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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1670 /2023
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA ex art 127 ter c.p.c.
Oggi 31/10/2025 il giudice IM SI da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante lettura delle note ritualmente depositate da entrambi i difensori
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., omettendo la lettura, adempimento incompatibile con la trattazione scritta, e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
IM SI
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N. 1670 /2023
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice IM SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al 1670 2023 del Ruolo Generale dell'anno 2023 , posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
rappresentata e difesa dall''avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti Parte_2
Attrice
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. USAI FRANCESCO ed elettivamente Controparte_1
domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: resposnabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “ACCERTATO che la responsabilità del sinistro per cui è causa è interamente addebitabile al , in persona del Sindaco pro tempore, CONDANNARE lo stesso alla rifusione, in favore della sig.ra Controparte_1
, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come descritti in premessa del presente atto, per un importo totale Parte_1 pari ad € 12.736,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta, dal dì del sinistro al saldo effettivo, quindi ACCERTATA la conformità della fattura n. 50 del 26/09/2023 Avv. , CONDANNARE la Pt_2 convenuta al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.167,20 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda all'effettivo saldo o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia a titolo di risarcimento del danno emergente cagionato dalla propria inerzia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Massa, respinta e disattesa ogni diversa domanda eccezione e conclusione, respingere la domanda attorea siccome infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi di causa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. (mod. l 69/20009) si omette l'esposizione dello svolgimento del processo MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta non provata e deve essere respinta.
Per pacifica giurisprudenza incombe al danneggiato l'onere della prova in ordine al nesso causale
2 fra il danno lamentato e il bene oggetto di custodia;
l'attore deve dunque dar prova della circostanza che la res riconducibile al convenuto abbia svolto un ruolo determinante nella produzione dell'evento ("Un danno può ritenersi causato dalla cosa soltanto quando quest'ultima abbia avuto un ruolo determinante nel verificarsi dell'evento, e non già quando abbia costituito la mera occasione di esso" ex multis Cass. 10 giugno 2020 n. 11096, Cass. 26 maggio 2020 n. 9694,
Cass. 13 gennaio 2015 n. 295, Cass. 24 febbraio 2011 n. 4476, Cass. 16 gennaio 2009 n. 993,
Cass. 7 ottobre 2008 n. 24755, Cass. 28 novembre 2007 n. 24739), mentre non è necessaria la prova della pericolosità del bene (Cass. 27 novembre 2014 n. 25214).
Nessuno dei due testimoni escussi ha assistito alla caduta e, pertanto, è stato in grado di indicarne le modalità, ovvero se la stessa sia stata determinata dalla res di proprietà dell'ente convenuto e quale sia stata la sua incidenza causale nella determinazione dell'evento dannoso.
Sotto tale profilo a nulla vale il rilievo ex post del teste he ha verificato la presenza della Tes_1
buca, perché è fatto di per sè irrilevante, se non viene posto in connessione causale con l'evento dannoso, al quale costui non ha assistito;
per le stesse ragioni appare parimenti irrilevante la testimonianza di che non ha assistito alla caduta ma ha soccorso l'attrice Tes_2
successivamente.
La circostanza che il bene sia stato riparato successivamente o che in quel luogo sussistessero mattonelle sconnesse e si fossero verificate altre cadute può avere mero valore indiziario, ma non supplisce al difetto di prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa come sopra individuato, che
è onere dell'attore assolvere ex art 2697 comma I c.c. e la cui sussistenza non può certamente essere ritenuta in via totalmente presuntiva.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo parametri minimi ex dm
147/2022, avuto riguardo al petitum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda di parte attrice
Condanna della bona alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 2.540,00 per competenze, oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 31/10/2025
Il Giudice
IM SI
3
PROCEDIMENTO N.1670 /2023
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA ex art 127 ter c.p.c.
Oggi 31/10/2025 il giudice IM SI da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante lettura delle note ritualmente depositate da entrambi i difensori
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., omettendo la lettura, adempimento incompatibile con la trattazione scritta, e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
IM SI
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N. 1670 /2023
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice IM SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al 1670 2023 del Ruolo Generale dell'anno 2023 , posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
rappresentata e difesa dall''avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti Parte_2
Attrice
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. USAI FRANCESCO ed elettivamente Controparte_1
domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: resposnabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “ACCERTATO che la responsabilità del sinistro per cui è causa è interamente addebitabile al , in persona del Sindaco pro tempore, CONDANNARE lo stesso alla rifusione, in favore della sig.ra Controparte_1
, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come descritti in premessa del presente atto, per un importo totale Parte_1 pari ad € 12.736,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta, dal dì del sinistro al saldo effettivo, quindi ACCERTATA la conformità della fattura n. 50 del 26/09/2023 Avv. , CONDANNARE la Pt_2 convenuta al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.167,20 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda all'effettivo saldo o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia a titolo di risarcimento del danno emergente cagionato dalla propria inerzia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Massa, respinta e disattesa ogni diversa domanda eccezione e conclusione, respingere la domanda attorea siccome infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi di causa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. (mod. l 69/20009) si omette l'esposizione dello svolgimento del processo MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta non provata e deve essere respinta.
Per pacifica giurisprudenza incombe al danneggiato l'onere della prova in ordine al nesso causale
2 fra il danno lamentato e il bene oggetto di custodia;
l'attore deve dunque dar prova della circostanza che la res riconducibile al convenuto abbia svolto un ruolo determinante nella produzione dell'evento ("Un danno può ritenersi causato dalla cosa soltanto quando quest'ultima abbia avuto un ruolo determinante nel verificarsi dell'evento, e non già quando abbia costituito la mera occasione di esso" ex multis Cass. 10 giugno 2020 n. 11096, Cass. 26 maggio 2020 n. 9694,
Cass. 13 gennaio 2015 n. 295, Cass. 24 febbraio 2011 n. 4476, Cass. 16 gennaio 2009 n. 993,
Cass. 7 ottobre 2008 n. 24755, Cass. 28 novembre 2007 n. 24739), mentre non è necessaria la prova della pericolosità del bene (Cass. 27 novembre 2014 n. 25214).
Nessuno dei due testimoni escussi ha assistito alla caduta e, pertanto, è stato in grado di indicarne le modalità, ovvero se la stessa sia stata determinata dalla res di proprietà dell'ente convenuto e quale sia stata la sua incidenza causale nella determinazione dell'evento dannoso.
Sotto tale profilo a nulla vale il rilievo ex post del teste he ha verificato la presenza della Tes_1
buca, perché è fatto di per sè irrilevante, se non viene posto in connessione causale con l'evento dannoso, al quale costui non ha assistito;
per le stesse ragioni appare parimenti irrilevante la testimonianza di che non ha assistito alla caduta ma ha soccorso l'attrice Tes_2
successivamente.
La circostanza che il bene sia stato riparato successivamente o che in quel luogo sussistessero mattonelle sconnesse e si fossero verificate altre cadute può avere mero valore indiziario, ma non supplisce al difetto di prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa come sopra individuato, che
è onere dell'attore assolvere ex art 2697 comma I c.c. e la cui sussistenza non può certamente essere ritenuta in via totalmente presuntiva.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo parametri minimi ex dm
147/2022, avuto riguardo al petitum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda di parte attrice
Condanna della bona alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 2.540,00 per competenze, oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 31/10/2025
Il Giudice
IM SI
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