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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3804 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CANDIANI ENRICO, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Gavinana n.6, presso il difensore avv. CANDIANI ENRICO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. MAUTONE LIBERATORE e dell'avv. PAOLA MAUTONE con domicilio eletto in VIA DELLA VITTORIA
N. 64 LEGNANO, presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. ha proposto azione nei confronti di Parte_1 CP_1 esponendo che: il ricorrente ha costituito con il resistente una società in nome collettivo in data 21.04.1999 denominata “SBMS Trasformatori Busto Arsizio di TI RG e SO IO s.n.c.”; il ricorrente e il resistente erano soci al 50% di tale società; in data 25.03.2002 le parti hanno proceduto allo scioglimento della società che veniva cancellata dal registro delle imprese in data 29.05.2002; la società aveva accumulato debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per un ammontare pari ad euro 245.532,13; a seguito del mancato pagamento da parte di di una serie di cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate, quest'ultima CP_1 iscriveva ipoteca legale su alcuni immobili di proprietà di;
il ricorrente aderiva alla definizione CP_1 agevolata introdotta dalla legge 197/2022 e, in accoglimento della sua richiesta, il debito sociale era ridotto ad euro 87.159,36 da restituirsi mediante pagamento di 18 rate sino al 30.11.2027 per un totale pari ad euro
90.183,49; il ricorrente ha sopportato per l'intero i primi 5 pagamenti per un totale di euro 31.563,81.
Ha concluso chiedendo in via principale: di accertare e dichiarare l'intervenuta surrogazione legale ex articolo
1203 n.3 c.c. del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate in favore di per quanto saldato e per Parte_1 quanto verrà pagato in futuro e per l'effetto ha chiesto la condanna del resistente a rifondere al ricorrente il 50% di tutte le somme corrisposte e da corrispondere in favore dell'Agenzia delle Entrate per complessivi euro
45.091,75;di accertare il subentro ex lege del ricorrente nella garanzia ipotecaria limitatamente alle somme
- 1 - pagate in luogo del coobbligato;
in via subordinata ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto di CP_1 regresso di nei confronti di e per l'effetto ha chiesto la condanna dello stesso ex Parte_1 CP_1 articolo 1299 c.c. al pagamento del 50% di quanto versato e di quanto sarà da versare nel prosieguo per complessivi euro 45.091,75 oltre interessi ex articolo 1284 comma 4 c.c.
Si è costituito in giudizio deducendo che non tutte le cartelle esattoriali azionate in giudizio CP_1 attengono a debiti sociali e quindi ha chiesto di accogliere le avverse domande nei limiti dei debiti tributari riconducibili alla società SBMS e con riferimento al subentro ex lege del ricorrente nella garanzia ipotecaria ha chiesto di accoglierlo limitatamente alla metà dei debiti riferiti alle cartelle per le quali l'Agenzia delle Entrate ha iscritto ipoteca nei confronti di , con compensazione delle spese di lite. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.03.2025.
Parte ricorrente agisce in giudizio nei confronti di chiedendo di accertare in via principale la CP_1 surrogazione legale ex articolo 1203 comma 3 c.c. del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate in suo favore ( con accertamento del subentro ex lege nella garanzia ipotecaria iscritta dalla Agenzia delle Entrate sugli immobili di proprietà del convenuto) e in via subordinata ha agito, in via di regresso, per ottenere la condanna a titolo di rimborso pro quota del pagamento effettuato dal ricorrente in favore dell'Agenzia delle Entrate, per debiti tributari della società in nome collettivo SBMS s.n.c.
Ebbene ciò precisato, in via generale va osservato quanto segue.
In base all'art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e, a norma dell'art. 1299, comma 1, c.c. il debitore in solido che abbia pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solidali la parte di debito su di loro gravante.
Per effetto di tali disposizioni, (cfr., per tutte, Cass. n. 18185/2006), il socio di una società in nome collettivo che,
come nel caso di specie, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante.
Ed ancora "in tema di società in nome collettivo, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 cod. civ., di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 cod. civ.
(operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, secondo comma, cod. civ. consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva, (cfr., ex multis,
Cass. n. 4380/2013).
Ancora, la circostanza che il socio che abbia pagato un debito sociale può agire in regresso verso gli altri soci trova la sua ragione non nell'istituto della surrogazione (conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 19/03/2014: nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le
- 2 - obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui) bensì nella fattispecie dell'adempimento di una obbligazione solidale.
Non può trovare accoglimento quindi la domanda principale di parte ricorrente ma solo quella in via subordinata.
Con riferimento al quantum va osservato che non possono essere accolte le deduzioni di parte resistente con riferimento alla circostanza che solo 3 delle cartelle azionate dal ricorrente riguarderebbero debiti sociali mentre le altre riguarderebbero debiti personali del Parte_1
Ed infatti nel caso di specie sono state azionate le cartelle caratterizzate dal codice finale 502 che, come precisato dalla Agenzia delle Entrate (doc.5 di parte ricorrente) si riferiscono alla società SBMS ed in relazione alle quali il ricorrente risulta coobbligato.
Tale documentazione non è smentita da alcun elemento contrario fornito dalla parte resistente.
Va precisato poi che il condebitore solidale può promuovere l'azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati, anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che la sentenza di accoglimento non può essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (cfr. Cass. 12691/2008; 12300/2003).
Ciò premesso, quindi e venendo al caso di specie, considerato che il debito complessivo della società verso l'Agenzia delle Entrate è pari ad euro 90.183,49 si accerta e dichiara che , in qualità di socio al CP_1
50% della società SBMS Trasformatori di TI RG e SO IO s.n.c. è tenuto a rispondere dei debiti sociali nei confronti dei terzi, nonché a rimborsare all'altro socio in ragione della metà, quanto Parte_1 dallo stesso eventualmente anticipato per il pagamento di debiti della Controparte_2 condannando lo stesso in virtù dei pagamenti già effettuati dal ricorrente al pagamento di
[...] euro 15781,90 ( pari al 50% di quanto versato dal ricorrente) oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti e sino al saldo.
L'accoglimento della domanda formulata solo in via subordinata unitamente alla circostanza che parte convenuta ha contestato solo in parte la domanda formulata dal ricorrente fa sì che le spese di lite possano essere compensate per il 50% mentre per il restante 50 % seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano d'ufficio ai sensi del D.M. Giustizia 147/2022, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Accoglie la domanda formulata in via subordinata da parte ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara che
, in qualità di socio al 50% della società SBMS Trasformatori di TI RG e SO IO CP_1
s.n.c. è tenuto a rispondere dei debiti sociali nei confronti dei terzi, nonché a rimborsare all'altro socio
[...]
in ragione della metà, quanto dallo stesso eventualmente anticipato per il pagamento di debiti della Parte_1
- 3 - SBMS Trasformatori di TI RG e SO IO s.n.c.;
2. condanna al pagamento in favore di della somma pari ad euro 15.781,90 CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti e sino al saldo;
3. condanna alla rifusione, in favore di del 50% delle spese processuali CP_1 Parte_1 liquidando tale parte in € 1553,00 (di cui 1273,50 per compensi professionali e 279,50 per spese) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
dichiara le spese compensate per il restante
50%.
Così deciso in Busto Arsizio, il 26/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3804 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CANDIANI ENRICO, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Gavinana n.6, presso il difensore avv. CANDIANI ENRICO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. MAUTONE LIBERATORE e dell'avv. PAOLA MAUTONE con domicilio eletto in VIA DELLA VITTORIA
N. 64 LEGNANO, presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. ha proposto azione nei confronti di Parte_1 CP_1 esponendo che: il ricorrente ha costituito con il resistente una società in nome collettivo in data 21.04.1999 denominata “SBMS Trasformatori Busto Arsizio di TI RG e SO IO s.n.c.”; il ricorrente e il resistente erano soci al 50% di tale società; in data 25.03.2002 le parti hanno proceduto allo scioglimento della società che veniva cancellata dal registro delle imprese in data 29.05.2002; la società aveva accumulato debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per un ammontare pari ad euro 245.532,13; a seguito del mancato pagamento da parte di di una serie di cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate, quest'ultima CP_1 iscriveva ipoteca legale su alcuni immobili di proprietà di;
il ricorrente aderiva alla definizione CP_1 agevolata introdotta dalla legge 197/2022 e, in accoglimento della sua richiesta, il debito sociale era ridotto ad euro 87.159,36 da restituirsi mediante pagamento di 18 rate sino al 30.11.2027 per un totale pari ad euro
90.183,49; il ricorrente ha sopportato per l'intero i primi 5 pagamenti per un totale di euro 31.563,81.
Ha concluso chiedendo in via principale: di accertare e dichiarare l'intervenuta surrogazione legale ex articolo
1203 n.3 c.c. del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate in favore di per quanto saldato e per Parte_1 quanto verrà pagato in futuro e per l'effetto ha chiesto la condanna del resistente a rifondere al ricorrente il 50% di tutte le somme corrisposte e da corrispondere in favore dell'Agenzia delle Entrate per complessivi euro
45.091,75;di accertare il subentro ex lege del ricorrente nella garanzia ipotecaria limitatamente alle somme
- 1 - pagate in luogo del coobbligato;
in via subordinata ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto di CP_1 regresso di nei confronti di e per l'effetto ha chiesto la condanna dello stesso ex Parte_1 CP_1 articolo 1299 c.c. al pagamento del 50% di quanto versato e di quanto sarà da versare nel prosieguo per complessivi euro 45.091,75 oltre interessi ex articolo 1284 comma 4 c.c.
Si è costituito in giudizio deducendo che non tutte le cartelle esattoriali azionate in giudizio CP_1 attengono a debiti sociali e quindi ha chiesto di accogliere le avverse domande nei limiti dei debiti tributari riconducibili alla società SBMS e con riferimento al subentro ex lege del ricorrente nella garanzia ipotecaria ha chiesto di accoglierlo limitatamente alla metà dei debiti riferiti alle cartelle per le quali l'Agenzia delle Entrate ha iscritto ipoteca nei confronti di , con compensazione delle spese di lite. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.03.2025.
Parte ricorrente agisce in giudizio nei confronti di chiedendo di accertare in via principale la CP_1 surrogazione legale ex articolo 1203 comma 3 c.c. del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate in suo favore ( con accertamento del subentro ex lege nella garanzia ipotecaria iscritta dalla Agenzia delle Entrate sugli immobili di proprietà del convenuto) e in via subordinata ha agito, in via di regresso, per ottenere la condanna a titolo di rimborso pro quota del pagamento effettuato dal ricorrente in favore dell'Agenzia delle Entrate, per debiti tributari della società in nome collettivo SBMS s.n.c.
Ebbene ciò precisato, in via generale va osservato quanto segue.
In base all'art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e, a norma dell'art. 1299, comma 1, c.c. il debitore in solido che abbia pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solidali la parte di debito su di loro gravante.
Per effetto di tali disposizioni, (cfr., per tutte, Cass. n. 18185/2006), il socio di una società in nome collettivo che,
come nel caso di specie, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante.
Ed ancora "in tema di società in nome collettivo, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 cod. civ., di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 cod. civ.
(operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, secondo comma, cod. civ. consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva, (cfr., ex multis,
Cass. n. 4380/2013).
Ancora, la circostanza che il socio che abbia pagato un debito sociale può agire in regresso verso gli altri soci trova la sua ragione non nell'istituto della surrogazione (conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 19/03/2014: nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le
- 2 - obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui) bensì nella fattispecie dell'adempimento di una obbligazione solidale.
Non può trovare accoglimento quindi la domanda principale di parte ricorrente ma solo quella in via subordinata.
Con riferimento al quantum va osservato che non possono essere accolte le deduzioni di parte resistente con riferimento alla circostanza che solo 3 delle cartelle azionate dal ricorrente riguarderebbero debiti sociali mentre le altre riguarderebbero debiti personali del Parte_1
Ed infatti nel caso di specie sono state azionate le cartelle caratterizzate dal codice finale 502 che, come precisato dalla Agenzia delle Entrate (doc.5 di parte ricorrente) si riferiscono alla società SBMS ed in relazione alle quali il ricorrente risulta coobbligato.
Tale documentazione non è smentita da alcun elemento contrario fornito dalla parte resistente.
Va precisato poi che il condebitore solidale può promuovere l'azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati, anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che la sentenza di accoglimento non può essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (cfr. Cass. 12691/2008; 12300/2003).
Ciò premesso, quindi e venendo al caso di specie, considerato che il debito complessivo della società verso l'Agenzia delle Entrate è pari ad euro 90.183,49 si accerta e dichiara che , in qualità di socio al CP_1
50% della società SBMS Trasformatori di TI RG e SO IO s.n.c. è tenuto a rispondere dei debiti sociali nei confronti dei terzi, nonché a rimborsare all'altro socio in ragione della metà, quanto Parte_1 dallo stesso eventualmente anticipato per il pagamento di debiti della Controparte_2 condannando lo stesso in virtù dei pagamenti già effettuati dal ricorrente al pagamento di
[...] euro 15781,90 ( pari al 50% di quanto versato dal ricorrente) oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti e sino al saldo.
L'accoglimento della domanda formulata solo in via subordinata unitamente alla circostanza che parte convenuta ha contestato solo in parte la domanda formulata dal ricorrente fa sì che le spese di lite possano essere compensate per il 50% mentre per il restante 50 % seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano d'ufficio ai sensi del D.M. Giustizia 147/2022, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Accoglie la domanda formulata in via subordinata da parte ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara che
, in qualità di socio al 50% della società SBMS Trasformatori di TI RG e SO IO CP_1
s.n.c. è tenuto a rispondere dei debiti sociali nei confronti dei terzi, nonché a rimborsare all'altro socio
[...]
in ragione della metà, quanto dallo stesso eventualmente anticipato per il pagamento di debiti della Parte_1
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2. condanna al pagamento in favore di della somma pari ad euro 15.781,90 CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti e sino al saldo;
3. condanna alla rifusione, in favore di del 50% delle spese processuali CP_1 Parte_1 liquidando tale parte in € 1553,00 (di cui 1273,50 per compensi professionali e 279,50 per spese) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
dichiara le spese compensate per il restante
50%.
Così deciso in Busto Arsizio, il 26/03/2025
Il Giudice
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