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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3155/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6290/2023 emessa in data 15 giugno 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
cf rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Jacopo Arcangeli PEC
; Email_1
[...]
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott.
Notaio in Roma, Rep. 37875, Raccolta 7313, del 22 marzo 2024 Persona_1
PEC t;
Email_2 APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 14 dicembre 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 6290/2023 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 15 giugno 2023 con cui era dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta liquidazione nel corso del grado della provvidenza oggetto di domanda (indennità di accompagnamento) e disposta la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, ponendo la restante frazione, liquidata in euro 500,00 a carico dell' CP_1
Con l'appello è stato oggetto di critica sia la regolamentazione delle spese in quanto avvenuta al di fuori delle ipotesi consentite dall'art.92 c.p.c., sia la misura delle spese che si è sostenuto fosse inferiore ai minimi dovuti per lo scaglione applicabile in ragione del valore della controversia.
L' si è costituito in giudizio e, sostenendo la derogabilità dei minimi tariffari CP_1 qualora la causa risulti di facile trattazione o in ragione della serialità della stessa, ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 11 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, preso atto che nel corso del giudizio instaurato, successivamente al decreto di omologa definitivo, per la condanna di al pagamento dell'indennità di accompagnamento, dichiarava CP_1
Pag. 2 di 11 la cessazione della materia del contendere e compensava, per la metà, le spese di lite «stante l'assenza di questioni giuridiche di sorta, ma vertendosi soltanto su questioni connesse al ritardo nel pagamento».
Avverso detta statuizione, propone i motivi di Parte_1 impugnazione di seguito indicati.
Con il primo motivo egli avversa la regolamentazione delle spese processuali avvenuta con la compensazione della metà «stante l'assenza di questioni giuridiche di sorta», assumendo che tale motivazione sia espressione del difetto dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e dunque o di una soccombenza reciproca ovvero di un mutamento della giurisprudenza sul punto ovvero, ancora, di una ipotesi riconducibile alle «gravi ed eccezionali ragioni».
Con il secondo motivo, si evidenzia che l'importo determinato dal Tribunale a titolo di spese non sarebbe corrispondente ai minimi tariffari poiché, avuto riguardo all'importo poi concretamente liquidato dall' di euro 9.969,92, ciò CP_1 avrebbe comportato l'applicazione dello scaglione compreso tra € 5.200,00 e €
26.000,00 e, considerate le varie fasi celebrate, studio, introduttiva e decisionale, in applicazione del D.M. n. 55/2014 avrebbe dovuto liquidarsi l'ammontare di €
1.863,00 (Fase di studio € 464,50; Fase introduttiva € 388,50; Fase decisionale
€ 1.010,50).
Inoltre, ad avviso dell'appellante, su tale importo, avrebbe dovuto essere riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis del D.M. n.
55/2014 (così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 8 marzo
2018, n. 37), avendo redatto gli atti depositati nel giudizio di primo grado con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
Con l'ultimo motivo di appello, censura l'omessa condanna dell' al rimborso CP_1 del contributo unificato versato, nonostante avesse già formulato tale richiesta nell'atto introduttivo del giudizio ed allegato al fascicolo di parte la ricevuta del relativo pagamento.
L'appello va parzialmente accolto nei limiti di seguito specificati.
Va premesso che, la controversia in esame, introdotta il 2 marzo 2023, soggiace al disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come novellato ad opera del D.L. 12
Pag. 3 di 11 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, in base al quale «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Come è noto, sulla previsione è intervenuta la Corte costituzionale, che, con sentenza del 14 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione laddove non prevede che il Giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe
«gravi ed eccezionali ragioni».
Il giudice delle leggi ha ritenuto lesivo del canone di ragionevolezza «l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata». Ha in tal modo escluso che le ipotesi enucleate dal legislatore potessero costituire casi tassativi (osservando che «la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo -art. 111, primo comma, Cost.- e del diritto alla tutela giurisdizionale - art. 24, primo comma, Cost.- perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti»).
Ha ulteriormente chiarito che «le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
Pag. 4 di 11 dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» (Corte cost. 77/2018).
Trattandosi di una condizione così connotata il Giudice è tenuto ad individuare i caratteri, concomitanti e cumulativi, della gravità ed eccezionalità esplicitandoli nella motivazione della sentenza (Cass. n. 273/2023; Cass. n. 6835/2022; Cass.
n. 1950/2022; Cass. n. 3977/2020).
Si tratta di un onere non assolto dal Tribunale che ha affermato che < di questioni giuridiche di sorta>> e la circostanza che si discutesse del << ritardo dell'amministrazione dell'adempimento ragioni giustificative della compensazione.
Viceversa, l'assenza di questioni giuridiche peculiari da esaminare è fattore che incidere sul quantum debeatur ossia sull'entità dei compensi professionali giustificando, come “indice rivelatore” della semplicità della controversia, una liquidazione in corrispondenza ai minimi tariffari, ma giammai incidere sull'an debeatur .
Del pari il ritardato adempimento dell'ente previdenziale, che era intervenuto dopo il primo accertamento con ATP regolarmente comunicato dall'interessato al pari della documentazione necessaria all'erogazione, non rappresenta un dato a favore dell'ente, ma semmai a sfavore.
Nel caso, per altro, l'originario ricorrente aveva, prima di intraprendere l'azione giudiziaria, percorso tutte le vie idonee ad evitare che la lite approdasse nuovamente dinnanzi al giudice, poiché, dopo l'emissione del decreto di omologa dell'ATP che si collocava al 22 settembre 2022, aveva notificato il provvedimento definitivo all' il 4 ottobre 2022, avendo già, il 28 settembre 2022, rimesso CP_1 all' il modello AP 70, ed aveva, dopo avere ottemperato a tali incombenti, CP_1 atteso il decorso dei 120 giorni (che scadevano nel febbraio 2022) cd “spatium deliberandi” affinché l'ente di determinasse, depositando il ricorso il 2 marzo
2023.
Già questo Collegio si è espresso (v. sent. 2994/2024) evidenziando che la formula, enucleata a seguito dell'intervento manipolativo della Corte
Costituzione sul dettato dell'art. 92 c.p.c. scaturito dalla novella del 2014, per
Pag. 5 di 11 quanto costituisca una formula elastica, prevista per consentire l'adeguamento ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, non consente neppure di valorizzare come grave ed eccezionale ragione l'intervenuto pagamento della prestazione nel corso del processo.
L'adempimento spontaneo è, infatti, una possibile evoluzione del giudizio, che, per quanto meritevole, in quanto capace di incidere sui tempi di definizione della causa e determinare la cessazione della materia del contendere, non appare né
«grave» né tantomeno «eccezionale», trattandosi, peraltro, di due condizioni che devono sussistere cumulativamente per giustificare la compensazione.
Ciò a prescindere dal momento in cui l'adempimento sia avvenuto, potendo semmai il dato temporale che segna l'avverarsi di tale evento, a seconda dei casi, incidere sull'an di determinati compensi laddove sia capace di elidere una fase
(come la fase di trattazione/istruzione) o solo sul quantum della misura dei compensi dovuti alla parte vittoriosa per ciascuna fase (potendo determinare un più ridotto impegno difensivo).
Di tale opinione si trae conferma dalla Cassazione che ha escluso che la condotta processuale della controparte come la mancata opposizione dell'amministrazione convenuta o l'attività difensiva espletata, possa di sé giustificare la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 25542/2023, 25541/2023,
25539/2023).
Così è avvenuto nel caso di specie poiché l'interessato è stato comunque costretto a dare inizio ad un giudizio, per giunta dopo avere ottenuto il provvedimento definitivo favorevole in sede di ATP ed averlo notificato all'ente previdenziale.
In relazione alla misura delle spese liquidate dal Tribunale, va osservato che sia che si abbia riguardo all'importo concretamente liquidato pari ad euro 9.969,92 sia che si abbia riguardo al criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. che concerne le cause relative alle prestazioni assistenziali (Cass. n.
Pag. 6 di 11 21190/2018, n. 18962/2015, SS.UU. n. 10455/2015) che prevede che, se il titolo è controverso (nel caso la domanda era stata anche di accertamento del diritto), il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni si perviene all'applicazione dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00.
Pertanto, i minimi tariffari corrispondenti ai valori medi dimidiati per fase di studio, introduttiva e decisionale sono determinati in euro 1.863,00.
Se ne ricava che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza in euro
500,00 è inferiore ai minimi di legge.
