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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/11/2025, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10249 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRANCESCO BUCO ( presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. GIOVANNI SIRIGNANO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 17/09/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi. Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di separazione secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 27/11/2018, la ricorrente esponeva di aver contratto Per_ matrimonio con il resistente in data 04/08/2007 dal quale erano nati tre figli, il 26/10/2001,
[...] il 18/06/2007 e il 09/01/2014. Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati Per_2 Per_3 a causa del comportamento del marito, il quale, contrariamente alla ricorrente, si è sempre disinteressato dei figli e della famiglia anche a causa del suo lavoro. Rappresentava che il marito si era allontanato dalla casa coniugale nel mese di aprile 2018 per instaurare una convivenza con un'altra donna e, successivamente, aveva cercato invano di ricostruire un rapporto con lui. Riferiva di non essere economicamente indipendente e di vivere in un appartamento poco distante da quello dei genitori, occupandosi quotidianamente della cura dei figli. Evidenziava che il marito aveva portato con sé anche l'autovettura Fiat Punto tg. DJ967YB di sua proprietà. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente e l'assegnazione dell'autovettura Fiat
Punto tg. DJ967YB.
Con comparsa di risposta, depositata in data 05/03/2019, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa della morbosa e ingiustificata gelosia della ricorrente, che aveva generato in lui uno stato di depressione. Riferiva che, in data 29/04/2018, la ricorrente lo aveva invitato a lasciare l'abitazione coniugale e, successivamente, aveva instaurato una relazione con un altro uomo sottraendo tempo alla cura dei figli. Rappresentava di essersi sempre preso cura della famiglia, rinunciando talvolta anche a momenti di svago tra amici. Aggiungeva che la vita coniugale si era svolta inizialmente presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, ma in un secondo momento i coniugi avevano deciso di locare l'immobile abitato dalla ricorrente. Infine, evidenziava che i rapporti tra padre e figli erano buoni, malgrado le continue opposizioni della moglie. Tanto premesso, chiedeva la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli con il padre.
All'esito dell'udienza presidenziale del 14/03/2019, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 50,00 a titolo di mantenimento della moglie, nonché l'obbligo di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli. All'udienza cartolare del 17/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ridotti (30+20).
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Ciò premesso, entrambe le parti hanno presentato domanda di addebito. A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che la rottura del matrimonio era da ricondursi al disinteresse totale del marito nei confronti della famiglia;
il resistente, invece, deduceva che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della morbosa e ingiustificata gelosia della moglie, la quale, in data 29/04/2018, lo aveva invitato a lasciare la casa coniugale. All'uopo occorre evidenziare che, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, sul tema si legge “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (vd. di recente Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Nel caso di specie, entrambe le domande di addebito vanno rigettate poiché rimaste indimostrate.
Va confermato l'affido condiviso dei figli minori (11 anni) e (6 anni), con collocazione Per_3 Per_4 prevalente presso la madre non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro Per_ richiesto dal resistente e non contestato dalla ricorrente. Atteso che le figlie (24 anni) e
[...]
(18 anni) sono divenute maggiorenni, nulla va disposto in merito al regime di affido e alla Per_2 regolamentazione dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale a favore della madre quale genitore collocatario dei figli minori considerato che, da un lato, la finalità di tale assegnazione è quella di consentire, tra l'altro, al figlio minore di continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto (cfr. tra le altre, Cass. sent. n. 1545/2006) in modo da evitare una sorta di duplicazione di vita che non potrebbe che aumentare il rischio di scissione, sempre presente nel momento di disgregazione della coppia genitoriale (cfr. ordinanza del 26/02/2020), dall'altro, che non vi è contrasto tra le parti in ordine alla collocazione prevalente dei figli minori presso la madre.
Va confermata la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre così come Per_ disciplinata in sede presidenziale limitatamente ai figli e poiché e sono Per_3 Per_4 Per_2 divenute maggiorenni: pertanto, il padre dovrà tenere con sé i figli minori e il martedì Per_3 Per_4 pomeriggio dalle 17,00 alle 21,30 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino alla domenica sera lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro.
Va confermato l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti versando alla ricorrente un assegno mensile di € 550,00, oltre al 50% delle spese extra assegno, tenuto conto dell'assenza di informazioni relative all'attuale situazione lavorativa del resistente e delle accresciute esigenze dei figli.
Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre evidenziare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa della richiedente. La giurisprudenza di legittimità afferma sul punto che: “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se
l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (vd. Cass., Sez. I, 07/01/2025, n. 234), nonché
“in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare
o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (vd. Cass., Sez. I, 13/12/2024, n. 32349). Alla luce dei principi sopra esposti, considerato che la ricorrente risulta sprovvista di reddito in quanto casalinga, mentre il resistente risulta essere un autotrasportatore, va confermato un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad € 50,00, poichè la situazione economica delle parti appare invariata rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, non avendo le parti provveduto ad ulteriori allegazioni a riguardo.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità della domanda della ricorrente volta ad ottenere la restituzione dell'autovettura Fiat Punto tg. DJ967YB di sua proprietà, in quanto fuoriesce dalla cognizione del presente giudizio essendo all'uopo previsti appositi strumenti giurisdizionali. In ragione della reiezione di entrambe le domande di addebito, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
LO (CE), e , nato il [...] in [...] ex art. 151, I comma, CP_1
c.c.; rigetta le domande di addebito;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROTONDI (AV) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 1, parte I, serie /, anno 2007);
3) conferma l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
4) conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla resistente, la somma mensile di € 550,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5) conferma l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 50,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10249 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRANCESCO BUCO ( presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. GIOVANNI SIRIGNANO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 17/09/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi. Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di separazione secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 27/11/2018, la ricorrente esponeva di aver contratto Per_ matrimonio con il resistente in data 04/08/2007 dal quale erano nati tre figli, il 26/10/2001,
[...] il 18/06/2007 e il 09/01/2014. Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati Per_2 Per_3 a causa del comportamento del marito, il quale, contrariamente alla ricorrente, si è sempre disinteressato dei figli e della famiglia anche a causa del suo lavoro. Rappresentava che il marito si era allontanato dalla casa coniugale nel mese di aprile 2018 per instaurare una convivenza con un'altra donna e, successivamente, aveva cercato invano di ricostruire un rapporto con lui. Riferiva di non essere economicamente indipendente e di vivere in un appartamento poco distante da quello dei genitori, occupandosi quotidianamente della cura dei figli. Evidenziava che il marito aveva portato con sé anche l'autovettura Fiat Punto tg. DJ967YB di sua proprietà. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente e l'assegnazione dell'autovettura Fiat
Punto tg. DJ967YB.
Con comparsa di risposta, depositata in data 05/03/2019, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa della morbosa e ingiustificata gelosia della ricorrente, che aveva generato in lui uno stato di depressione. Riferiva che, in data 29/04/2018, la ricorrente lo aveva invitato a lasciare l'abitazione coniugale e, successivamente, aveva instaurato una relazione con un altro uomo sottraendo tempo alla cura dei figli. Rappresentava di essersi sempre preso cura della famiglia, rinunciando talvolta anche a momenti di svago tra amici. Aggiungeva che la vita coniugale si era svolta inizialmente presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, ma in un secondo momento i coniugi avevano deciso di locare l'immobile abitato dalla ricorrente. Infine, evidenziava che i rapporti tra padre e figli erano buoni, malgrado le continue opposizioni della moglie. Tanto premesso, chiedeva la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli con il padre.
All'esito dell'udienza presidenziale del 14/03/2019, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 50,00 a titolo di mantenimento della moglie, nonché l'obbligo di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli. All'udienza cartolare del 17/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ridotti (30+20).
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Ciò premesso, entrambe le parti hanno presentato domanda di addebito. A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che la rottura del matrimonio era da ricondursi al disinteresse totale del marito nei confronti della famiglia;
il resistente, invece, deduceva che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della morbosa e ingiustificata gelosia della moglie, la quale, in data 29/04/2018, lo aveva invitato a lasciare la casa coniugale. All'uopo occorre evidenziare che, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, sul tema si legge “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (vd. di recente Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Nel caso di specie, entrambe le domande di addebito vanno rigettate poiché rimaste indimostrate.
Va confermato l'affido condiviso dei figli minori (11 anni) e (6 anni), con collocazione Per_3 Per_4 prevalente presso la madre non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro Per_ richiesto dal resistente e non contestato dalla ricorrente. Atteso che le figlie (24 anni) e
[...]
(18 anni) sono divenute maggiorenni, nulla va disposto in merito al regime di affido e alla Per_2 regolamentazione dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale a favore della madre quale genitore collocatario dei figli minori considerato che, da un lato, la finalità di tale assegnazione è quella di consentire, tra l'altro, al figlio minore di continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto (cfr. tra le altre, Cass. sent. n. 1545/2006) in modo da evitare una sorta di duplicazione di vita che non potrebbe che aumentare il rischio di scissione, sempre presente nel momento di disgregazione della coppia genitoriale (cfr. ordinanza del 26/02/2020), dall'altro, che non vi è contrasto tra le parti in ordine alla collocazione prevalente dei figli minori presso la madre.
Va confermata la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre così come Per_ disciplinata in sede presidenziale limitatamente ai figli e poiché e sono Per_3 Per_4 Per_2 divenute maggiorenni: pertanto, il padre dovrà tenere con sé i figli minori e il martedì Per_3 Per_4 pomeriggio dalle 17,00 alle 21,30 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino alla domenica sera lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro.
Va confermato l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti versando alla ricorrente un assegno mensile di € 550,00, oltre al 50% delle spese extra assegno, tenuto conto dell'assenza di informazioni relative all'attuale situazione lavorativa del resistente e delle accresciute esigenze dei figli.
Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre evidenziare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa della richiedente. La giurisprudenza di legittimità afferma sul punto che: “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se
l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (vd. Cass., Sez. I, 07/01/2025, n. 234), nonché
“in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare
o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (vd. Cass., Sez. I, 13/12/2024, n. 32349). Alla luce dei principi sopra esposti, considerato che la ricorrente risulta sprovvista di reddito in quanto casalinga, mentre il resistente risulta essere un autotrasportatore, va confermato un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad € 50,00, poichè la situazione economica delle parti appare invariata rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, non avendo le parti provveduto ad ulteriori allegazioni a riguardo.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità della domanda della ricorrente volta ad ottenere la restituzione dell'autovettura Fiat Punto tg. DJ967YB di sua proprietà, in quanto fuoriesce dalla cognizione del presente giudizio essendo all'uopo previsti appositi strumenti giurisdizionali. In ragione della reiezione di entrambe le domande di addebito, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
LO (CE), e , nato il [...] in [...] ex art. 151, I comma, CP_1
c.c.; rigetta le domande di addebito;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROTONDI (AV) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 1, parte I, serie /, anno 2007);
3) conferma l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
4) conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla resistente, la somma mensile di € 550,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5) conferma l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 50,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio