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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1215/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1215/2023, trattenuta in decisione il 12.2.2025 e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi, dall'avv. Carlo Scarpantoni
[...]
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luca Scarpantoni e all'avv.
Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliati in Teramo, alla Via Torre
Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei loro procuratori, giusta procura in atti;
appellanti e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato a Martinsicuro alla Via Roma
n. 276 presso e nello studio dell'avv. Massimo Vagnoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellato nonché in persona del suo procuratore p.t., Controparte_2
elettivamente domiciliata in Torino, Via Cialdini 15, presso lo studio dell'avv. Vito Di Luca del Foro di Torino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
già Controparte_3 Controparte_4
in persona dell'amministratore delegato e legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Angelozzi e
Gianmarco Curto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Teramo, Via Giannina Milli n. 15 nonchè presso i rispettivi domicili digitali, giusta procura in atti;
in persona del dirigente e Parte_5
procuratore p.t., elettivamente domiciliata in Teramo, via Vittorio Veneto
n. 12 (studio avv. MI IL), presso gli avv.ti Alvaro RA del Foro di Ravenna e MI IL del Foro di Teramo, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti;
in persona del procuratore generale, avv. Controparte_5
Antonio Capobianco con studio in Pescara alla Via Venezia n. 7 dove elegge domicilio, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
altri appellati
pag. 2/26 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 973/2023 del Tribunale di
Teramo pubblicata in data 23.10.2023, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI:
per gli appellanti: “1) In accoglimento dell'appello pronunciare, in riforma,
l'annullamento della sentenza n. 973 pubblicata il 23 Ottobre 2023 e notificata il successivo 25 Ottobre.
2) Dichiarare che la traversa sul fiume VO appartenente al costituisce CP_1 una concausa nella produzione del fenomeno erosivo e, per l'effetto, accertare il grado percentuale di responsabilità del . CP_1
3) Accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_6
per i danni descritti dalla consulenza tecnica d'ufficio e
[...] quantificati in € 367.515,28 danni da riferirsi alla quanto ad € 79.552,48 e ai Parte_1
Sigg.ri quanto ad € 287.962,80 in quanto procurati alle colture dal Parte_2
fenomeno erosivo determinato dalla traversa sul fiume VO di proprietà del
. CP_1
4) Dichiarare la responsabilità del per i danni di erosione prodotti alla CP_1
proprietà della , danni costituiti dalle spese sostenute per la realizzazione di Parte_1
opere di protezione spondale.
5) Condannare il a pagare agli appellanti il risarcimento dei danni nella CP_1
misura corrispondente al grado di responsabilità accertato dalla Corte d'Appello.
6) Condannare il a pagare gli interessi e la rivalutazione monetaria o, in CP_1 subordine, gli interessi moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
7) Condannare il al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado del CP_1
giudizio nonché al rimborso delle spese di C.T.U. e del contributo unificato;
annullare la condanna al pagamento delle spese liquidate dal Tribunale in favore del e CP_1
delle società chiamate in causa.
In via istruttoria:
pag. 3/26 1. Si chiede l'acquisizione al fascicolo d'ufficio dei fascicoli di parte depositati nei procedimenti rubricati, rispettivamente, al n. 4619/2013 R.G.A.C. (causa promossa dalla e al n. 4758/2013 R.G.A.C. (causa promossa dai Sigg.ri Parte_1 [...]
)”. Pt_2
Per il : “Piaccia alla Giustizia della Corte adita, contrariis Controparte_1
rejectis:
In via preliminare:
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi di legge;
Nel merito in via principale:
- Rigettare l'appello proposto per tutti i motivi esposti confermando integralmente il contenuto della sentenza impugnata.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza e di addebito di una qualche responsabilità al convenuto, si chiede comunque l'accoglimento CP_1
dell'azione di GARANZIA, RIVALSA e REGRESSO esperita dal nei CP_1
confronti delle Compagnie assicuratrici Parte_6 CP_7
e ciascuna per le proprie
[...] Controparte_5 Controparte_3
eventuali competenze, per la rifusione di tutti gli importi ai quali la stessa fosse dichiarata tenuta nei confronti dell'attrice.
- Comunque, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di grado”;
per “Contrariis reiectis. Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
Confermare in toto la sentenza di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA.
Per l'ipotesi che la sentenza venisse riformata e che venisse addebitata una qualche responsabilità al convenuto. CP_1
Dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa in questione e conseguentemente rigettare le domande di manleva formulate dal nei confronti della CP_1
conchiudente.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE.
pag. 4/26 Per l'ipotesi che la sentenza venisse riformata, che venisse addebitata al una CP_1
qualche responsabilità e che si ritenesse operativa la polizza.
Dichiarare avere il perso il diritto all'indennità ex art. 1915 c.c. CP_1
Con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio.
IN ESTREMO SUBORDINE.
Per l'ipotesi che la sentenza venisse riformata, che venisse addebitata al una CP_1
qualche responsabilità, che si ritenesse operativa la polizza e che si ritenesse che il non ha perso il diritto all'indennità. CP_1
Accertare la percentuale di responsabilità addebitabile al nel periodo di CP_1
efficacia della polizza sottoscritta con la conchiudente (30/9/2009-30/9/2010).
Dichiarare tenuta la conchiudente a manlevare il nei limiti della CP_1
sua percentuale di responsabilità e per i danni, rigorosamente provati in corso di causa, verificatisi nel periodo 30/9/2009-30/9/2010, entro i limiti di polizza e previa deduzione della franchigia.
Alle spese la legge”;
per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa Controparte_8
ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni di cui in atti, così giudicare:
A) rigettare l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 973/2023 pubbl. il 23 ottobre 2023 all'esito del giudizio RG n. 4619/2013 Trib. Teramo (repert. n. 1333/2023 del 23 ottobre 2023);
B) nella non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'impugnazione proposta:
a. in via preliminare:
i. accertare e dichiarare la rinuncia ex art. 346 c.p.c., con ogni conseguente decadenza di legge, delle domande di garanzia e/o manleva avanzate dal nei confronti di CP_1 nel giudizio di primo grado RG n. 4619/2013 Trib. Teramo e, per l'effetto, Pt_7
rigettare ogni domanda nei confronti di Pt_7
ii. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva del CP_1
e, per l'effetto, rigettare ogni domanda nei confronti di Pt_7
pag. 5/26 iii. in ulteriore subordine, dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte ex art. 345 c.p.c. e in particolare della domanda di pagamento degli interessi di mora ex art. 1284, co.4, c.c. formalizzata al punto 6 delle conclusioni degli Appellanti;
b. in via principale, rigettare le domande degli Appellanti perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, anche in ragione del loro fatto colposo ex art. 1227, co.2,
c.c. o, in subordine, ridurre il risarcimento ex art. 1227, co.1, c.c.:
c. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda degli Appellanti, nonché nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano riproposte le domande di garanzia e/o manleva nei confronti di rigettare Pt_7
le domande degli Appellanti e/o del nei confronti di in ragione del CP_1 Pt_7
difetto di copertura assicurativa o, comunque, contenere le domande nei confronti di nei limiti del massimale pattuito, detratta la franchigia di cui all'art. 12, p. 19, All. Pt_7
E e limitatamente al danno verificatosi e/o aggravatosi nel periodo di copertura assicurativa di che va dal 30/09/2012 al 30/09/2013. Pt_7
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie e si reiterano le richieste istruttorie di Pt_7
Con vittoria di spese e compensi, anche del giudizio di primo grado”;
per “Reiectis contrariis, si chiede che la Corte Controparte_9
d'Appello di L'Aquila,
1) In via principale rigetti l'appello proposto da e dai signori Parte_1 Parte_2 [...]
e perché inammissibile ex art. 342 c.p.c. e Parte_3 Parte_4 comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermi le statuizioni di cui all'impugnata sentenza n. 973/2023 del Tribunale di Teramo, in punto al rigetto di ogni domanda risarcitoria nei confronti del 10
, perché infondata in fatto e in diritto e/o non provata.
[...]
2) In via subordinata, salvo gravame, dichiari l'intervenuta decadenza, ex art. 346 c.p.c., del
[...]
dalla domanda di garanzia assicurativa nei 10
confronti della ovvero, in ulteriore subordine, Controparte_9
pag. 6/26 salvo gravame, previa declaratoria dell'inoperatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa di cui alle polizze n. 5595 e n. 2018421, ovvero, in ulteriore via gradata, previa declaratoria della perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1892 c.c., respinga ogni domanda di manleva eventualmente proposta dal nei 10
confronti della perché infondata in fatto e in Controparte_9
diritto.
3) In ulteriore via subordinata, salvo gravame, dichiari tenuta la Controparte_9
a prestare la garanzia assicurativa in favore del
[...] 10
nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato dalle parti attrici per danni
[...] verificatisi nel periodo temporale di vigenza delle relative polizze, e nell'ambito del termine di prescrizione di cinque anni antecedenti l'instaurazione dei giudizi di primo grado, nei limiti di un massimo indennizzo di euro 150.000,00 per ogni anno assicurativo e tenuto conto dello scoperto del 10% così come previsto per i danni da cedimento o franamento del terreno, ovvero, in via gradata, nei limiti del massimale di polizza previsto per i danni a cose, anche se appartenenti a più persone, e al netto della franchigia fissa di euro 1.500,00, con riduzione dell'indennità, ex art. 1893 c.c., in ragione delle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato e con eventuale ripartizione dell'indennità tra tutte le Compagnie assicuratrici del medesimo rischio, ai sensi dell'art. 1910, ultimo comma c.c..
In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte nel merito, rigettare l'appello poiché Controparte_5
infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente statuizione di integrale conferma dell'impugnata sentenza e con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite secondo soccombenza;
in subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte conclusioni, dichiarare, per le causali espresse, l'inoperatività della polizza con ogni conseguente reiezione della domanda di manleva;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga sussistere profili di corresponsabilità in capo all'assicurato ed al contempo ritenga operativa la CP_1
pag. 7/26 garanzia, nel graduare la pretesa minima responsabilità dell'assicurato, tenere conto delle franchigie e dei massimali di polizza;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 973/2023 pubblicata in data 23.10.2023, il Tribunale di
Teramo così ebbe a decidere:
PQM
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna gli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in solido tra loro e in favore
[...] Parte_4
del convenuto 10
delle spese di lite che liquida in €.14.598,00, oltre oneri di legge;
[...]
3) condanna gli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in solido tra loro e in favore
[...] Parte_4
delle terze chiamate in cause, Controparte_2 [...]
(già di seguito Controparte_3 Controparte_4
“ ), e , Pt_7 Controparte_11 Controparte_5
delle spese di lite che liquida in €.14.598,00 oltre oneri di legge per ciascuna delle parti chiamate in causa.
4) pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro e in parti uguali, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto”.
pag. 8/26 2.La controversia in esame traeva origine da due distinti procedimenti, successivamente riuniti, instaurati rispettivamente da parte della Parte_1
e da parte e
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
i quali avevano convenuto in giudizio il
[...] [...]
(ora: 10 Controparte_1
al fine di veder accertata la responsabilità di quest'ultimo per i
[...]
danni subiti dai propri terreni a seguito della costruzione dello sbarramento del fiume VO, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così sintetizzati dal giudice di primo grado:
“Con atto di citazione iscritto a ruolo nell'anno 2013, citò Parte_1
in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il 10
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «-Piaccia
[...]
all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del 10
per i danni descritti in premessa e subiti dalla
[...] Parte_1
a seguito della costruzione dello sbarramento del fiume VO e
[...]
conseguentemente condannare esso convenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento in favore dell'attrice della somma di E. 540.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del presente atto al saldo;
-condannare altresì esso convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'accertamento e valutazione dei danni reclamati dall'attrice”.
pag. 9/26 A fondamento della domanda, dedusse, in sintesi e per quanto Parte_1
d'interesse:
a) di essere proprietaria di un terreno agricolo di circa 23 ettari, sito nel
Comune di Cellino Attanasio (TE), Località Stampalone, acquistato nel 1996 e confinante a nord con il fiume VO;
b) che il avrebbe eretto, in località Villa VO, una CP_1
barriera (di seguito “Traversa”) sul fiume VO «che tratteneva i detriti trasportati dal fiume e che, all'apertura delle chiuse causa(va) il dilavamento degli argini, erodendo la proprietà dell'esponente» per un'estensione di oltre due ettari e che ciò era avvenuto negli ultimi 5 anni;
c) che i terreni di proprietà di interessati dall'erosione Parte_1
erano individuabili alla p.lla n.1, foglio 4 e alla p.lla n. 305, foglio 4, del Catasto Terreni del Comune di Cellino Attanasio;
d) che il danno subito da essa attrice era pari ad €.540.000,00, stante il valore del terreno agricolo eroso (pari a €300.000,00) e il costo delle opere di difesa spondale eseguite (per €240.000,00).
Tanto dedotto, gli attori conclusero come sopra riportato.
Si costituì in giudizio il 10
(di seguito, ), eccependo, in sintesi e per
[...] CP_1
quanto d'interesse: 1) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis;
2) nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, per altro del tutto sfornita di prova;
3) in subordine, poiché nella citazione di non era indicata l'esatta collocazione temporale Parte_1
dell'asserita erosione, il chiamò in causa le compagnie di CP_1
assicurazione che, dal 2005 al 2013, lo avevano assicurato, chiedendo di pag. 10/26 essere rifuso degli importi che fosse eventualmente tenuto a risarcire a
, ciascuna per le proprie eventuali competenze e segnatamente: Parte_1
dal 10.10.05 al 10.10.08 – Polizza n. 5595, e dal Parte_8
10.10.08 al 10.10.09 – Polizza n. 2008/03/2018421, Controparte_2
dal 30.09.09 al 30.09.10 – Polizza n. 82026, Ina Assitalia Ass.ni
[...]
S.p.a. dal 30.09.10 al 30.09.12 – Polizza n. 33000075859 e
[...]
dal 30.09.12 al 30.09.13 – Polizza n. 0000026229; 4) Controparte_4
infine, il dedusse che, nel frattempo, era stato convenuto dinanzi CP_1
al Tribunale di Teramo in analogo giudizio avviato da , Parte_4
e , di cui chiedeva la riunione (r.g. Parte_3 Parte_2
4758/2013).
Tanto eccepito, il chiese il rigetto della domanda attorea, vinte le CP_1
spese di lite.
Autorizzata la chiamata in cause delle compagnie assicurative, esse si costituirono in giudizio chiedendo, in estrema sintesi, il rigetto della domanda attorea.
Parallelamente, con atto di citazione dell'11 ottobre 2013, Parte_4
, e chiamarono in giudizio
[...] Parte_3 Parte_2
il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «-Piaccia CP_1
all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del 10
per i danni descritti in premessa e subiti dagli esponenti a
[...]
seguito della costruzione dello sbarramento del fiume VO e conseguentemente condannare esso convenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento in favore degli attori della somma di E. 600.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e pag. 11/26 rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del presente atto al saldo;
-condannare altresì esso convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'accertamento e valutazione dei danni reclamati dagli attori”.
Il giudizio venne quindi iscritto al r.g. 4758/2013 e successivamente fu riunito al presente.
La causa è stata istruita dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo con le produzioni documentali delle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio (affidata all'Ing. ) volta ad accertare la Persona_1
sussistenza dei fenomeni erosivi lamentati dagli attori, le cause degli stessi, nonché i costi e i tempi per l'eventuale riparazione dei danni.”
Successivamente, dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del
5.06.2023, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale decideva come sopra.
3.La sentenza è stata impugnata dagli originari attori e Parte_1 [...]
, e sulla base di un unico e articolato motivo Parte_4 Pt_3 Pt_2
sostanzialmente volto a censurare la decisione nella parte in cui era stato ritenuto, da un lato il difetto del nesso di causalità tra le opere del e i fenomeni erosivi e, dall'altro, la mancanza di criteri di CP_1
quantificazione dei danni.
Resisteva all'appello il , ora denominato di Controparte_1
Teramo il quale, costituendosi in giudizio, chiedeva la declararatoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito con conferma della sentenza impugnata.
pag. 12/26 Si costituivano altresì , Parte_8 Controparte_2
e resistendo al Controparte_3 Controparte_5
gravame e concludendo come da conclusioni in epigrafe trascritte.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4.Ritiene questa Corte che l'appello, benché ammissibile, non possa condurre ad una riforma della sentenza impugnata nel senso perorato da parte degli odierni appellanti in quanto infondato nel merito, per le ragioni di seguito precisate ed esposte.
Venendo all'esame del motivo, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della espletata CTU ed in considerazione del fatto che, nonostante l'intervenuto accertamento del processo erosivo subito dalle proprietà attrici, il fenomeno non fosse riconducibile alla costruzione della traversa da parte del , ma che dovesse invece ascriversi ad altri fattori CP_1
antropici prontamente individuati dal perito, perveniva a ritenere la infondatezza della domanda attrice “per due ordini di ragioni: a) per il difetto, a monte, del nesso di causalità tra le opere del e i CP_1
fenomeni erosivi;
b) per la mancanza, a valle, di criteri di quantificazione dei danni, atteso che eventuali costi per la cessazione dei fenomeni sono, allo stato, indeterminabili perché relativi ad un programma di intervento molto più ampio di quello oggetto di causa”.
5.Sul punto, gli appellanti lamentano la incompleta ricostruzione e lettura dei fatti di causa operata dal Tribunale, il quale avrebbe offerto una non condivisibile lettura delle risultanze della CTU, la quale, se da un lato non avrebbe escluso il ruolo partecipativo della traversa alla produzione del processo erosivo, dall'altro avrebbe prospettato un concorso di cause nella verificazione dell'evento, rilevando che tutti gli interventi antropici posti in pag. 13/26 essere lungo l'asta fluviale avevano interagito tra loro favorendo ed aggravando nel tempo l'attività erosiva delle sponde del fiume e dei terreni contigui.
Non persuasiva sarebbe, pertanto, la tesi giudiziale che esclude il rilievo della traversa quale causa della erosione.
Sostengono gli appellanti che l'evento dannoso, viceversa, si ricolleghi ad una pluralità di condotte sicché, trattandosi di concorso di cause, non potrebbe escludersi il nesso di causalità con riguardo alla traversa del
, non essendo stata dichiarata e neppure provata l'inefficienza CP_1
causale della stessa.
Vieppiù, l'analisi condotta dal CTU non confermerebbe l'estraneità del in relazione ai fatti causativi del fenomeno erosivo giacché il CP_1
relativo elaborato sarebbe permeato dalla convinzione, espressa in plurimi passaggi, che l'erosione derivi dalle opere costruttive realizzate e dalle escavazioni effettuate sul corso idrico e, quindi, da fatti antropici che hanno alterato il regime idraulico del fiume.
L'ausiliario avrebbe, invero, elencato le cause che, per ragioni diverse, avevano contribuito alla produzione del fenomeno erosivo, inserendo anche la traversa del tra le relative concause. CP_1
Tale assunto troverebbe conferma nelle “Controdeduzioni sulle osservazioni delle parti”, in cui il medesimo CTU affermava che “Per le stesse motivazioni non è possibile stabilire una misura percentuale dell'incidenza della presenza della traversa sull'erosione delle proprietà.
Solo qualitativamente si può affermare che, rispetto alle cause predominanti, la traversa di Villa VO influenza il fenomeno erosivo in minima percentuale”.
pag. 14/26 Il CTU non avrebbe, dunque, negato l'apporto causale della traversa nell'accadimento costituito dal processo erosivo delle proprietà attrici ma, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, avrebbe affermato apertis verbis che la traversa, al pari di tutti gli sbarramenti posti a chiusura di bacini artificiali, costituiva concausa dell'evento di danno, sebbene il suo apporto al fenomeno risultasse inferiore a quello delle altre concause.
Peraltro, la circostanza dell'impossibilità di determinare, al cospetto di una pluralità di cause, la quota percentuale del concorso partecipativo della traversa al processo erosivo non varrebbe ad impedirebbe la qualificazione della traversa come concausa, né la determinazione equitativa circa il grado di responsabilità e l'ammontare del danno.
6.Sotto diverso profilo, il primo giudice aveva rigettato la domanda risarcitoria motivandola (anche) sulla base della impossibilità di determinare i costi occorrenti per interrompere, con opere idrauliche di salvaguardia, l'andamento progressivo del fenomeno. Purtuttavia, il
Tribunale avrebbe omesso di considerare che gli attori si erano limitati a chiedere il risarcimento dei danni subiti dalle colture praticate sui loro terreni ed il rimborso dei costi sostenuti per proteggere gli argini, senza che fosse altresì domandata la posa in opera di manufatti diretti ad arrestare il fenomeno.
La relativa pronuncia respingerebbe, dunque, una domanda che non era stata proposta, mentre il danno richiesto (riferito alla perdita delle coltivazioni agricole e alle spese sostenute a difesa della loro proprietà), sarebbe invece stato prontamente accertato dal CTU.
7.Sotto ulteriore profilo, viene poi censurata la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che “non sia ascrivibile al alcuna CP_1
pag. 15/26 inosservanza delle norme regolamentari che governano la sua attività, dall'altro, la costruzione della barriera, se per un verso contribuisce alla mancata reintegrazione dei sedimenti dell'alveo del fiume (funzione propria a tutti gli argini artificiali) peraltro è essenziale, per l'appunto, ad arginare il fiume per l'irrigazione e per la produzione di energia elettrica”.
In replica, gli appellanti osservano che l'osservanza da parte del CP_1
delle regole di funzionamento della traversa (ovvero la verifica che i rilasci effettivi della Centrale Enel fossero in linea con i programmi di scarico ovvero che le portate di acqua in uscita della traversa non fossero in esubero) risulterebbe estranea alla materia del contendere giacché gli appellanti non si erano lamentati di una gestione irregolare della traversa, ma avevano individuato nella traversa medesima la causa dell'erosione.
8. Ritiene questa Corte che, sulla base degli accertamenti della CTU svolta in primo grado, la quale appare logicamente motivata, con argomentazione completa ed adeguata, pur a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, debba essere confermata la statuizione del primo giudice nel senso di doversi escludersi escludere la sussistenza di prova del nesso eziologico tra i danni subiti dagli odierni appellanti e la costruzione dell'opera da parte del . CP_1
9.In via del tutto preliminare, va osservato come il danno nella specie dedotto debba essere propriamente ricondotto alla tipologia di illecito permanente, in quanto caratterizzato dal protrarsi della verificazione dell'evento per la durata della condotta che lo produce.
Va, peraltro, rilevato come da tale qualificazione la giurisprudenza di legittimità faccia discendere importanti conseguenze in relazione al decorso dei termini di prescrizione del diritto fatto valere;
in particolare, a pag. 16/26 differenza degli illeciti istantanei con effetti permanenti, nei quali la prescrizione decorre con la prima manifestazione del danno, questa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa (cfr. Cass.
3314/2020).
Deve poi osservarsi come, sulla base di quanto costantemente affermato in giurisprudenza di legittimità “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio" (Cass. n. 576/2008)
Invero, è stato precisato che “La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità
pag. 17/26 dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. n. 10741/2009)
Va, peraltro, evidenziato come il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale) trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (cfr. Cass. n. 27168/2006).
Infine, nella comparazione delle diverse concause, qualora le stesse appaiano sufficienti a concorrere a determinare l'evento e senza che alcuna di esse assuma con evidenza un'efficacia esclusiva al riguardo, sarà compito del giudice valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto a ciascuna delle altre a determinare l'evento ed attribuire a quella l'efficacia determinante ai fini della responsabilità (Cass. n. 23933/2013).
10.Venendo al caso in esame, nel ricostruire le cause alla base del fenomeno erosivo, il consulente incaricato perveniva alle seguenti conclusioni:
“Dall'analisi della sequenza cronologica e della localizzazione del fenomeno di erosione in esame, sembra evidente che la causa che ha innescato il processo erosivo di tipo regressivo sia da imputare pag. 18/26 all'asportazione massiccia di materiale solido dall'alveo iniziata alla fine degli anni settanta.
Oltre alla estrazione smisurata di inerti in alveo, hanno contribuito fortemente al rapido processo erosivo anche:
- la modificazione del regime idraulico del fiume indotta dall'esercizio degli impianti Enel e la presenza di bacini artificiali nell'alto VO
(oltre 320 milioni di mc di invasi) che limitano il ripascimento naturale dell'alveo e quindi incrementano la capacità erosiva delle acque fluviali;
- l'azione delle piene artificiali dell'Enel, con quotidiani rilasci idrici della centrale di Montorio che determinano, a valle della traversa di Villa
VO, notevoli incrementi istantanei della portata (fino a 54 mc/sec);
- l'eccessiva regimazione e l'irrigidimento di alcuni tratti dell'asta fluviale, mediante interventi locali isolati e in assenza di un progetto organico, che hanno impedito i liberi percorsi di dinamica fluviale, favorendo la creazione di tratti rettilinei in luogo del caratteristico percorso meandriforme (che attenua per sua natura la velocità delle portate) e assumendo una morfologia simile a quella di un canale;
la velocità della corrente fluviale è accentuata inoltre dalla morfologia d'alveo oramai particolarmente inciso dai solchi vallivi e dalla scabrezza particolarmente bassa tipica delle argille in affioramento. Il repentino approfondimento regressivo del letto fluviale di oltre venti metri ha provocato il franamento delle sponde e persino lo scalzamento delle fondazioni di alcune opere di attraversamento fluviale”.
Il medesimo CTU precisava, inoltre, come “Certamente la presenza della traversa di Villa VO contribuisce, come tutti i bacini e gli sbarramenti presenti lungo l'asta fluviale, al mancato reintegro dei sedimenti in alveo”.
pag. 19/26 Trasponendo i principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, la rigida applicazione del principio dell'equivalenza delle cause deporrebbe nel senso di dover riconoscere efficienza causale ad ognuna delle cause quali sopra elencate e, dunque, anche alla traversa in esame.
Giova, tuttavia, rammentare che, in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., un fatto può considerarsi causa dell'evento soltanto laddove ne costituisca una condizione necessaria, nel senso che, eliminando mentalmente l'antecedente causale, nell'ambito del giudizio controfattuale, l'evento non si sarebbe prodotto, dovendosi negare rilievo all'interno della serie causale così individuata alle condizioni che, secondo una valutazione ex ante e in concreto, appaiono del tutto inidonee a cagionare l'evento, che si presenti come conseguenza del tutto anomala e inverosimile, accertamento da condurre alla stregua dello standard probatorio del “più probabile che non”.
Il richiamato principio è peraltro applicabile anche nell'ipotesi di intervento di più fattori nella serie causale che conduce all'evento, nel senso che essi si potranno considerare causa di esso solo ove ne costituiscano ciascuno un antecedente necessario, mentre, nel caso in cui uno o alcuni di essi siano da soli sufficiente a cagionare l'evento (in relazione alle modalità e alle precise e concrete circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato), esso interromperà il nesso di causalità rispetto agli altri fattori.
Nel caso di specie, deve, quindi, escludersi che la condotta riferibile al
(costruzione di una barriera sul fiume VO in località Villa CP_1
VO) abbia avuto un'efficienza causale nella verificazione dell'evento lesivo (erosione dei terreni di proprietà degli attori), atteso che, eliminando pag. 20/26 mentalmente detta azione, l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato e in egual modo.
Tanto deve ritenersi sol che si consideri la circostanza che, così come osservato dal CTU, “qualora non vi fosse lo sbarramento di Villa VO,
i sedimenti da esso trattenuti non sarebbero comunque sufficienti al ripascimento dell'alveo del VO, depredato per decenni e già così fortemente eroso”; ciò in quanto, seppur l'esistenza di uno sbarramento limiti per sua stessa natura il ripascimento naturale, ciò non impedisce in generale la creazione di nuovi invasi, tale problematica assumendo connotati di importanza quando (come nel caso del bacino del Fiume
VO) in un solo bacino idrografico gli invasi diventano numerosi e di dimensioni notevoli. “Il mancato apporto dei sedimenti lungo l'alveo del
VO è dovuto difatti alla presenza dei numerosi bacini artificiali, anche piuttosto estesi, presenti lungo tutta l'asta fluviale, anche a monte della traversa di che trattasi. Per cui i sedimenti che si rovesciano nell'invaso di
Villa VO sono già di modesta quantità” (cfr. “Controdeduzioni su osservazioni di Parte ricorrente”, Consulenza tecnica d'ufficio; fasc. I grado).
Va, inoltre, rilevato come ulteriori indizi depongano nel senso di ritenere che, sulla base di un giudizio ex ante condotto sulla scorta del criterio del
“più probabilmente che non”, l'evento si sarebbe in ogni caso verificato.
Tanto emerge, in primo luogo, dallo scarso contributo causale, per certi versi marginale nella complessiva economia delle varie concause in atto, attribuibile alla traversa in oggetto, tant'è che il medesimo CTU faceva rilevare come la presenza di quest'ultima “si configura in definitiva come l'ultimo anello di una catena di eventi e di interventi effettuati in alveo che pag. 21/26 hanno compromesso negli anni la stabilità delle sue sponde […] Solo qualitativamente si può affermare che, rispetto alle cause predominanti, la traversa di Villa VO influenza il fenomeno erosivo in minima percentuale”.
Risulta, altresì, verosimile la circostanza (parimenti rilevata dal CTU) che, attesa l'entità territoriale del fenomeno erosivo - la cui causa scatenante andava individuata nell'estrazione indiscriminata dei materiali ghiaioso- sabbiosi dell'alveo iniziata nei primi anni sessanta ed ufficialmente cessata nel 1978 e la cui accelerazione appare invece collegabile all'esercizio degli impianti Enel posti a valle del tratto di alveo oggetto di causa - “Una volta iniziato il fenomeno è diventato inarrestabile ed avrebbe potuto subire un sensibile rallentamento solo nel caso in cui gli impianti Enel avessero cessato di funzionare o si fosse provveduto tempestivamente ad intervenire in qualche modo nell'intero tronco di valle sotteso dagli impianti stessi”.
Proprio in riferimento a tale ultima circostanza, deve osservarsi come il ricorso al giudizio controfattuale induce a ritenere che l'eliminazione delle cause identificate quali prevalenti (consistenti nella massiccia estrazione di inerti nell'alveo e nella operatività degli impianti Enel) avrebbe verosimilmente scongiurato l'insorgere del fenomeno erosivo e, di conseguenza, la verificazione dell'evento di danno.
Secondo quanto recentemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità,
“In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi,
l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso,
pag. 22/26 inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (Cass. 8778/2024).
Trasponendo siffatti principi alla fattispecie in esame, deve pertanto ritenersi che le condotte alla base dei suesposti avvenimenti avessero esaurito, sin dall'origine e per forza propria, la serie causale del danno evento (il quale in base all'argomento controfattuale delle mancate azioni di rimozione di materiale dall'alveo e attivazione degli impianti, non si sarebbe verificato). In tale ottica, il contributo (come visto, marginale) della condotta posta in essere da parte del mediante la costruzione CP_1
della barriera deve coerentemente essere ridimensionato al rango di mera occasione dell'evento e, come tale, estraneo alla dinamica eziologica de qua.
Deve infine evidenziarsi la collocazione temporale del fenomeno erosivo il quale, contrariamente a quanto allegato da parte appellante, appare invero correlato ad una serie di avvenimenti verificatisi in un arco temporale ben più lungo di 5 anni.
Ciò in considerazione del fatto che, come affermato dal CTU “La morfologia del corso d'acqua del fiume VO ha subito negli ultimi 50 anni delle forti modificazioni a causa dei processi di erosione lineari e di sponda causati dall'intervento antropico”.
In tale contesto, apparirebbe del tutto incongruo e contrario a criteri di logicità attribuire alla costruzione della barriera, intervenuta quando il processo erosivo risultava già ampiamente ed inesorabilmente in atto in pag. 23/26 conseguenza della massiccia rimozione di materiale inerte dal letto del fiume e dall'operatività degli impianti posti a monte della traversa in località Villa VO, il riconoscimento di un evento di danno
(progressivo e tutt'ora in corso) preesistente alla medesima costruzione e da esso del tutto indipendente.
La insussistenza del nesso eziologico tra gli eventi dedotti ed il danno lamentato da parte degli odierni appellanti rende, altresì, irrilevanti le ulteriori censure rivolte al capo di decisione nella parte in cui veniva ritenuta la assenza di criteri di quantificazione dei danni, restando queste ultime assorbite nella infondatezza in punto di an della domanda risarcitoria.
In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria.
L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 24/26 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, alla refusione delle spese
[...] Parte_4
del grado in favore dell'appellato , Controparte_1
liquidandole in complessivi € 18.511,00 oltre 15% spese generali, Cpa ed
Iva;
3) condanna gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, alla refusione delle spese
[...] Parte_4
del grado in favore delle appellate, già terze chiamate, Parte_8
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
liquidandole per ciascuna in complessivi €18.511,00 oltre 15% CP_5
spese generali, Cpa ed Iva;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
pag. 25/26 pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1215/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1215/2023, trattenuta in decisione il 12.2.2025 e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi, dall'avv. Carlo Scarpantoni
[...]
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luca Scarpantoni e all'avv.
Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliati in Teramo, alla Via Torre
Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei loro procuratori, giusta procura in atti;
appellanti e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato a Martinsicuro alla Via Roma
n. 276 presso e nello studio dell'avv. Massimo Vagnoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellato nonché in persona del suo procuratore p.t., Controparte_2
elettivamente domiciliata in Torino, Via Cialdini 15, presso lo studio dell'avv. Vito Di Luca del Foro di Torino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
già Controparte_3 Controparte_4
in persona dell'amministratore delegato e legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Angelozzi e
Gianmarco Curto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Teramo, Via Giannina Milli n. 15 nonchè presso i rispettivi domicili digitali, giusta procura in atti;
in persona del dirigente e Parte_5
procuratore p.t., elettivamente domiciliata in Teramo, via Vittorio Veneto
n. 12 (studio avv. MI IL), presso gli avv.ti Alvaro RA del Foro di Ravenna e MI IL del Foro di Teramo, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti;
in persona del procuratore generale, avv. Controparte_5
Antonio Capobianco con studio in Pescara alla Via Venezia n. 7 dove elegge domicilio, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
altri appellati
pag. 2/26 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 973/2023 del Tribunale di
Teramo pubblicata in data 23.10.2023, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI:
per gli appellanti: “1) In accoglimento dell'appello pronunciare, in riforma,
l'annullamento della sentenza n. 973 pubblicata il 23 Ottobre 2023 e notificata il successivo 25 Ottobre.
2) Dichiarare che la traversa sul fiume VO appartenente al costituisce CP_1 una concausa nella produzione del fenomeno erosivo e, per l'effetto, accertare il grado percentuale di responsabilità del . CP_1
3) Accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_6
per i danni descritti dalla consulenza tecnica d'ufficio e
[...] quantificati in € 367.515,28 danni da riferirsi alla quanto ad € 79.552,48 e ai Parte_1
Sigg.ri quanto ad € 287.962,80 in quanto procurati alle colture dal Parte_2
fenomeno erosivo determinato dalla traversa sul fiume VO di proprietà del
. CP_1
4) Dichiarare la responsabilità del per i danni di erosione prodotti alla CP_1
proprietà della , danni costituiti dalle spese sostenute per la realizzazione di Parte_1
opere di protezione spondale.
5) Condannare il a pagare agli appellanti il risarcimento dei danni nella CP_1
misura corrispondente al grado di responsabilità accertato dalla Corte d'Appello.
6) Condannare il a pagare gli interessi e la rivalutazione monetaria o, in CP_1 subordine, gli interessi moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
7) Condannare il al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado del CP_1
giudizio nonché al rimborso delle spese di C.T.U. e del contributo unificato;
annullare la condanna al pagamento delle spese liquidate dal Tribunale in favore del e CP_1
delle società chiamate in causa.
In via istruttoria:
pag. 3/26 1. Si chiede l'acquisizione al fascicolo d'ufficio dei fascicoli di parte depositati nei procedimenti rubricati, rispettivamente, al n. 4619/2013 R.G.A.C. (causa promossa dalla e al n. 4758/2013 R.G.A.C. (causa promossa dai Sigg.ri Parte_1 [...]
)”. Pt_2
Per il : “Piaccia alla Giustizia della Corte adita, contrariis Controparte_1
rejectis:
In via preliminare:
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi di legge;
Nel merito in via principale:
- Rigettare l'appello proposto per tutti i motivi esposti confermando integralmente il contenuto della sentenza impugnata.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza e di addebito di una qualche responsabilità al convenuto, si chiede comunque l'accoglimento CP_1
dell'azione di GARANZIA, RIVALSA e REGRESSO esperita dal nei CP_1
confronti delle Compagnie assicuratrici Parte_6 CP_7
e ciascuna per le proprie
[...] Controparte_5 Controparte_3
eventuali competenze, per la rifusione di tutti gli importi ai quali la stessa fosse dichiarata tenuta nei confronti dell'attrice.
- Comunque, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di grado”;
per “Contrariis reiectis. Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
Confermare in toto la sentenza di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA.
Per l'ipotesi che la sentenza venisse riformata e che venisse addebitata una qualche responsabilità al convenuto. CP_1
Dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa in questione e conseguentemente rigettare le domande di manleva formulate dal nei confronti della CP_1
conchiudente.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE.
pag. 4/26 Per l'ipotesi che la sentenza venisse riformata, che venisse addebitata al una CP_1
qualche responsabilità e che si ritenesse operativa la polizza.
Dichiarare avere il perso il diritto all'indennità ex art. 1915 c.c. CP_1
Con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio.
IN ESTREMO SUBORDINE.
Per l'ipotesi che la sentenza venisse riformata, che venisse addebitata al una CP_1
qualche responsabilità, che si ritenesse operativa la polizza e che si ritenesse che il non ha perso il diritto all'indennità. CP_1
Accertare la percentuale di responsabilità addebitabile al nel periodo di CP_1
efficacia della polizza sottoscritta con la conchiudente (30/9/2009-30/9/2010).
Dichiarare tenuta la conchiudente a manlevare il nei limiti della CP_1
sua percentuale di responsabilità e per i danni, rigorosamente provati in corso di causa, verificatisi nel periodo 30/9/2009-30/9/2010, entro i limiti di polizza e previa deduzione della franchigia.
Alle spese la legge”;
per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa Controparte_8
ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni di cui in atti, così giudicare:
A) rigettare l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 973/2023 pubbl. il 23 ottobre 2023 all'esito del giudizio RG n. 4619/2013 Trib. Teramo (repert. n. 1333/2023 del 23 ottobre 2023);
B) nella non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'impugnazione proposta:
a. in via preliminare:
i. accertare e dichiarare la rinuncia ex art. 346 c.p.c., con ogni conseguente decadenza di legge, delle domande di garanzia e/o manleva avanzate dal nei confronti di CP_1 nel giudizio di primo grado RG n. 4619/2013 Trib. Teramo e, per l'effetto, Pt_7
rigettare ogni domanda nei confronti di Pt_7
ii. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva del CP_1
e, per l'effetto, rigettare ogni domanda nei confronti di Pt_7
pag. 5/26 iii. in ulteriore subordine, dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte ex art. 345 c.p.c. e in particolare della domanda di pagamento degli interessi di mora ex art. 1284, co.4, c.c. formalizzata al punto 6 delle conclusioni degli Appellanti;
b. in via principale, rigettare le domande degli Appellanti perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, anche in ragione del loro fatto colposo ex art. 1227, co.2,
c.c. o, in subordine, ridurre il risarcimento ex art. 1227, co.1, c.c.:
c. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda degli Appellanti, nonché nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano riproposte le domande di garanzia e/o manleva nei confronti di rigettare Pt_7
le domande degli Appellanti e/o del nei confronti di in ragione del CP_1 Pt_7
difetto di copertura assicurativa o, comunque, contenere le domande nei confronti di nei limiti del massimale pattuito, detratta la franchigia di cui all'art. 12, p. 19, All. Pt_7
E e limitatamente al danno verificatosi e/o aggravatosi nel periodo di copertura assicurativa di che va dal 30/09/2012 al 30/09/2013. Pt_7
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie e si reiterano le richieste istruttorie di Pt_7
Con vittoria di spese e compensi, anche del giudizio di primo grado”;
per “Reiectis contrariis, si chiede che la Corte Controparte_9
d'Appello di L'Aquila,
1) In via principale rigetti l'appello proposto da e dai signori Parte_1 Parte_2 [...]
e perché inammissibile ex art. 342 c.p.c. e Parte_3 Parte_4 comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermi le statuizioni di cui all'impugnata sentenza n. 973/2023 del Tribunale di Teramo, in punto al rigetto di ogni domanda risarcitoria nei confronti del 10
, perché infondata in fatto e in diritto e/o non provata.
[...]
2) In via subordinata, salvo gravame, dichiari l'intervenuta decadenza, ex art. 346 c.p.c., del
[...]
dalla domanda di garanzia assicurativa nei 10
confronti della ovvero, in ulteriore subordine, Controparte_9
pag. 6/26 salvo gravame, previa declaratoria dell'inoperatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa di cui alle polizze n. 5595 e n. 2018421, ovvero, in ulteriore via gradata, previa declaratoria della perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1892 c.c., respinga ogni domanda di manleva eventualmente proposta dal nei 10
confronti della perché infondata in fatto e in Controparte_9
diritto.
3) In ulteriore via subordinata, salvo gravame, dichiari tenuta la Controparte_9
a prestare la garanzia assicurativa in favore del
[...] 10
nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato dalle parti attrici per danni
[...] verificatisi nel periodo temporale di vigenza delle relative polizze, e nell'ambito del termine di prescrizione di cinque anni antecedenti l'instaurazione dei giudizi di primo grado, nei limiti di un massimo indennizzo di euro 150.000,00 per ogni anno assicurativo e tenuto conto dello scoperto del 10% così come previsto per i danni da cedimento o franamento del terreno, ovvero, in via gradata, nei limiti del massimale di polizza previsto per i danni a cose, anche se appartenenti a più persone, e al netto della franchigia fissa di euro 1.500,00, con riduzione dell'indennità, ex art. 1893 c.c., in ragione delle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato e con eventuale ripartizione dell'indennità tra tutte le Compagnie assicuratrici del medesimo rischio, ai sensi dell'art. 1910, ultimo comma c.c..
In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte nel merito, rigettare l'appello poiché Controparte_5
infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente statuizione di integrale conferma dell'impugnata sentenza e con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite secondo soccombenza;
in subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte conclusioni, dichiarare, per le causali espresse, l'inoperatività della polizza con ogni conseguente reiezione della domanda di manleva;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga sussistere profili di corresponsabilità in capo all'assicurato ed al contempo ritenga operativa la CP_1
pag. 7/26 garanzia, nel graduare la pretesa minima responsabilità dell'assicurato, tenere conto delle franchigie e dei massimali di polizza;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 973/2023 pubblicata in data 23.10.2023, il Tribunale di
Teramo così ebbe a decidere:
PQM
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna gli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in solido tra loro e in favore
[...] Parte_4
del convenuto 10
delle spese di lite che liquida in €.14.598,00, oltre oneri di legge;
[...]
3) condanna gli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in solido tra loro e in favore
[...] Parte_4
delle terze chiamate in cause, Controparte_2 [...]
(già di seguito Controparte_3 Controparte_4
“ ), e , Pt_7 Controparte_11 Controparte_5
delle spese di lite che liquida in €.14.598,00 oltre oneri di legge per ciascuna delle parti chiamate in causa.
4) pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro e in parti uguali, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto”.
pag. 8/26 2.La controversia in esame traeva origine da due distinti procedimenti, successivamente riuniti, instaurati rispettivamente da parte della Parte_1
e da parte e
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
i quali avevano convenuto in giudizio il
[...] [...]
(ora: 10 Controparte_1
al fine di veder accertata la responsabilità di quest'ultimo per i
[...]
danni subiti dai propri terreni a seguito della costruzione dello sbarramento del fiume VO, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così sintetizzati dal giudice di primo grado:
“Con atto di citazione iscritto a ruolo nell'anno 2013, citò Parte_1
in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il 10
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «-Piaccia
[...]
all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del 10
per i danni descritti in premessa e subiti dalla
[...] Parte_1
a seguito della costruzione dello sbarramento del fiume VO e
[...]
conseguentemente condannare esso convenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento in favore dell'attrice della somma di E. 540.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del presente atto al saldo;
-condannare altresì esso convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'accertamento e valutazione dei danni reclamati dall'attrice”.
pag. 9/26 A fondamento della domanda, dedusse, in sintesi e per quanto Parte_1
d'interesse:
a) di essere proprietaria di un terreno agricolo di circa 23 ettari, sito nel
Comune di Cellino Attanasio (TE), Località Stampalone, acquistato nel 1996 e confinante a nord con il fiume VO;
b) che il avrebbe eretto, in località Villa VO, una CP_1
barriera (di seguito “Traversa”) sul fiume VO «che tratteneva i detriti trasportati dal fiume e che, all'apertura delle chiuse causa(va) il dilavamento degli argini, erodendo la proprietà dell'esponente» per un'estensione di oltre due ettari e che ciò era avvenuto negli ultimi 5 anni;
c) che i terreni di proprietà di interessati dall'erosione Parte_1
erano individuabili alla p.lla n.1, foglio 4 e alla p.lla n. 305, foglio 4, del Catasto Terreni del Comune di Cellino Attanasio;
d) che il danno subito da essa attrice era pari ad €.540.000,00, stante il valore del terreno agricolo eroso (pari a €300.000,00) e il costo delle opere di difesa spondale eseguite (per €240.000,00).
Tanto dedotto, gli attori conclusero come sopra riportato.
Si costituì in giudizio il 10
(di seguito, ), eccependo, in sintesi e per
[...] CP_1
quanto d'interesse: 1) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis;
2) nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, per altro del tutto sfornita di prova;
3) in subordine, poiché nella citazione di non era indicata l'esatta collocazione temporale Parte_1
dell'asserita erosione, il chiamò in causa le compagnie di CP_1
assicurazione che, dal 2005 al 2013, lo avevano assicurato, chiedendo di pag. 10/26 essere rifuso degli importi che fosse eventualmente tenuto a risarcire a
, ciascuna per le proprie eventuali competenze e segnatamente: Parte_1
dal 10.10.05 al 10.10.08 – Polizza n. 5595, e dal Parte_8
10.10.08 al 10.10.09 – Polizza n. 2008/03/2018421, Controparte_2
dal 30.09.09 al 30.09.10 – Polizza n. 82026, Ina Assitalia Ass.ni
[...]
S.p.a. dal 30.09.10 al 30.09.12 – Polizza n. 33000075859 e
[...]
dal 30.09.12 al 30.09.13 – Polizza n. 0000026229; 4) Controparte_4
infine, il dedusse che, nel frattempo, era stato convenuto dinanzi CP_1
al Tribunale di Teramo in analogo giudizio avviato da , Parte_4
e , di cui chiedeva la riunione (r.g. Parte_3 Parte_2
4758/2013).
Tanto eccepito, il chiese il rigetto della domanda attorea, vinte le CP_1
spese di lite.
Autorizzata la chiamata in cause delle compagnie assicurative, esse si costituirono in giudizio chiedendo, in estrema sintesi, il rigetto della domanda attorea.
Parallelamente, con atto di citazione dell'11 ottobre 2013, Parte_4
, e chiamarono in giudizio
[...] Parte_3 Parte_2
il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «-Piaccia CP_1
all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del 10
per i danni descritti in premessa e subiti dagli esponenti a
[...]
seguito della costruzione dello sbarramento del fiume VO e conseguentemente condannare esso convenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento in favore degli attori della somma di E. 600.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e pag. 11/26 rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del presente atto al saldo;
-condannare altresì esso convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'accertamento e valutazione dei danni reclamati dagli attori”.
Il giudizio venne quindi iscritto al r.g. 4758/2013 e successivamente fu riunito al presente.
La causa è stata istruita dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo con le produzioni documentali delle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio (affidata all'Ing. ) volta ad accertare la Persona_1
sussistenza dei fenomeni erosivi lamentati dagli attori, le cause degli stessi, nonché i costi e i tempi per l'eventuale riparazione dei danni.”
Successivamente, dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del
5.06.2023, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale decideva come sopra.
3.La sentenza è stata impugnata dagli originari attori e Parte_1 [...]
, e sulla base di un unico e articolato motivo Parte_4 Pt_3 Pt_2
sostanzialmente volto a censurare la decisione nella parte in cui era stato ritenuto, da un lato il difetto del nesso di causalità tra le opere del e i fenomeni erosivi e, dall'altro, la mancanza di criteri di CP_1
quantificazione dei danni.
Resisteva all'appello il , ora denominato di Controparte_1
Teramo il quale, costituendosi in giudizio, chiedeva la declararatoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito con conferma della sentenza impugnata.
pag. 12/26 Si costituivano altresì , Parte_8 Controparte_2
e resistendo al Controparte_3 Controparte_5
gravame e concludendo come da conclusioni in epigrafe trascritte.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4.Ritiene questa Corte che l'appello, benché ammissibile, non possa condurre ad una riforma della sentenza impugnata nel senso perorato da parte degli odierni appellanti in quanto infondato nel merito, per le ragioni di seguito precisate ed esposte.
Venendo all'esame del motivo, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della espletata CTU ed in considerazione del fatto che, nonostante l'intervenuto accertamento del processo erosivo subito dalle proprietà attrici, il fenomeno non fosse riconducibile alla costruzione della traversa da parte del , ma che dovesse invece ascriversi ad altri fattori CP_1
antropici prontamente individuati dal perito, perveniva a ritenere la infondatezza della domanda attrice “per due ordini di ragioni: a) per il difetto, a monte, del nesso di causalità tra le opere del e i CP_1
fenomeni erosivi;
b) per la mancanza, a valle, di criteri di quantificazione dei danni, atteso che eventuali costi per la cessazione dei fenomeni sono, allo stato, indeterminabili perché relativi ad un programma di intervento molto più ampio di quello oggetto di causa”.
5.Sul punto, gli appellanti lamentano la incompleta ricostruzione e lettura dei fatti di causa operata dal Tribunale, il quale avrebbe offerto una non condivisibile lettura delle risultanze della CTU, la quale, se da un lato non avrebbe escluso il ruolo partecipativo della traversa alla produzione del processo erosivo, dall'altro avrebbe prospettato un concorso di cause nella verificazione dell'evento, rilevando che tutti gli interventi antropici posti in pag. 13/26 essere lungo l'asta fluviale avevano interagito tra loro favorendo ed aggravando nel tempo l'attività erosiva delle sponde del fiume e dei terreni contigui.
Non persuasiva sarebbe, pertanto, la tesi giudiziale che esclude il rilievo della traversa quale causa della erosione.
Sostengono gli appellanti che l'evento dannoso, viceversa, si ricolleghi ad una pluralità di condotte sicché, trattandosi di concorso di cause, non potrebbe escludersi il nesso di causalità con riguardo alla traversa del
, non essendo stata dichiarata e neppure provata l'inefficienza CP_1
causale della stessa.
Vieppiù, l'analisi condotta dal CTU non confermerebbe l'estraneità del in relazione ai fatti causativi del fenomeno erosivo giacché il CP_1
relativo elaborato sarebbe permeato dalla convinzione, espressa in plurimi passaggi, che l'erosione derivi dalle opere costruttive realizzate e dalle escavazioni effettuate sul corso idrico e, quindi, da fatti antropici che hanno alterato il regime idraulico del fiume.
L'ausiliario avrebbe, invero, elencato le cause che, per ragioni diverse, avevano contribuito alla produzione del fenomeno erosivo, inserendo anche la traversa del tra le relative concause. CP_1
Tale assunto troverebbe conferma nelle “Controdeduzioni sulle osservazioni delle parti”, in cui il medesimo CTU affermava che “Per le stesse motivazioni non è possibile stabilire una misura percentuale dell'incidenza della presenza della traversa sull'erosione delle proprietà.
Solo qualitativamente si può affermare che, rispetto alle cause predominanti, la traversa di Villa VO influenza il fenomeno erosivo in minima percentuale”.
pag. 14/26 Il CTU non avrebbe, dunque, negato l'apporto causale della traversa nell'accadimento costituito dal processo erosivo delle proprietà attrici ma, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, avrebbe affermato apertis verbis che la traversa, al pari di tutti gli sbarramenti posti a chiusura di bacini artificiali, costituiva concausa dell'evento di danno, sebbene il suo apporto al fenomeno risultasse inferiore a quello delle altre concause.
Peraltro, la circostanza dell'impossibilità di determinare, al cospetto di una pluralità di cause, la quota percentuale del concorso partecipativo della traversa al processo erosivo non varrebbe ad impedirebbe la qualificazione della traversa come concausa, né la determinazione equitativa circa il grado di responsabilità e l'ammontare del danno.
6.Sotto diverso profilo, il primo giudice aveva rigettato la domanda risarcitoria motivandola (anche) sulla base della impossibilità di determinare i costi occorrenti per interrompere, con opere idrauliche di salvaguardia, l'andamento progressivo del fenomeno. Purtuttavia, il
Tribunale avrebbe omesso di considerare che gli attori si erano limitati a chiedere il risarcimento dei danni subiti dalle colture praticate sui loro terreni ed il rimborso dei costi sostenuti per proteggere gli argini, senza che fosse altresì domandata la posa in opera di manufatti diretti ad arrestare il fenomeno.
La relativa pronuncia respingerebbe, dunque, una domanda che non era stata proposta, mentre il danno richiesto (riferito alla perdita delle coltivazioni agricole e alle spese sostenute a difesa della loro proprietà), sarebbe invece stato prontamente accertato dal CTU.
7.Sotto ulteriore profilo, viene poi censurata la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che “non sia ascrivibile al alcuna CP_1
pag. 15/26 inosservanza delle norme regolamentari che governano la sua attività, dall'altro, la costruzione della barriera, se per un verso contribuisce alla mancata reintegrazione dei sedimenti dell'alveo del fiume (funzione propria a tutti gli argini artificiali) peraltro è essenziale, per l'appunto, ad arginare il fiume per l'irrigazione e per la produzione di energia elettrica”.
In replica, gli appellanti osservano che l'osservanza da parte del CP_1
delle regole di funzionamento della traversa (ovvero la verifica che i rilasci effettivi della Centrale Enel fossero in linea con i programmi di scarico ovvero che le portate di acqua in uscita della traversa non fossero in esubero) risulterebbe estranea alla materia del contendere giacché gli appellanti non si erano lamentati di una gestione irregolare della traversa, ma avevano individuato nella traversa medesima la causa dell'erosione.
8. Ritiene questa Corte che, sulla base degli accertamenti della CTU svolta in primo grado, la quale appare logicamente motivata, con argomentazione completa ed adeguata, pur a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, debba essere confermata la statuizione del primo giudice nel senso di doversi escludersi escludere la sussistenza di prova del nesso eziologico tra i danni subiti dagli odierni appellanti e la costruzione dell'opera da parte del . CP_1
9.In via del tutto preliminare, va osservato come il danno nella specie dedotto debba essere propriamente ricondotto alla tipologia di illecito permanente, in quanto caratterizzato dal protrarsi della verificazione dell'evento per la durata della condotta che lo produce.
Va, peraltro, rilevato come da tale qualificazione la giurisprudenza di legittimità faccia discendere importanti conseguenze in relazione al decorso dei termini di prescrizione del diritto fatto valere;
in particolare, a pag. 16/26 differenza degli illeciti istantanei con effetti permanenti, nei quali la prescrizione decorre con la prima manifestazione del danno, questa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa (cfr. Cass.
3314/2020).
Deve poi osservarsi come, sulla base di quanto costantemente affermato in giurisprudenza di legittimità “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio" (Cass. n. 576/2008)
Invero, è stato precisato che “La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità
pag. 17/26 dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. n. 10741/2009)
Va, peraltro, evidenziato come il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale) trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (cfr. Cass. n. 27168/2006).
Infine, nella comparazione delle diverse concause, qualora le stesse appaiano sufficienti a concorrere a determinare l'evento e senza che alcuna di esse assuma con evidenza un'efficacia esclusiva al riguardo, sarà compito del giudice valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto a ciascuna delle altre a determinare l'evento ed attribuire a quella l'efficacia determinante ai fini della responsabilità (Cass. n. 23933/2013).
10.Venendo al caso in esame, nel ricostruire le cause alla base del fenomeno erosivo, il consulente incaricato perveniva alle seguenti conclusioni:
“Dall'analisi della sequenza cronologica e della localizzazione del fenomeno di erosione in esame, sembra evidente che la causa che ha innescato il processo erosivo di tipo regressivo sia da imputare pag. 18/26 all'asportazione massiccia di materiale solido dall'alveo iniziata alla fine degli anni settanta.
Oltre alla estrazione smisurata di inerti in alveo, hanno contribuito fortemente al rapido processo erosivo anche:
- la modificazione del regime idraulico del fiume indotta dall'esercizio degli impianti Enel e la presenza di bacini artificiali nell'alto VO
(oltre 320 milioni di mc di invasi) che limitano il ripascimento naturale dell'alveo e quindi incrementano la capacità erosiva delle acque fluviali;
- l'azione delle piene artificiali dell'Enel, con quotidiani rilasci idrici della centrale di Montorio che determinano, a valle della traversa di Villa
VO, notevoli incrementi istantanei della portata (fino a 54 mc/sec);
- l'eccessiva regimazione e l'irrigidimento di alcuni tratti dell'asta fluviale, mediante interventi locali isolati e in assenza di un progetto organico, che hanno impedito i liberi percorsi di dinamica fluviale, favorendo la creazione di tratti rettilinei in luogo del caratteristico percorso meandriforme (che attenua per sua natura la velocità delle portate) e assumendo una morfologia simile a quella di un canale;
la velocità della corrente fluviale è accentuata inoltre dalla morfologia d'alveo oramai particolarmente inciso dai solchi vallivi e dalla scabrezza particolarmente bassa tipica delle argille in affioramento. Il repentino approfondimento regressivo del letto fluviale di oltre venti metri ha provocato il franamento delle sponde e persino lo scalzamento delle fondazioni di alcune opere di attraversamento fluviale”.
Il medesimo CTU precisava, inoltre, come “Certamente la presenza della traversa di Villa VO contribuisce, come tutti i bacini e gli sbarramenti presenti lungo l'asta fluviale, al mancato reintegro dei sedimenti in alveo”.
pag. 19/26 Trasponendo i principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, la rigida applicazione del principio dell'equivalenza delle cause deporrebbe nel senso di dover riconoscere efficienza causale ad ognuna delle cause quali sopra elencate e, dunque, anche alla traversa in esame.
Giova, tuttavia, rammentare che, in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., un fatto può considerarsi causa dell'evento soltanto laddove ne costituisca una condizione necessaria, nel senso che, eliminando mentalmente l'antecedente causale, nell'ambito del giudizio controfattuale, l'evento non si sarebbe prodotto, dovendosi negare rilievo all'interno della serie causale così individuata alle condizioni che, secondo una valutazione ex ante e in concreto, appaiono del tutto inidonee a cagionare l'evento, che si presenti come conseguenza del tutto anomala e inverosimile, accertamento da condurre alla stregua dello standard probatorio del “più probabile che non”.
Il richiamato principio è peraltro applicabile anche nell'ipotesi di intervento di più fattori nella serie causale che conduce all'evento, nel senso che essi si potranno considerare causa di esso solo ove ne costituiscano ciascuno un antecedente necessario, mentre, nel caso in cui uno o alcuni di essi siano da soli sufficiente a cagionare l'evento (in relazione alle modalità e alle precise e concrete circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato), esso interromperà il nesso di causalità rispetto agli altri fattori.
Nel caso di specie, deve, quindi, escludersi che la condotta riferibile al
(costruzione di una barriera sul fiume VO in località Villa CP_1
VO) abbia avuto un'efficienza causale nella verificazione dell'evento lesivo (erosione dei terreni di proprietà degli attori), atteso che, eliminando pag. 20/26 mentalmente detta azione, l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato e in egual modo.
Tanto deve ritenersi sol che si consideri la circostanza che, così come osservato dal CTU, “qualora non vi fosse lo sbarramento di Villa VO,
i sedimenti da esso trattenuti non sarebbero comunque sufficienti al ripascimento dell'alveo del VO, depredato per decenni e già così fortemente eroso”; ciò in quanto, seppur l'esistenza di uno sbarramento limiti per sua stessa natura il ripascimento naturale, ciò non impedisce in generale la creazione di nuovi invasi, tale problematica assumendo connotati di importanza quando (come nel caso del bacino del Fiume
VO) in un solo bacino idrografico gli invasi diventano numerosi e di dimensioni notevoli. “Il mancato apporto dei sedimenti lungo l'alveo del
VO è dovuto difatti alla presenza dei numerosi bacini artificiali, anche piuttosto estesi, presenti lungo tutta l'asta fluviale, anche a monte della traversa di che trattasi. Per cui i sedimenti che si rovesciano nell'invaso di
Villa VO sono già di modesta quantità” (cfr. “Controdeduzioni su osservazioni di Parte ricorrente”, Consulenza tecnica d'ufficio; fasc. I grado).
Va, inoltre, rilevato come ulteriori indizi depongano nel senso di ritenere che, sulla base di un giudizio ex ante condotto sulla scorta del criterio del
“più probabilmente che non”, l'evento si sarebbe in ogni caso verificato.
Tanto emerge, in primo luogo, dallo scarso contributo causale, per certi versi marginale nella complessiva economia delle varie concause in atto, attribuibile alla traversa in oggetto, tant'è che il medesimo CTU faceva rilevare come la presenza di quest'ultima “si configura in definitiva come l'ultimo anello di una catena di eventi e di interventi effettuati in alveo che pag. 21/26 hanno compromesso negli anni la stabilità delle sue sponde […] Solo qualitativamente si può affermare che, rispetto alle cause predominanti, la traversa di Villa VO influenza il fenomeno erosivo in minima percentuale”.
Risulta, altresì, verosimile la circostanza (parimenti rilevata dal CTU) che, attesa l'entità territoriale del fenomeno erosivo - la cui causa scatenante andava individuata nell'estrazione indiscriminata dei materiali ghiaioso- sabbiosi dell'alveo iniziata nei primi anni sessanta ed ufficialmente cessata nel 1978 e la cui accelerazione appare invece collegabile all'esercizio degli impianti Enel posti a valle del tratto di alveo oggetto di causa - “Una volta iniziato il fenomeno è diventato inarrestabile ed avrebbe potuto subire un sensibile rallentamento solo nel caso in cui gli impianti Enel avessero cessato di funzionare o si fosse provveduto tempestivamente ad intervenire in qualche modo nell'intero tronco di valle sotteso dagli impianti stessi”.
Proprio in riferimento a tale ultima circostanza, deve osservarsi come il ricorso al giudizio controfattuale induce a ritenere che l'eliminazione delle cause identificate quali prevalenti (consistenti nella massiccia estrazione di inerti nell'alveo e nella operatività degli impianti Enel) avrebbe verosimilmente scongiurato l'insorgere del fenomeno erosivo e, di conseguenza, la verificazione dell'evento di danno.
Secondo quanto recentemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità,
“In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi,
l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso,
pag. 22/26 inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (Cass. 8778/2024).
Trasponendo siffatti principi alla fattispecie in esame, deve pertanto ritenersi che le condotte alla base dei suesposti avvenimenti avessero esaurito, sin dall'origine e per forza propria, la serie causale del danno evento (il quale in base all'argomento controfattuale delle mancate azioni di rimozione di materiale dall'alveo e attivazione degli impianti, non si sarebbe verificato). In tale ottica, il contributo (come visto, marginale) della condotta posta in essere da parte del mediante la costruzione CP_1
della barriera deve coerentemente essere ridimensionato al rango di mera occasione dell'evento e, come tale, estraneo alla dinamica eziologica de qua.
Deve infine evidenziarsi la collocazione temporale del fenomeno erosivo il quale, contrariamente a quanto allegato da parte appellante, appare invero correlato ad una serie di avvenimenti verificatisi in un arco temporale ben più lungo di 5 anni.
Ciò in considerazione del fatto che, come affermato dal CTU “La morfologia del corso d'acqua del fiume VO ha subito negli ultimi 50 anni delle forti modificazioni a causa dei processi di erosione lineari e di sponda causati dall'intervento antropico”.
In tale contesto, apparirebbe del tutto incongruo e contrario a criteri di logicità attribuire alla costruzione della barriera, intervenuta quando il processo erosivo risultava già ampiamente ed inesorabilmente in atto in pag. 23/26 conseguenza della massiccia rimozione di materiale inerte dal letto del fiume e dall'operatività degli impianti posti a monte della traversa in località Villa VO, il riconoscimento di un evento di danno
(progressivo e tutt'ora in corso) preesistente alla medesima costruzione e da esso del tutto indipendente.
La insussistenza del nesso eziologico tra gli eventi dedotti ed il danno lamentato da parte degli odierni appellanti rende, altresì, irrilevanti le ulteriori censure rivolte al capo di decisione nella parte in cui veniva ritenuta la assenza di criteri di quantificazione dei danni, restando queste ultime assorbite nella infondatezza in punto di an della domanda risarcitoria.
In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria.
L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 24/26 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, alla refusione delle spese
[...] Parte_4
del grado in favore dell'appellato , Controparte_1
liquidandole in complessivi € 18.511,00 oltre 15% spese generali, Cpa ed
Iva;
3) condanna gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, alla refusione delle spese
[...] Parte_4
del grado in favore delle appellate, già terze chiamate, Parte_8
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
liquidandole per ciascuna in complessivi €18.511,00 oltre 15% CP_5
spese generali, Cpa ed Iva;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
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