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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6034 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5814 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
26/04/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 difeso da sé in qualità di Avvocato
APPELLANTE
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. DEL VECCHIO Controparte_1 P.IVA_1
RN (c.f. ); C.F._2
APPELLATA
E
(c.f. ),. CP_2 P.IVA_2
APPELLATA
E
Controparte_3
(c.f. ), difesa dall'Avv. TRENTO SERAFINO (c.f.
[...] P.IVA_3
); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3696/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 02/03/2021.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma contrariis reiectis:
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 3696/2021 resa dal Tribunale di Roma per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3696/2021 emessa dal
Tribunale di Roma Sezione civile nell'ambito del giudizio n. 53555/2016 rgac depositata il 3/3/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado come di seguito riportate e trascritte, previa ammissibilità della istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti anche del PM. in sede e dell'Ing. abitante in CP_4
Roma e delle altre parti già proposte in primo grado e non rinunciate:
◦ "a) dichiarare la falsità materiale dei verbali di sopralluogo e della perizia redatta dall'ing. depositata nella procedura esecutiva n.2107/2012 R.G.E. CP_4 immobiliari del Tribunale di Roma Giudice dott. Lydia Deiure accertando che il contenuto della stessa non corrisponde agli atti catastali e soprattutto non tiene conto del cambio di destinazione urbanistica risultante anche dalla visura catastale a decorrere dal
7/1/2013 per effetto della SCIA presentata al Comune di Roma con pagamento degli oneri-costo di costruzione";
◦ "b) Accertare e dichiarare che il valore dell'immobile sito in Roma alla Via
Circonvallazione Nomentana n-. 462 è di €.4.200.000,00 o quell'altro maggiore o minore stabilito dalla CTP di Roma con la sentenza n. 265/51/2008";
◦ "c) Accertare e dichiarare che l'immobile di Roma Via Fabio Massimo n.60 scala B piano 3° è di gran lunga superiore alla valutazione effettuata dall'Ing. CP_4 giusta perizia del dott. ;
[...] Per_1
◦ "d) Accertare e dichiarare l'esclusione dell'immobile di cui al punto c) della garanzia dei mutui essendo sufficiente l'immobile di cui al punto a) a coprire l'intera debitoria vantata dalla Banca/creditrice";
◦ "e) Dichiarare responsabili per la falsità, e previo accertamento giudiziale, degli atti pubblici il notaio rogante e sia i tecnici e per l'effetto condannarli in solido o separatamente secondo giustizia l'intero importo dei mutui per come concessi ed erogati originariamente oltre accessori e spese processuali e quant'altro consequenziale";
◦ "f) Dichiarare responsabile per la falsità, e previo accertamento giudiziale r.g. n. 2 l'ing. e per l'effetto condannarlo a rimborsare alla creditrice l'intero CP_4 importo dei mutui per come originariamente concessi ed erogati oltre accessori e spese processuali e quant'altro consequenziale";
◦ "g) In ogni caso: 1) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità di tutti i verbali ed in particolare di quello del 4/3/2014 redatti dall'ing. 2) condannare in CP_4 via generale i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'istante da liquidarsi nell'importo delle rate già corrisposte alla Banca o a quell'altra maggiore o minore somma di giustizia a decorre dalla data di stipula dei mutui oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
3) vittoria di spese e competenze del giudizio del giudizio"”.
Conclusioni di : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_3
Appello, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano perché infondate,
1. rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3696/2021 del Tribunale di Roma , con la integrale conferma della impugnata sentenza;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio nonché al pagamento di una somma ex art. 96 3° comma c.p.c.".
Conclusioni di “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis CP_1 reiectis, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello, stante l'inammissibilità delle domande spiegate dall'Avv. e la carenza di legittimazione passiva di Pt_1 [...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di CP_1 lite ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i.".
FATTO E DIRITTO
La controversia oggetto del giudizio nasce dall'ipotesi dell'Avv.
[...]
di trovarsi di fronte a una falsificazione materiale di alcuni documenti Parte_1 prodotti nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di
Roma. Nell'arco del procedimento R.G. n. 53555/2016, intenta una querela di Pt_1 falso contro e soggetti Controparte_2 Controparte_5
r.g. n. 3 coinvolti nell'esecuzione, contestando in particolare la perizia di stima redatta dall'Ing.
e alcuni atti pubblici legati alla compravendita e ai mutui. CP_4
Il Tribunale di Roma, nel risolvere la controversia, ha affermato che la relazione del CTU nominato dal giudice – in questo caso l'ingegnere – non è atto pubblico CP_4 che disponga di fede privilegiata, ma si configura come mero ausilio valutativo e tecnico. Se il CTU redige un verbale per fatti avvenuti alla sua presenza, solo allora quel verbale potrebbe essere oggetto di querela;
invece, le valutazioni e le conclusioni della consulenza tecnica restano fuori dal perimetro del rimedio.
La domanda prospettata da viene così giudicata inammissibile: non è Pt_1 possibile utilizzare la querela di falso contro il contenuto di una CTU, ma bisogna contestare i suoi errori procedurali e sostanziali attraverso l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., davanti al Giudice dell'Esecuzione. Tale procedura garantisce un controllo sulla regolarità della perizia e consente al debitore o a chi abbia interesse di fare valere vizi, errori o omissioni rilevanti ai fini della valutazione immobiliare.
Il Tribunale ha rilevato inoltre un difetto di legittimazione passiva: l'azione era stata diretta, in modo errato, contro la banca creditrice e l'utilizzatrice del bene, lasciando fuori dalla vocatio in judicio i soggetti realmente interessati, vale a dire il
CTU e i notai coinvolti nella redazione degli atti. Questo errore viene aggravato dal fatto che l'attore, essendo avvocato, avrebbe dovuto ben conoscere la natura dei rimedi processuali e le corrette modalità di instaurazione del contraddittorio.
La colpa grave che conduce alla condanna pecuniaria ex art. 96 c.p.c. si fonda proprio su questa superficialità nell'individuazione dello strumento processuale:
avrebbe potuto e dovuto utilizzare l'opposizione agli atti esecutivi, strumento Pt_1 specifico e appropriato per contestazioni di tale natura. La decisione di procedere con la querela, forzando un mezzo giuridico estraneo alla fattispecie, ha aggravato la posizione dell'attore, determinando la condanna al pagamento di € 2.000,00 a ciascuna delle parti convenute, e alla rifusione delle spese – liquidate in € 11.000,00 per ciascuna parte, nonostante non sia stata svolta alcuna attività istruttoria.
L'appello dell'Avv. si concentra su presunti errori di valutazione Pt_1 giuridica e omissioni motivazionali del giudice di primo grado. Ribadisce, in particolare, che la sua iniziativa era volta a contestare non solo la perizia, ma anche gli atti redatti dal CTU in qualità di pubblico ufficiale;
richiama inoltre la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del CTU, dei notai e del pubblico r.g. n. 4 ministero, sostenendo che la partecipazione delle convenute alla procedura esecutiva giustificava la loro legittimazione passiva. Egli solleva poi l'eccessività delle spese liquidate e l'assenza di colpa grave.
Ha quindi articolato i seguenti motivi di impugnazione:
1. Omessa/contraddittorietà della motivazione e violazione dell'Art. 195 c.p.c.: viene contestata l'inammissibilità della querela di falso sostenendo che l'azione era stata proposta avverso tutti gli atti compiuti dall'Ing. (inclusi i verbali di sopralluogo), CP_4 che riveste la qualità di pubblico ufficiale, e non solo contro il contenuto valutativo della perizia. Afferma che il Tribunale ha ignorato che l'attore aveva già proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, ma che tali doglianze erano state ignorate. Ribadisce che la querela di falso può essere proposta anche in via principale.
2. Omessa/carente motivazione sull'integrazione del contradittorio e legittimazione passiva: viene contestato il rigetto dell'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ing. del Notaio e del Pubblico CP_4 Per_2
Ministero (PM), che è parte necessaria in tale giudizio. Sostiene che le convenute
( e ) sono legittimate passivamente in quanto hanno partecipato alla CP_2 CP_1 procedura esecutiva.
3. Omessa pronuncia sui mezzi istruttori: l'Appellante contesta che il Tribunale non si sia pronunciato sull'ammissibilità della CTU e della prova testimoniale richieste in primo grado, prove che avrebbero dimostrato la falsità nella misurazione dell'immobile (risultato di mq. 856, non 639).
4. Violazione e falsa applicazione dell'Art. 96 c.p.c.: viene contestata la condanna al risarcimento del danno, ritenendo che il Tribunale sia andato oltre petitum
(soprattutto in relazione a , che non aveva formulato richiesta specifica) e CP_1 che l'attribuzione della colpa grave sia arbitraria, specialmente perché la querela di falso
è un rimedio previsto dal codice.
5. Illegittimità della condanna alle spese: la doglianza riguarda l'eccessività degli onorari liquidati (€ 11.000,00 ciascuno), chiedendone la riduzione al minimo edittale, dato che non era stata svolta alcuna attività istruttoria.
I convenuti, e , resistono in appello ricalcando la Controparte_2 CP_1 linea difensiva del primo grado: la querela è inammissibile, le domande estese ai verbali sono tardive, la CTU non è atto pubblico, la decadenza dai termini per le opposizioni r.g. n. 5 agli atti esecutivi è insanabile. Viene sottolineato che la semplice partecipazione alla procedura non attribuisce loro alcuna responsabilità diretta nei presunti falsi materiali.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 26/43/2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Va, in sintesi, riportato il ragionamento svolto dal tribunale, per poi verificarne la tenuta ai motivi di gravame.
1. Inammissibilità della querela di falso: Il Tribunale ha dichiarato preliminarmente l'inammissibilità della proposta querela di falso, assorbendo ogni altro profilo attinente al merito della causa. La querela di falso non è ammissibile contro la relazione del CTU
(Consulente Tecnico d'Ufficio) ai sensi dell'art. 195 c.p.c., in quanto in essa vengono soltanto trasfusi i risultati delle indagini tecniche compiute e non fa pubblica fede delle affermazioni, constatazioni o giudizi in essa contenuti.
2. Rimedi alternativi: Il contenuto della relazione di stima (perizia dell'Ing.
, se contestato, doveva essere censurato mediante l'opposizione agli atti esecutivi CP_4 ex art. 617 c.p.c., da proporre dinanzi al Giudice dell'Esecuzione. L'attore non ha mosso alcuna contestazione in merito alla valutazione fatta dall'esperto nel corso della procedura esecutiva.
3. Difetto di legittimazione passiva: Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle convenute. È stato osservato che in giudizio erano state evocate solo la banca (creditrice procedente) e (locataria di un immobile CP_1 pignorato), ma non i presunti responsabili del falso (l'Ing. il Notaio e il CP_4 Per_3
Notaio . Per_2
4. Colpa grave (Art. 96, comma 3, c.p.c.): Il Tribunale ha ritenuto che sussistesse la colpa grave in capo alla parte soccombente, l'attore. Tale colpa grave deriva dall'aver agito in giudizio con la querela di falso "in presenza di un rimedio specifico che si è scelto di non azionare" (ovvero l'opposizione ex art. 617 c.p.c.), ed è stata qualificata in modo particolare anche in considerazione della qualifica di avvocato della parte attrice
Osserva la Corte quanto segue.
Sul primo motivo.
L'ipotesi ivi formulata contrasta in modo netto con le conclusioni dell'attore in r.g. n. 6 primo grado, per giunta espressamente riportate nella sentenza impugnata (alle pagg. 2 e
3 qui richiamate). La querela era chiaramente rivolta contro la relazione della CTU.
Sul secondo motivo.
L'atto di citazione per querela di falso era stato notificato soltanto a
[...]
ed alla , sebbene tra le domande che l'attore aveva CP_2 CP_1 proposto vi fossero anche quelle rivolta contro il Notaio rogante e l'ing. (… E) CP_4
Dichiarare responsabili per la falsità, e previo accertamento giudiziale, degli atti pubblici anzidetti il notaio rogante e sia i tecnici e per l'effetto condannarli in solido o separatamente secondo giustizia a rimborsare alla creditrice l'intero importo dei mutui per come concessi ed erogati originariamente oltre accessori e spese processuali e quant'altro consequenziale;
F) Dichiarare responsabile per la falsità, e previo accertamento giudiziale l'ing. e per l'effetto condannarlo a rimborsare CP_4 alla creditrice l'intero importo dei mutui per come originariamente concessi ed erogati oltre accessori e spese processuali e quant'altro consequenziale).
L'appellante lamenta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del
Notaio e dell'Ing. Poteva, in realtà, ricorrere un'ipotesi di nullità della citazione CP_4 perché non notificata ai contradditori;
ma correttamente il tribunale non ne ha ordinato la rinnovazione versandosi nell'ipotesi della notifica della citazione totalmente omessa il che determina non una semplice nullità ma un'inesistenza della notificazione, cioè la totale mancanza materiale dell'atto notificato. In questo caso, non si instaura alcun rapporto processuale tra il giudice e il destinatario dell'atto, e la conseguenza è una nullità assoluta ed insanabile: il processo non può proseguire e gli atti compiuti sono privi di efficacia. Né poteva venire in discussione l'integrazione del contraddittorio a fronte di un'azione giudicata inammissibile in limine litis.
Sul terzo motivo.
Il relativo scrutinio è irrilevante a fronte della confermata inammissibilità della querela di falso.
Sul quarto motivo.
Il tribunale ha fatto applicazione dell'art. 96, comma 3 cpcp che prescinde dalla domanda di parte. La circostanza che un rimedio (la querela di falso) sia astrattamente previsto dall'ordinamento non ne giustifica l'impiego avventato in ipotesi che, per consolidata giurisprudenza, non l'ammettono.
r.g. n. 7 Sul quinto motivo.
Il tribunale ha liquidato le spese in 11.000,00 euro per ciascuna delle controparti.
L'importo rientra nei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e, contrariamente all'assunto dell'appellante, il compenso per la fase istruttoria spetta anche se in concreto non si svolgano udienze specifiche, essendo sufficiente l'esame dei documenti prodotti dalla controparte. Del resto l'esame del fascicolo di primo grado evidenzia che si sono svolte più udienze di trattazione.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25711 del 19 settembre 2025 ha ribadito il principio per cui il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio.
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso in favore di ciascuna delle controparti costituite delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 8