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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7675 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6254/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17.07.2025 e vertente
T R A
(C.F. RT_1
), con sede in Pisa, Via Benedetto Croce n. 39, in persona del P.IVA_1
liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Giorgio NTini e
DI De Marchi
APPELLANTE
E
, in persona NTroparte_1
del liquidatore p.t.
APPELLATA - CONTUMACE
E
NTroparte_2
[...]
, in persona del liquidatore giudiziale p.t.
[...]
r.g. n. 6254/2021 1 APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Voglia codesta ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, sez. 17, n.
14462/2021 (doc. A), resa tra le parti nel procedimento R.G. 43699/2018, pubblicata il
15 settembre 2021, notificata all'appellante in pari data ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, così decidere e giudicare:
NEL MERITO accertare e dichiarare che, anche alla luce di quanto statuito nel lodo arbitrale del 2 marzo 2015 richiamato in narrativa - divenuto definitivo tra le parti per mancata impugnazione - il credito vantato da NTroparte_3
nei confronti di e concordato NTroparte_1
preventivo, pari ad euro 6.190.003,00, non ha natura postergata. Per l'effetto, accertare
e dichiarare che è creditrice in via NTroparte_3
chirografaria di e concordato NTroparte_1
preventivo per l'indicato importo di Euro 6.190.003,00 e che avrà, pertanto, titolo di essere soddisfatta nella medesima percentuale che sarà accordata ai creditori di tale rango secondo quanto previsto dal piano concordatario, una volta che esso verrà rivisto
e riformulato a seguito dell'accoglimento della presente domanda.
Con vittoria di compensi professionali, spese anche generali nella misura del 15%, IVA
e CpA come per legge del presente giudizio di appello, oltre che del giudizio di primo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. RT
1. La (d'ora in poi, ) ha NTroparte_3
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la
[...]
NT
e in concordato preventivo (d'ora in poi, ) e NTroparte_1
r.g. n. 6254/2021 2 la massa dei creditori del concordato preventivo di CP_1 NTroparte_1
(n. 100/2014 Tribunale di Roma) e per accertare la natura
[...]
non postergata del proprio credito di Euro 6.190.003,00 vantato nei riguardi di NT
al fine di poter ottenere soddisfazione dello stesso nella procedura di concordato preventivo pendente a carico di detta società nella medesima percentuale riservata ai crediti di rango chirografario, previa riformulazione del piano. RT A sostegno della domanda, ha dedotto che: (i) il credito derivante da
NT finanziamenti effettuati quale socio di era stato ritenuto non postergato dal lodo arbitrale emesso tra le stesse parti il 02.03.2015, che era opponibile anche
NT alla massa dei creditori del concordato preventivo di;
(ii) i finanziamenti
NT erano stati concessi in un periodo in cui non si trovava in situazione di
NT crisi;
(iii) non era applicabile a l'interpretazione giurisprudenziale estensiva del dettato dell'art. 2467 c.c., trattandosi di società per azioni di grandi dimensioni e a struttura marcatamente capitalistica.
Si sono costituiti la società debitrice ed il liquidatore giudiziale del NT concordato preventivo di in rappresentanza della massa dei creditori, i quali hanno invocato il rigetto della domanda attorea stante la sua infondatezza RT (la debitrice ha anche eccepito la prescrizione del credito di ) ed hanno richiesto la condanna della società attrice per lite temeraria.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 14462/2021, pubblicata il 15.09.2021 e RT notificata a il 16.09.2021 (cfr. all. Abis), ha respinto la domanda. Disattesa NT l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. sollevata da , il tribunale ha osservato che: (i) la natura postergata del credito è stata riconosciuta nel decreto di omologa del concordato preventivo e nel decreto NTro della Corte d'Appello che ha respinto il reclamo proposto sul punto da mentre deve escludersi l'efficacia di giudicato esterno del lodo arbitrale del
02.03.2015 sia perché esso non è munito di data certa e non risulta sia stato depositato in tribunale per l'exequatur sia perché il lodo non è stato emesso tra le stesse parti, non avendo partecipato al procedimento arbitrale il liquidatore NT giudiziale del concordato preventivo di;
(ii) ricorrono nel caso di specie i requisiti legittimanti l'estensione dell'applicazione dell'art. 2467 c.c., prevedendo lo stesso codice civile, nell'art. 2947quinquies, l'estensione r.g. n. 6254/2021 3 dell'operatività di detta norma a società diversa dalla in relazione ai Pt_1
finanziamenti effettuati da chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento, NTro NT era titolare di una quota del 18% del capitale di , poteva avere dunque una influenza nella gestione della società ed era comunque consapevole della NT situazione patrimoniale e finanziaria della stessa, era, infine, una società chiusa non operante sul mercato del capitale di rischio ed aveva una compagine ristretta a soli otto soci;
(iii) al momento dell'erogazione dei finanziamenti NT (aprile – dicembre 2012) versava in una situazione di crisi finanziaria e patrimoniale, avendo chiuso i bilanci 2011 – 2013 con significative perdite di esercizio, con un rapporto tra indebitamento e patrimonio netto pari a più del doppio ed avendo dovuto ricorrere dopo i finanziamenti ad un aumento di capitale, rivelatosi peraltro inidoneo a superare la situazione di crisi. NTro
