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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/08/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Maria Lorena Papait presidente dott. Flavio Baraschi consigliere dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel.
All'udienza del 9.1.2025, esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 705/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Ilaria Pacini contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Patrizia Colella, Silvano Imbriaci e Paola Forgione
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 881/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 16.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 16.10.2023 il Tribunale di Firenze ha respinto l'opposizione, proposta dalla società unipersonale Parte_1
(che svolge attività di pulizie) avverso l'avviso di addebito con cui l' , all'esito di un accertamento ispettivo conclusosi CP_1 con verbale del 20.4.2021, aveva preteso dalla società il pagamento della complessiva somma di € 69.589,16, a titolo di contributi e sanzioni per il periodo ottobre 2015 – dicembre
2020, in conseguenza della dedotta esclusione, dall'imponibile contributivo, di varie somme, versate dalla società ai propri dipendenti e imputate a trasferte.
2. Il Tribunale, respinte le eccezioni di prescrizione e decadenza, formulate in via preliminare dalla parte privata (sulle quali non merita soffermarsi, in quanto non coltivate in questo grado), ha ritenuto sufficientemente determinata e, nel merito, fondata la pretesa dell' al pagamento dei contributi sulle CP_1 somme imputate a trasferta, assumendo che l'odierna appellante non avesse assolto all'onere, che le competeva, di dimostrare che si trattasse effettivamente di erogazioni non soggette a imposizione contributiva.
3. In particolare, secondo il primo giudice, la società non avrebbe dimostrato di avere pagato ai dipendenti gli importi in questione “in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa” (così testualmente la decisione di primo grado) e in un comune diverso da quello della sede.
Al contrario, nella specie sarebbe stato pacifico che l'indennità di trasferta fosse stata corrisposta anche ai lavoratori che si spostavano all'interno del Comune di Firenze, luogo nel quale essi avrebbero avuto la loro sede di lavoro. Sarebbe stata poi irrilevante, secondo il primo giudice, la circostanza, dedotta in ricorso, secondo cui l'indennità sarebbe stata in effetti un rimborso spese, dato che, anche quanto ai rimborsi spese,
l'art. 51 TUIR ne consentirebbe l'esonero solo in caso rimborsi relative a trasferte o missioni al di fuori del territorio comunale
4. La decisione impugnata ha ritenuto legittimamente azionata dall' e fondata nel merito anche la pretesa dell'istituto, CP_1 diretta a ottenere da il recupero degli sgravi Parte_1 contributivi, di cui la società aveva beneficiato ex lege
190/2014. Sul punto il Tribunale ha ritenuto presupposto del diritto agli sgravi la regolarità contributiva al momento in cui essi siano fruiti, mentre sarebbe irrilevante, secondo la
2 sentenza gravata, il momento nel quale l'irregolarità venga accertata, come pure non precluderebbe il recupero dei contributi, corrispondenti agli sgravi illegittimamente fruiti,
l'eventuale violazione, da parte dell'ente di previdenza, della procedura prevista dall'art. 4 D.M. 30 gennaio 2015, per la previa contestazione delle irregolarità ostative.
5. Ancora, diversamente da quanto assunto dalla ricorrente,
l' avrebbe correttamente quantificato le sanzioni sulla CP_1 fattispecie di evasione, che sarebbe esclusa, secondo il
Tribunale - che ha sul punto richiamato vari precedenti di legittimità - unicamente quando il rapporto sia regolarmente denunciato e sia stato omesso il solo versamento dei contributi. Per contro l'omessa o non corretta denuncia sarebbe di per sé – si legge ancora nella sentenza impugnata - sintomo della volontà di occultamento, salvo prova contraria a carico dell'obbligato, che nella specie non l'avrebbe fornita, non allegando anzi in effetti alcun elemento utile. Le sanzioni sarebbero state inoltre correttamente quantificate anche in relazione al limite previsto dal comma 8 lett b) dell'art 116 della L.388/1995, in quanto il relativo importo, come risulterebbe dal verbale, sarebbe stato calcolato in misura non superiore al 60% dei contributi evasi, mentre le maggiori somme sarebbero state richieste a titolo di interessi di mora, dovuti a norma del comma 9 dell'art. 116 della L. 388/1995.
Sarebbe stata infine inapplicabile nella specie la norma del comma 10 dell'art. 6 del D.L. 338/1989, in quanto limitata alla materia della fiscalizzazione degli oneri sociali delle imprese operanti nel Mezzogiorno.
6. La parte privata impugna la sentenza davanti a questa Corte
e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a sei motivi.
3 7. Con il primo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia effettivamente motivato in ordine alla determinatezza della pretesa dell'istituto, come indicata nel verbale e poi nell'avviso di addebito. In contrario, secondo la tesi dell'appellante,
l'istituto avrebbe assoggettato a contribuzione una parte degli importi corrisposti a titolo di trasferta, senza alcuna indicazione dei relativi criteri di quantificazione, così impedendole, a suo dire, di svolgere un'effettiva verifica sulla correttezza del quantum addebitato. Il primo giudice avrebbe mancato sul punto di disporre un accertamento contabile, che sarebbe stato invece necessario e per il quale la società ha insistito in questo grado.
8. Con il secondo motivo argomenta, come già Parte_1 davanti al Tribunale, la legittimità dell'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle somme imputate a trasferta.
Esse infatti, secondo la tesi attrice, avrebbero avuto effettiva natura di rimborsi spese, corrisposti ai lavoratori (tutti addetti alle pulizie), in quanto tenuti a eseguire la loro prestazione presso i diversi clienti della società (così che “quello della sede di lavoro per i dipendenti della sarebbe stato “un Parte_1 concetto labile, modificabile e dettato dalle esigenze datoriali del momento”, così l'atto di appello) e perciò a sostenere le spese di viaggio dai loro diversi luoghi di residenza (dove erano autorizzati a conservare gli strumenti di lavoro) alle sedi di tali clienti. La sentenza quindi avrebbe errato nel ritenere non integrati i presupposti per l'esonero contributivo, che sarebbero stati invece dimostrati, per quanto l'onere di provare il contrario (e quindi il maggior credito contributivo) fosse stato, secondo l'appellante, dell' . CP_1
9. Con il terzo motivo la difesa attrice censura il capo della decisione relativo alla quantificazione delle sanzioni sulla
4 fattispecie di evasione, assumendo che il Tribunale non abbia dato alcun rilievo alla buona fede della società, che essa, ove necessario, avrebbe potuto provare per testi, (prova che il primo giudice le avrebbe illegittimamente negato) e che varrebbe a escludere l'elemento soggettivo dell'intento elusivo, presupposto necessario della fattispecie di evasione.
10. Con il quarto e il quinto motivo la società lamenta poi il rigetto dell'opposizione anche quanto al recupero degli sgravi contributivi. In particolare, con il quarto motivo, torna ad argomentare il difetto di legittimazione dell'istituto a operare tale recupero, in quanto “le risorse utilizzate per garantire i benefici” sarebbero state riferibili a “una manovra finanziaria
e non [a]ll' ” (così, testualmente, l'atto di appello). CP_1
11. Con il quinto motivo invece contesta, come già in Pt_1 primo grado, che l'irregolarità contributiva relativa alle trasferte (peraltro nella specie non ancora definitivamente accertata) possa determinare il recupero retroattivo di sgravi riferibili a periodi nei quali il DURC della società era positivo, giacché, a suo dire, una simile soluzione ermeneutica introdurrebbe, una sanzione non prevista da alcuna norma.
In contrario l'art. 1 comma 1175 della L. n. 296/06 impedirebbe per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non potrebbe legittimare il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata o sulla base di DURC precedentemente emessi,
12. In ogni caso, secondo la società, la sentenza sarebbe stata errata nella parte in cui aveva escluso ogni rilevanza dell'omissione della procedura prevista dal D.M. 30.1.2005, il cui espletamento sarebbe stato invece condizione per il
5 recupero degli sgravi e avrebbe in ipotesi consentito alla società di ridurre l'ammontare oggetto dell'avviso di addebito.
Inoltre l'ipotesi di causa ben avrebbe potuto rientrare tra quelle di “scostamento non grave”, previste dall'art. 3 del D.M., tema questo su cui il Tribunale non avrebbe motivato affatto.
13. In subordine, con il medesimo motivo, la società ha assunto l'applicabilità nella specie della previsione dell'art. 4 comma 1, D.L. n. 71 del 22.3.1993 (conv. L. 151 del 20.5.
1993, che ha modificato l'art. 6 del D.L. 338/1989, conv. In L.
389/1989), che, diversamente da quanto affermato dal
Tribunale, conterrebbe un principio generale di proporzionalità tra omissione contributiva e perdita dell'agevolazione, che sarebbe imposto anche dal diritto dell'Unione.
14. Infine, con il sesto motivo, l'appellante censura il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese, di cui chiede, in caso di soccombenza, la compensazione, in ragione della sua dedotta buona fede. Conclude nei termini che seguono: “In via principale nel merito, Riformare in parte qua la Sent. n. 881/23 emessa dal Tribunale di Firenze, Sez.
Lavoro del 16/10/23 quivi impugnata alla luce e per tutti i motivi di cui al presente Atto di Appello;
e per l'effetto,
Annullare e/o Disapplicare in toto l'Avviso di Addebito n.
341/2022/0004365139000 del 24/09/22 notificato in data
27/09/22 a mezzo p.e.c e gli atti ad esso connessi e/o collegati avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei contributi asseritamente evasi e delle somme aggiuntive e comunque
Dichiarare la non debenza integrale delle differenze tra importi corrisposti e quelli dovuti avanzate dall' nei confronti della CP_1 ricorrente;
c) Sempre in via principale nel merito, In Riforma in parte qua della Sent. n. 881/23 emessa dal Tribunale di
6 Firenze, Sez. Lavoro del 16/10/23 quivi impugnata, Accertare
e dichiarare il difetto di titolarità ad agire di in riferimento CP_1 al recupero dei benefici contributivi di cui allo sgravio triennale previsto ex art. 1 commi 118 e ss. L. n. 190/14, di cui all'impugnato Avviso di Addebito e Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione e comunque Accertare e
Dichiarare allo stato non dovute le somme a tale titolo richieste in ripetizione per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto Accertare e Dichiarare la non debenza delle relative somme di cui all'Avviso di Addebito e del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione ed atti ad essi connessi e/o collegati;
d) In via subordinata in denegata ipotesi In
Riforma in parte qua della Sent. n. 881/23 emessa dal
Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro del 16/10/23 quivi impugnata, Accertare e Dichiarare l'illegittimità del Verbale di
Accertamento Unico e Notificazione di cui in premessa e dell'Avviso di addebito quivi impugnati ed atti ad essi connessi
e/o collegati per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, E per l'effetto Accertare e dichiarare le minori somme effettivamente dovute di Giustizia a titolo di asserita contribuzione evasa tra importi corrisposti e quelli dovuti avanzate dall' nei confronti della ricorrente anche all'esito CP_1 dell'espletanda ctu, E comunque Ridurre e/o Rideterminare le somme aggiuntive (sanzioni) al minimo di Legge previsto, con conversione delle sanzioni da evasioni a omissione e con applicazione delle norme calmieratrici e esimenti ex lege previste per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente appello;
e) In ulteriore ipotesi subordinata In casi di rigetto integrale del presente ricorso, Voglia l'Ill.mo Giudice intestato sin da ora Accertare e dichiarare la comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla
7 responsabilità della Società quivi ricorrente E per l'effetto
Autorizzare il pagamento dell'Avviso di Addebito in modalità dilazionata rateale ex art. 19 DPR n. 602/73 fino al massimo di 120 rate mensili per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre CAP ed IVA da liquidarsi ex D.M. n. 55/14 con distrazione delle spese in favore dell'Avv.ssa Pacini che si dichiara sin da ora antistataria”.
15. Si è costituito l'istituto per resistere, argomentando la correttezza della sentenza di primo grado e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.
16. All'udienza di discussione la Corte, ritenutolo necessario ai fini del decidere, ha chiesto alle parti chiarimenti in ordine alla circostanza che le somme imputate a trasferta fossero state corrisposte ai dipendenti tutti i giorni lavorativi, ovvero nelle sole giornate che la società assumeva essere state di trasferta. La difesa attrice ha dichiarato che tali somme non erano erogate in tutte le giornate lavorative, né in misura fissa, mentre l' si è richiamato alle risultanze del verbale. CP_1
17. Acquisiti tali dati e ascoltata la discussione orale, il collegio ha deciso come segue.
18. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello è infondato.
19. In proposito deve innanzi rilevarsi, in fatto, come sia del tutto pacifico che la società svolga attività di pulizie, come pure che i suoi dipendenti eseguano la loro prestazione presso i clienti (quest'ultima circostanza, che è affermata nel verbale, risulta espressamente anche dalle difese della società, e anche in questo grado, secondo cui, come si è detto in narrativa, “quello della sede di lavoro per i dipendenti della
sarebbe stato “un concetto labile, modificabile e Parte_1
8 dettato dalle esigenze datoriali del momento”). Si è detto sopra, inoltre, di come le somme imputate a trasferta, anche secondo le dichiarazioni della parte privata davanti al collegio, non siano state corrisposte ai dipendenti in ogni giornata lavorativa, ma solo in alcune e non in misura fissa, mentre è incontroverso che esse siano state integralmente escluse dall'imponibile contributivo.
20. Ciò precisato in fatto, sono allora senz'altro infondati i primi due motivi, che, sotto profili diversi, attengono alla legittimità dell'esonero in questione. In diritto, sul punto merita, innanzi tutto, rammentare come la materia sia regolata dal comma 5 dell'art. 51 D.P.R. 917/1986 secondo cui “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”. E dal comma 6 del
9 medesimo art. 51, secondo cui “le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione”. E' pure noto come quest'ultima norma sia stata interpretata autenticamente dall'art. 7-quinquies
D.L. 193/2016, che dispone che “Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente
10 recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51”.
21. Così ricostruita la disciplina di interesse, è poi certo che, facendosi questione dell'accertamento della legittimità di esenzioni contributive, diversamente da quanto assume la sua difesa, gravasse certamente sull'odierna appellante l'onere di provare il proprio diritto alla specifica esenzione prevista, variamente, dalla legge per le trasferte (così ex plurimis Cass. civ. Sez. lavoro, 22.7.2014, n. 16639, secondo cui “spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione”).
22. Ora, quanto alla natura della trasferta, è stato ribadito anche da ultimo dalla Corte di Cassazione come l'indennità di trasferta sia “un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto”
(così da ultimo, ma ex plurimis Cass. 32255/2021). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità quindi la relativa nozione è “caratterizzata dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l'attività lavorativa;
dalla temporaneità del mutamento del luogo di lavoro;
dalla necessità che la prestazione lavorativa sia
11 effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore” (così per tutte cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11.12.2013, n. 27643).
23. Si tratta di principi, del tutto consolidati, che non possono essere pretermessi nell'interpretazione della complessa disciplina portata nell'art. 51 D.P.R. 917/1986 e nella legge che ne ha autenticamente interpretato il comma 6.
24. In proposito si è detto sopra come l'art. 51 regoli, rispettivamente ai commi 5 e 6, l'indennità di trasferta e le indennità corrisposte ai lavoratori cosiddetti trasfertisti, e come essa disponga, al comma 5, che l'indennità percepita dal lavoratore “per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale” concorra a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno (oggi € 46,48), mentre le indennità corrisposte ai trasfertisti entrano nella base imponibile per il
50%. La legge ha così inteso assicurare un regime fiscale (e contributivo) di particolare favore per le trasferte, in ragione della componente anche compensativa e risarcitoria di tali emolumenti, ma anche assoggettare a una disciplina, meno favorevole rispetto a quella prevista per le trasferte, ma comunque di parziale esenzione, gli emolumenti corrisposti ai lavoratori cosiddetti trasfertisti, “tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi”.
25. La differenza tra le due ipotesi è rappresentata, ad avviso della Corte, dal fatto che per i trasfertisti, e solo per loro, lo svolgimento della prestazione, non semplicemente fuori della sede aziendale, ma in luoghi sempre diversi, costituisce la modalità ordinaria di esecuzione dell'attività lavorativa come dedotta in contratto, la normale prestazione, che in linea di principio, dovrebbe pertanto trovare il proprio
12 corrispettivo nella retribuzione ordinaria, come tale ordinariamente assoggettata a contribuzione. E tuttavia il legislatore ha inteso tener conto del peculiare disagio implicato da una simile modalità di esecuzione del lavoro e ha consentito che l'indennità, in ipotesi corrisposta ai lavoratori trasfertisti in conseguenza di essa, fosse parzialmente esentata dal prelievo fiscale, e quindi dalla contribuzione, per quanto percepita continuativamente (diversamente dalla trasferta).
