Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/08/2024, n. 23167
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Sentenza 27 agosto 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 26 marzo 2024, con numero di registro generale 7284/2023. Le parti in causa erano una contribuente, che contestava l'irrogazione di sanzioni per violazioni fiscali, e l'Agenzia delle Entrate, che sosteneva la legittimità delle sanzioni. La contribuente richiedeva la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che l'atto di irrogazione delle sanzioni fosse carente di motivazione, in quanto non spiegava adeguatamente le ragioni per cui le sue deduzioni difensive erano state disattese.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che l'art. 16, comma 7, del d.lgs. 472/1997 impone all'amministrazione di motivare adeguatamente l'atto sanzionatorio, tenendo conto delle deduzioni del contribuente. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse rispettato tale obbligo, non chiarendo se e come l'Amministrazione avesse risposto alle deduzioni difensive. Pertanto, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per un nuovo esame, in conformità con i principi di diritto stabiliti dalla Corte.

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Massime1

La motivazione dell'atto di irrogazione di sanzioni tributarie deve tener conto anche delle deduzioni difensive articolate dal contribuente nella fase endoprocedimentale, trattandosi di una regola di garanzia, che si traduce nell'obbligo erariale di procedere alla applicazioni di sanzioni solo tramite un atto dotato di motivazione rafforzata e, pertanto, non si concretizza soltanto nel dare atto delle ragioni difensive del destinatario del provvedimento sanzionatorio, ma nell'obbligo dell'ufficio di spiegare il motivo per cui quelle ragioni sono state disattese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/08/2024, n. 23167
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23167
    Data del deposito : 27 agosto 2024

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