Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. ssa Maria Antonia Valentino Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1809 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data
(C.F. , nato a [...]à di Piave il 27.11.1979 e Parte_1 C.F._1
residente in [...] C.F. C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Marin (pec: Email_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Donà di Piave (VE) Corso Silvio Trentin, n.
109/2, per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
), nata a [...], il [...] e residente in [...]C.F._2
AR d'Altino (VE), Via Luigi Mazzon, n.17/, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Zamengo (pec:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mirano Email_2
(VE) Via Gramsci 26, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16.10.2024
CONDIZIONI 1. I signori e vivranno separati di tetto e mensa, Parte_1 CP_1
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno, con impegno di comunicazione di eventuali cambi della stessa e al reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà della SI , con i beni mobili ed arredi, rimarrà nella disponibilità CP_1
della stessa.
3. La IG minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la IG si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il padre avrà ampia facoltà di visita, potendo vedere e tenere con sé la IG, ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici di e Per_1
previo accordo con la sig. . Indicativamente il padre terrà la IG presso di sé ogni CP_1
mercoledì pomeriggio dopo le 17.00 e ogni venerdì della settimana (da dopo la scuola e fino alla sera dopo l'orario di cena), salvo diverso accordo con la madre. Il padre dovrà avvisare la madre almeno tre giorni prima nel caso in cui non possa tenere con sé la IG nel fine settimana concordato.
4. La permanenza di presso il padre durante le festività di Natale e di Pasqua Per_1
(indicativamente due giorni consecutivi) e durante le vacanze estive sarà concordata di anno in anno dai genitori, con accordo tra gli stessi di almeno 15 giorni prima, tenuto conto degli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi di e delle esigenze lavorative degli stessi.
5. Il signor Per_1
corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della IG la Parte_1 Per_1
somma mensile di € 650,00, oltre ISTAT, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI , acceso presso la filiale CP_1 Fideuram di Treviso, codice IBAN [...]. L'indice ISTAT dovrà essere rivalutato dall'anno successivo alla omologa della separazione. La SI provvederà a CP_1
comunicare al sig. di anno in anno il nuovo importo dell'assegno indicizzato.
6. Parte_1
Per la regolamentazione delle spese straordinarie i coniugi si riportano al Protocollo d'intesa del
Tribunale di Venezia. Il sig. si obbliga al pagamento delle spese straordinarie della Parte_1
IG nei seguenti termini. Tutte le spese relative allo sport praticato da per Per_1 Per_1
l'equitazione e specificatamente: spese per lezioni di equitazione, spese per il mantenimento del cavallo di proprietà e montato da , spese di mantenimento del box per il cavallo, spese di Per_1
tutto l'abbigliamento per l'equitazione per e per tutto ciò che necessita per l'animale, spese Per_1
per il veterinario, spese per il maniscalco, spese per la partecipazione ai concorsi ippici. A tali spese provvederà direttamente il signor Il sig. noltre si obbliga al pagamento delle Pt_1 Pt_1
spese ordinarie relative all'abbigliamento della IG , comprese le calzature e vi Per_1
provvederà direttamente. Il signor i obbliga al pagamento integrale anche le spese per Pt_1
il corso d'inglese e di spagnolo della IG . Il sig. provvederà direttamente al Per_1 Pt_1
pagamento dei corsi.
7. L'assegno unico per la IG spetterà in via esclusiva alla SI Per_1
.
8. I coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno CP_1
di mantenimento.
9. Le condizioni economiche di cui ai precedenti punti troveranno applicazione dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti il Giudice designato e nello specifico alla conferma con sottoscrizione del verbale contenente i predetti accordi;
I coniugi, a definizione di tutti i loro rapporti economici e patrimoniali e posizioni di debiti e crediti reciproci, convengono che: a) il signor i impegna ed obbliga a corrispondere integralmente la rata semestrale Pt_1
di mutuo scadente il 31.12.2024, come da piano di ammortamento depositato (doc.4). Il sig.
inoltre si obbliga entro e non oltre il mese di Gennaio 2025 al pagamento integrale Parte_1
del residuo mutuo acceso sulla casa di proprietà della SI e che alla data del CP_1
27.11.2024 è di euro 91.508,26 (doc.5); b) Il signor i impegna ed obbliga a restituire alla Pt_1
SI la somma di euro 11.500,00 ricevuta in prestito mediante il versamento di due CP_1
rate: la prima di euro 5.000,00 è già stata versata e la seconda di euro 6.500,00 verrà versata entro il 31.1.2025; c) Il signor si impegna ed obbliga al versamento alla sig. Pt_1 CP_1
sempre a titolo restitutorio dell'ulteriore importo (dallo stesso non detraibile) di euro 20.000,00 a favore della SI mediante versamento di n. 4 rate annuali di euro 5.000,00, scadenti CP_1
ciascuna entro il 28 febbraio di ciascun anno, con decorrenza dal 28 febbraio 2025; d) Il conto corrente acceso presso la Banca Di Asti codice Iban [...] sul quale sono addebitate le rate del mutuo rimarrà cointestato ad entrambi e sarà utilizzato unicamente per il pagamento delle rate del mutuo, con impegno ed obbligo per entrambe le parti di non disporre delle somme in esso versate per finalità diverse dal pagamento delle predette rate. Ad estinzione del mutuo, il predetto conto verrà contestualmente chiuso. 10. Il sig. Parte_1
dovrà provvedere entro e non oltre il 10.12.2024 al pagamento delle spese pregresse relative al dispositivo Telepass non più in uso allo stesso il cui costo è addebitato nel conto corrente cointestato con la SI presso la Banca BCC Monsile e Pordenonese. 11. Con l'adempimento degli CP_1
obblighi previsti dalla presente clausola, null'altro sarà richiesto al signor e Parte_1
comunque dovuto alla SI . 12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco CP_1
assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio del documento di identità e/o passaporto per la IG ai fini della validità per l'espatrio. Le spese di giudizio sono a Per_1
carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Ciascuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio legale di fiducia”. per il P.M. intervenuto: voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 26.04.2024 ai sensi degli artt. 473 bis. 51 e 473 bis.
49 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i signori e , Parte_1 CP_1
espongono di aver contratto matrimonio civile AR D'LT (Ve) in data 14.04.2018, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune AR D'LT al n. 2, parte I, Uff. 1, dell'anno 2018, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata in [...]
28.02.2012 la IG . Per_1
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla IG , e Per_1
proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis - 49 c.p.c. Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 5 settembre 2024, in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per il 10.09.2024, la SI
ha revocato la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso. Su istanza delle CP_1
parti il Giudice ha quindi rinviato la causa all'udienza del 17.10.2024, poi ulteriormente rinviata al
28.11.2024 su istanza del nuovo difensore della sig.ra che, costituitosi solo in data CP_1
16.10.2024, ha chiesto un differimento per esaminare gli atti di causa.
Alla predetta udienza del 28.11.2024 le parti sono comparse personalmente ed hanno rappresentato che, successivamente al deposito del ricorso congiunto di separazione con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono addivenute ad un nuovo accordo sulle condizioni della loro separazione. Separazione di cui hanno chiesto l'omologa, con espressa rinuncia alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale della IG. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Stante la rinuncia alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio si statuisce in questa sede sull'omologa della separazione con pronuncia definitiva.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in 14.04.2018, matrimonio iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
AR D'Altino al n. 2, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2018 alle condizioni di cui al verbale 28.11.2024;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.01.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore