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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vercelli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
MICHELINI LUIGI, Relatore
RIGOLONE CLAUDIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vercelli - Via Francesco Donato 15 13100 Vercelli VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. RICHIESTA CANCELLAZ IPOTECA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accertare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamente poste a base dell'impugnata iscrizione ipotecaria, disponendone la cancellazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari di Vercelli. Con vittoria di spese.
Resistente: accertare e dichiarare l'inammissibilità e la tardività del ricorso;
2. dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente alle due cartelle afferenti a tributi INPS;
3. in subordine: dare atto dell'avvenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria impugnata. Con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi a seguito del mancato riscontro da parte dell'Agenzia della Riscossione all'istanza di autotutela volta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria su alcuni terreni acquisiti in proprietà dal ricorrente a seguito di successione. Eccepisce il ricorrente l'illegittimità dell'iscrizione in quanto fondata su cartelle prescritte.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia della Riscossione, assunte le conclusioni riportate in epigrafe, ha comunicato di aver provveduto alla cancellazione del gravame ipotecario in considerazione dell'accertata intervenuta prescrizione della cartelle poste a base del provvedimento impugnato.
In sede di discussione le parti si sono date reciprocamente atto dell'avvenuta cancellazione ed hanno chiesto concordemente di dichiararsi cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'intervenuta cancellazione del gravame ipotecario impugnato con il ricorso consegue la cessazione della materia del contendere. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate, così come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Collegio Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del decreto lgs.vo n. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio, come da accordo tra le parti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
MICHELINI LUIGI, Relatore
RIGOLONE CLAUDIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vercelli - Via Francesco Donato 15 13100 Vercelli VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. RICHIESTA CANCELLAZ IPOTECA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accertare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamente poste a base dell'impugnata iscrizione ipotecaria, disponendone la cancellazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari di Vercelli. Con vittoria di spese.
Resistente: accertare e dichiarare l'inammissibilità e la tardività del ricorso;
2. dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente alle due cartelle afferenti a tributi INPS;
3. in subordine: dare atto dell'avvenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria impugnata. Con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi a seguito del mancato riscontro da parte dell'Agenzia della Riscossione all'istanza di autotutela volta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria su alcuni terreni acquisiti in proprietà dal ricorrente a seguito di successione. Eccepisce il ricorrente l'illegittimità dell'iscrizione in quanto fondata su cartelle prescritte.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia della Riscossione, assunte le conclusioni riportate in epigrafe, ha comunicato di aver provveduto alla cancellazione del gravame ipotecario in considerazione dell'accertata intervenuta prescrizione della cartelle poste a base del provvedimento impugnato.
In sede di discussione le parti si sono date reciprocamente atto dell'avvenuta cancellazione ed hanno chiesto concordemente di dichiararsi cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'intervenuta cancellazione del gravame ipotecario impugnato con il ricorso consegue la cessazione della materia del contendere. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate, così come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Collegio Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del decreto lgs.vo n. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio, come da accordo tra le parti.