3. ha tempestivamente appellato la sentenza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe e articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non NT opponibile alla massa dei creditori del concordato preventivo di il lodo arbitrale del 02.03.2015, in quanto la sua anteriorità rispetto alla procedura era dimostrata dall'avvenuta notifica a mezzo PEC dello stesso ai difensori delle parti, la decisione era stata assunta nei confronti dell'unica parte legittimata a NT contraddire (la ), la mancata partecipazione al giudizio arbitrale del liquidatore giudiziale del concordato preventivo era irrilevante e l'accertamento della natura non postergata del credito costituiva la premessa necessaria della NT statuizione dell'arbitro di condanna di al pagamento degli interessi in NTro favore di
Con il secondo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto NT sussistenti i presupposti soggettivi in capo a per l'applicabilità dell'art. NT 2467 c.c., in quanto è società di grandi dimensioni ad orientamento marcatamente capitalistico e non una società di modeste dimensioni caratterizzata da compagine sociali familiari o ristrette (tra i suoi soci figurano NTro anche società di capitali), è titolare di una partecipazione rappresentativa di minoranza non qualificata ai sensi dell'art. 2359 c.c. e il richiamo alla previsione di cui all'art. 2497quinquies c.c. sembra confermare l'eccezionalità dell'applicazione del regime della postergazione.
r.g. n. 6254/2021 4 Con il terzo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto NT sussistenti i presupposti oggettivi in capo a per l'applicabilità dell'art. 2467
c.c., sia perché il decreto di omologa del concordato preventivo e il decreto della
Corte d'Appello che ha rigettato il reclamo proposto avverso il primo decreto NTro non contengono alcun accertamento sulla natura postergata del credito di al contrario del già richiamato lodo arbitrale che ha escluso detta natura sull'assunto della finalità dei finanziamenti (quella di assecondare programmi di rilancio della testata) e dell'aumento del capitale sociale sottoscritto dalla NTro stessa
Con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha affermato la NTro mancata dimostrazione del finanziamento di Euro 2.000.000 concesso da il
24.12.2012, senza che tale accertamento fosse stato richiesto dalle parti, violando dunque il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tenuto conto che non vi è mai stata controversia tra le parti circa la sussistenza e la NTro quantificazione del credito di e considerato che l'erogazione del suddetto finanziamento è provata non solo dalla mail del 27.12.2012 menzionata in NTro sentenza ma anche dall'estratto conto di
4. Il primo motivo non è fondato.
RT appellante invoca l'efficacia del giudicato esterno relativamente alla statuizione del lodo emesso il 02.03.2015 nel procedimento arbitrale promosso NTro NT da nei confronti di secondo la quale i finanziamenti concessi dalla prima società alla seconda, da cui originano i crediti per rimborso oggetto del presente accertamento, “possono (…) considerarsi espressione di un principio di corretto finanziamento e, pertanto, sono sottratti alla riqualificazione come prestiti postergati”. NTro Nel suddetto procedimento arbitrale aveva formulato quesiti volti all'accertamento (i) della data di efficacia del recesso dai contratti di finanziamento del 04.04.2012, 02.05.2012 e 08.06.2012 (che si assumeva avesse decorrenza dall'anno 2013) e conseguentemente del diritto all'ottenimento del rimborso della quota capitale e degli interessi convenzionali e moratori e (ii) NT della debenza del rimborso di detti interessi con conseguente condanna di alla loro corresponsione.
r.g. n. 6254/2021 5 NTro Nel presente giudizio ha invece richiesto di “accertare e dichiarare che
(…) il credito vantato da nei NTroparte_3
confronti di e concordato NTroparte_1
preventivo, pari ad euro 6.190.003,00 (n.d.r. a titolo di rimborso dei finanziamenti concessi in forza dei contratti sopra richiamati), non ha natura NTro NT postergata” e che di conseguenza quale creditrice chirografaria di ha titolo di essere soddisfatta nel concordato preventivo di detta società nella medesima percentuale accordata ai creditori di rango chirografario.
Come appare evidente, dunque, i due giudizi hanno differente petitum e causa petendi, sicché, a prescindere dalla parziale diversità dei soggetti e dalla circostanza che effettivamente il liquidatore giudiziale del concordato preventivo non avrebbe legittimazione processuale e non sarebbe parte necessaria del presente giudizio (v., tra le più recenti, Cass. n. 19217/2025, Cass.
n. 17326/2025, Cass. n. 11601/2025), non è in alcun modo configurabile il vincolo NTro prospettato da Occorre rilevare, infatti, che l'autorità del giudicato esterno opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone dunque che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa, restando irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto esaminate per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 13169/2025, Cass. n. 211/2024, Cass. n. 15817/2021).
Tale identità non comporta alcun vincolo per il giudice della causa successiva, non vigendo nel nostro ordinamento la regola, tipica dei Paesi di common law, dello stare decisis, ma può tutt'al più venire in considerazione soltanto ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse, oltre ad apparire pertinenti anche alla fattispecie che costituisce oggetto del nuovo giudizio, risultino, per la loro correttezza logico – giuridica, dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione alle stesse, ai fini della decisione da assumere (così, Cass. n. 211/2024 cit.).
Ora, nel caso di specie, alla luce di quanto precedentemente esposto, non si riscontra alcuna coincidenza di petitum e causa petendi tra il procedimento arbitrale ed il presente giudizio e, peraltro, non può sostenersi che la statuizione resa dall'arbitro unico circa la natura non postergata del credito derivante dall'erogazione dei finanziamenti abbia costituito la premessa indefettibile per r.g. n. 6254/2021 6 NTro l'accoglimento di una delle domande formulate da non essendo il credito postergato un credito inesigibile ma generando anch'esso il decorso di interessi, che tuttavia non possono essere riscossi quando si apre il concorso dei creditori salva l'integrale soddisfazione dei restanti, con conseguente esclusione di un rapporto di antecedenza logica necessaria tra l'accertamento della natura non postergata del credito e l'accoglimento della domanda di accertamento e di condanna al pagamento degli interessi.
5. Anche il secondo motivo non è fondato.
La regola della postergazione delineata dall'art. 2467 c.c. è diretta, come è noto, a contrastare il fenomeno della “sottocapitalizzazione nominale”, determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa ponendo i capitali a disposizione della società nella forma del finanziamento piuttosto che in quella del conferimento. La disposizione de qua fa parte della disciplina codicistica dettata per le società a responsabilità limitata, laddove è presumibile un più diretto ed immediato rapporto tra soci e amministratori nonché la disponibilità da parte del socio di informazioni privilegiate sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.
Anche a non volersi ammettere nel nostro ordinamento che la regola della postergazione costituisca espressione di un principio di ordine generale di corretto finanziamento dell'impresa sociale, applicabile come tale a ogni tipo di società di capitali, è opinione diffusa, autorevolmente sostenuta a più riprese dalla Suprema Corte, la possibilità di estendere per via analogica l'art. 2467 c.c. ai soci delle società per azioni di ridotte dimensioni o che si caratterizzino per un particolare assetto dei rapporti sociali (società a compagine familiare o comunque ristretta), nelle quali si presume che il socio sia nelle condizioni di ottenere informazioni sullo stato patrimoniale e finanziario della società che siano paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una società a responsabilità limitata (v. Cass. n. 22403/2025, Cass. n. 16291/2018, Cass. n.
14056/2015).
Ora, nel caso di specie tali condizioni ricorrono senz'altro, come ha correttamente evidenziato la sentenza appellata.
r.g. n. 6254/2021 7 NT La era una società a compagine sociale ristretta, perché composta da soli otto soci, tutti soci non investitori, e non era una società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. NTro NT era il secondo socio nel capitale sociale di , deteneva il 18% delle azioni e, soprattutto, era presente attraverso i propri esponenti nel consiglio di amministrazione della società all'epoca dell'erogazione dei finanziamenti. NTro Deve dunque logicamente inferirsi che non solo fosse nelle condizioni di disporre delle informazioni ma avesse la piena consapevolezza della NT situazione patrimoniale e finanziaria nella quale versava al momento della concessione dei finanziamenti.
6. Il terzo motivo di gravame deve essere parimenti respinto.
L'insussistenza delle condizioni oggettive ai fini della postergazione del credito è stata dedotta da parte appellante con riferimento prevalentemente alle motivazioni con le quali l'arbitro unico, come detto, delibando su diversa domanda, aveva ritenuto detto credito non postergato.
Ed invero, se di nessun rilievo sono le statuizioni contenute al riguardo nel decreto che ha omologato il concordato preventivo e nel successivo decreto con il quale la Corte d'Appello ha respinto il reclamo avverso l'omologa, in quanto nella procedura concordataria non esiste un procedimento di accertamento del passivo e la verifica in ordine all'esistenza, entità e rango del credito che intenda partecipare al concorso deve costituire oggetto di separata azione proponibile davanti al giudice ordinario diverso dal giudice delegato della procedura concorsuale, per nulla condivisibili sono le motivazioni di segno contrario contenute nel lodo. Ad avviso dell'arbitro, ai finanziamenti di cui si discute non sarebbero applicabili le previsioni di cui all'art. 2467 c.c. perché gli NT stessi erano funzionali a sopperire ad una carenza di liquidità di e NTro contemporaneamente era stato deliberato e sottoscritto (anche da un consistente aumento di capitale della società. NT Senonché, i bilanci di degli esercizi 2011, 2012 e 2013, di epoca coeva alla concessione dei finanziamenti, documentano un risultato operativo lordo pesantemente negativo (-2.514.438 2011, -3.423.510 nel 2012 e -2.742.360 nel
2013) nonché perdite di esercizio consistenti e in considerevole aumento (-
4.317.680 nel 211, -4.637.124 nel 2012 e -20.508.949 nel 2013) e una gestione r.g. n. 6254/2021 8 finanziaria anch'essa di segno negativo (-600.226 nel 2011, -1.030.227 nel 2012 e -
932.710 nel 2013). Dati tutti univocamente indicativi di una situazione di crisi, NT se non di vera e propria insolvenza, nella quale versava al momento della concessione dei finanziamenti (aprile – dicembre 2012), al pari del rapporto tra indebitamento (21,2 milioni di Euro nel 2021 e 25 milioni di Euro nel 2022) e patrimonio netto (9,1 milioni di Euro nel 2021 e 6,4 milioni nel 2022). Del resto, NT la , società operante nel campo dell'editoria e titolare di una nota testata giornalistica (L'Unità), scontava con ogni probabilità la crisi del settore editoriale, ulteriormente acuita in conseguenza delle modifiche normative (v.
DL 223/2010), in base alle quali i contributi alle testate giornalistiche, precedentemente erogati sulla base delle tirature e non delle copie effettivamente vendute, dovevano essere invece calibrati in funzione delle copie vendute e non solo di quelle distribuite.
Deve dunque ritenersi, contrariamente a quanto dedotto nel lodo arbitrale, NT che in ragione delle assai precarie condizioni economiche e finanziarie di i finanziamenti concessi in rapida successione dal suo secondo maggior azionista fossero funzionali a sopperire più che a temporanee deficienze di liquidità alla cronica incapacità della società di operare sul mercato con mezzi normali. La situazione era dunque tale da richiedere una capitalizzazione e non continue iniezioni di liquidità dei soci.
La circostanza poi che in quello stesso periodo (marzo 2012) l'aumento di capitale (di 8,3 milioni di Euro) fosse stato deliberato ed effettivamente NTro sottoscritto anche dalla stessa non esclude affatto la sussistenza dei presupposti di operatività delle previsioni contenute nell'art. 2467 comma secondo c.c., dimostrando anzi come l'odierna appellante avesse deliberatamente optato per una parziale traslazione del rischio d'impresa in capo al ceto creditorio, limitando il conferimento ad una parte delle risorse di cui intendeva disporre in favore della partecipata. Peraltro, è appena il caso di rilevare che nemmeno il consistente aumento di capitale sarebbe valso a scongiurare il ricorso ad una procedura concorsuale, che si concretizzò con la presentazione, il 01.08.2014, di domanda di ammissione al concordato preventivo.
r.g. n. 6254/2021 9 7. In ordine al quarto motivo, occorre rilevare che nel dispositivo della sentenza appellata, al primo punto, il Tribunale ha così statuito: “Rigetta le domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che il credito di rimborso vantato da in liquidazione ha natura postergata ex art. NTroparte_3
2467 c.c. rispetto al soddisfacimento degli altri creditori concordatari di rango NTro chirografario”. Nel giudizio di primo grado aveva conclusivamente richiesto di accertare e dichiarare che il proprio credito, vantato nei confronti di NT
in liquidazione, “pari ad euro 6.190.003,00, non ha natura postergata” e che di NTro conseguenza aveva titolo di essere soddisfatta nella procedura concordataria pendente in ragione di quell'importo nella medesima percentuale accordata ai creditori di rango chirografario.
Non è dato dunque ravvisare nel dispositivo della sentenza l'accertamento di un credito di GHR di minore entità rispetto a quello dedotto in domanda, pur avendo nella motivazione il Tribunale ritenuto che la società attrice non avesse compiutamente assolto il proprio onere probatorio con riferimento al finanziamento erogato in data 24.12.2012, senza che peraltro nessuna delle controparti (la società debitrice e il liquidatore giudiziale del concordato preventivo) avesse eccepito la mancata prova di detta erogazione e la conseguente minore entità del credito. Invero, la società debitrice, pur palesando dubbi sul corredo probatorio dell'ultima operazione di finanziamento, quella del dicembre 2012, si era limitata ad eccepire la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria nascente da detta operazione. Le argomentazioni spese costituiscono tuttavia un fuor d'opera nella sentenza, stante la loro non pertinenza rispetto alla domanda e alla decisione, avendo, come detto, il Tribunale respinto la domanda di accertamento della natura non postergata del credito di Euro 6.190.003,00 (e non di Euro 4.190.003,00) e la conseguente domanda di accertamento del diritto di partecipare al concorso quale creditore chirografario di NTroparte_6
per l'importo di Euro 6.190.003,00 (e non di Euro 4.190.003,00). Non si ravvisa dunque alcuna violazione del principio della domanda.
8. Non si provvede sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti risultate vittoriose all'esito del giudizio.
r.g. n. 6254/2021 10 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello nei termini di cui in parte motiva;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
16.12.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6254/2021 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17.07.2025 e vertente
T R A
(C.F. RT_1
), con sede in Pisa, Via Benedetto Croce n. 39, in persona del P.IVA_1
liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Giorgio NTini e
DI De Marchi
APPELLANTE
E
, in persona NTroparte_1
del liquidatore p.t.
APPELLATA - CONTUMACE
E
NTroparte_2
[...]
, in persona del liquidatore giudiziale p.t.
[...]
r.g. n. 6254/2021 1 APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Voglia codesta ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, sez. 17, n.
14462/2021 (doc. A), resa tra le parti nel procedimento R.G. 43699/2018, pubblicata il
15 settembre 2021, notificata all'appellante in pari data ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, così decidere e giudicare:
NEL MERITO accertare e dichiarare che, anche alla luce di quanto statuito nel lodo arbitrale del 2 marzo 2015 richiamato in narrativa - divenuto definitivo tra le parti per mancata impugnazione - il credito vantato da NTroparte_3
nei confronti di e concordato NTroparte_1
preventivo, pari ad euro 6.190.003,00, non ha natura postergata. Per l'effetto, accertare
e dichiarare che è creditrice in via NTroparte_3
chirografaria di e concordato NTroparte_1
preventivo per l'indicato importo di Euro 6.190.003,00 e che avrà, pertanto, titolo di essere soddisfatta nella medesima percentuale che sarà accordata ai creditori di tale rango secondo quanto previsto dal piano concordatario, una volta che esso verrà rivisto
e riformulato a seguito dell'accoglimento della presente domanda.
Con vittoria di compensi professionali, spese anche generali nella misura del 15%, IVA
e CpA come per legge del presente giudizio di appello, oltre che del giudizio di primo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. RT
1. La (d'ora in poi, ) ha NTroparte_3
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la
[...]
NT
e in concordato preventivo (d'ora in poi, ) e NTroparte_1
r.g. n. 6254/2021 2 la massa dei creditori del concordato preventivo di CP_1 NTroparte_1
(n. 100/2014 Tribunale di Roma) e per accertare la natura
[...]
non postergata del proprio credito di Euro 6.190.003,00 vantato nei riguardi di NT
al fine di poter ottenere soddisfazione dello stesso nella procedura di concordato preventivo pendente a carico di detta società nella medesima percentuale riservata ai crediti di rango chirografario, previa riformulazione del piano. RT A sostegno della domanda, ha dedotto che: (i) il credito derivante da
NT finanziamenti effettuati quale socio di era stato ritenuto non postergato dal lodo arbitrale emesso tra le stesse parti il 02.03.2015, che era opponibile anche
NT alla massa dei creditori del concordato preventivo di;
(ii) i finanziamenti
NT erano stati concessi in un periodo in cui non si trovava in situazione di
NT crisi;
(iii) non era applicabile a l'interpretazione giurisprudenziale estensiva del dettato dell'art. 2467 c.c., trattandosi di società per azioni di grandi dimensioni e a struttura marcatamente capitalistica.
Si sono costituiti la società debitrice ed il liquidatore giudiziale del NT concordato preventivo di in rappresentanza della massa dei creditori, i quali hanno invocato il rigetto della domanda attorea stante la sua infondatezza RT (la debitrice ha anche eccepito la prescrizione del credito di ) ed hanno richiesto la condanna della società attrice per lite temeraria.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 14462/2021, pubblicata il 15.09.2021 e RT notificata a il 16.09.2021 (cfr. all. Abis), ha respinto la domanda. Disattesa NT l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. sollevata da , il tribunale ha osservato che: (i) la natura postergata del credito è stata riconosciuta nel decreto di omologa del concordato preventivo e nel decreto NTro della Corte d'Appello che ha respinto il reclamo proposto sul punto da mentre deve escludersi l'efficacia di giudicato esterno del lodo arbitrale del
02.03.2015 sia perché esso non è munito di data certa e non risulta sia stato depositato in tribunale per l'exequatur sia perché il lodo non è stato emesso tra le stesse parti, non avendo partecipato al procedimento arbitrale il liquidatore NT giudiziale del concordato preventivo di;
(ii) ricorrono nel caso di specie i requisiti legittimanti l'estensione dell'applicazione dell'art. 2467 c.c., prevedendo lo stesso codice civile, nell'art. 2947quinquies, l'estensione r.g. n. 6254/2021 3 dell'operatività di detta norma a società diversa dalla in relazione ai Pt_1
finanziamenti effettuati da chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento, NTro NT era titolare di una quota del 18% del capitale di , poteva avere dunque una influenza nella gestione della società ed era comunque consapevole della NT situazione patrimoniale e finanziaria della stessa, era, infine, una società chiusa non operante sul mercato del capitale di rischio ed aveva una compagine ristretta a soli otto soci;
(iii) al momento dell'erogazione dei finanziamenti NT (aprile – dicembre 2012) versava in una situazione di crisi finanziaria e patrimoniale, avendo chiuso i bilanci 2011 – 2013 con significative perdite di esercizio, con un rapporto tra indebitamento e patrimonio netto pari a più del doppio ed avendo dovuto ricorrere dopo i finanziamenti ad un aumento di capitale, rivelatosi peraltro inidoneo a superare la situazione di crisi. NTro
3. ha tempestivamente appellato la sentenza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe e articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non NT opponibile alla massa dei creditori del concordato preventivo di il lodo arbitrale del 02.03.2015, in quanto la sua anteriorità rispetto alla procedura era dimostrata dall'avvenuta notifica a mezzo PEC dello stesso ai difensori delle parti, la decisione era stata assunta nei confronti dell'unica parte legittimata a NT contraddire (la ), la mancata partecipazione al giudizio arbitrale del liquidatore giudiziale del concordato preventivo era irrilevante e l'accertamento della natura non postergata del credito costituiva la premessa necessaria della NT statuizione dell'arbitro di condanna di al pagamento degli interessi in NTro favore di
Con il secondo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto NT sussistenti i presupposti soggettivi in capo a per l'applicabilità dell'art. NT 2467 c.c., in quanto è società di grandi dimensioni ad orientamento marcatamente capitalistico e non una società di modeste dimensioni caratterizzata da compagine sociali familiari o ristrette (tra i suoi soci figurano NTro anche società di capitali), è titolare di una partecipazione rappresentativa di minoranza non qualificata ai sensi dell'art. 2359 c.c. e il richiamo alla previsione di cui all'art. 2497quinquies c.c. sembra confermare l'eccezionalità dell'applicazione del regime della postergazione.
r.g. n. 6254/2021 4 Con il terzo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto NT sussistenti i presupposti oggettivi in capo a per l'applicabilità dell'art. 2467
c.c., sia perché il decreto di omologa del concordato preventivo e il decreto della
Corte d'Appello che ha rigettato il reclamo proposto avverso il primo decreto NTro non contengono alcun accertamento sulla natura postergata del credito di al contrario del già richiamato lodo arbitrale che ha escluso detta natura sull'assunto della finalità dei finanziamenti (quella di assecondare programmi di rilancio della testata) e dell'aumento del capitale sociale sottoscritto dalla NTro stessa
Con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha affermato la NTro mancata dimostrazione del finanziamento di Euro 2.000.000 concesso da il
24.12.2012, senza che tale accertamento fosse stato richiesto dalle parti, violando dunque il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tenuto conto che non vi è mai stata controversia tra le parti circa la sussistenza e la NTro quantificazione del credito di e considerato che l'erogazione del suddetto finanziamento è provata non solo dalla mail del 27.12.2012 menzionata in NTro sentenza ma anche dall'estratto conto di
4. Il primo motivo non è fondato.
RT appellante invoca l'efficacia del giudicato esterno relativamente alla statuizione del lodo emesso il 02.03.2015 nel procedimento arbitrale promosso NTro NT da nei confronti di secondo la quale i finanziamenti concessi dalla prima società alla seconda, da cui originano i crediti per rimborso oggetto del presente accertamento, “possono (…) considerarsi espressione di un principio di corretto finanziamento e, pertanto, sono sottratti alla riqualificazione come prestiti postergati”. NTro Nel suddetto procedimento arbitrale aveva formulato quesiti volti all'accertamento (i) della data di efficacia del recesso dai contratti di finanziamento del 04.04.2012, 02.05.2012 e 08.06.2012 (che si assumeva avesse decorrenza dall'anno 2013) e conseguentemente del diritto all'ottenimento del rimborso della quota capitale e degli interessi convenzionali e moratori e (ii) NT della debenza del rimborso di detti interessi con conseguente condanna di alla loro corresponsione.
r.g. n. 6254/2021 5 NTro Nel presente giudizio ha invece richiesto di “accertare e dichiarare che
(…) il credito vantato da nei NTroparte_3
confronti di e concordato NTroparte_1
preventivo, pari ad euro 6.190.003,00 (n.d.r. a titolo di rimborso dei finanziamenti concessi in forza dei contratti sopra richiamati), non ha natura NTro NT postergata” e che di conseguenza quale creditrice chirografaria di ha titolo di essere soddisfatta nel concordato preventivo di detta società nella medesima percentuale accordata ai creditori di rango chirografario.
Come appare evidente, dunque, i due giudizi hanno differente petitum e causa petendi, sicché, a prescindere dalla parziale diversità dei soggetti e dalla circostanza che effettivamente il liquidatore giudiziale del concordato preventivo non avrebbe legittimazione processuale e non sarebbe parte necessaria del presente giudizio (v., tra le più recenti, Cass. n. 19217/2025, Cass.
n. 17326/2025, Cass. n. 11601/2025), non è in alcun modo configurabile il vincolo NTro prospettato da Occorre rilevare, infatti, che l'autorità del giudicato esterno opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone dunque che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa, restando irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto esaminate per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 13169/2025, Cass. n. 211/2024, Cass. n. 15817/2021).
