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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.12.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6163/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, opponente rappresentato Pt_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Maria Cammaroto;
contro
(c.f. ), opposto rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Antonella Lamura e Nicoletta Maiello. oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato il 7 novembre 2022 l' di Messina, in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 570/2022 emesso in data 08.09.2022 dal Tribunale di Messina - Sez. Lavoro (proc. n. 3751/2022 R.G.) con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_1
€ 11.836,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in € 21,50 per spese e in € 270,00 per compenso professionali oltre spese generali, iva e cpa.
Eccepiva l'incompetenza del giudice adito, avuto riguardo al luogo di residenza dell'attore
(Procida), in favore del Tribunale di Napoli. Rilevava, altresì, che il decreto ingiuntivo opposto era stato emanato su ricorso giudiziario improcedibile in quanto non era stato proposto ricorso amministrativo prima della domanda giudiziale incoata. Eccepiva l'inammissibilità della domanda per mancanza della domanda amministrativa, la decadenza triennale dall'azione sia avuto riguardo alla originaria decorrenza della prestazione (1984) e al suo pagamento fino al 1997 sia avuto riguardo alla domanda amministrativa che l'erede assume proposta in data 04.05.1999 nonché la prescrizione quinquennale del diritto preteso. Infine, contestava la fondatezza del credito rilevandone l'inesistenza.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'incompetenza del giudice adito e la nullità del decreto opposto, l'improcedibilità e la decadenza dell'azione, la prescrizione del diritto e comunque l'infondatezza della pretesa e, per l'effetto, che venisse dichiarato nullo ovvero, in subordine, che venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 570/2022, dell'importo di € 11.836,76 emesso dal
Tribunale di Messina. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
2. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 13.04.2025 CP_1 Controparte_1 deducendo, nel merito, di essere unico erede di nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Messina il 10.03.1997, giusto testamento olografo del 22.02.1985, e che, in tale qualità il 04.05.1999 richiedeva all' la corresponsione degli arretrati spettanti al de cuius in virtù delle Pt_1 sentenze della Corte Costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 sulla pensione n. 35010757, categoria
SO/ART di cui il era titolare. Evidenziava che, in riscontro a detta istanza, con missiva del Per_1
07.09.1999, l' rimetteva il mod. RIB01 col quale, nel quantificare in £ 22.919,170 - pari a € Pt_1
11.836,76 - la somma spettante per titolo, rappresentava la necessità della copia della denuncia di successione di morte di integrata con il credito così come quantificato. Persona_1
Lamentava che, nonostante il avesse ottemperato mediante presentazione Controparte_1 all'Agenzia delle Entrate di Messina (prot. 169388 in data 24.11.2004) della dichiarazione di successione integrativa numero 38, volume 2403 e la successiva sua rimessione all' di Messina, Pt_1
l'Istituto non provvedeva a corrispondere la somma di cui si era riconosciuto debitore.
Rappresentava quindi che, a fronte del silenzio serbato dall'Istituto, iniziava una fitta corrispondenza con il proprio legale che provvedeva periodicamente a costituire in mora l'Ente debitore. Evidenziava che in data 11.11.2021 rinviava all' copia conforme della dichiarazione Pt_1 di successione integrativa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Messina in data 25.10.2021, a seguito della cui trasmissione veniva rilasciata la ricevuta prot. 4800.11/11/2021.0644100 Pt_1 dell'11.11.2021. Veniva, quindi, nuovamente diffidato l'Istituto, affinché provvedesse al pagamento, il quale dapprima riscontrava la richiesta eccependo la decorrenza del termine di prescrizione e, successivamente, la mancanza in atti di apposita domanda di rate maturate e non riscosse da parte degli eredi.
Contestava l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito nonché della improcedibilità della domanda per mancata proposizione del ricorso amministrativo rilevando che non era mai stata in contestazione la spettanza del diritto né la misura dello stesso, ragion per cui non vi era motivo di ricorrere in via amministrativa. Anche con riferimento alla presunta inammissibilità del ricorso monitorio per mancanza della domanda l'opposto rilevava che le missive inviate dall' Pt_1
2 per richiedere ulteriore documentazione non solo presupponevano la presentazione della domanda amministrativa ma ad essa facevano riferimento indicandone la presentazione in data 04.05.1999.
Contestava altresì l'eccezione di decadenza rilevando che l'opposto non era tenuto a introdurre il ricorso amministrativo in quanto non era controverso il diritto alla prestazione né la misura della stessa ma solo il suo pagamento avendo l' riconosciuto non solo la spettanza del credito ma Pt_1 anche la sua entità quantificata in £ 22.919.170 pari a € 11.836,76. Evidenziava anche che il decorso della eccepita prescrizione era stato interrotto con le numerose lettere di costituzione in mora notificate all' nel corso degli anni. Pt_1
Chiedeva, pertanto, previa concessione della clausola di provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, che venisse rigettata l'opposizione condannando, per l'effetto, l' alla refusione Pt_1 delle spese e onorari di giudizio in favore delle procuratrici antistatarie.
3. L'udienza del 10.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4. Ordine di trattazione logico impone di esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente.
Occorre quindi richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare la diposizione di cui all'art. 444 c.p.c. secondo cui “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo
442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza
l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.”.
Ciò premesso, dall'esame del ricorso e dalla documentazione versata in atti, risulta che l'opposto ha agito in giudizio nella qualità di erede di giusto testamento olografo del Persona_1
22.05.1985, il quale era nato a [...] il [...] e deceduto a Messina il 10.03.1997, con ultimo domicilio in Messina via Perugia.
L'eccezione di incompetenza risulta pertanto infondata.
5. Quanto alla eccepita improcedibilità del ricorso monitorio occorre rilevare che dalla documentazione in atti si evince che con comunicazione del 07.09.1999 l' di Messina, in Pt_1 riscontro alla richiesta di arretrati spettanti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzione
n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 presentata dall'opposto in data 04.05.1999, riconosceva il diritto al pagamento dell'importo pari ad euro € 11.836,76 e chiedeva l'invio entro il termine di trenta giorni della copia della denuncia di successione presentata all'Ufficio del Registro competente.
Va pertanto rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso.
3 6. Con riferimento all'eccepita decadenza ex art. 47 DPR 1970 n. 639 si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “
2. L'art. 47 comma 6 D.P.R. n. 639/1970 prevede che: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte".
3. La disposizione in esame distingue tra adempimento e pagamento, il primo riferibile alle prestazioni "riconosciute solo in parte", il secondo agli accessori del credito.
4. Dalla interpretazione letterale, ed in particolare dalla precisa contrapposizione tra adempimento e pagamento, divisata dal legislatore, risulta che la decadenza non sia applicabile alle prestazioni riconosciute ma pagate solo in parte. E ciò proprio in considerazione del fatto che ai fini della sussistenza della decadenza in esame il pagamento rileva solo quando ha per oggetto gli "accessori del credito", e non anche il credito stesso.” (Cass. 2024 n. 34220)
Orbene atteso che nel caso di specie la prestazione è stata riconosciuta in via amministrativa ma non pagata non trova applicazione nel caso di specie la decadenza ex art. 47 cit.
6. Infine con riferimento all'eccezione di prescrizione si richiama preliminarmente la sentenza della
Corte Costituzionale n. 69 del 2014 secondo cui “È costituzionalmente illegittimo l'art. 38, comma 4 d.l.
6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che i termini di decadenza e prescrizione, fissati dal precedente comma 1, lett. d), relativamente al diritto ad accessori o a ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute, si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. La disposizione censurata - stabilendo che, in assenza di una decisione di primo grado, il diritto a prestazioni previdenziali accessorie o a ratei arretrati si estingua ove la domanda non risulti, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza (decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) od in quello quinquennale di prescrizione - vulnera il principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, in quanto, anteriormente a tale intervento legislativo, il titolare del diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute confidava, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, sul fatto che il diritto stesso fosse soggetto unicamente all'ordinaria prescrizione decennale (sentt. n. 111 del 1998, 525 del 2000, 191 del 2005, 234 del 2007, 74 del 2008, 206, 236 del 2009, 71, 257, 271 del 2011, 103, 170 del 2013).”
Va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dall' atteso che risultano in atti Pt_1 successivamente alla lettera dell' del 7.9.1999 di riconoscimento degli arretrati spettanti, la Pt_1 lettera di diffida del 7.4.2004, del 5.1.2011, del 4.1.2013, del 5.1.2015, del 5.1.2018 e del 18.1.2022.
Le superiori considerazioni impongono l'integrale rigetto dell'opposizione. Ne consegue la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
4 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in Pt_1
€ 1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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