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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 611/24
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 611/2024 R.G. promossa con atto di citazione in appello e
posta in decisione all'udienza DE 29.1.2025 senza concessione dei termini
d a
OGGETTO: (c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
Mutuo persona DE legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Mantova n. 20
140038 a Lonato DE AR (Bs), il signor (c.f. Parte_2
), in proprio, residente in [...] a CodiceFiscale_1
AN DE AR (Bs) ed il signor (c.f. Parte_1
), in proprio, residente in [...] CodiceFiscale_2
a AN DE AR (Bs), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco
Piccoli e dall'avv. Paolo Sarti, elettivamente domiciliati presso lo studio pagina 1 di 6 DEl'Avv. Marco Piccoli in Via Vittorio Emanuele II n. 43 a Brescia (Bs),
giusta procura in atti.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(BS) il 28.05.1962, ivi residente in [...]11, con l'avv.Eleonora
Viola;
APPELLATO
In punto: appello a sentenza DE Tribunale di Brescia n. n. 1801/24, in data 7
maggio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 7 maggio 2024 n. 1801 il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_3
e avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 2318/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di
Brescia in data 3.05.2019, dichiarando il decreto definitivamente esecutivo;
ha rigettato la domanda degli opponenti ai sensi DEl'articolo 96 cpc e posto a loro carico integralmente le spese DE giudizio e di ctu.
Avverso detta sentenza e i suoi Parte_1 Parte_1
garanti e hanno proposto appello chiedendo Parte_2 Parte_1
la sospensione DEla provvisoria esecutività DE provvedimento impugnato e la pagina 2 di 6 fissazione DEla udienza al fine di proporre querela di falso relativamente ad alcuni documenti in atti;
in via preliminare principale, hanno chiesto disporsi apposita e proporzionata cauzione in capo all'appellato a garanzia DE
controcredito azionato dagli appellanti;
in via principale revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese;
in via riconvenzionale principale accertarsi l'inadempimento contrattuale DE in relazione alla CP_1
collaborazione prestata nell'interesse DEla società e dei soci, Parte_1
“con grave violazione agli obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e buona
fede, ed accertato che il rapporto sostanziale invocato dall'ingiungente risulta
viziato da nullità e/o annullabilità, condannare il signor , Controparte_1
previa eventuale compensazione con la somma oggetto d'ingiunzione, al
pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, costi e spese subiti
e/o sostenuti da in persona DE legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e dai soci personalmente e , Parte_4 Parte_1
direttamente ed indirettamente derivati dalla condotta descritta in atti, danni
costi e spese quantificati in € 1.000.000,00 o quella diversa minore o
maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa o liquidata di
giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”;
in via riconvenzionale subordinata l'illecito commesso dall'appellato ai danni
DEla società e dei soci ed accertato che il rapporto sostanziale Parte_1
invocato dall'ingiungente risulta viziato da nullità e/o annullabilità,
condannare lo stesso previa eventuale compensazione con la somma CP_1
pagina 3 di 6 oggetto d'ingiunzione, al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, costi e spese, ex artt. 2043 e 2059 c.c., subiti da Parte_1
in persona DE legale rappresentante pro tempore, e da e Parte_4
, direttamente ed indirettamente derivati dalla condotta illecita Parte_1
descritta in atti, danni costi e spese quantificati in € 1.000.000,00 o quella diversa minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa o liquidata di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Si è costituito regolarmente in giudizio contestando la Controparte_1
fondatezza DE gravame e chiedendone il rigetto ovvero, in via di appello incidentale subordinato, condannarsi la Parte_3
e , in via tra loro solidale, a risarcire a Parte_2 Parte_1
tutti i danni patrimoniali, biologici e morali causati con le Controparte_1
loro azioni illecite intraprese, ex art.2043 e segg. c.c. ed art.185 c.p., in una somma da accertare e determinare in corso di giudizio, da liquidare anche in via equitativa, riservandosi espressamente di agire in tutte le sedi competenti per far valere i propri diritti, compreso quello al pagamento di tutti i propri compensi ed alla restituzione di tutti i finanziamenti erogati, ulteriori rispetto al finanziamento oggetto di procedura monitoria.
All'udienza istruttoria DE 04/12/2024 le parti hanno domandato un rinvio al giudice istruttore per trattative pendenti.
pagina 4 di 6 Con nota depositata telematicamente i difensori DEle parti hanno espresso congiuntamente la volontà di rinunciare agli atti DE giudizio a spese compensate ai sensi DEl'art.306 cpc.
L'art. 306 DE codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti DE giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro
procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati
alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione
DE processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo
tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove entrambe le parti hanno depositato telematicamente dichiarazione congiunta di voler rinunziare agli atti DE giudizio a spese compensate.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione DE processo a spese compensate, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio
definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate, con cancellazione DEla causa dal ruolo
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio DE 29 gennaio 2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 611/24
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 611/2024 R.G. promossa con atto di citazione in appello e
posta in decisione all'udienza DE 29.1.2025 senza concessione dei termini
d a
OGGETTO: (c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
Mutuo persona DE legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Mantova n. 20
140038 a Lonato DE AR (Bs), il signor (c.f. Parte_2
), in proprio, residente in [...] a CodiceFiscale_1
AN DE AR (Bs) ed il signor (c.f. Parte_1
), in proprio, residente in [...] CodiceFiscale_2
a AN DE AR (Bs), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco
Piccoli e dall'avv. Paolo Sarti, elettivamente domiciliati presso lo studio pagina 1 di 6 DEl'Avv. Marco Piccoli in Via Vittorio Emanuele II n. 43 a Brescia (Bs),
giusta procura in atti.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(BS) il 28.05.1962, ivi residente in [...]11, con l'avv.Eleonora
Viola;
APPELLATO
In punto: appello a sentenza DE Tribunale di Brescia n. n. 1801/24, in data 7
maggio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 7 maggio 2024 n. 1801 il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_3
e avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 2318/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di
Brescia in data 3.05.2019, dichiarando il decreto definitivamente esecutivo;
ha rigettato la domanda degli opponenti ai sensi DEl'articolo 96 cpc e posto a loro carico integralmente le spese DE giudizio e di ctu.
Avverso detta sentenza e i suoi Parte_1 Parte_1
garanti e hanno proposto appello chiedendo Parte_2 Parte_1
la sospensione DEla provvisoria esecutività DE provvedimento impugnato e la pagina 2 di 6 fissazione DEla udienza al fine di proporre querela di falso relativamente ad alcuni documenti in atti;
in via preliminare principale, hanno chiesto disporsi apposita e proporzionata cauzione in capo all'appellato a garanzia DE
controcredito azionato dagli appellanti;
in via principale revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese;
in via riconvenzionale principale accertarsi l'inadempimento contrattuale DE in relazione alla CP_1
collaborazione prestata nell'interesse DEla società e dei soci, Parte_1
“con grave violazione agli obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e buona
fede, ed accertato che il rapporto sostanziale invocato dall'ingiungente risulta
viziato da nullità e/o annullabilità, condannare il signor , Controparte_1
previa eventuale compensazione con la somma oggetto d'ingiunzione, al
pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, costi e spese subiti
e/o sostenuti da in persona DE legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e dai soci personalmente e , Parte_4 Parte_1
direttamente ed indirettamente derivati dalla condotta descritta in atti, danni
costi e spese quantificati in € 1.000.000,00 o quella diversa minore o
maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa o liquidata di
giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”;
in via riconvenzionale subordinata l'illecito commesso dall'appellato ai danni
DEla società e dei soci ed accertato che il rapporto sostanziale Parte_1
invocato dall'ingiungente risulta viziato da nullità e/o annullabilità,
condannare lo stesso previa eventuale compensazione con la somma CP_1
pagina 3 di 6 oggetto d'ingiunzione, al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, costi e spese, ex artt. 2043 e 2059 c.c., subiti da Parte_1
in persona DE legale rappresentante pro tempore, e da e Parte_4
, direttamente ed indirettamente derivati dalla condotta illecita Parte_1
descritta in atti, danni costi e spese quantificati in € 1.000.000,00 o quella diversa minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa o liquidata di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Si è costituito regolarmente in giudizio contestando la Controparte_1
fondatezza DE gravame e chiedendone il rigetto ovvero, in via di appello incidentale subordinato, condannarsi la Parte_3
e , in via tra loro solidale, a risarcire a Parte_2 Parte_1
tutti i danni patrimoniali, biologici e morali causati con le Controparte_1
loro azioni illecite intraprese, ex art.2043 e segg. c.c. ed art.185 c.p., in una somma da accertare e determinare in corso di giudizio, da liquidare anche in via equitativa, riservandosi espressamente di agire in tutte le sedi competenti per far valere i propri diritti, compreso quello al pagamento di tutti i propri compensi ed alla restituzione di tutti i finanziamenti erogati, ulteriori rispetto al finanziamento oggetto di procedura monitoria.
All'udienza istruttoria DE 04/12/2024 le parti hanno domandato un rinvio al giudice istruttore per trattative pendenti.
pagina 4 di 6 Con nota depositata telematicamente i difensori DEle parti hanno espresso congiuntamente la volontà di rinunciare agli atti DE giudizio a spese compensate ai sensi DEl'art.306 cpc.
L'art. 306 DE codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti DE giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro
procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati
alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione
DE processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo
tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove entrambe le parti hanno depositato telematicamente dichiarazione congiunta di voler rinunziare agli atti DE giudizio a spese compensate.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione DE processo a spese compensate, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio
definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate, con cancellazione DEla causa dal ruolo
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio DE 29 gennaio 2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
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