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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/12/2024, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7444/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Barberino di Mugello (FI), Via Garibaldi n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Fiesoli
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Barberino di Mugello, Via Garibaldi n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Ugolini
RESISTENTE
E
C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma (RM), via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-
CP_ tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, viale Belfiore 28/A (Ufficio Legale , rappresentato pagina 1 di 4 e difeso dagli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione
RESISTENTE
Avente ad oggetto: attribuzione di quota di pensione di indennità di fine rapporto lavorativo
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 04/07/2024)
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte depositate dalle parti il 10/12/2024: “Contrariis reiectis,
Voglia il Giudice adito, in via preliminare: accertato e dichiarato il diritto della IG.ra Parte_1
a vedersi attribuita una quota della pensione di reversibilità del de cuius , nel merito Persona_1
ed in via principale: attribuire alla ricorrente, , Cod. Fisc. , la Parte_1 C.F._1 quota della pensione dovuta in suo favore, da parte dell' , in CP_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, P.ta Iva e Cod. Fisc. , con P.IVA_2 P.IVA_1
sede / Agenzia in Piazza Martin Luther King n. 3, 50032 Borgo San Lorenzo (FI) da liquidarsi nella misura del 50% con conseguente obbligo dell' al versamento della dichiarata quota in favore CP_2
della ricorrente;
nel merito sempre in via principale Voglia altresì il Tribunale adìto dichiarare che la decorrenza della quota del 50% della pensione di reversibilità venga attribuita alla ricorrente,
[...]
Cod. Fisc. , a partire dal mese di decorrenza del primo rateo Pt_1 C.F._1
corrisposto alla IG.ra (ovvero dal mese di settembre 2023) con conseguente obbligo CP_1 dell' al versamento della dichiarata quota del 50% dei ratei maturati dal settembre 2023, in CP_2
favore della ricorrente. Le parti espressamente rinunciano ad ogni altra domanda principale e/o connessa spiegata in ricorso e nella comparsa di costituzione. In via istruttoria entrambe le parti rinunciano alle richieste istruttorie formulate in atti, e nello specifico, la IG.ra CP_1
rinuncia alla richiesta indagine della Polizia Tributaria in pregiudizio della IG.ra ; Parte_1
tale rinuncia è da considerarsi elemento essenziale del presente accordo. Le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto l'attribuzione in proprio favore di una Parte_1 quota della pensione di reversibilità erogata dall' in favore del defunto la CP_2 Persona_1 ricorrente ha esposto di aver percepito dall'ex coniuge, in esito a negoziazione assistita, la somma mensile di e. 350,00 a titolo di assegno divorzile sino al decesso di quest'ultimo, avvenuto in data
06/09/2023, precisando che l'ex coniuge ha contratto nuove nozze in data 07/11/2022 con
[...]
la ricorrente ha rappresentato di essere stata assegnataria della casa familiare, di proprietà CP_1
esclusiva del de cuius, fino al 2019, in quanto genitore collocatario della figlia nata in Persona_2
pagina 2 di 4 costanza di matrimonio il 14/04/1988, ad oggi maggiorenne ed economicamente autonoma;
ha altresì evidenziato di non aver contratto nuove nozze, di non essere percettrice di pensione e di essere titolare della nuda proprietà dell'immobile posto in Barberino di Mugello alla Via di Cirignano n. 24 Piano S1
- T-1.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale ha rappresentato che CP_1
a partire dall'anno 1997 la stessa ha iniziato una convivenza more uxorio con Persona_1
sfociata, dopo il divorzio dell'uomo, in matrimonio contratto nell'anno 2022, continuativamente assistito fino all'anno della morte (2023), essendo il affetto da grave patologia (microcitoma Per_1
polmonare); quanto alla propria condizione economica e reddituale, la resistente ha riferito di percepire una pensione pari ad e. 1.061,00 mensili, di essere proprietaria dell'immobile e della quota di ½ del terreno lasciati in eredità dal Per_1
3. Con memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata, si è costituito l' il quale ha CP_2 chiesto al Tribunale di: “riconoscere il diritto fatto valere da parte ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi requisiti previsti dall'art. 9 L 898/70, co. 3, determinando le quote di rispettiva CP_ spettanza;
disporre, per quanto attiene ad con provvedimento avente efficacia costitutiva non
CP_ retroattiva o, in ogni caso, con salvezza del diritto dell' al recupero delle maggiori somme corrisposte al coniuge superstite.; rigettare ogni altra diversa ed ulteriore domanda di parte ricorrente. Spese e compente di giudizio come per legge”.
4. In vista dell'udienza cartolare fissata dal Giudice delegato per il giorno 12/12/2024 su concorde richiesta delle parti, queste ultime hanno depositato in PCT in data 11/12/2024 conclusioni congiunte, in epigrafe riportate, sottoscritte dalle parti stesse e dai rispettivi procuratori in data 9/12/2024, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione senza concessione di termini per memorie.
5. Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni concordate formulate dalle parti Parte_1
e fatto salvo il diritto dell' al recupero di eventuali somme che risultino erogate CP_1 CP_2
difformemente dal presente provvedimento.
6. Quanto alle spese di lite, ne va disposta la compensazione integrale tra le parti, avendo le stesse raggiunto un accordo in ordine alla questione controversa, tenuto altresì conto che l'instaurazione del presente procedimento nei confronti dell'Ente previdenziale risulta obbligatoria ex lege.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- statuisce che l' versi a (30/01/1959) la quota del 50% con decorrenza dal mese CP_2 Parte_1
di settembre 2023 e ad (19/05/1952) la restante quota del 50% della pensione di CP_1
reversibilità percepita da nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Barberino di Mugello (FI) 06/09/2023, fatto salvo il diritto dell' al recupero di eventuali somme CP_2
che risultino erogate difformemente dal presente provvedimento;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/12/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia
Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7444/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Barberino di Mugello (FI), Via Garibaldi n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Fiesoli
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Barberino di Mugello, Via Garibaldi n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Ugolini
RESISTENTE
E
C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma (RM), via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-
CP_ tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, viale Belfiore 28/A (Ufficio Legale , rappresentato pagina 1 di 4 e difeso dagli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione
RESISTENTE
Avente ad oggetto: attribuzione di quota di pensione di indennità di fine rapporto lavorativo
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 04/07/2024)
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte depositate dalle parti il 10/12/2024: “Contrariis reiectis,
Voglia il Giudice adito, in via preliminare: accertato e dichiarato il diritto della IG.ra Parte_1
a vedersi attribuita una quota della pensione di reversibilità del de cuius , nel merito Persona_1
ed in via principale: attribuire alla ricorrente, , Cod. Fisc. , la Parte_1 C.F._1 quota della pensione dovuta in suo favore, da parte dell' , in CP_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, P.ta Iva e Cod. Fisc. , con P.IVA_2 P.IVA_1
sede / Agenzia in Piazza Martin Luther King n. 3, 50032 Borgo San Lorenzo (FI) da liquidarsi nella misura del 50% con conseguente obbligo dell' al versamento della dichiarata quota in favore CP_2
della ricorrente;
nel merito sempre in via principale Voglia altresì il Tribunale adìto dichiarare che la decorrenza della quota del 50% della pensione di reversibilità venga attribuita alla ricorrente,
[...]
