Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3309/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonino La Parte_1 C.F._1
Rocca, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Giannico, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: assegni per il nucleo familiare
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25.10.2024, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare con riguardo al periodo compreso tra il
16.10.2023 e il 30.06.2024 e, per l'effetto, condannarsi l' alla relativa erogazione. Con CP_1
condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo l'infondatezza del ricorso in ragione dell'avvenuta CP_1
corresponsione delle somme richieste. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che l'Assegno per il Nucleo Familiare (c.d. ANF) è una prestazione economica finalizzata a ridurre la situazione di bisogno che può derivare dal carico di famiglia ed erogata dall' ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni CP_1 economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e dei pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
Tanto premesso, occorre rilevare che è documentato (e, ancor più, incontestato) che l' abbia CP_1 provveduto ad erogare la prestazione richiesta in data antecedente all'instaurazione del presente giudizio.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo