale pari alla somma Pt_1 risultante sottraendo dall'importo di € 108.075,00 quello dei ratei, per sola sorte capitale, CP_ liquidati dall' Sulla somma risultante vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente pronunzia fino all'effettivo soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di riconoscimento del diritto all'indennità temporanea nei confronti dell' atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità “la tutela economica dei CP_1 dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro. (v., fra le altre, Cass. n. 21325 del 2017 cit. e Cass. 8 giugno 2016, n.
11737);
7. che l'indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finchè si protrae la condizione di inabilità ostativa all'espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'infortunato, sicchè tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione”
(Cass. 2018 n. 2978).
Quale danno differenziale va accolta la richiesta di risarcimento del danno per inabilità temporanea nei confronti dell' determinata dal ctu limitatamente a gg Controparte_4
180 di Inabilità Temporanea Parziale al 75 %; gg 180 nella misura del 50 %; gg 216 nella misura del 25 %.
Pertanto, tenuto conto delle tabelle di Milano, l resistente va condannata al CP_4 pagamento di € 15.525,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 10.350,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 6210,00 per invalidità temporanea parziale al 25%.
7 Quanto alle ulteriori domande risarcitorie articolate dalla stessa nei confronti dell'A.O.U., va rigettata la domanda di danno esistenziale non avendo la ricorrente provato un peggioramento della qualità della vita.
Inammissibile e generica infatti risulta la prova per testi richiesta in ricorso.
Va infine rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle richieste di carattere patrimoniale originariamente svolte nei confronti del datore di lavoro (gli incrementi stipendiali di cui godeva prima dell'infortunio e connessi alla svolgimento delle mansioni di ferrista di sala operatoria;
i danni derivanti dalla perdita di chance).
Con riferimento alle spese mediche sostenute va vanno riconosciute le spese sostenute per le visite mediche così come risultante dalla documentazione prodotta in atti pari ad euro
786,00 di cui euro 482,00 per sedute di rieducazione funzionale, euro 80,00 per sedute di rieducazione motoria, euro 224,00 per visite specialistiche ortopedica.
Va infine rigettata la domanda di pagamento delle spese di viaggio atteso che non risulta provato che sia stato necessario effettuarle in luogo così lontano dalla residenza.
16. Atteso l'esito della controversia tra parte ricorrente e l' le spese di lite vanno CP_1 compensate in ragione de metà e la restante quota viene posta a carico dell' e tra parte CP_3 ricorrente e l le spese vanno compensate in ragione di due Controparte_4 terzi e la restante quota viene posta a carico dell' Controparte_4
Le stesse si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
Si pongono definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido, le spese di c.t.u., separatamente liquidate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla rendita nella misura del 20% e condanna l' al CP_1 pagamento della stessa, con decorrenza dal gennaio 2016 detratto quanto già versato a tal titolo, oltre interessi e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L.30/12/1991 n°
412;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento CP_2 del danno differenziale, al pagamento, in favore della del danno differenziale pari Pt_1 alla somma risultante sottraendo dall'importo di € 108.075,00 quello dei ratei, per sola sorte CP_ capitale, liquidati dall' ;
8 - condanna l'AOU al pagamento di euro 32.085,00 oltre interessi legali a titolo di danno biologico temporaneo;
- condanna l'AOU al pagamento della somma pari ad euro 786,00 a titolo di spese mediche;
- rigetta per il resto i ricorsi;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante CP_1 quota che si liquida, già ridotta, in euro 4898,75 oltre spese generali iva e cpa;
- nei confronti dell' ompensa le spese in ragione di due terzi e condanna l' CP_2 [...] al pagamento della restante quota che si liquida, già ridotta, in € 3483,83 oltre CP_4 spese generali, c.p.a. ed i.v.a;
- pone le spese della c.t.u., separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell e CP_1 dell' n solido. CP_2
Messina, 17.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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