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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2466/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara, alla Via Settembrini n. 61, presso e nello studio dell'avv. Anna Maria Biggioggero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
, (C.F. ), residente in [...] al Controparte_1 C.F._2
Viale Vicenza n.4/c.
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23 agosto 2024 ha agito nei Parte_1
confronti della ex coniuge chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare l'impossibilità di provvedere al mantenimento della ex coniuge per i motivi indicati in ricorso e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 127/01, revocare e dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito de ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul ricorrente quale contributo al mantenimento della ex moglie, con vittoria di spese del giudizio.
2. La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 09 gennaio 2025 veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
3. Parte ricorrente, a sostegno della propria domanda, deduceva che:
3.1 con sentenza n.127/01 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e veniva imposto al ricorrente la corresponsione di un assegno
[...] Controparte_1
di mantenimento in favore della ex coniuge pari e complessivi Lit. 300,00 mensili da versarsi entro il
30 di ogni mese e che a seguito di aggiornamenti delle lire agli euro nonché rivalutazione Istat il suddetto mantenimento ammonta oggi a complessivi € 155,00;
3.2 che il il 6.10.2001 contraeva nuovo matrimonio con la sig.ra Parte_1 Per_1 [...]
e dal matrimonio nasceva un figlio , portatore di handicap: Parte_2 Persona_2
autistico di grado grave, non in grado di parlare, per la sua patologia riconosciuto invalido al 100% dalla commissione medica di invalidità (. verbale di accertamento di invalidità pag. 5 allegato in atti);
3.3 che nel 2020 il ricorrente si separava dalla nuova moglie e che con decreto di omologa n. 821/20 del Tribunale di Pescara veniva stabilito nei suoi confronti un assegno di mantenimento pari ad €
600,00 da corrispondere nei confronti della ex moglie sig.ra Persona_3
3.4 che pertanto il reddito del risulta diminuito poiché non solo corrisponde mensilmente due Pt_1
assegni di mantenimento per la prima e la seconda ex moglie ma provvede a tutte le spese necessarie per la cura ed assistenza del di lui figlio, portatore di grave handicap, oltre ad avere sostenuto pagina 2 di 6 economicamente la figlia della sig.ra riconosciuta ed adottata dal , Persona_3 Pt_1
fino allo scorso anno, momento nel quale la figlia è divenuta economicamente autosufficiente;
3.5 che il , dipendente dell'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara- con qualifica Pt_1 di funzionario tributario percepisce uno stipendio mensile pari ad € 2.200,00;
3.6 che il figlio , percepisce un assegno di invalidità civile del 100% pari ad € Persona_2
813,00, somma accreditata su di un libretto postale cointestato al ricorrente ed alla ex moglie
[...]
e prelevata dagli stessi nell'interesse del figlio nella misura rispettiva di euro 513,00 – Persona_3
somma accantonata dal ricorrente per future esigenze del figlio – ed euro 300,00 dalla ex moglie;
3.7 per i motivi sopra descritti e sopravvenuti, il inviava in data 30.07.2024 Racc./Ar alla Pt_1 sig.ra dove spiegava l'intenzione di non poter più provvedere Controparte_1 all'assegno di mantenimento stabilito nei suoi confronti, invitandola anche ad una composizione bonaria del caso ma che tale comunicazione restava inevasa poiché l'odierna resistente non ha mai preso contatti con il ricorrente.
3.8 il ricorrente deduceva di non avere più contatti con la resistente da ormai 16 anni – data della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto – e che pertanto, doveva ritenersi verosimile la raggiunta indipendenza economica della , non Controparte_1 potendo garantirsi il di lei sostentamento economico esclusivamente a fronte dell'assegno divorzile versato a suo favore di € 155,00 mensili.
4. La domanda formulata dal ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito argomentate.
5. La linearità degli eventi narrati e la documentazione versata in atti consentono di suffragare un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche del a far data dalla pronuncia di Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra lo stesso e la resistente in data 19.06.2001, tale da rendere legittima la domanda di revisione dell'obbligo in capo al ricorrente, in ossequio al dettato normativo ax. art. 473 bis. 29 c.p.c., (così come introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 -Riforma
Cartabia a seguito di abrogazione dell'art. 9, comma I, L. 898/1970), che così recita “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
pagina 3 di 6 6. Va, dunque, ricordato che, ai sensi del predetto articolo, viene espresso il generale principio riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti la parti o tra le stesse e la prole devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, rimanendo, dunque, suscettibili di modifica in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi.