Tale identità non comporta alcun vincolo per il giudice della causa successiva, non vigendo nel nostro ordinamento la regola, tipica dei Paesi di common law, dello stare decisis, ma può tutt'al più venire in considerazione soltanto ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse, oltre ad apparire pertinenti anche alla fattispecie che costituisce oggetto del nuovo giudizio, risultino, per la loro correttezza logico – giuridica, dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione alle stesse, ai fini della decisione da assumere (così, Cass. n. 211/2024 cit.).
Ora, nel caso di specie, alla luce di quanto precedentemente esposto, non si riscontra alcuna coincidenza di petitum e causa petendi tra il procedimento arbitrale ed il presente giudizio e, peraltro, non può sostenersi che la statuizione resa dall'arbitro unico circa la natura non postergata del credito derivante dall'erogazione dei finanziamenti abbia costituito la premessa indefettibile per r.g. n. 6254/2021 6 NTro l'accoglimento di una delle domande formulate da non essendo il credito postergato un credito inesigibile ma generando anch'esso il decorso di interessi, che tuttavia non possono essere riscossi quando si apre il concorso dei creditori salva l'integrale soddisfazione dei restanti, con conseguente esclusione di un rapporto di antecedenza logica necessaria tra l'accertamento della natura non postergata del credito e l'accoglimento della domanda di accertamento e di condanna al pagamento degli interessi.
5. Anche il secondo motivo non è fondato.
La regola della postergazione delineata dall'art. 2467 c.c. è diretta, come è noto, a contrastare il fenomeno della “sottocapitalizzazione nominale”, determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa ponendo i capitali a disposizione della società nella forma del finanziamento piuttosto che in quella del conferimento. La disposizione de qua fa parte della disciplina codicistica dettata per le società a responsabilità limitata, laddove è presumibile un più diretto ed immediato rapporto tra soci e amministratori nonché la disponibilità da parte del socio di informazioni privilegiate sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.
Anche a non volersi ammettere nel nostro ordinamento che la regola della postergazione costituisca espressione di un principio di ordine generale di corretto finanziamento dell'impresa sociale, applicabile come tale a ogni tipo di società di capitali, è opinione diffusa, autorevolmente sostenuta a più riprese dalla Suprema Corte, la possibilità di estendere per via analogica l'art. 2467 c.c. ai soci delle società per azioni di ridotte dimensioni o che si caratterizzino per un particolare assetto dei rapporti sociali (società a compagine familiare o comunque ristretta), nelle quali si presume che il socio sia nelle condizioni di ottenere informazioni sullo stato patrimoniale e finanziario della società che siano paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una società a responsabilità limitata (v. Cass. n. 22403/2025, Cass. n. 16291/2018, Cass. n.
14056/2015).
Ora, nel caso di specie tali condizioni ricorrono senz'altro, come ha correttamente evidenziato la sentenza appellata.
r.g. n. 6254/2021 7 NT La era una società a compagine sociale ristretta, perché composta da soli otto soci, tutti soci non investitori, e non era una società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. NTro NT era il secondo socio nel capitale sociale di , deteneva il 18% delle azioni e, soprattutto, era presente attraverso i propri esponenti nel consiglio di amministrazione della società all'epoca dell'erogazione dei finanziamenti. NTro Deve dunque logicamente inferirsi che non solo fosse nelle condizioni di disporre delle informazioni ma avesse la piena consapevolezza della NT situazione patrimoniale e finanziaria nella quale versava al momento della concessione dei finanziamenti.
6. Il terzo motivo di gravame deve essere parimenti respinto.
L'insussistenza delle condizioni oggettive ai fini della postergazione del credito è stata dedotta da parte appellante con riferimento prevalentemente alle motivazioni con le quali l'arbitro unico, come detto, delibando su diversa domanda, aveva ritenuto detto credito non postergato.
Ed invero, se di nessun rilievo sono le statuizioni contenute al riguardo nel decreto che ha omologato il concordato preventivo e nel successivo decreto con il quale la Corte d'Appello ha respinto il reclamo avverso l'omologa, in quanto nella procedura concordataria non esiste un procedimento di accertamento del passivo e la verifica in ordine all'esistenza, entità e rango del credito che intenda partecipare al concorso deve costituire oggetto di separata azione proponibile davanti al giudice ordinario diverso dal giudice delegato della procedura concorsuale, per nulla condivisibili sono le motivazioni di segno contrario contenute nel lodo. Ad avviso dell'arbitro, ai finanziamenti di cui si discute non sarebbero applicabili le previsioni di cui all'art. 2467 c.c. perché gli NT stessi erano funzionali a sopperire ad una carenza di liquidità di e NTro contemporaneamente era stato deliberato e sottoscritto (anche da un consistente aumento di capitale della società. NT Senonché, i bilanci di degli esercizi 2011, 2012 e 2013, di epoca coeva alla concessione dei finanziamenti, documentano un risultato operativo lordo pesantemente negativo (-2.514.438 2011, -3.423.510 nel 2012 e -2.742.360 nel
2013) nonché perdite di esercizio consistenti e in considerevole aumento (-
4.317.680 nel 211, -4.637.124 nel 2012 e -20.508.949 nel 2013) e una gestione r.g. n. 6254/2021 8 finanziaria anch'essa di segno negativo (-600.226 nel 2011, -1.030.227 nel 2012 e -
932.710 nel 2013). Dati tutti univocamente indicativi di una situazione di crisi, NT se non di vera e propria insolvenza, nella quale versava al momento della concessione dei finanziamenti (aprile – dicembre 2012), al pari del rapporto tra indebitamento (21,2 milioni di Euro nel 2021 e 25 milioni di Euro nel 2022) e patrimonio netto (9,1 milioni di Euro nel 2021 e 6,4 milioni nel 2022). Del resto, NT la , società operante nel campo dell'editoria e titolare di una nota testata giornalistica (L'Unità), scontava con ogni probabilità la crisi del settore editoriale, ulteriormente acuita in conseguenza delle modifiche normative (v.
DL 223/2010), in base alle quali i contributi alle testate giornalistiche, precedentemente erogati sulla base delle tirature e non delle copie effettivamente vendute, dovevano essere invece calibrati in funzione delle copie vendute e non solo di quelle distribuite.
Deve dunque ritenersi, contrariamente a quanto dedotto nel lodo arbitrale, NT che in ragione delle assai precarie condizioni economiche e finanziarie di i finanziamenti concessi in rapida successione dal suo secondo maggior azionista fossero funzionali a sopperire più che a temporanee deficienze di liquidità alla cronica incapacità della società di operare sul mercato con mezzi normali. La situazione era dunque tale da richiedere una capitalizzazione e non continue iniezioni di liquidità dei soci.
La circostanza poi che in quello stesso periodo (marzo 2012) l'aumento di capitale (di 8,3 milioni di Euro) fosse stato deliberato ed effettivamente NTro sottoscritto anche dalla stessa non esclude affatto la sussistenza dei presupposti di operatività delle previsioni contenute nell'art. 2467 comma secondo c.c., dimostrando anzi come l'odierna appellante avesse deliberatamente optato per una parziale traslazione del rischio d'impresa in capo al ceto creditorio, limitando il conferimento ad una parte delle risorse di cui intendeva disporre in favore della partecipata. Peraltro, è appena il caso di rilevare che nemmeno il consistente aumento di capitale sarebbe valso a scongiurare il ricorso ad una procedura concorsuale, che si concretizzò con la presentazione, il 01.08.2014, di domanda di ammissione al concordato preventivo.
r.g. n. 6254/2021 9 7. In ordine al quarto motivo, occorre rilevare che nel dispositivo della sentenza appellata, al primo punto, il Tribunale ha così statuito: “Rigetta le domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che il credito di rimborso vantato da in liquidazione ha natura postergata ex art. NTroparte_3
2467 c.c. rispetto al soddisfacimento degli altri creditori concordatari di rango NTro chirografario”. Nel giudizio di primo grado aveva conclusivamente richiesto di accertare e dichiarare che il proprio credito, vantato nei confronti di NT
in liquidazione, “pari ad euro 6.190.003,00, non ha natura postergata” e che di NTro conseguenza aveva titolo di essere soddisfatta nella procedura concordataria pendente in ragione di quell'importo nella medesima percentuale accordata ai creditori di rango chirografario.
Non è dato dunque ravvisare nel dispositivo della sentenza l'accertamento di un credito di GHR di minore entità rispetto a quello dedotto in domanda, pur avendo nella motivazione il Tribunale ritenuto che la società attrice non avesse compiutamente assolto il proprio onere probatorio con riferimento al finanziamento erogato in data 24.12.2012, senza che peraltro nessuna delle controparti (la società debitrice e il liquidatore giudiziale del concordato preventivo) avesse eccepito la mancata prova di detta erogazione e la conseguente minore entità del credito. Invero, la società debitrice, pur palesando dubbi sul corredo probatorio dell'ultima operazione di finanziamento, quella del dicembre 2012, si era limitata ad eccepire la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria nascente da detta operazione. Le argomentazioni spese costituiscono tuttavia un fuor d'opera nella sentenza, stante la loro non pertinenza rispetto alla domanda e alla decisione, avendo, come detto, il Tribunale respinto la domanda di accertamento della natura non postergata del credito di Euro 6.190.003,00 (e non di Euro 4.190.003,00) e la conseguente domanda di accertamento del diritto di partecipare al concorso quale creditore chirografario di NTroparte_6
per l'importo di Euro 6.190.003,00 (e non di Euro 4.190.003,00). Non si ravvisa dunque alcuna violazione del principio della domanda.
8. Non si provvede sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti risultate vittoriose all'esito del giudizio.
r.g. n. 6254/2021 10 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello nei termini di cui in parte motiva;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
16.12.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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