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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/11/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di IMPERIA Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 573/2025 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nato il [...], CF. residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in atti, dall'Avv. FRANCO SOLERIO (CF:
[...]
, PEC: , ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso il suo studio in Sanremo, Via Roma 176
- Ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] (Cod. fisc. Controparte_1 C.F._3
),
[...]
- Resistente contumace -
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inefficace il pignoramento immobiliare promosso da Controparte_1 nei confronti di notificato il 15 dicembre 2017 e trascritto all'Agenzia del Territorio Parte_1 ai NN 8 del Registro Generale e 7 del Registro Particolare e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione avvenuta il 2 gennaio 2018.
Vinte le spese e competenze, oltre accessori di legge e rimborso spese generali nella misura del
15%, in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., proposto dal Sig. regolarmente notificato in Parte_1 data 1.7.2025, in una al decreto di fissazione udienza, alla convenuta Sig.ra Controparte_1 la quale è rimasta contumace;
Rilevato che il ricorrente ha dedotto di avere interesse alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare in quanto ancora gravante sugli immobili di sua proprietà, allegando che detta trascrizione fu effettuata da segnatamente il 2.1.2018, dopo avergli Controparte_1 notificato in data 15.12.2017 atto di pignoramento immobiliare;
che parte ricorrente ha dedotto che, essendo a suo tempo intervenuta una bonaria definizione tra le parti della questione concernente la pretesa creditoria, il pignoramento è stato abbandonato e la pignorante non ha mai proceduto all'iscrizione a ruolo dello stesso;
Controparte_1
Rilevato che dalla nota di trascrizione prodotta in atti risulta in essere presso l'Ufficio del Territorio di Sanremo, dell'Agenzia delle Entrate della Provincia di Imperia, trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare eseguita il 02.01.2018 al n. Reg. Gen. 8, n. Reg. Part. 7, sulla piena proprietà degli immobili (in comunione legale con il coniuge non debitore ) censiti Persona_1 al foglio 36, part. 2697 sub 11, cat. A2 e al foglio 36, part. 2697 sub. 23, cat. C6;
Rilevato che ai sensi dell'art. 557 cpc nella versione vigente ratione temporis “[I]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
[II]. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento
e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. [III]. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.”;
Considerato che, secondo tale previsione, la creditrice era onerata, una volta Controparte_1 restituitole dall'ufficiale giudiziario l'atto notificato, del deposito dell'atto di pignoramento notificato e della copia conforme del titolo e del precetto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, entro il termine di giorni 15; che del pari la creditrice era onerata del deposito con modalità telematiche della nota di iscrizione secondo le indicazioni contenute nell'art. 159 bis disp. att. c.p.c.;
Considerato che è normativamente previsto che qualora nel termine indicato il creditore non provveda a tali adempimenti il pignoramento sarà inefficace;
Rammentato che l'art. 164 ter disp att. c.p.c. disciplina gli adempimenti successivi al venir meno del vincolo a seguito dell'intervenuta inefficacia del pignoramento per la mancata iscrizione a ruolo del procedimento entro il termine previsto. In particolare si prevede che il creditore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine, dovrà farne dichiarazione con atto notificato al debitore ed al terzo, fermo restando che, a prescindere da ciò, se la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nel termine di legge, ogni vincolo a carico degli stessi viene meno.
Considerato che con evidenza tale dichiarazione non è stata notificata dalla sig.ra CP_1 all'odierno ricorrente;
Ritenuto che ciononostante, risalendo la notifica dell'atto di pignoramento al 15.12.2017 e la sua trascrizione al 2.1.2018, è verosimile, in difetto di elementi contrari, presumere avvenuta la riconsegna dell'atto notificato alla creditrice procedente e ampiamente decorso il termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo da parte della sig.ra CP_1
Considerato in ogni caso che ai sensi dell'art. 497 c.p.c. il pignoramento perde efficacia altresì quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita, il che è quanto avvenuto nel caso di specie come dedotto in ricorso;
Poste tali premesse, considerato che, ai fini che qui interessano, l'art. 164 ter disp. att. c.p.c. stabilisce che la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata di iscrizione a ruolo nel termine stabilito;
Che deve dunque procedersi alla richiesta emissione di tale ordine;
Rilevato che nulla va disposto sulle spese di lite, non avendo la convenuta proposto fattiva opposizione, stanti le conclusioni formulate dal ricorrente;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così dispone:
- dichiara inefficace il pignoramento immobiliare eseguito da nei Controparte_1 confronti di notificato il 15 dicembre 2017 e trascritto all'Agenzia delle Parte_1
Entrate della Provincia di Imperia, Ufficio del Territorio di Sanremo il 2 gennaio 2018 ai
NN 8 del Registro Generale e 7 del Registro Particolare;
- e per l'effetto, ordina all'Agenzia delle Entrate della Provincia di Imperia, Ufficio del
Territorio di Sanremo la cancellazione della trascrizione eseguita il 2 gennaio 2018 ai NN 8 del Registro Generale e 7 del Registro Particolare sul diritto di proprietà (100/100) degli immobili censiti al catasto Fabbricati del Comune di Sanremo, Sezione urbana SR, foglio
36, particella 2697, subalterni 11 e 23.