Va, infatti, ricordato che a seguito della modifica dell'art. 4, I comma, dm
55/2014 ad opera del DM 37/2018 (che ha previsto che i valori medi «…possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento…» e per la fase istruttoria ha previsto che è possibile la «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento») non è più possibile, neppure motivatamente (come poteva, viceversa, essere disposto in precedenza, fatta salva l'impossibilità di liquidare importi puramente simbolici ed irrispettosi del decoro della professione forense), operare una deroga ai minimi tariffari (ex multis: Cass. 5 maggio 2023 n. 11788, ma anche in precedenza Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
Su tale aspetto si è pronunciata oramai ripetutamente la Cassazione evidenziando l'impatto della modifica del dettato del DM n. 55/2014 dovuto al DM n. 37/2018.
Si è pertanto affermato che per i compensi sottoposti al regime introdotto dal
D.M. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima prevista dal dm dei parametri medi
«e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale» evidenziandosi che «I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio
Pag. 7 di 11 ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE
4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolta» (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì Cass. n. 11788 del
2023, n. 24363 del 2024 e n. 21386 del 2024).
Pertanto, contrariamente all'assunto dell'ente previdenziale appellato le tariffe professionali sono inderogabili nei minimi a partire dall'applicazione del DM n.
37/2018 già in vigore al momento di instaurazione del primo grado del giudizio che risale a marzo 2023.
Ai fini della quantificazione dei compensi va rilevato che sin dal primo grado del giudizio era operante il DM 13 agosto 2022 n. 147 che ha incrementato la misura dei compensi per fase e che va applicato nel giudizio con liquidazione di un importo pari ad € 1863,00 esattamente corrispondente a quello indicato dall'apellante.
Non si ritiene accordabile, invece, il domandato incremento ex art. 4, comma 1- bis, DM n. 55/2014.
La citata disposizione prevede che «Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha sottolineato che «La maggiorazione fino al 30% sui compensi (ex art. 4 comma 1-bis d.m. n. 55/2014) per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica ha senso se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione
Pag. 8 di 11 davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto» (Cassazione civile, Sez. II, 27/07/2023, n. 22762).
Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame: il numero di documenti depositati ed allegati all'atto introduttivo di primo grado è pari a cinque e solo in relazione a quattro era prevista la modalità di redazione di cui si è detto, tutti, peraltro, di esigue dimensioni. Il motivo, pertanto, va rigettato.
In ordine alla richiesta di rimborso del contributo unificato di cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale, deve dirsi che la statuizione di condanna alle spese di lite implica sempre come necessario e naturale effetto ex lege- e come tale non necessitante una apposita statuizione espressa- l'obbligo di rimborso del contributo unificato versato dalla parte che ha depositato l'atto introduttivo e che sia vittoriosa.
Infatti, “In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art.
13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione» (Cassazione civile, Sez. I, 10/07/2019, n
.18529; Cassazione civile, Sez. VI, 23/09/2015, n. 18828; Cassazione civile, Sez.
VI, 20/11/2015, n. 23830).
Dunque, in primo luogo non può ritenersi un'messa pronuncia, poi, anche per effetto dell'attuale statuizione, che è parzialmente sostitutiva di quella di primo grado (limitatamente al regolamento delle spese di lite), l'appellato deve rimborsare all'appellante, oltre alle spese di lite anche il contributo unificato eventualmente versato dalla parte vittoriosa (che è tale in base al criterio della
Pag. 9 di 11 soccombenza virtuale in primo grado ed a quello della soccombenza reale in appello) per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese del presente grado vanno definite avuto riguardo, per la determinazione del valore, al disputatum con il correttivo del decisum e dunque all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (euro 1863,00) e quella già riconosciuta in primo grado (euro 500,00) ossia euro 1.363,00 e conseguente applicazione del secondo scaglione del dm 147/2023 tabella 12 e dei valori medi dimezzati per fase di studio introduttiva e decisionale pari nel complesso ad euro 961,50 (536/2+536/2+851/2).
In ordine a tale criterio per la definizione del valore della causa in appello avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali vedasi Sez. Un.,
n. 19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n.
27274/2017 e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
Dette spese vanno, per entrambi i gradi, distratte in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 14 dicembre 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 6290/2023 emessa il giorno 15 giugno 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, e condanna l' alla rifusione delle spese del primo CP_1 grado che liquida in euro 1.863,00 oltre IVA, CPA e spese generali, oltre al rimborso del contributo unificato, che distrae in favore dell'Avv. Jacopo
Arcangeli.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 961,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre
Pag. 10 di 11 al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avvocato
Jacopo Arcangeli, dichiaratosi antistatario.
Roma, 11 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3155/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6290/2023 emessa in data 15 giugno 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
cf rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Jacopo Arcangeli PEC
; Email_1
[...]
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott.
Notaio in Roma, Rep. 37875, Raccolta 7313, del 22 marzo 2024 Persona_1
PEC t;
Email_2 APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 14 dicembre 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 6290/2023 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 15 giugno 2023 con cui era dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta liquidazione nel corso del grado della provvidenza oggetto di domanda (indennità di accompagnamento) e disposta la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, ponendo la restante frazione, liquidata in euro 500,00 a carico dell' CP_1
Con l'appello è stato oggetto di critica sia la regolamentazione delle spese in quanto avvenuta al di fuori delle ipotesi consentite dall'art.92 c.p.c., sia la misura delle spese che si è sostenuto fosse inferiore ai minimi dovuti per lo scaglione applicabile in ragione del valore della controversia.
L' si è costituito in giudizio e, sostenendo la derogabilità dei minimi tariffari CP_1 qualora la causa risulti di facile trattazione o in ragione della serialità della stessa, ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 11 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, preso atto che nel corso del giudizio instaurato, successivamente al decreto di omologa definitivo, per la condanna di al pagamento dell'indennità di accompagnamento, dichiarava CP_1
Pag. 2 di 11 la cessazione della materia del contendere e compensava, per la metà, le spese di lite «stante l'assenza di questioni giuridiche di sorta, ma vertendosi soltanto su questioni connesse al ritardo nel pagamento».
Avverso detta statuizione, propone i motivi di Parte_1 impugnazione di seguito indicati.
Con il primo motivo egli avversa la regolamentazione delle spese processuali avvenuta con la compensazione della metà «stante l'assenza di questioni giuridiche di sorta», assumendo che tale motivazione sia espressione del difetto dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e dunque o di una soccombenza reciproca ovvero di un mutamento della giurisprudenza sul punto ovvero, ancora, di una ipotesi riconducibile alle «gravi ed eccezionali ragioni».
Con il secondo motivo, si evidenzia che l'importo determinato dal Tribunale a titolo di spese non sarebbe corrispondente ai minimi tariffari poiché, avuto riguardo all'importo poi concretamente liquidato dall' di euro 9.969,92, ciò CP_1 avrebbe comportato l'applicazione dello scaglione compreso tra € 5.200,00 e €
26.000,00 e, considerate le varie fasi celebrate, studio, introduttiva e decisionale, in applicazione del D.M. n. 55/2014 avrebbe dovuto liquidarsi l'ammontare di €
1.863,00 (Fase di studio € 464,50; Fase introduttiva € 388,50; Fase decisionale
€ 1.010,50).
Inoltre, ad avviso dell'appellante, su tale importo, avrebbe dovuto essere riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis del D.M. n.
55/2014 (così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 8 marzo
2018, n. 37), avendo redatto gli atti depositati nel giudizio di primo grado con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
Con l'ultimo motivo di appello, censura l'omessa condanna dell' al rimborso CP_1 del contributo unificato versato, nonostante avesse già formulato tale richiesta nell'atto introduttivo del giudizio ed allegato al fascicolo di parte la ricevuta del relativo pagamento.
L'appello va parzialmente accolto nei limiti di seguito specificati.
Va premesso che, la controversia in esame, introdotta il 2 marzo 2023, soggiace al disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come novellato ad opera del D.L. 12
Pag. 3 di 11 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, in base al quale «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Come è noto, sulla previsione è intervenuta la Corte costituzionale, che, con sentenza del 14 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione laddove non prevede che il Giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe
«gravi ed eccezionali ragioni».
Il giudice delle leggi ha ritenuto lesivo del canone di ragionevolezza «l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata». Ha in tal modo escluso che le ipotesi enucleate dal legislatore potessero costituire casi tassativi (osservando che «la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo -art. 111, primo comma, Cost.- e del diritto alla tutela giurisdizionale - art. 24, primo comma, Cost.- perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti»).
Ha ulteriormente chiarito che «le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
Pag. 4 di 11 dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» (Corte cost. 77/2018).
Trattandosi di una condizione così connotata il Giudice è tenuto ad individuare i caratteri, concomitanti e cumulativi, della gravità ed eccezionalità esplicitandoli nella motivazione della sentenza (Cass. n. 273/2023; Cass. n. 6835/2022; Cass.
n. 1950/2022; Cass. n. 3977/2020).
