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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 760 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 760 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. PARMA STEFANO CodiceFiscale_1 ( ) e dell'Avv. SUCCI ALESSANDRA (C.F. ) CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. PARMA STEFANO (C.F. ) e dell'Avv. SUCCI ALESSANDRA C.F._5 (C.F. ) CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.08.2016, a Montagano (CB), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
2. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, fin dal momento della sottoscrizione del presente atto;
3. ordinare al Comune di Montagano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4. i coniugi si impegnano fin d'ora a collaborare nell'interesse della figlia minore affinché sia Per_1 mantenuto un sereno rapporto tra i genitori e la figlia;
5. La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e dimorerà Per_1 prevalentemente con la madre nella casa coniugale sita in Rimini (RN), Via Maderna n. 24, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, anche quotidianamente, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze ludiche e scolastiche della figlia e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, nonché con la facoltà di comunicazione telefonica giornaliera;
6. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
7. I coniugi sono d'accordo sin da ora che la figlia trascorra assieme al padre le ferie estive Per_1 presso la residenza dei nonni paterni in Marocco, sita in Casablanca dalla fine del periodo scolastico fino all'inizio dell'anno scolastico successivo;
8. I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti del coniuge in altre località quando questi hanno con sé la figlia minore;
9. I coniugi acconsentono alla figlia minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10. Tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia minore riguardanti la sua educazione, il suo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) saranno prese concordemente dai genitori;
11. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio in relazione alla figlia minore e la SI.ra presta sin da Parte_1 ora il proprio consenso all'acquisizione della cittadinanza marocchina della figlia;
12. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore il SInor verserà Per_1 Parte_2 mensilmente alla SInora , dal mese successivo la data di sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 180,00 (centottanta/00), che verrà versata alle seguenti coordinate IBAN: [...] da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
13. Resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per la figlia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
l'elenco come qui sopra descritto non si intende esaustivo ed i genitori con la presente sottoscrizione danno atto di volersi attenere ai protocolli in uso;
14. Le parti convengono che l'Assegno Unico e Universale relativo alla minore continuerà ad essere percepito per l'intero della somma dalla SI.ra ; Parte_1
15. I ricorrenti concordano che, in caso di loro impossibilità per motivi di lavoro e/o salute, di poter usufruire dell'aiuto di figure terze, quali nonni, parenti e / o baby-sitter per la gestione quotidiana della figlia, ferma restando la reciproca assunzione di impegno di ricorrere a terzi solamente quando entrambi siano assenti;
16. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente, ad ogni richiesta di assegno di mantenimento;
17. L'abitazione familiare locata in Rimini (RN), alla via Maderna n. 24, concessa in comodato d'uso gratuito alla moglie, quale genitore collocatario resterà nella disponibilità della stessa con i mobili che la arredano;
18. I suppellettili ed i regali di nozze, giacenti nella casa coniugale e di proprietà comune, sono stati già divisi tra gli stessi, alla sottoscrizione del presente ricorso null'altro vi è da dividere tra i coniugi, compresi gli arredi della casa che rimangono in uso alla moglie;
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montagano (CB) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte I Anno 2016 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 760 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. PARMA STEFANO CodiceFiscale_1 ( ) e dell'Avv. SUCCI ALESSANDRA (C.F. ) CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. PARMA STEFANO (C.F. ) e dell'Avv. SUCCI ALESSANDRA C.F._5 (C.F. ) CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.08.2016, a Montagano (CB), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
2. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, fin dal momento della sottoscrizione del presente atto;
3. ordinare al Comune di Montagano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4. i coniugi si impegnano fin d'ora a collaborare nell'interesse della figlia minore affinché sia Per_1 mantenuto un sereno rapporto tra i genitori e la figlia;
5. La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e dimorerà Per_1 prevalentemente con la madre nella casa coniugale sita in Rimini (RN), Via Maderna n. 24, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, anche quotidianamente, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze ludiche e scolastiche della figlia e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, nonché con la facoltà di comunicazione telefonica giornaliera;
6. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
7. I coniugi sono d'accordo sin da ora che la figlia trascorra assieme al padre le ferie estive Per_1 presso la residenza dei nonni paterni in Marocco, sita in Casablanca dalla fine del periodo scolastico fino all'inizio dell'anno scolastico successivo;
8. I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti del coniuge in altre località quando questi hanno con sé la figlia minore;
9. I coniugi acconsentono alla figlia minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10. Tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia minore riguardanti la sua educazione, il suo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) saranno prese concordemente dai genitori;
11. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio in relazione alla figlia minore e la SI.ra presta sin da Parte_1 ora il proprio consenso all'acquisizione della cittadinanza marocchina della figlia;
12. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore il SInor verserà Per_1 Parte_2 mensilmente alla SInora , dal mese successivo la data di sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 180,00 (centottanta/00), che verrà versata alle seguenti coordinate IBAN: [...] da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
13. Resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per la figlia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
l'elenco come qui sopra descritto non si intende esaustivo ed i genitori con la presente sottoscrizione danno atto di volersi attenere ai protocolli in uso;
14. Le parti convengono che l'Assegno Unico e Universale relativo alla minore continuerà ad essere percepito per l'intero della somma dalla SI.ra ; Parte_1
15. I ricorrenti concordano che, in caso di loro impossibilità per motivi di lavoro e/o salute, di poter usufruire dell'aiuto di figure terze, quali nonni, parenti e / o baby-sitter per la gestione quotidiana della figlia, ferma restando la reciproca assunzione di impegno di ricorrere a terzi solamente quando entrambi siano assenti;
16. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente, ad ogni richiesta di assegno di mantenimento;
17. L'abitazione familiare locata in Rimini (RN), alla via Maderna n. 24, concessa in comodato d'uso gratuito alla moglie, quale genitore collocatario resterà nella disponibilità della stessa con i mobili che la arredano;
18. I suppellettili ed i regali di nozze, giacenti nella casa coniugale e di proprietà comune, sono stati già divisi tra gli stessi, alla sottoscrizione del presente ricorso null'altro vi è da dividere tra i coniugi, compresi gli arredi della casa che rimangono in uso alla moglie;
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montagano (CB) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte I Anno 2016 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi