Articolo 4 della Legge 13 agosto 1979, n. 409
Articolo 3
Versione
28 agosto 1979
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Versione
8 dicembre 1979
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto fino al 30 novembre 1979. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 dicembre 1979, n. 610 ha disposto(con l'art. 1) che il termine del 30 novembre 1979, di cui all' articolo 4 della legge 13 agosto 1979,n. 409 , e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1979
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