Si tratta di un onere non assolto dal Tribunale che ha affermato che < di questioni giuridiche di sorta>> e la circostanza che si discutesse del << ritardo dell'amministrazione dell'adempimento ragioni giustificative della compensazione.
Viceversa, l'assenza di questioni giuridiche peculiari da esaminare è fattore che incidere sul quantum debeatur ossia sull'entità dei compensi professionali giustificando, come “indice rivelatore” della semplicità della controversia, una liquidazione in corrispondenza ai minimi tariffari, ma giammai incidere sull'an debeatur .
Del pari il ritardato adempimento dell'ente previdenziale, che era intervenuto dopo il primo accertamento con ATP regolarmente comunicato dall'interessato al pari della documentazione necessaria all'erogazione, non rappresenta un dato a favore dell'ente, ma semmai a sfavore.
Nel caso, per altro, l'originario ricorrente aveva, prima di intraprendere l'azione giudiziaria, percorso tutte le vie idonee ad evitare che la lite approdasse nuovamente dinnanzi al giudice, poiché, dopo l'emissione del decreto di omologa dell'ATP che si collocava al 22 settembre 2022, aveva notificato il provvedimento definitivo all' il 4 ottobre 2022, avendo già, il 28 settembre 2022, rimesso CP_1 all' il modello AP 70, ed aveva, dopo avere ottemperato a tali incombenti, CP_1 atteso il decorso dei 120 giorni (che scadevano nel febbraio 2022) cd “spatium deliberandi” affinché l'ente di determinasse, depositando il ricorso il 2 marzo
2023.
Già questo Collegio si è espresso (v. sent. 2994/2024) evidenziando che la formula, enucleata a seguito dell'intervento manipolativo della Corte
Costituzione sul dettato dell'art. 92 c.p.c. scaturito dalla novella del 2014, per
Pag. 5 di 11 quanto costituisca una formula elastica, prevista per consentire l'adeguamento ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, non consente neppure di valorizzare come grave ed eccezionale ragione l'intervenuto pagamento della prestazione nel corso del processo.
L'adempimento spontaneo è, infatti, una possibile evoluzione del giudizio, che, per quanto meritevole, in quanto capace di incidere sui tempi di definizione della causa e determinare la cessazione della materia del contendere, non appare né
«grave» né tantomeno «eccezionale», trattandosi, peraltro, di due condizioni che devono sussistere cumulativamente per giustificare la compensazione.
Ciò a prescindere dal momento in cui l'adempimento sia avvenuto, potendo semmai il dato temporale che segna l'avverarsi di tale evento, a seconda dei casi, incidere sull'an di determinati compensi laddove sia capace di elidere una fase
(come la fase di trattazione/istruzione) o solo sul quantum della misura dei compensi dovuti alla parte vittoriosa per ciascuna fase (potendo determinare un più ridotto impegno difensivo).
Di tale opinione si trae conferma dalla Cassazione che ha escluso che la condotta processuale della controparte come la mancata opposizione dell'amministrazione convenuta o l'attività difensiva espletata, possa di sé giustificare la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 25542/2023, 25541/2023,
25539/2023).
Così è avvenuto nel caso di specie poiché l'interessato è stato comunque costretto a dare inizio ad un giudizio, per giunta dopo avere ottenuto il provvedimento definitivo favorevole in sede di ATP ed averlo notificato all'ente previdenziale.
In relazione alla misura delle spese liquidate dal Tribunale, va osservato che sia che si abbia riguardo all'importo concretamente liquidato pari ad euro 9.969,92 sia che si abbia riguardo al criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. che concerne le cause relative alle prestazioni assistenziali (Cass. n.
Pag. 6 di 11 21190/2018, n. 18962/2015, SS.UU. n. 10455/2015) che prevede che, se il titolo è controverso (nel caso la domanda era stata anche di accertamento del diritto), il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni si perviene all'applicazione dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00.
Pertanto, i minimi tariffari corrispondenti ai valori medi dimidiati per fase di studio, introduttiva e decisionale sono determinati in euro 1.863,00.
Se ne ricava che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza in euro
500,00 è inferiore ai minimi di legge.
Va, infatti, ricordato che a seguito della modifica dell'art. 4, I comma, dm
55/2014 ad opera del DM 37/2018 (che ha previsto che i valori medi «…possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento…» e per la fase istruttoria ha previsto che è possibile la «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento») non è più possibile, neppure motivatamente (come poteva, viceversa, essere disposto in precedenza, fatta salva l'impossibilità di liquidare importi puramente simbolici ed irrispettosi del decoro della professione forense), operare una deroga ai minimi tariffari (ex multis: Cass. 5 maggio 2023 n. 11788, ma anche in precedenza Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
Su tale aspetto si è pronunciata oramai ripetutamente la Cassazione evidenziando l'impatto della modifica del dettato del DM n. 55/2014 dovuto al DM n. 37/2018.
Si è pertanto affermato che per i compensi sottoposti al regime introdotto dal
D.M. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima prevista dal dm dei parametri medi
«e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale» evidenziandosi che «I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio
Pag. 7 di 11 ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE
4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolta» (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì Cass. n. 11788 del
2023, n. 24363 del 2024 e n. 21386 del 2024).
Pertanto, contrariamente all'assunto dell'ente previdenziale appellato le tariffe professionali sono inderogabili nei minimi a partire dall'applicazione del DM n.
37/2018 già in vigore al momento di instaurazione del primo grado del giudizio che risale a marzo 2023.
Ai fini della quantificazione dei compensi va rilevato che sin dal primo grado del giudizio era operante il DM 13 agosto 2022 n. 147 che ha incrementato la misura dei compensi per fase e che va applicato nel giudizio con liquidazione di un importo pari ad € 1863,00 esattamente corrispondente a quello indicato dall'apellante.
Non si ritiene accordabile, invece, il domandato incremento ex art. 4, comma 1- bis, DM n. 55/2014.
La citata disposizione prevede che «Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha sottolineato che «La maggiorazione fino al 30% sui compensi (ex art. 4 comma 1-bis d.m. n. 55/2014) per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica ha senso se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione
Pag. 8 di 11 davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto» (Cassazione civile, Sez. II, 27/07/2023, n. 22762).
Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame: il numero di documenti depositati ed allegati all'atto introduttivo di primo grado è pari a cinque e solo in relazione a quattro era prevista la modalità di redazione di cui si è detto, tutti, peraltro, di esigue dimensioni. Il motivo, pertanto, va rigettato.
In ordine alla richiesta di rimborso del contributo unificato di cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale, deve dirsi che la statuizione di condanna alle spese di lite implica sempre come necessario e naturale effetto ex lege- e come tale non necessitante una apposita statuizione espressa- l'obbligo di rimborso del contributo unificato versato dalla parte che ha depositato l'atto introduttivo e che sia vittoriosa.
Infatti, “In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art.
13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione» (Cassazione civile, Sez. I, 10/07/2019, n
.18529; Cassazione civile, Sez. VI, 23/09/2015, n. 18828; Cassazione civile, Sez.
VI, 20/11/2015, n. 23830).
Dunque, in primo luogo non può ritenersi un'messa pronuncia, poi, anche per effetto dell'attuale statuizione, che è parzialmente sostitutiva di quella di primo grado (limitatamente al regolamento delle spese di lite), l'appellato deve rimborsare all'appellante, oltre alle spese di lite anche il contributo unificato eventualmente versato dalla parte vittoriosa (che è tale in base al criterio della
Pag. 9 di 11 soccombenza virtuale in primo grado ed a quello della soccombenza reale in appello) per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese del presente grado vanno definite avuto riguardo, per la determinazione del valore, al disputatum con il correttivo del decisum e dunque all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (euro 1863,00) e quella già riconosciuta in primo grado (euro 500,00) ossia euro 1.363,00 e conseguente applicazione del secondo scaglione del dm 147/2023 tabella 12 e dei valori medi dimezzati per fase di studio introduttiva e decisionale pari nel complesso ad euro 961,50 (536/2+536/2+851/2).
In ordine a tale criterio per la definizione del valore della causa in appello avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali vedasi Sez. Un.,
n. 19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n.
27274/2017 e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
Dette spese vanno, per entrambi i gradi, distratte in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 14 dicembre 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 6290/2023 emessa il giorno 15 giugno 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, e condanna l' alla rifusione delle spese del primo CP_1 grado che liquida in euro 1.863,00 oltre IVA, CPA e spese generali, oltre al rimborso del contributo unificato, che distrae in favore dell'Avv. Jacopo
Arcangeli.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 961,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre
Pag. 10 di 11 al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avvocato
Jacopo Arcangeli, dichiaratosi antistatario.
Roma, 11 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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