26. Tuttavia, con la disposizione dell'art. 7 quinquies del
D.L. 193/2016 (applicabile anche alle fattispecie realizzatesi prima della sua entrata in vigore, trattandosi di una norma di interpretazione autentica, così Cass. Sez. Un. 27093/2017;
Cass. 21410/2019), la legge ha chiarito quali siano le condizioni, che devono contestualmente darsi, per l'applicazione della disciplina del trasfertismo, in specie a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.
27. Ora, è certo (perché dichiarato dalla stessa attrice in questo grado, a richiesta della Corte) che nella specie difetti sicuramente il requisito della lettera c), avendo la società corrisposto ai lavoratori l'indennità di trasferta solo in alcune giornate e non in misura fissa. E si è pure detto di come l'odierna appellante abbia ritenuto tale indennità completamente esente dal prelievo contributivo.
13 28. E' quindi in fatto accaduto che la società abbia remunerato, con un emolumento accessorio, i propri dipendenti operai, in relazione al loro obbligo di svolgere continuativamente la prestazione fuori dei locali aziendali e in luoghi variabili, in relazione cioè a una caratteristica ordinaria del rapporto di lavoro, versando loro somme rimaste del tutto esenti da contribuzione. Il che contrasta con una certa evidenza con il principio, già esso di maggior favore, contenuto nell'art. 51 sesto comma, di esenzione solo parziale delle somme che siano erogate in conseguenza dello svolgimento necessario della prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi.
29. Si noti, d'altra parte, che l'esclusione della fattispecie di causa dall'ambito applicativo del sesto comma dell'art. 51 dipende nella specie esclusivamente da una determinazione convenzionale delle parti, la scelta cioè di non versare “al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, …un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, … senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”. Una scelta negoziale il cui effetto sarebbe quindi, obiettivamente, quello di eludere la previsione di legge nel senso dell'esenzione solo parziale delle indennità corrisposte in conseguenza della normale esecuzione della prestazione lavorativa fuori della sede aziendale, per fare applicazione invece di una disciplina, quella del quinto comma dell'art. 51, prevista per le ipotesi, sostanzialmente diverse, in cui il lavoratore operi fuori della sede aziendale solo occasionalmente.
30. Pare allora alla Corte che non possa essere questa la soluzione ermeneutica imposta dal secondo comma dell'art. 7
14 quinquies del D.L. 193/2016 (secondo cui “ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51”). Una simile interpretazione infatti varrebbe, inammissibilmente a rimettere solo alle determinazioni delle parti il regime fiscale e contributivo di taluni emolumenti, in contrasto anche con l'affermazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
(Cass. Sez. Un., 27093/2017), secondo cui “il regime contributivo (così come quello fiscale) devono comunque essere parametrati alla effettiva realtà del rapporto”, assimilerebbe ipotesi tra loro del tutto diverse (quali la trasferta e invece l'esecuzione normale della prestazione in luoghi sempre diversi) o in contrario imporrebbe una radicale ridefinizione della nozione di trasferta, di cui non vi è traccia tuttavia nel testo dell'art. 51 comma 5.
31. Deve allora concludersi che la previsione del secondo comma dell'art. 7 quinquies del D.L. 193/2016 non possa che interpretarsi nel senso che il riconoscimento delle indennità di cui al comma 5 dell'art. 51 in favore dei “lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51” potrà darsi sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto.
32. Né una simile soluzione è in contrasto con il decisum della richiamata sentenza delle Sezioni Unite: in quella pronuncia infatti l'applicazione del comma 6 dell'art. 51 è stata esclusa e rimesso al giudice del rinvio di valutare
15 l'applicabilità del quinto comma della medesima disposizione in una fattispecie in cui, non solo l'indennità non era stata corrisposta in misura fissa, ma i lavoratori non erano tenuti ad eseguire la loro prestazione in condizioni di “continua mobilità”, operando anche presso la sede aziendale
(circostanza che, nella specie, è invece espressamente esclusa dal verbale e dalle stesse difese della società). Una fattispecie, quindi, diversa dalla presente e in cui poteva farsi questione dello svolgimento di trasferte occasionali.