Cod. Fisc. , a partire dal mese di decorrenza del primo rateo Pt_1 C.F._1
corrisposto alla IG.ra (ovvero dal mese di settembre 2023) con conseguente obbligo CP_1 dell' al versamento della dichiarata quota del 50% dei ratei maturati dal settembre 2023, in CP_2
favore della ricorrente. Le parti espressamente rinunciano ad ogni altra domanda principale e/o connessa spiegata in ricorso e nella comparsa di costituzione. In via istruttoria entrambe le parti rinunciano alle richieste istruttorie formulate in atti, e nello specifico, la IG.ra CP_1
rinuncia alla richiesta indagine della Polizia Tributaria in pregiudizio della IG.ra ; Parte_1
tale rinuncia è da considerarsi elemento essenziale del presente accordo. Le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto l'attribuzione in proprio favore di una Parte_1 quota della pensione di reversibilità erogata dall' in favore del defunto la CP_2 Persona_1 ricorrente ha esposto di aver percepito dall'ex coniuge, in esito a negoziazione assistita, la somma mensile di e. 350,00 a titolo di assegno divorzile sino al decesso di quest'ultimo, avvenuto in data
06/09/2023, precisando che l'ex coniuge ha contratto nuove nozze in data 07/11/2022 con
[...]
la ricorrente ha rappresentato di essere stata assegnataria della casa familiare, di proprietà CP_1
esclusiva del de cuius, fino al 2019, in quanto genitore collocatario della figlia nata in Persona_2
pagina 2 di 4 costanza di matrimonio il 14/04/1988, ad oggi maggiorenne ed economicamente autonoma;
ha altresì evidenziato di non aver contratto nuove nozze, di non essere percettrice di pensione e di essere titolare della nuda proprietà dell'immobile posto in Barberino di Mugello alla Via di Cirignano n. 24 Piano S1
- T-1.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale ha rappresentato che CP_1
a partire dall'anno 1997 la stessa ha iniziato una convivenza more uxorio con Persona_1
sfociata, dopo il divorzio dell'uomo, in matrimonio contratto nell'anno 2022, continuativamente assistito fino all'anno della morte (2023), essendo il affetto da grave patologia (microcitoma Per_1
polmonare); quanto alla propria condizione economica e reddituale, la resistente ha riferito di percepire una pensione pari ad e. 1.061,00 mensili, di essere proprietaria dell'immobile e della quota di ½ del terreno lasciati in eredità dal Per_1
3. Con memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata, si è costituito l' il quale ha CP_2 chiesto al Tribunale di: “riconoscere il diritto fatto valere da parte ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi requisiti previsti dall'art. 9 L 898/70, co. 3, determinando le quote di rispettiva CP_ spettanza;
disporre, per quanto attiene ad con provvedimento avente efficacia costitutiva non
CP_ retroattiva o, in ogni caso, con salvezza del diritto dell' al recupero delle maggiori somme corrisposte al coniuge superstite.; rigettare ogni altra diversa ed ulteriore domanda di parte ricorrente. Spese e compente di giudizio come per legge”.
4. In vista dell'udienza cartolare fissata dal Giudice delegato per il giorno 12/12/2024 su concorde richiesta delle parti, queste ultime hanno depositato in PCT in data 11/12/2024 conclusioni congiunte, in epigrafe riportate, sottoscritte dalle parti stesse e dai rispettivi procuratori in data 9/12/2024, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione senza concessione di termini per memorie.
5. Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni concordate formulate dalle parti Parte_1
e fatto salvo il diritto dell' al recupero di eventuali somme che risultino erogate CP_1 CP_2
difformemente dal presente provvedimento.
6. Quanto alle spese di lite, ne va disposta la compensazione integrale tra le parti, avendo le stesse raggiunto un accordo in ordine alla questione controversa, tenuto altresì conto che l'instaurazione del presente procedimento nei confronti dell'Ente previdenziale risulta obbligatoria ex lege.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- statuisce che l' versi a (30/01/1959) la quota del 50% con decorrenza dal mese CP_2 Parte_1
di settembre 2023 e ad (19/05/1952) la restante quota del 50% della pensione di CP_1
reversibilità percepita da nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Barberino di Mugello (FI) 06/09/2023, fatto salvo il diritto dell' al recupero di eventuali somme CP_2
che risultino erogate difformemente dal presente provvedimento;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/12/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia
Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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