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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2424/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2424/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORASASSI Parte_1 C.F._1
DARIO;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAZZOLI ANNALISA;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione I, n.2867/2021 del 15/04/2021 nella causa R.G.n. 694/2020, in materia di proprietà
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/7/2024, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante come da atto di citazione in appello, riportando anche i capitoli della prova per testi già richiesta nello stesso atto con indicazione del teste;
l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione la SI. la quale si dichiarava erede per rappresentazione Parte_1
della bisnonna (o conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la Per_1 Persona_2
SI.ra per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1)Accertare e dichiarare che è proprietaria di una quota di 1/2, o della diversa Parte_1 quota che risulterà in corso di causa, dell'immobile così descritto: porzione di fabbricato al pianterreno sito in Bologna, via Murri n. 134, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna foglio 241, particella 24, sub. 40, ZC 1, Cat. A/3, Classe 2, Vani 2, R. 371,85, per averlo acquistato a titolo di successione ereditaria mortis causa della bisnonna (o ), C.F. Persona_2 Per_2
, nata il [...], deceduta in Bentivoglio (BO), in data 8/7/1994, registrata C.F._3 all'Ufficio Territoriale di Bologna il 7/7/2014 al n. 2702/9990, trascritta alla Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Bologna – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, con nota n. 43 in data
3/9/2014, Registro generale n. 30289 Registro particolare n. 22360), che a sua volta lo aveva acquistato per successione mortis causa del padre fu , trascritta alla Persona_3 Per_4
Conservatoria dei RRII di Bologna in data 4/9/1946 Registro generale 5239 Registro particolare 4112,
e che a sua volta lo aveva acquistato con atto di compravendita in data 25/5/1926 a rogito Notaio
rep n. 4519, nel quale immobile avevano entrambi risieduto come possessori e Persona_5 legittimi proprietari dalla data dell'acquisto del 4/9/1946 sino al decesso di avvenuto in data Per_3
4/5/1945 e al decesso di avvenuto in data 8/7/1994; Per_1
2) Accertare e dichiarare che ha cominciato a risiedere nell'immobile di cui Controparte_1
è causa dal 6/2/2004, a titolo di mera detenzione qualificata, per avere trasferito la propria residenza presso quella del marito;
3) Accertare e dichiarare che le pretese con le quali la convenuta ha Controparte_1 affermato di avere esercitato in assoluta buona fede per oltre vent'anni il possesso dell'immobile sito in Bologna, via Murri n. 134, non hanno fondamento;
4) Con vittoria di spese competenze ed onorari.
5) Con riserva di ogni ulteriore domanda, anche di estinzione del diritto di godimento/usufrutto, rilascio/restituzione, divisione e più ingenerale ad ogni ulteriore domanda che sarà conseguente al definitivo accertamento della scomparsa di . Persona_6
A sostegno della propria domanda la SI.ra esponeva che aveva ricevuto l'appartamento di Via Pt_1
Murri n.134, in Bologna, in eredità dalla SI.ra come risultava da dichiarazione di Persona_2
successione del 7/07/2014, la quale era sua bisnonna, alla quale succedeva per rappresentazione in pagina 2 di 10 quanto il padre e la nonna paterna, precisamente e le erano nel frattempo Per_7 Persona_8 premorti. La stessa risiedeva nell'immobile dal 1961 insieme a zio Persona_2 Persona_6
paterno di il quale formalmente, però, non risultava intestatario del 50% Parte_1 dell'immobile perché al suo posto era ancora indicato il nome di suo padre, Persona_9
originario comproprietario.
In particolare, la SI.ra deduceva che in data 16/01/2001 aveva firmato una scrittura privata Pt_1
con in forza della quale le parti si riconoscevano ciascuna proprietaria del 50% del bene Persona_6
e contestualmente lei stessa cedeva allo zio l'usufrutto sulla propria quota di proprietà. Persona_6
quindi, dopo la morte di continuava a vivere nell'appartamento Persona_6 Persona_2
oggetto di causa in ragione del predetto accordo e fino alla sua misteriosa scomparsa avvenuta in circostanze mai chiarite in data 3/01/2019, in località Sabbiuno, frazione di Castel Maggiore (BO), senza che ne sia stato successivamente ritrovato il corpo.
Sempre la SI.ra precisava che il SI. in data 8/12/2002 aveva sposato la SI.ra Pt_1 Persona_6
la quale si era poi trasferita formalmente spostando la propria residenza anagrafica presso CP_1
quella del coniuge in data 6/02/2004.
A seguito della scomparsa del SI. le SInore e avevano tentato di Persona_6 Pt_1 CP_1 trovare un regolamentazione sulla proprietà dell'appartamento di Via Murri n.134, in Bologna, ma la
SI.ra disconosceva la proprietà della SI.ra affermava di avere il possesso CP_1 Parte_1
uti domini di detto immobile in buona fede come anche il marito, in precedenza ne Persona_6
aveva esercitato il possesso quale esclusivo proprietario e, pertanto, aveva invitato a non avanzare ulteriori pretese alla stessa la quale, avendo qualificato la posizione della SI.ra come Pt_1 CP_1
interversione del possesso ex art. 1141 c.c., aveva ritenuto di iniziare la causa al Tribunale di Bologna.
La SI.ra si costituiva in giudizio contestando i fatti e le domande di parte Controparte_1
attrice.
In particolare, la SI.ra narrava che il SI. dalla nascita e fino alla sua CP_1 Persona_6 scomparsa nel gennaio 2019 aveva sempre vissuto nell'appartamento de quo, possedendolo uti dominus ininterrottamente e in modo non clandestino, pagando tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, le utenze, senza che mai nessuno si fosse palesato ad avanzare pretese, con l'effetto di averlo usucapito per l'intero; inoltre, in conseguenza della morte del padre il SI. Per_9 era già divenuto proprietario iure successionis di ¼ dell'appartamento. Persona_6
Precisava, altresì, che lei stessa aveva convissuto interrottamente con il marito Persona_6 nell'appartamento dal giorno del matrimonio fino alla sua scomparsa nel gennaio 2019, che aveva sempre abitato l'appartamento essendo convinta che il marito fosse il proprietario dell'intero pagina 3 di 10 appartamento e che, quindi, non avendo mai rivendicato il diritto di proprietà dell'appartamento, riconoscendolo invece al marito, non comprendeva perché fosse stata convenuta in causa, e non colui che ne era proprietario, anche per ammissione avversaria.
Ha anche eccepito l'inesistenza del diritto di proprietà della SI.ra sull'appartamento, poiché Pt_1 quest'ultima non aveva accettato, e non ne ha dato prova, l'eredita nel termine decennale, che scadeva nel 2004, con conseguente prescrizione estintiva, ai sensi dell'art. 480 c.c. del diritto di accettare l'eredità della bisnonna e con l'effetto di non potere avere acquisito l'appartamento jure successionis e di non potere rivendicare la proprietà della metà dell'immobile appartenuto alla bisnonna;
inoltre, ha contestato la scrittura di transazione prodotta da controparte sotto il profilo della forma, del contenuto, della validità ed efficacia.
La SI.ra pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“in via preliminare, 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
ed il difetto di legittimazione e di interesse ad agire di parte attrice nel presente giudizio, per le
[...]
ragioni specificate in atti;
2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 480 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di accettare l'eredita della de cuius da parte di e, conseguentemente, Persona_2 Parte_1
dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per carenza della qualità di erede;
Parte_1
nel merito, 3) accertare e dichiarare che a decorrere dal giorno 8 dicembre Parte_2
2002 abita l'appartamento per cui è causa in qualità di coniuge di proprietario Persona_6 dell'appartamento medesimo;
4) rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti.
5) Con vittoria di spese e del compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, CNPA e IVA, come per legge”.
All'udienza di comparizione delle parti del 22/05/2020, tenuta in modalità cartolare, il Giudice riteneva di dover preliminarmente decidere in ordine alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate da parte convenuta e fissava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. in modalità cartolare l'udienza del 21/07/2020, dando termini per note e repliche.
Le parti depositavano le note nei termini, mentre solo parte attrice depositava tempestivamente le repliche in quanto parte convenuta le depositava tardivamente formulando istanza di rimessioni in termini.
Il Giudice, all'udienza del 21/07/2020 il Giudice, ritenuta la necessità di assicurare il contradditorio in merito all'istanza di rimessione in termini di parte convenuta, rinviava la causa all'udienza del pagina 4 di 10 28/10/2020, poi rinviata al 27/01/2021 e ancora al 18/3/2021 per i medesimi incombenti, con termine alle parti per il deposito di brevi note a verbale entro il 12/03/2021.
Alla predetta udienza del 18/03/2021 il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del
15/04/2021, con termine per il deposito di note di trattazione scritta entro il 9/04/2021 alle parti, che vi provvedevano entrambe in data 7/04/2021.
Successivamente, all'udienza del 15/04/2021, il Giudice tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n.2867 in data 15/04/2021, il Tribunale di Bologna, ritenuta “la carenza di un presupposto di fatto ineludibile quale l'assenza del legittimato passivo nonché litisconsorte necessario, perché comproprietario, (. . .) Restano assorbite tutte le altre questioni giuridiche”, così Persona_6
decideva:
“il giudice, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria, così definitivamente pronunciando: respinge la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di di Euro 2.738,00 più spese generali al 15%, Iva e Controparte_1
c.p.a. come per legge”.
2) Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la SI.ra ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza formulando tre motivi di appello:
“Violazione e falsa applicazione delle norme di legge nella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la sussistenza del litisconsorzio necessario del comproprietario e usufruttuario
; Persona_6
“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 102 c.p.c. per aver omesso di ordinare l'integrazione del contraddittorio - Illogicità e contraddittorietà tra la parte motiva della sentenza, nella quale il giudice di prime cure dichiara la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del comproprietario e usufruttuario e la parte dispositiva della sentenza, con Persona_6 cui il giudice omette di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;
“Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c.”.
L'appellante, in particolare, ha dedotto che:
- il Tribunale aveva errato nel ritenere nel caso di specie il litisconsorzio necessario del comproprietario
Persona_6
- la propria quota di proprietà al 50% dell'appartamento è provata dalla dichiarazione di successione e dalla scrittura privata del 16/1/2001 con cui si concedeva a la detenzione di detta quota;
Persona_6
pagina 5 di 10 - la SI.ra quale coniuge del SI. a sua volta ha la detenzione dell'immobile oggetto di CP_1 Pt_1
causa e, quindi, non può qualificarsi proprietaria;
- nel caso in cui si ritenesse corretto nel caso di specie il litisconsorzio necessario di il Persona_6 giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., e non rigettare la domanda;
- lo stesso giudice, inoltre, ha errato nel procedere all'accertamento della scomparsa del SI. Per_6
che non era oggetto di petitum, e nel ritenere “presupposto ineludibile” la nomina di un
[...] curatore dello scomparso ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
L'appellante, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 2867/2021,
- accertato che, nella fattispecie di cui è causa, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del comproprietario e usufruttuario pronunciarsi nel merito della domanda e, per l'effetto, Persona_6
accogliere le domande attoree e le istanza istruttorie, come formulate da ultimo nelle note difensive in data 23.06.2020, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
In via subordinata,
- ove ritenuto che, nella fattispecie di cui è causa, sussista litisconsorzio necessario nei confronti del comproprietario e usufruttuario disporre l'integrazione del contraddittorio nei Persona_6 confronti del medesimo, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., rimettendo, al tal fine, la causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma primo, c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata SI.ra si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta recante appello incidentale tardivo nella quale, preliminarmente, in ragione della proposizione dell'appello principale, ripresenta le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, di difetto di interesse ad agire e di decadenza dal diritto di accettare l'eredità, di infondatezza nel merito delle domande di controparte, sulle quali il giudice di prime cure non si era espresso, avendole ritenute assorbite dalla declaratoria di improponibilità dell'azione per carenza del legittimato passivo, il SI.
Persona_6
La SI.ra quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna contrariis rejectis, in via principale:
A) rigettare l'appello promosso da nei confronti di , Parte_1 Parte_2 nonché rigettare tutte le domande dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte.
pagina 6 di 10 In via subordinata ed esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale:
B) accogliere i motivi di appello incidentale ex art. 334 c.p.c. e, per l'effetto, anche in riforma della sentenza di primo grado:
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 480 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di accettare l'eredità della de cuius da parte di e, conseguentemente, Persona_2 Parte_1 dichiarare che quest'ultima non è titolare di un diritto di proprietà sull'appartamento de quo, per mancanza di un valido titolo di acquisto e di un atto di accettazione dell'eredità, per tutte le ragioni esposte;
2) accertare e dichiarare che l'appellante ha proposto un'azione di rivendicazione della proprietà e, conseguentemente, rigettarla non avendo fornito la prova del titolo di acquisto Parte_1 dell'appartamento de quo, per tutte le ragioni esposte;
3) accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire di nonché il difetto di Parte_1
legittimazione passiva di per le ragioni specificate in atti, con conseguente Controparte_2
statuizione di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e/o rigetto delle domande di parte attrice;
4) rigettare nel merito tutte le domande avversarie svolte nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i precedenti gradi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali ex art. 14 T.F., oltre C.N.P.A. e I.V.A., come per legge, ai sensi dell'articolo
385 c.p.c.”.
All'udienza del 19/09/2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che erano depositati dalle parti costituite.
Successivamente la causa, con ordinanza, recante la sostituzione del giudice relatore, è stata rimessa sul ruolo all'udienza del 12/7/2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e le parti costituite hanno precisato le conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa, quindi, è stata presa in decisione senza termini di legge.
3) Il Collegio, preliminarmente, ritiene di valutare nel caso di specie il ritenuto litisconsorzio necessario del comproprietario.
Al riguardo, si osserva che il Giudice di prime cure ha considerato che sussistesse il litisconsorzio necessario del SI. sia in qualità di comproprietario che in quella di usufruttuario, e ciò Persona_6
pagina 7 di 10 trova sostegno da un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cassazione, Sez. II, sentenza n.35 del 5/01/2000, e n.4808/1992).
Per contro, vi sarebbe un diverso orientamento, richiamato dall'appellante, che non ritiene sussistere un litisconsorzio necessario tra i comproprietari quando l'azione è diretta ad un mero accertamento del diritto di proprietà nei confronti degli autori delle molestie (Cassazione, sentenza n.8261/2002; sentenza n.3156/1998).
L'art. 102 c.p.c. stabilisce il principio che la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari si ha quando la decisione è destinata ad incidere in modo uniforme e inscindibile sulla loro posizione giuridica.
L'appellante richiama la sopra citata sentenza della Suprema Corte per la parte in cui statuisce che “ove il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengono pro indiviso a più proprietari e l'azione sia diretta a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non vi è luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né da quello passivo”.
Tale principio che è stato peraltro ribadito in seguito in un'altra pronuncia della Suprema Corte in cui sostanzialmente si afferma che l'actio confessoria o negatoria servitutis determina litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che, altrimenti, non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Cassazione, Sez. II, sentenza n.22835 del 14/8/2024).
Il Collegio osserva che le predette pronunce richiamate dall'appellante non sono conferenti al caso di specie, in quanto l'oggetto del presente appello non riguarda un servitù, né più specificamente un' actio confessoria o negatoria servitutis, ma soprattutto perché il ritenuto comproprietario dalla stessa parte appellante dell'immobile di cui è causa, il SI. non è parte del giudizio. Persona_6
Dall'esame degli atti del giudizio e delle rispettive difese, sia in primo grado che in questo di appello, emerge che la SI.ra sin dal 2019, prima di ricevere la notifica dell'atto di citazione, ha negato CP_1
di avere la titolarità della proprietà sul bene ed affermato che proprietario sarebbe il SI. Per_6
il quale, comunque, è qualificato proprietario dalla stessa appellante, la SI.ra
[...] Parte_1
limitatamente ad una quota del 50%.
[...]
Al riguardo, occorre considerare che la Cassazione, richiamando precedente giurisprudenza, ha affermato in una recente sentenza che “il litisconsorzio necessario ricorre oltre che nei casi
pagina 8 di 10 espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sé solo rilevante il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa” (Cass. n. 11550/1998; n. 19804/2016). L'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione di litisconsorzio va piuttosto effettuata sulla base del petitum, ovvero in base al risultato perseguito dall'attore (Cass. n. 1940/2004)” (Cassazione, Sez. II, ordinanza n.23315 del
23/10/2020).
Pertanto, poiché si ravvisa un evidente difetto di interesse ad agire mediante un'azione di accertamento della proprietà nei confronti di un soggetto, l'odierna appellata, che dichiara di non essere proprietaria e, nel contempo, la mancata vocatio in ius di colui che, da entrambe le parti del giudizio, a diverso titolo e quota, è riconosciuto proprietario, ne consegue evidentemente che la sentenza eventualmente emessa e che inciderebbe sulla proprietà sarebbe inutiliter data, in quanto non opponibile al SI. Per_6
[...]
Ciò posto, il Collegio condivide la censura in ricorso della sentenza appellata nella parte dispositiva in cui ha ritenuto di respingere la domanda, invece di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha emesso varie pronunce, nelle quali ha affermato il principio che “la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario, rilevabile di ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l'annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di primo grado ( . . . ) onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro” (Cassazione, Sez. III, ordinanza n.23129 del 25/07/2022).
Riconosciuto il litisconsorzio necessario nei confronti del SI. i rimanenti motivi di Persona_6
appello, anche di quello incidentale, sono da ritenersi assorbiti.
4) Per le suddette motivazioni, questa Corte accoglie l'appello e dispone la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, mentre quelle del presente grado, regolate sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.55/2014, aggiornati al DM n.147/2022, per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, sono poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) accoglie l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologa, Sez, I, n.2867/2021 del 15/04/2021 nella causa R.G.n. 694/2020 e, per l'effetto,
2) annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio;
3) compensa le spese di lite del giudizio di primo grado, con la restituzione di quanto eventualmente corrisposto dalla SI.ra alla SI.ra in ragione della sentenza Parte_1 Parte_2
appellata;
4) condanna la SI.ra a rifondere alla SI.ra le spese di lite Parte_2 Parte_1
del presente grado, che liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2424/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORASASSI Parte_1 C.F._1
DARIO;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAZZOLI ANNALISA;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione I, n.2867/2021 del 15/04/2021 nella causa R.G.n. 694/2020, in materia di proprietà
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/7/2024, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante come da atto di citazione in appello, riportando anche i capitoli della prova per testi già richiesta nello stesso atto con indicazione del teste;
l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione la SI. la quale si dichiarava erede per rappresentazione Parte_1
della bisnonna (o conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la Per_1 Persona_2
SI.ra per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1)Accertare e dichiarare che è proprietaria di una quota di 1/2, o della diversa Parte_1 quota che risulterà in corso di causa, dell'immobile così descritto: porzione di fabbricato al pianterreno sito in Bologna, via Murri n. 134, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna foglio 241, particella 24, sub. 40, ZC 1, Cat. A/3, Classe 2, Vani 2, R. 371,85, per averlo acquistato a titolo di successione ereditaria mortis causa della bisnonna (o ), C.F. Persona_2 Per_2
, nata il [...], deceduta in Bentivoglio (BO), in data 8/7/1994, registrata C.F._3 all'Ufficio Territoriale di Bologna il 7/7/2014 al n. 2702/9990, trascritta alla Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Bologna – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, con nota n. 43 in data
3/9/2014, Registro generale n. 30289 Registro particolare n. 22360), che a sua volta lo aveva acquistato per successione mortis causa del padre fu , trascritta alla Persona_3 Per_4
Conservatoria dei RRII di Bologna in data 4/9/1946 Registro generale 5239 Registro particolare 4112,
e che a sua volta lo aveva acquistato con atto di compravendita in data 25/5/1926 a rogito Notaio
rep n. 4519, nel quale immobile avevano entrambi risieduto come possessori e Persona_5 legittimi proprietari dalla data dell'acquisto del 4/9/1946 sino al decesso di avvenuto in data Per_3
4/5/1945 e al decesso di avvenuto in data 8/7/1994; Per_1
2) Accertare e dichiarare che ha cominciato a risiedere nell'immobile di cui Controparte_1
è causa dal 6/2/2004, a titolo di mera detenzione qualificata, per avere trasferito la propria residenza presso quella del marito;
3) Accertare e dichiarare che le pretese con le quali la convenuta ha Controparte_1 affermato di avere esercitato in assoluta buona fede per oltre vent'anni il possesso dell'immobile sito in Bologna, via Murri n. 134, non hanno fondamento;
4) Con vittoria di spese competenze ed onorari.
5) Con riserva di ogni ulteriore domanda, anche di estinzione del diritto di godimento/usufrutto, rilascio/restituzione, divisione e più ingenerale ad ogni ulteriore domanda che sarà conseguente al definitivo accertamento della scomparsa di . Persona_6
A sostegno della propria domanda la SI.ra esponeva che aveva ricevuto l'appartamento di Via Pt_1
Murri n.134, in Bologna, in eredità dalla SI.ra come risultava da dichiarazione di Persona_2
successione del 7/07/2014, la quale era sua bisnonna, alla quale succedeva per rappresentazione in pagina 2 di 10 quanto il padre e la nonna paterna, precisamente e le erano nel frattempo Per_7 Persona_8 premorti. La stessa risiedeva nell'immobile dal 1961 insieme a zio Persona_2 Persona_6
paterno di il quale formalmente, però, non risultava intestatario del 50% Parte_1 dell'immobile perché al suo posto era ancora indicato il nome di suo padre, Persona_9
originario comproprietario.
In particolare, la SI.ra deduceva che in data 16/01/2001 aveva firmato una scrittura privata Pt_1
con in forza della quale le parti si riconoscevano ciascuna proprietaria del 50% del bene Persona_6
e contestualmente lei stessa cedeva allo zio l'usufrutto sulla propria quota di proprietà. Persona_6
quindi, dopo la morte di continuava a vivere nell'appartamento Persona_6 Persona_2
oggetto di causa in ragione del predetto accordo e fino alla sua misteriosa scomparsa avvenuta in circostanze mai chiarite in data 3/01/2019, in località Sabbiuno, frazione di Castel Maggiore (BO), senza che ne sia stato successivamente ritrovato il corpo.
Sempre la SI.ra precisava che il SI. in data 8/12/2002 aveva sposato la SI.ra Pt_1 Persona_6
la quale si era poi trasferita formalmente spostando la propria residenza anagrafica presso CP_1
quella del coniuge in data 6/02/2004.
A seguito della scomparsa del SI. le SInore e avevano tentato di Persona_6 Pt_1 CP_1 trovare un regolamentazione sulla proprietà dell'appartamento di Via Murri n.134, in Bologna, ma la
SI.ra disconosceva la proprietà della SI.ra affermava di avere il possesso CP_1 Parte_1
uti domini di detto immobile in buona fede come anche il marito, in precedenza ne Persona_6
aveva esercitato il possesso quale esclusivo proprietario e, pertanto, aveva invitato a non avanzare ulteriori pretese alla stessa la quale, avendo qualificato la posizione della SI.ra come Pt_1 CP_1
interversione del possesso ex art. 1141 c.c., aveva ritenuto di iniziare la causa al Tribunale di Bologna.
La SI.ra si costituiva in giudizio contestando i fatti e le domande di parte Controparte_1
attrice.
In particolare, la SI.ra narrava che il SI. dalla nascita e fino alla sua CP_1 Persona_6 scomparsa nel gennaio 2019 aveva sempre vissuto nell'appartamento de quo, possedendolo uti dominus ininterrottamente e in modo non clandestino, pagando tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, le utenze, senza che mai nessuno si fosse palesato ad avanzare pretese, con l'effetto di averlo usucapito per l'intero; inoltre, in conseguenza della morte del padre il SI. Per_9 era già divenuto proprietario iure successionis di ¼ dell'appartamento. Persona_6
Precisava, altresì, che lei stessa aveva convissuto interrottamente con il marito Persona_6 nell'appartamento dal giorno del matrimonio fino alla sua scomparsa nel gennaio 2019, che aveva sempre abitato l'appartamento essendo convinta che il marito fosse il proprietario dell'intero pagina 3 di 10 appartamento e che, quindi, non avendo mai rivendicato il diritto di proprietà dell'appartamento, riconoscendolo invece al marito, non comprendeva perché fosse stata convenuta in causa, e non colui che ne era proprietario, anche per ammissione avversaria.
Ha anche eccepito l'inesistenza del diritto di proprietà della SI.ra sull'appartamento, poiché Pt_1 quest'ultima non aveva accettato, e non ne ha dato prova, l'eredita nel termine decennale, che scadeva nel 2004, con conseguente prescrizione estintiva, ai sensi dell'art. 480 c.c. del diritto di accettare l'eredità della bisnonna e con l'effetto di non potere avere acquisito l'appartamento jure successionis e di non potere rivendicare la proprietà della metà dell'immobile appartenuto alla bisnonna;
inoltre, ha contestato la scrittura di transazione prodotta da controparte sotto il profilo della forma, del contenuto, della validità ed efficacia.
La SI.ra pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“in via preliminare, 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
ed il difetto di legittimazione e di interesse ad agire di parte attrice nel presente giudizio, per le
[...]
ragioni specificate in atti;
2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 480 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di accettare l'eredita della de cuius da parte di e, conseguentemente, Persona_2 Parte_1
dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per carenza della qualità di erede;
Parte_1
nel merito, 3) accertare e dichiarare che a decorrere dal giorno 8 dicembre Parte_2
2002 abita l'appartamento per cui è causa in qualità di coniuge di proprietario Persona_6 dell'appartamento medesimo;
4) rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti.
5) Con vittoria di spese e del compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, CNPA e IVA, come per legge”.
All'udienza di comparizione delle parti del 22/05/2020, tenuta in modalità cartolare, il Giudice riteneva di dover preliminarmente decidere in ordine alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate da parte convenuta e fissava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. in modalità cartolare l'udienza del 21/07/2020, dando termini per note e repliche.
Le parti depositavano le note nei termini, mentre solo parte attrice depositava tempestivamente le repliche in quanto parte convenuta le depositava tardivamente formulando istanza di rimessioni in termini.
Il Giudice, all'udienza del 21/07/2020 il Giudice, ritenuta la necessità di assicurare il contradditorio in merito all'istanza di rimessione in termini di parte convenuta, rinviava la causa all'udienza del pagina 4 di 10 28/10/2020, poi rinviata al 27/01/2021 e ancora al 18/3/2021 per i medesimi incombenti, con termine alle parti per il deposito di brevi note a verbale entro il 12/03/2021.
Alla predetta udienza del 18/03/2021 il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del
15/04/2021, con termine per il deposito di note di trattazione scritta entro il 9/04/2021 alle parti, che vi provvedevano entrambe in data 7/04/2021.
Successivamente, all'udienza del 15/04/2021, il Giudice tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n.2867 in data 15/04/2021, il Tribunale di Bologna, ritenuta “la carenza di un presupposto di fatto ineludibile quale l'assenza del legittimato passivo nonché litisconsorte necessario, perché comproprietario, (. . .) Restano assorbite tutte le altre questioni giuridiche”, così Persona_6
decideva:
“il giudice, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria, così definitivamente pronunciando: respinge la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di di Euro 2.738,00 più spese generali al 15%, Iva e Controparte_1
c.p.a. come per legge”.
2) Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la SI.ra ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza formulando tre motivi di appello:
“Violazione e falsa applicazione delle norme di legge nella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la sussistenza del litisconsorzio necessario del comproprietario e usufruttuario
; Persona_6
“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 102 c.p.c. per aver omesso di ordinare l'integrazione del contraddittorio - Illogicità e contraddittorietà tra la parte motiva della sentenza, nella quale il giudice di prime cure dichiara la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del comproprietario e usufruttuario e la parte dispositiva della sentenza, con Persona_6 cui il giudice omette di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;
“Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c.”.
L'appellante, in particolare, ha dedotto che:
- il Tribunale aveva errato nel ritenere nel caso di specie il litisconsorzio necessario del comproprietario
Persona_6
- la propria quota di proprietà al 50% dell'appartamento è provata dalla dichiarazione di successione e dalla scrittura privata del 16/1/2001 con cui si concedeva a la detenzione di detta quota;
Persona_6
pagina 5 di 10 - la SI.ra quale coniuge del SI. a sua volta ha la detenzione dell'immobile oggetto di CP_1 Pt_1
causa e, quindi, non può qualificarsi proprietaria;
- nel caso in cui si ritenesse corretto nel caso di specie il litisconsorzio necessario di il Persona_6 giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., e non rigettare la domanda;
- lo stesso giudice, inoltre, ha errato nel procedere all'accertamento della scomparsa del SI. Per_6
che non era oggetto di petitum, e nel ritenere “presupposto ineludibile” la nomina di un
[...] curatore dello scomparso ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
L'appellante, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 2867/2021,
- accertato che, nella fattispecie di cui è causa, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del comproprietario e usufruttuario pronunciarsi nel merito della domanda e, per l'effetto, Persona_6
accogliere le domande attoree e le istanza istruttorie, come formulate da ultimo nelle note difensive in data 23.06.2020, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
In via subordinata,
- ove ritenuto che, nella fattispecie di cui è causa, sussista litisconsorzio necessario nei confronti del comproprietario e usufruttuario disporre l'integrazione del contraddittorio nei Persona_6 confronti del medesimo, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., rimettendo, al tal fine, la causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma primo, c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata SI.ra si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta recante appello incidentale tardivo nella quale, preliminarmente, in ragione della proposizione dell'appello principale, ripresenta le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, di difetto di interesse ad agire e di decadenza dal diritto di accettare l'eredità, di infondatezza nel merito delle domande di controparte, sulle quali il giudice di prime cure non si era espresso, avendole ritenute assorbite dalla declaratoria di improponibilità dell'azione per carenza del legittimato passivo, il SI.
Persona_6
La SI.ra quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna contrariis rejectis, in via principale:
A) rigettare l'appello promosso da nei confronti di , Parte_1 Parte_2 nonché rigettare tutte le domande dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte.
pagina 6 di 10 In via subordinata ed esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale:
B) accogliere i motivi di appello incidentale ex art. 334 c.p.c. e, per l'effetto, anche in riforma della sentenza di primo grado:
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 480 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di accettare l'eredità della de cuius da parte di e, conseguentemente, Persona_2 Parte_1 dichiarare che quest'ultima non è titolare di un diritto di proprietà sull'appartamento de quo, per mancanza di un valido titolo di acquisto e di un atto di accettazione dell'eredità, per tutte le ragioni esposte;
2) accertare e dichiarare che l'appellante ha proposto un'azione di rivendicazione della proprietà e, conseguentemente, rigettarla non avendo fornito la prova del titolo di acquisto Parte_1 dell'appartamento de quo, per tutte le ragioni esposte;
3) accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire di nonché il difetto di Parte_1
legittimazione passiva di per le ragioni specificate in atti, con conseguente Controparte_2
statuizione di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e/o rigetto delle domande di parte attrice;
4) rigettare nel merito tutte le domande avversarie svolte nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i precedenti gradi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali ex art. 14 T.F., oltre C.N.P.A. e I.V.A., come per legge, ai sensi dell'articolo
385 c.p.c.”.
All'udienza del 19/09/2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che erano depositati dalle parti costituite.
Successivamente la causa, con ordinanza, recante la sostituzione del giudice relatore, è stata rimessa sul ruolo all'udienza del 12/7/2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e le parti costituite hanno precisato le conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa, quindi, è stata presa in decisione senza termini di legge.
3) Il Collegio, preliminarmente, ritiene di valutare nel caso di specie il ritenuto litisconsorzio necessario del comproprietario.