33. Deve quindi concludersi che, non avendo la società corrisposto ai propri dipendenti, impegnati abitualmente in condizioni di “continua mobilità”, un compenso in misura fissa
(non essendosi quindi volontariamente avvalsa della disposizione di maggior favore contenuta nel sesto comma dell'art. 51) e non potendosi ritenere le trasferte occasionali (e perciò soggette alla disposizione del quinto comma dell'art. 51), gli emolumenti erogati per il titolo de quo avrebbero dovuto essere tutti assoggettati a contribuzione. Ne deriva che
è completamente irrilevante ogni accertamento in ordine alle modalità con cui l' aveva invece ritenuto di recuperare i CP_1 contributi solo per alcune di tali trasferte, giacché in ogni caso l'ammontare della pretesa concretamente agita sarebbe inferiore a quanto la società avrebbe dovuto effettivamente pagare. Il primo e il secondo motivo devono essere quindi respinti.
34. Del pari è infondato il terzo motivo, relativo alla quantificazione delle sanzioni secondo la fattispecie prevista dal comma 8 lett. b) dell'art. 116 della L. 388/2000, cioè all'ipotesi di “evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o
16 premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo”. Sul punto infatti il Tribunale si è attenuto al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); nè varrebbe obiettare che, qualora
i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo”. Così che “l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sè sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità
17 che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate
(o di entrambe le cose), che di per sè fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della L. n. 388 del
2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è
a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento” (così da ultimo, ma Cass.
20446/2022, che tuttavia richiama testualmente principi affermati già da Cass. 28966/2011, citata dal Tribunale).
35. Ora nella specie la società non ha allegato alcun elemento dal quale desumere l'assenza di una finalità elusiva,
a fronte del dato obiettivo del risparmio contributivo, che la totale esclusione dall'imponibile delle somme imputate a trasferta obiettivamente le assicurava e, per contro, della piuttosto evidente impossibilità di ricondurre le ipotesi di causa alla nozione di trasferta di cui all'art. 51 comma 5 del
TUIR, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza
(dato che i lavoratori svolgevano la loro prestazione sempre al di fuori della sede aziendale). Ne deriva che, non potendo evidentemente qualificarsi come buona fede l'ignoranza del dato normativo, la scelta dell'appellante non avrebbe potuto giustificarsi con altra finalità che quella di sottrarre,
18 illegittimamente, al carico contributivo parte delle somme corrisposte ai dipendenti effettivamente a titolo retributivo.
Anche il terzo motivo va quindi respinto.
36. Sono del pari infondati il quarto e il quinto motivo, aventi a oggetto il recupero degli sgravi contributivi, fruiti dalla società in relazione alle posizioni di vari lavoratori e che l' CP_1 ha ritenuti indebiti all'esito dell'accertata irregolarità relativa alle trasferte. Più specificamente è senz'altro infondato il quarto motivo, giacché è indubitabile che l' abbia titolo CP_1 ad agire per ottenere il pagamento dei contributi dovuti in via ordinaria, ove il datore di lavoro abbia effettuato pagamenti parziali per effetto di sgravi o esenzioni invece non dovuti, che
è esattamente quanto accaduto nella specie.
37. Ma è infondato anche il quinto motivo, che attiene invece al merito del diritto della società a beneficiare di tali sgravi. Sul punto la Corte intende dar seguito ai propri precedenti in vicende analoghe (a partire dalla sentenza n.
408/2019 del 4.9.2019 , Parte_2 CP_1 CP_2
), conformi all'orientamento espresso dalla Corte di
[...] legittimità con le pronunce 27107, 27108 e 27109 del 2018.
In proposito merita rammentare il quadro normativo, costituito in primo luogo dall'art. 1 comma 1175 della L.
296/2006, che, all'epoca dei fatti, prevedeva che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
19 sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
38. Il contenuto e le modalità di rilascio del DURC sono state originariamente regolate, in forza del rinvio operato dal comma
1176 del medesimo art. 1, dal D.M. 24 ottobre 2007, n. 27, il cui art. 4 prevedeva che “il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle
Casse edili”. Il successivo art. 5 indicava i requisiti della regolarità contributiva che il DURC avrebbe dovuto attestare nei termini che seguono: “a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.”.
39. Ancora il citato DM prevedeva (a mezzo del combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale dovesse darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) restava sospeso.
40. Le modalità di attestazione della regolarità contributiva sono state poi modificate dall'art. 4 del D.L. 34/2014 (conv. in
L. 78/2014), cui è stata data attuazione con il D.M. 30.1.2015, che prevede un'attestazione di regolarità contributiva, ottenibile, a richiesta, da parte di vari soggetti, accedendo agli archivi, per quanto interessa, di e , riprodotta in un CP_1 CP_3 documento pdf, avente validità di 120 giorni e relativa ai
“pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione
20 coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”
(così il comma 1 dell'art. 3 del citato D.M.).
41. Come già il decreto del 2007, il DM del gennaio 2015, all'art. 4, prevede una procedura di regolarizzazione di eventuali inadempienze, nei termini che seguono: “
1. qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' , CP_1
l' e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato CP_3
o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli
Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
42. Così ricostruita la normativa di interesse, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “non si può ritenere che la mancata segnalazione
21 dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell' , CP_1 determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro”
(Cass. 25 ottobre 2018 n. 27107; per la natura ricognitiva del
DURC cfr. anche Cass. Civ. ord. 16821/2019). Né ha alcun rilievo in contrario il fatto che non vi sia stata alcuna procedura di invito alla regolarizzazione (prevista sia dal DM del 2007 sia da quello del 2015), prima della rivendicazione dei maggiori contributi. La giurisprudenza di legittimità (con la decisione 27107 del 2018 già sopra richiamata) ha chiarito infatti come “la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre
2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato”. Una serie procedimentale del tutto diversa da quella di causa, in cui l'irregolarità è emersa nel corso di un accertamento ispettivo.
43. Né può dirsi, come invece assume l'appellante, che tale accertata irregolarità sia preclusiva solo della futura fruizione di agevolazioni contributive, ma non determini il diritto dell'istituto a ripetere quelle già riconosciute (quali quelle di specie). In contrario sembra alla Corte di una certa evidenza che la normativa sopra richiamata descriva il DURC (e comunque l'attestazione di regolarità contribuiva) come atto meramente ricognitivo dell'effettivo adempimento degli obblighi contributivi dei datori di lavoro, così che esso “non deve essere inteso in senso materiale come un documento in
22 possesso dell'azienda, ma sta a significare che per fruire di benefici contributivi devono sussistere tutte le condizioni di regolarità contributiva aziendale che ne giustificherebbero
l'emissione” (così testualmente Corte d'Appello di Firenze, sentenza 408/2019, cit.). A seguire l'opposta soluzione interpretativa, infatti, “il datore di lavoro potrebbe beneficiare degli sgravi nonostante una solo apparente regolarità contributiva ovvero facendo affidamento sul non tempestivo controllo da parte dell' , limitando l'esclusione degli sgravi CP_1 al solo periodo successivo alla postuma verifica negativa da parte dell'Istituto” (così ancora Corte d'Appello Firenze, cit.).
44. Nella specie quindi, poiché è pacifico che la società abbia fruito di sgravi contributivi (in vari periodi, tra il 2015 e il
2018) ed è stato accertato in giudizio il suo parziale inadempimento degli obblighi contributivi nel periodo di causa
(in ragione della mancata inclusione nell'imponibile delle somme imputate a trasferta), è fondata la pretesa dell' di CP_1 ottenere il recupero di tali sgravi e quindi il pagamento dell'ordinaria contribuzione. E' infine inconferente il richiamo all'art. 4 comma 1, D.L. n. 71 del 22.3.1993 (conv. L. 151 del
20.5. 1993, che ha modificato l'art. 6 del D.L. 338/1989, conv.
In L. 389/1989), norma che, come correttamente assunto dal
Tribunale, è riferita alla specifica materia della fiscalizzazione degli oneri sociali e che nessun elemento testuale autorizza a ritenere espressione di un precetto applicabile anche oltre la fattispecie specifica. Anche il quinto motivo va pertanto respinto,
45. Infine è infondato anche il sesto motivo, relativo al regolamento delle spese. Sul punto rileva il collegio come non vi fosse in causa alcuna questione nuova o specificamente dibattuta, così che, del tutto correttamente, il primo giudice
23 ha escluso i presupposti per la compensazione. L'appello è quindi infondato e va integralmente respinto.
46. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
47. Infine, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge
29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 4.997,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 9.1.2025
La Presidente
Dott. Maria Lorena Papait
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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