Imperia, 28.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 573/2025 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nato il [...], CF. residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in atti, dall'Avv. FRANCO SOLERIO (CF:
[...]
, PEC: , ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso il suo studio in Sanremo, Via Roma 176
- Ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] (Cod. fisc. Controparte_1 C.F._3
),
[...]
- Resistente contumace -
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inefficace il pignoramento immobiliare promosso da Controparte_1 nei confronti di notificato il 15 dicembre 2017 e trascritto all'Agenzia del Territorio Parte_1 ai NN 8 del Registro Generale e 7 del Registro Particolare e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione avvenuta il 2 gennaio 2018.
Vinte le spese e competenze, oltre accessori di legge e rimborso spese generali nella misura del
15%, in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., proposto dal Sig. regolarmente notificato in Parte_1 data 1.7.2025, in una al decreto di fissazione udienza, alla convenuta Sig.ra Controparte_1 la quale è rimasta contumace;
Rilevato che il ricorrente ha dedotto di avere interesse alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare in quanto ancora gravante sugli immobili di sua proprietà, allegando che detta trascrizione fu effettuata da segnatamente il 2.1.2018, dopo avergli Controparte_1 notificato in data 15.12.2017 atto di pignoramento immobiliare;
che parte ricorrente ha dedotto che, essendo a suo tempo intervenuta una bonaria definizione tra le parti della questione concernente la pretesa creditoria, il pignoramento è stato abbandonato e la pignorante non ha mai proceduto all'iscrizione a ruolo dello stesso;
Controparte_1
Rilevato che dalla nota di trascrizione prodotta in atti risulta in essere presso l'Ufficio del Territorio di Sanremo, dell'Agenzia delle Entrate della Provincia di Imperia, trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare eseguita il 02.01.2018 al n. Reg. Gen. 8, n. Reg. Part. 7, sulla piena proprietà degli immobili (in comunione legale con il coniuge non debitore ) censiti Persona_1 al foglio 36, part. 2697 sub 11, cat. A2 e al foglio 36, part. 2697 sub. 23, cat. C6;
Rilevato che ai sensi dell'art. 557 cpc nella versione vigente ratione temporis “[I]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
[II]. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento
e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. [III]. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.”;
Considerato che, secondo tale previsione, la creditrice era onerata, una volta Controparte_1 restituitole dall'ufficiale giudiziario l'atto notificato, del deposito dell'atto di pignoramento notificato e della copia conforme del titolo e del precetto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, entro il termine di giorni 15; che del pari la creditrice era onerata del deposito con modalità telematiche della nota di iscrizione secondo le indicazioni contenute nell'art. 159 bis disp. att. c.p.c.;
Considerato che è normativamente previsto che qualora nel termine indicato il creditore non provveda a tali adempimenti il pignoramento sarà inefficace;
Rammentato che l'art. 164 ter disp att. c.p.c. disciplina gli adempimenti successivi al venir meno del vincolo a seguito dell'intervenuta inefficacia del pignoramento per la mancata iscrizione a ruolo del procedimento entro il termine previsto. In particolare si prevede che il creditore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine, dovrà farne dichiarazione con atto notificato al debitore ed al terzo, fermo restando che, a prescindere da ciò, se la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nel termine di legge, ogni vincolo a carico degli stessi viene meno.
Considerato che con evidenza tale dichiarazione non è stata notificata dalla sig.ra CP_1 all'odierno ricorrente;
Ritenuto che ciononostante, risalendo la notifica dell'atto di pignoramento al 15.12.2017 e la sua trascrizione al 2.1.2018, è verosimile, in difetto di elementi contrari, presumere avvenuta la riconsegna dell'atto notificato alla creditrice procedente e ampiamente decorso il termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo da parte della sig.ra CP_1
Considerato in ogni caso che ai sensi dell'art. 497 c.p.c. il pignoramento perde efficacia altresì quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita, il che è quanto avvenuto nel caso di specie come dedotto in ricorso;
Poste tali premesse, considerato che, ai fini che qui interessano, l'art. 164 ter disp. att. c.p.c. stabilisce che la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata di iscrizione a ruolo nel termine stabilito;
Che deve dunque procedersi alla richiesta emissione di tale ordine;
Rilevato che nulla va disposto sulle spese di lite, non avendo la convenuta proposto fattiva opposizione, stanti le conclusioni formulate dal ricorrente;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così dispone:
- dichiara inefficace il pignoramento immobiliare eseguito da nei Controparte_1 confronti di notificato il 15 dicembre 2017 e trascritto all'Agenzia delle Parte_1
Entrate della Provincia di Imperia, Ufficio del Territorio di Sanremo il 2 gennaio 2018 ai
NN 8 del Registro Generale e 7 del Registro Particolare;
- e per l'effetto, ordina all'Agenzia delle Entrate della Provincia di Imperia, Ufficio del
Territorio di Sanremo la cancellazione della trascrizione eseguita il 2 gennaio 2018 ai NN 8 del Registro Generale e 7 del Registro Particolare sul diritto di proprietà (100/100) degli immobili censiti al catasto Fabbricati del Comune di Sanremo, Sezione urbana SR, foglio
36, particella 2697, subalterni 11 e 23.
Imperia, 28.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa De Sanctis