Al riguardo, si osserva che il Giudice di prime cure ha considerato che sussistesse il litisconsorzio necessario del SI. sia in qualità di comproprietario che in quella di usufruttuario, e ciò Persona_6
pagina 7 di 10 trova sostegno da un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cassazione, Sez. II, sentenza n.35 del 5/01/2000, e n.4808/1992).
Per contro, vi sarebbe un diverso orientamento, richiamato dall'appellante, che non ritiene sussistere un litisconsorzio necessario tra i comproprietari quando l'azione è diretta ad un mero accertamento del diritto di proprietà nei confronti degli autori delle molestie (Cassazione, sentenza n.8261/2002; sentenza n.3156/1998).
L'art. 102 c.p.c. stabilisce il principio che la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari si ha quando la decisione è destinata ad incidere in modo uniforme e inscindibile sulla loro posizione giuridica.
L'appellante richiama la sopra citata sentenza della Suprema Corte per la parte in cui statuisce che “ove il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengono pro indiviso a più proprietari e l'azione sia diretta a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non vi è luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né da quello passivo”.
Tale principio che è stato peraltro ribadito in seguito in un'altra pronuncia della Suprema Corte in cui sostanzialmente si afferma che l'actio confessoria o negatoria servitutis determina litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che, altrimenti, non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Cassazione, Sez. II, sentenza n.22835 del 14/8/2024).
Il Collegio osserva che le predette pronunce richiamate dall'appellante non sono conferenti al caso di specie, in quanto l'oggetto del presente appello non riguarda un servitù, né più specificamente un' actio confessoria o negatoria servitutis, ma soprattutto perché il ritenuto comproprietario dalla stessa parte appellante dell'immobile di cui è causa, il SI. non è parte del giudizio. Persona_6
Dall'esame degli atti del giudizio e delle rispettive difese, sia in primo grado che in questo di appello, emerge che la SI.ra sin dal 2019, prima di ricevere la notifica dell'atto di citazione, ha negato CP_1
di avere la titolarità della proprietà sul bene ed affermato che proprietario sarebbe il SI. Per_6
il quale, comunque, è qualificato proprietario dalla stessa appellante, la SI.ra
[...] Parte_1
limitatamente ad una quota del 50%.
[...]
Al riguardo, occorre considerare che la Cassazione, richiamando precedente giurisprudenza, ha affermato in una recente sentenza che “il litisconsorzio necessario ricorre oltre che nei casi
pagina 8 di 10 espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sé solo rilevante il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa” (Cass. n. 11550/1998; n. 19804/2016). L'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione di litisconsorzio va piuttosto effettuata sulla base del petitum, ovvero in base al risultato perseguito dall'attore (Cass. n. 1940/2004)” (Cassazione, Sez. II, ordinanza n.23315 del
23/10/2020).
Pertanto, poiché si ravvisa un evidente difetto di interesse ad agire mediante un'azione di accertamento della proprietà nei confronti di un soggetto, l'odierna appellata, che dichiara di non essere proprietaria e, nel contempo, la mancata vocatio in ius di colui che, da entrambe le parti del giudizio, a diverso titolo e quota, è riconosciuto proprietario, ne consegue evidentemente che la sentenza eventualmente emessa e che inciderebbe sulla proprietà sarebbe inutiliter data, in quanto non opponibile al SI. Per_6
[...]
Ciò posto, il Collegio condivide la censura in ricorso della sentenza appellata nella parte dispositiva in cui ha ritenuto di respingere la domanda, invece di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha emesso varie pronunce, nelle quali ha affermato il principio che “la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario, rilevabile di ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l'annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di primo grado ( . . . ) onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro” (Cassazione, Sez. III, ordinanza n.23129 del 25/07/2022).
Riconosciuto il litisconsorzio necessario nei confronti del SI. i rimanenti motivi di Persona_6
appello, anche di quello incidentale, sono da ritenersi assorbiti.
4) Per le suddette motivazioni, questa Corte accoglie l'appello e dispone la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, mentre quelle del presente grado, regolate sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.55/2014, aggiornati al DM n.147/2022, per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, sono poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) accoglie l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologa, Sez, I, n.2867/2021 del 15/04/2021 nella causa R.G.n. 694/2020 e, per l'effetto,
2) annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio;
3) compensa le spese di lite del giudizio di primo grado, con la restituzione di quanto eventualmente corrisposto dalla SI.ra alla SI.ra in ragione della sentenza Parte_1 Parte_2
appellata;
4) condanna la SI.ra a rifondere alla SI.ra le spese di lite Parte_2 Parte_1
del presente grado, che liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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