7. Pertanto, la revisione dell'assegno divorzile di cui alla citata norma postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, il giudice a tal fine adito non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr., ex aliis, Cass. n.11177 del 2019; Cass. n. 787 del 2017; Cass. n. 14143 del 2014; Cass. n. 10133 del 2007).
7. A tal riguardo, deve essere necessariamente vagliata da questo Giudice la costituzione, da parte del ricorrente, di un nuovo nucleo familiare soprattutto in relazione alle esigenze del nuovo coniuge e degli obblighi che gravano su di entrambi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c.
Ed invero, il , in costanza di matrimonio con la sig.ra ha Pt_1 Persona_3
provveduto in via esclusiva alle esigenze economiche familiari poiché la moglie non svolgeva alcuna attività lavorativa, dovendo la stessa occuparsi esclusivamente del figlio nato dalla loro unione e portatore di handicap con invalidità del 100% (v. all. n. 6 fascicolo ricorrente); ed ancora il ricorrente avviava e concludeva il procedimento di adozione della figlia della sig.ra Persona_3
sig.na provvedendo al sostentamento economico e morale della ragazza Persona_4
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica ed attualmente con lui convivente. (v. all. n.
5 provvedimento di adozione, all. n 4 accordo decreto di omologa).
7. La situazione economica del ricorrente di cui sopra è stata ulteriormente compromessa in ragione dell'assegno di mantenimento pari ad € 800,00 mensili da corrispondersi mensilmente nei confronti della seconda ex moglie dopo l'intervenuto decreto di omologa di separazione consensuale. (v. all. n. 4 fascicolo ricorrente).
pagina 4 di 6 8. Pertanto, per le circostanze sopra rappresentate non può dirsi che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti gli oneri successivamente occorsi;
in particolare, sebbene il percepisca uno stipendio pari ad euro 2.200,00 mensili, è Pt_1 obbligato a corrispondere un assegno mensile di € 800,00 nei confronti della seconda moglie ed euro
155,00 nei confronti dell'odierna resistente, oltre le ulteriori spese necessarie per il mantenimento e le cure mediche del figlio disabile – rilevato che il percepisce solo una parte dell'assegno di Pt_1 invalidità civile versato in favore del figlio di € 513,00, cifra sicuramente da sola non sufficiente a garantire una piena tutela medica del di lui figlio - nonché le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'attuale ex casa coniugale, dove vi convive con entrambi i figli stabilmente, senza poter beneficiare del contributo della madre dei loro figli non solo in ragione dell'età ma soprattutto per via della necessaria assistenza che deve garantirsi al figlio disabile.
9. Acclarato il sopravvenuto peggioramento della condizione economica dell'odierno ricorrente, di per sé idoneo a dimostrare il mutamento dell'assetto patrimoniale derivante dal provvedimento di cui si chiede la revoca, mentre quanto all'attuale situazione patrimoniale della sig.ra Controparte_1
va rilevato che, il deduceva in atti di non avere più contatti con la resistente da almeno
[...] Per_5
16 anni e che il loro matrimonio religioso era stato successivamente dichiarato nullo dal Tribunale
Ecclesiastico per “esclusione della prole da parte della convenuta ” (v. all. n. 3 Controparte_1
fascicolo ricorrente).
11. L'irreperibilità dell'odierna resistente è stata ulteriormente documentata in ragione del mancato riscontro alla comunicazione del 30.07.2024 Racc./Ar inviata dal per mezzo della quale Pt_1 veniva informava delle necessità di adottare una revisione dell'assegno divorzile, potendo addivenirsi anche ad un componimento bonario della questione (v. all. n. 7).
12. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca l'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza, emessa dal Tribunale di Pescara il
19.06.2001 n. 127/01, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a carico del ricorrente a favore della ex coniuge sig.ra , con decorrenza dalla data di Controparte_1 CP_1
pagina 5 di 6 deposito del ricorso (23.08.2024).
- Spese compensate
Pescara, 16 gennaio 2025
Il Giudice Relatore dott.ssa L.Tiziana Marganella
Il Presidente dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2466/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara, alla Via Settembrini n. 61, presso e nello studio dell'avv. Anna Maria Biggioggero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
, (C.F. ), residente in [...] al Controparte_1 C.F._2
Viale Vicenza n.4/c.
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23 agosto 2024 ha agito nei Parte_1
confronti della ex coniuge chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare l'impossibilità di provvedere al mantenimento della ex coniuge per i motivi indicati in ricorso e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 127/01, revocare e dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito de ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul ricorrente quale contributo al mantenimento della ex moglie, con vittoria di spese del giudizio.
2. La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 09 gennaio 2025 veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
3. Parte ricorrente, a sostegno della propria domanda, deduceva che:
3.1 con sentenza n.127/01 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e veniva imposto al ricorrente la corresponsione di un assegno
[...] Controparte_1
di mantenimento in favore della ex coniuge pari e complessivi Lit. 300,00 mensili da versarsi entro il
30 di ogni mese e che a seguito di aggiornamenti delle lire agli euro nonché rivalutazione Istat il suddetto mantenimento ammonta oggi a complessivi € 155,00;
3.2 che il il 6.10.2001 contraeva nuovo matrimonio con la sig.ra Parte_1 Per_1 [...]
e dal matrimonio nasceva un figlio , portatore di handicap: Parte_2 Persona_2
autistico di grado grave, non in grado di parlare, per la sua patologia riconosciuto invalido al 100% dalla commissione medica di invalidità (. verbale di accertamento di invalidità pag. 5 allegato in atti);
3.3 che nel 2020 il ricorrente si separava dalla nuova moglie e che con decreto di omologa n. 821/20 del Tribunale di Pescara veniva stabilito nei suoi confronti un assegno di mantenimento pari ad €
600,00 da corrispondere nei confronti della ex moglie sig.ra Persona_3
3.4 che pertanto il reddito del risulta diminuito poiché non solo corrisponde mensilmente due Pt_1
assegni di mantenimento per la prima e la seconda ex moglie ma provvede a tutte le spese necessarie per la cura ed assistenza del di lui figlio, portatore di grave handicap, oltre ad avere sostenuto pagina 2 di 6 economicamente la figlia della sig.ra riconosciuta ed adottata dal , Persona_3 Pt_1
fino allo scorso anno, momento nel quale la figlia è divenuta economicamente autosufficiente;
3.5 che il , dipendente dell'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara- con qualifica Pt_1 di funzionario tributario percepisce uno stipendio mensile pari ad € 2.200,00;
3.6 che il figlio , percepisce un assegno di invalidità civile del 100% pari ad € Persona_2
813,00, somma accreditata su di un libretto postale cointestato al ricorrente ed alla ex moglie
[...]
e prelevata dagli stessi nell'interesse del figlio nella misura rispettiva di euro 513,00 – Persona_3
somma accantonata dal ricorrente per future esigenze del figlio – ed euro 300,00 dalla ex moglie;
3.7 per i motivi sopra descritti e sopravvenuti, il inviava in data 30.07.2024 Racc./Ar alla Pt_1 sig.ra dove spiegava l'intenzione di non poter più provvedere Controparte_1 all'assegno di mantenimento stabilito nei suoi confronti, invitandola anche ad una composizione bonaria del caso ma che tale comunicazione restava inevasa poiché l'odierna resistente non ha mai preso contatti con il ricorrente.
3.8 il ricorrente deduceva di non avere più contatti con la resistente da ormai 16 anni – data della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto – e che pertanto, doveva ritenersi verosimile la raggiunta indipendenza economica della , non Controparte_1 potendo garantirsi il di lei sostentamento economico esclusivamente a fronte dell'assegno divorzile versato a suo favore di € 155,00 mensili.
4. La domanda formulata dal ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito argomentate.
5. La linearità degli eventi narrati e la documentazione versata in atti consentono di suffragare un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche del a far data dalla pronuncia di Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra lo stesso e la resistente in data 19.06.2001, tale da rendere legittima la domanda di revisione dell'obbligo in capo al ricorrente, in ossequio al dettato normativo ax. art. 473 bis. 29 c.p.c., (così come introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 -Riforma
Cartabia a seguito di abrogazione dell'art. 9, comma I, L. 898/1970), che così recita “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
pagina 3 di 6 6. Va, dunque, ricordato che, ai sensi del predetto articolo, viene espresso il generale principio riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti la parti o tra le stesse e la prole devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, rimanendo, dunque, suscettibili di modifica in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi.
7. Pertanto, la revisione dell'assegno divorzile di cui alla citata norma postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, il giudice a tal fine adito non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr., ex aliis, Cass. n.11177 del 2019; Cass. n. 787 del 2017; Cass. n. 14143 del 2014; Cass. n. 10133 del 2007).
7. A tal riguardo, deve essere necessariamente vagliata da questo Giudice la costituzione, da parte del ricorrente, di un nuovo nucleo familiare soprattutto in relazione alle esigenze del nuovo coniuge e degli obblighi che gravano su di entrambi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c.
Ed invero, il , in costanza di matrimonio con la sig.ra ha Pt_1 Persona_3
provveduto in via esclusiva alle esigenze economiche familiari poiché la moglie non svolgeva alcuna attività lavorativa, dovendo la stessa occuparsi esclusivamente del figlio nato dalla loro unione e portatore di handicap con invalidità del 100% (v. all. n. 6 fascicolo ricorrente); ed ancora il ricorrente avviava e concludeva il procedimento di adozione della figlia della sig.ra Persona_3
sig.na provvedendo al sostentamento economico e morale della ragazza Persona_4
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica ed attualmente con lui convivente. (v. all. n.
5 provvedimento di adozione, all. n 4 accordo decreto di omologa).
7. La situazione economica del ricorrente di cui sopra è stata ulteriormente compromessa in ragione dell'assegno di mantenimento pari ad € 800,00 mensili da corrispondersi mensilmente nei confronti della seconda ex moglie dopo l'intervenuto decreto di omologa di separazione consensuale. (v. all. n. 4 fascicolo ricorrente).
pagina 4 di 6 8. Pertanto, per le circostanze sopra rappresentate non può dirsi che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti gli oneri successivamente occorsi;
in particolare, sebbene il percepisca uno stipendio pari ad euro 2.200,00 mensili, è Pt_1 obbligato a corrispondere un assegno mensile di € 800,00 nei confronti della seconda moglie ed euro
155,00 nei confronti dell'odierna resistente, oltre le ulteriori spese necessarie per il mantenimento e le cure mediche del figlio disabile – rilevato che il percepisce solo una parte dell'assegno di Pt_1 invalidità civile versato in favore del figlio di € 513,00, cifra sicuramente da sola non sufficiente a garantire una piena tutela medica del di lui figlio - nonché le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'attuale ex casa coniugale, dove vi convive con entrambi i figli stabilmente, senza poter beneficiare del contributo della madre dei loro figli non solo in ragione dell'età ma soprattutto per via della necessaria assistenza che deve garantirsi al figlio disabile.
9. Acclarato il sopravvenuto peggioramento della condizione economica dell'odierno ricorrente, di per sé idoneo a dimostrare il mutamento dell'assetto patrimoniale derivante dal provvedimento di cui si chiede la revoca, mentre quanto all'attuale situazione patrimoniale della sig.ra Controparte_1
va rilevato che, il deduceva in atti di non avere più contatti con la resistente da almeno
[...] Per_5
16 anni e che il loro matrimonio religioso era stato successivamente dichiarato nullo dal Tribunale
Ecclesiastico per “esclusione della prole da parte della convenuta ” (v. all. n. 3 Controparte_1
fascicolo ricorrente).
11. L'irreperibilità dell'odierna resistente è stata ulteriormente documentata in ragione del mancato riscontro alla comunicazione del 30.07.2024 Racc./Ar inviata dal per mezzo della quale Pt_1 veniva informava delle necessità di adottare una revisione dell'assegno divorzile, potendo addivenirsi anche ad un componimento bonario della questione (v. all. n. 7).
12. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca l'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza, emessa dal Tribunale di Pescara il
19.06.2001 n. 127/01, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a carico del ricorrente a favore della ex coniuge sig.ra , con decorrenza dalla data di Controparte_1 CP_1
pagina 5 di 6 deposito del ricorso (23.08.2024).
- Spese compensate
Pescara, 16 gennaio 2025
Il Giudice Relatore dott.ssa L.Tiziana Marganella
Il Presidente dott. Carmine Di Fulvio
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