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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1027/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1027/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Verona e dall'Avv. Michela Corradini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 premesso di avere un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato (il 22 agosto 2018) il figlio . Persona_1
Dando conto della cessazione del loro rapporto e fornendo indicazioni sulle rispettive condizioni economiche, gli stessi ricorrenti hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, le parti private hanno in seguito depositato note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo scritto e sottoscritto dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse del minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui l'assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in attuazione dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, come testualmente riportato nel ricorso datato 10 febbraio 2025 e depositato il giorno 11 febbraio 2025.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1027/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Verona e dall'Avv. Michela Corradini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 premesso di avere un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato (il 22 agosto 2018) il figlio . Persona_1
Dando conto della cessazione del loro rapporto e fornendo indicazioni sulle rispettive condizioni economiche, gli stessi ricorrenti hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, le parti private hanno in seguito depositato note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo scritto e sottoscritto dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse del minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui l'assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in attuazione dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, come testualmente riportato nel ricorso datato 10 febbraio 2025 e depositato il giorno 11 febbraio 2025.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2