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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art.127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 639 del 2024, cui è riunito il n. 774 del
2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato il [...] a [...], ivi residente a[...]
Cosenza n°307, cod. fisc. e , nata il [...] a CodiceFiscale_1 Parte_2
Castellammare di Stabia e residente in [...], cod. fisc.
[...]
, elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia, alla Via Caio Longinio C.F._2
Prisco, n°4, presso lo studio dell'avv. Alfonso Giaquinto, che li rappresenta e difende, in forza di procura alle liti posta in calce ai ricorsi
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore CP_1 dom.to per la carica presso la Sede Legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, C.F. e P. IVA nr. rapp.ta e difesa, come in atti P.IVA_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessone, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere di essere alle dipendenze dell' e di svolgere Parte_3 la propria prestazione lavorativa per sei giorni a settimana, con orario di lavoro articolato in turni, deducevano che per gli anni di cui al ricorso avevano prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, senza beneficiare di alcun riposo compensativo, né del compenso per il lavoro straordinario, con relativa maggiorazione.
Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui ai rispettivi ricorsi. Cont Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la deducendo di aver corrisposto quanto dovuto, in forza di Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la ricorrente . Pt_2 Cont In riferimento, invece, al ricorrente , la deduceva: “con la busta paga di Pt_1 febbraio 2024 venivano corrisposte al ricorrente, a titolo di “Lavoro Straordinario Festivo Art. 9” le seguenti somme: Per il 2018 € 833,02; per il 2019 € 841,98; per il 2020 € 847,09; per il 2021 € 874,43, complessivamente, quindi, per il periodo 2018 – 2021, € 3.396,52. Orbene, per il periodo considerato (e cioè dal 01.01. 2018 al 31.12.2021), il ricorrente chiede il pagamento della somma di 2.775,98. Volendo ritenere esatti e, quindi, non contestando i conteggi prodotti da parte ricorrente, al fine della quantificazione della misura economica del preteso credito, appare chiaro che la resistente gli ha CP_2 corrisposto un importo superiore a quello richiesto, per cui, in via riconvenzionale si chiede
1 la restituzione della somma pari alla differenza tra quanto pagato e quanto richiesto, e cioè
(3.396,22 – 2.775,98 =) € 620,54. Riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Rispetto alla posizione di , la differenza di € 620,54 - tra quanto Parte_1 richiesto dal ricorrente e quanto versato dall'Amministrazione (3.396,22 meno 2.775,98) - deriva dal fatto che l' ha riconosciuto e liquidato il proprio debito nei confronti del CP_2 dipendente a partire dal 01/01/2018, ovvero al di là del termine di prescrizione del
07/12/2018, osservato dal ricorrente nell'azionare il credito oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2940 c.c., non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Con riferimento alla domanda di la stessa ha richiesto (come da ricorso) Parte_2
Anno 2018 Festività - (turno) Ore lavorate TA . Totale 1 Maggio (smonto CP_3 notte) 8 € 21,06 € 168,48, 2 Giugno (pom.) 6 € 21,06 € 126,36 Totale 14 € 294,84, per l'anno anno 2019: Festività - (turno) Ore lavorate TA Totale, 21 Aprile CP_3 (Pasqua) (smonto notte) 8 € 21,22 € 169,76, 25 Aprile (notte) 4 € 21,22 € 84,88, 1 Maggio (smonto notte) 8 € 21,22 € 169,76, 1 Novembre (mattina) 6 € 21,22 € 127,32, Totale 26 € 551,72; per l' anno 2020 Festività - (turno) Ore lavorate TA Straord. Totale 12 Aprile (Pasqua) (matt.) 6 € 21,40 € 128,40 13 Aprile (Lunedì in Albis) (pom.) 6 € 21,40 € 128,40 25 Aprile (smonto notte) 8 € 21,40 € 171,20 Totale 20 € 428,00; per l' anno 2021 Festività - (turno) Ore lavorate TA Straord. Totale 1 Gennaio (Capodanno) (matt.) 6 € 21,85 €
131,10 1 Maggio (matt.) 6 € 21,85 € 131,10, 2 Giugno (notte) 4 € 21,85 € 87,40, 15 Agosto (pom.) 6 € 21,85 € 131,10, 8 Dicembre (pom.) 6 € 21,85 € 131,10, 25 Dicembre (smonto notte) 8 € 21,85 € 174,80, Totale 36 € 786,60; Totale Complessivo 96 ore € 2.061,16rispetto agli anni 2019 - 2020 – 2021. Cont La ha riconosciuto il numero di ore corretto (ovvero 18h per il 2019, 20h per il 2020 e 30h per il 2021), tuttavia, risulta errata la aliquota applicata dall' che ha CP_2 erroneamente ritenuto di applicare la stessa aliquota oraria di € 20,41, per tutto il triennio, anziché le distinte e maggiori aliquote determinate da questa difesa in applicazione di quanto previsto dal c.c.n.l..
Pertanto, la ricorrente ha diritto all'ulteriore importo di € 77,97, così ottenuto: 2019: h 18 x € 21,22 = € 381,96; a fronte di € 367,41 versati dall' 2020: h 20 x € 21,40 = CP_2
€ 428,00; a fronte di € 408,23 versati dall' 2021: h 30 x € 21,85 = € 655,55; a CP_2 fronte di € 612,35 versati dall'Azienda Totale € 1.465,96 € 1.387,99 Differenza € 1.465,96 meno € 1.387,99 = € 77,97 Per l'anno 2018, invece, la maggiore somma di € 79,31, versata dall' trova CP_2 Cont ragione nel fatto che la ha riconosciuto il proprio debito nei confronti di a Parte_2 partire dal 01/01/2018, mentre la ricorrente ha fatto decorrere le sue pretese a partire da maggio 2018, ovvero nei limiti del termine di prescrizione, considerata la missiva dell'anno
2023, versata in atti in sede di costituzione in giudizio. Anche in questo caso, l'art. 2940 c.c. Cont impedisce la ripetizione delle somme spontaneamente versate dalla
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della fondatezza della pretesa dei ricorrenti
(cfr. Cassazione 1505/2021, il cui orientamento è stato successivamente ulteriormente confermato, tra le altre, da Cass. nn. 23880/2022, 33126/2021, 6716/2021) e rilevato che i pagamenti sono intervenuti dopo la notifica dei ricorsi, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tendendo conto del valore della lite (scaglione da € 1.100 a € 5.200) e della riunione dei giudizi.
PQM
2 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per;
Parte_1 Cont condanna la al pagamento, in favore di della residua somma di euro € Parte_2
77,97, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
Cont condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.800, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione all'avv. Alfonso Giaquinto.
Torre Annunziata, 10.1.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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