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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 24/10/2025 al n. 5486/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. LUCCHETTI Parte_1 C.F._1
RA, elettivamente domiciliata in STRADA GHISIOLO 12 SA
GI LL presso lo studio dell'avv. LUCCHETTI RA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LUCCHETTI RA, elettivamente domiciliato in STRADA GHISIOLO 12
SA GI LL presso lo studio dell'avv. LUCCHETTI
RA resistente
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
25/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. Dichiarare la separazione Parte_1 Controparte_1
dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, con fissazione della residenza ove ritengono opportuno, dando comunicazione di eventuali variazioni della stessa al coniuge.
2. Assegnazione della casa coniugale sita in Borgo Virgilio (MN) – via
Romanore, 207/r – e dei beni mobili che la arredano alla sig.ra la Parte_1
quale vi abiterà con il figlio minore Per_1
3. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la abitazione della madre sita in Borgo Virgilio (MN) – via
Romanore, 207/r –
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
in caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale.
Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Ciascuno dei genitori si occuperà, per il proprio ramo di parentela, di garantire alla prole di conservare rapporti significativi con i rispettivi ascendenti e parenti;
sarà onere dei ricorrenti tenersi autonomamente informati circa tutte le pagina 2 di 8 questioni relative ai figli e rivolgersi alle scuole frequentate dagli stessi per l'accesso al registro elettronico ed ad ogni altra informazione.
5. Disciplinare il diritto di visita nei seguenti termini:
1. il padre potrà stare con il figlio ogni mercoledì dalla uscita di scuola fino alle ore 19:00, obbligando il medesimo a comunicare alla sig.ra entro le 13:00 del giorno stesso Pt_1
eventuali circostanze impeditive dell'incontro con il figlio e a fine settimana alternati (dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 18.00). Fino a quando il padre non avrà trovato una stabile ed adeguata abitazione, egli potrà stare con il figlio ogni mercoledì dalla uscita di scuola fino alle ore 19:00, obbligando il medesimo a comunicare alla sig.ra entro le 13:00 del giorno stesso Pt_1
eventuali circostanze impeditive dell'incontro con il figlio e, alternando di settimana in settimana, l'intera giornata del sabato (dalle 8 alle ore 20:30) o l'intera giornata della domenica (dalle 8 alle ore 18:00). Nel periodo natalizio, durante le vacanze scolastiche del minore (dal 23 dicembre al 6 gennaio) per impegni di lavoro dei genitori si seguirà la calendarizzazione ordinaria, con possibilità di ciascun genitore, nella eventualità che il proprio lavoro lo permetta, di stare con il figlio anche più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 6 giorni) con obbligo di comunicare all'altro i propri programmi entro il 20 dicembre. Gli odierni ricorrenti si alterneranno di anno in anno il giorno di
Natale con il giorno di Santo Stefano. Per le vacanze pasquali per Per_1
impegni di lavoro dei genitori, si seguirà la calendarizzazione ordinaria, con possibilità di ciascun genitore, nella eventualità che il proprio lavoro lo permetta, di stare con il figlio anche più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 3 giorni) con obbligo di comunicare all'altro i propri programmi la settimana prima della festività pasquale. Il genitore che ha avuto con sé il minore il giorno di Natale, passerà con il medesimo il giorno del lunedì di Pasqua;
il genitore pagina 3 di 8 che ha avuto con sé il minore il giorno di Santo Stefano passerà con il medesimo il giorno della Pasqua. Per le vacanze estive il minore starà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive e i genitori si obbligano a comunicare la posizione temporale entro il 31 maggio e, non appena possibile anche la località di villeggiatura scelta e l'indirizzo cui sono reperibili. Si precisa che durante i periodi di vacanza le visite infrasettimanali e fine settimana sono sospesi. Per tutte le altre festività e/o ricorrenze si seguirà la calendarizzazione ordinaria. Ciascun genitore sosterrà per intero le spese relative a viaggi e/o vacanze che abbia deciso di fare autonomamente con il figlio.
6. Prevedersi a carico del padre, sig. , l'obbligo di concorrere al Controparte_1
mantenimento ordinario del figlio versando una somma complessiva di Euro
200,00= rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre
2026 da corrispondersi entro il giorno 18 di ogni mese alla sig.ra a mezzo Pt_1
bonifico bancario sul conto corrente n. 107957 aperto su MPS – filiale di Porto
AN – identificato dall'IBAN [...].
La suddetta somma, stabilita a carico del padre per il contributo al mantenimento del figlio, è giustificata dal fatto che il sig. si obbliga CP_1
altresì a rinunciare alla propria quota di spettanza dell'assegno unico (oggi quantificato in Euro ): in questo modo l'assegno unico spetterà al 100% alla signora . Ogni genitore avrà l'obbligo di sostenere, a favore del Parte_1
figlio minore, il 50% delle spese straordinarie previste e regolate dal seguente schema:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
pagina 4 di 8 a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
spese per trattamenti medico- psicologico-sanitari, suggeriti da medici specialisti;
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); mensa scolastica (in deroga, su esplicito accordo dei ricorrenti, al protocollo del Tribunale di Mantova adottato in data 28/05/2024 sulla determinazione delle spese straordinarie), acquisto dei libri di testo scolastici e musicali, ed anche universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per acquisto e manutenzione degli strumenti musicali utilizzati dal minore spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, con relativi esami);
- con necessità di previo accordo tra i genitori tutte le altre spese di natura straordinaria, a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
pagina 5 di 8 per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Considerato che le suddette spese saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% solo se previamente concordate tra i medesimi, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta o in caso di risposta immotivata, entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del
50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entra la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale del figlio cui la spesa si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura.
7. I coniugi danno atto che provvederanno alla regolamentazione delle divisioni e gestione specifiche di tutti i beni di cui sono comproprietari in altro momento e/o in altra sede, continuando a suddividersi al 50% oneri e incombenti contratti in costanza di matrimonio.
pagina 6 di 8 8. Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio l'uno all'altro.
9. Spese e compensi legali integralmente compensati con rinuncia dei legali alla solidarietà di cui all'articolo 13 LPF”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SUSTINENTE in data 27/09/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 12 parte II, serie C, anno 2014) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la pagina 7 di 8 collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUSTINENTE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 12, parte
II, serie C, anno 2014);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 24/10/2025 al n. 5486/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. LUCCHETTI Parte_1 C.F._1
RA, elettivamente domiciliata in STRADA GHISIOLO 12 SA
GI LL presso lo studio dell'avv. LUCCHETTI RA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LUCCHETTI RA, elettivamente domiciliato in STRADA GHISIOLO 12
SA GI LL presso lo studio dell'avv. LUCCHETTI
RA resistente
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
25/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. Dichiarare la separazione Parte_1 Controparte_1
dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, con fissazione della residenza ove ritengono opportuno, dando comunicazione di eventuali variazioni della stessa al coniuge.
2. Assegnazione della casa coniugale sita in Borgo Virgilio (MN) – via
Romanore, 207/r – e dei beni mobili che la arredano alla sig.ra la Parte_1
quale vi abiterà con il figlio minore Per_1
3. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la abitazione della madre sita in Borgo Virgilio (MN) – via
Romanore, 207/r –
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
in caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale.
Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Ciascuno dei genitori si occuperà, per il proprio ramo di parentela, di garantire alla prole di conservare rapporti significativi con i rispettivi ascendenti e parenti;
sarà onere dei ricorrenti tenersi autonomamente informati circa tutte le pagina 2 di 8 questioni relative ai figli e rivolgersi alle scuole frequentate dagli stessi per l'accesso al registro elettronico ed ad ogni altra informazione.
5. Disciplinare il diritto di visita nei seguenti termini:
1. il padre potrà stare con il figlio ogni mercoledì dalla uscita di scuola fino alle ore 19:00, obbligando il medesimo a comunicare alla sig.ra entro le 13:00 del giorno stesso Pt_1
eventuali circostanze impeditive dell'incontro con il figlio e a fine settimana alternati (dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 18.00). Fino a quando il padre non avrà trovato una stabile ed adeguata abitazione, egli potrà stare con il figlio ogni mercoledì dalla uscita di scuola fino alle ore 19:00, obbligando il medesimo a comunicare alla sig.ra entro le 13:00 del giorno stesso Pt_1
eventuali circostanze impeditive dell'incontro con il figlio e, alternando di settimana in settimana, l'intera giornata del sabato (dalle 8 alle ore 20:30) o l'intera giornata della domenica (dalle 8 alle ore 18:00). Nel periodo natalizio, durante le vacanze scolastiche del minore (dal 23 dicembre al 6 gennaio) per impegni di lavoro dei genitori si seguirà la calendarizzazione ordinaria, con possibilità di ciascun genitore, nella eventualità che il proprio lavoro lo permetta, di stare con il figlio anche più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 6 giorni) con obbligo di comunicare all'altro i propri programmi entro il 20 dicembre. Gli odierni ricorrenti si alterneranno di anno in anno il giorno di
Natale con il giorno di Santo Stefano. Per le vacanze pasquali per Per_1
impegni di lavoro dei genitori, si seguirà la calendarizzazione ordinaria, con possibilità di ciascun genitore, nella eventualità che il proprio lavoro lo permetta, di stare con il figlio anche più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 3 giorni) con obbligo di comunicare all'altro i propri programmi la settimana prima della festività pasquale. Il genitore che ha avuto con sé il minore il giorno di Natale, passerà con il medesimo il giorno del lunedì di Pasqua;
il genitore pagina 3 di 8 che ha avuto con sé il minore il giorno di Santo Stefano passerà con il medesimo il giorno della Pasqua. Per le vacanze estive il minore starà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive e i genitori si obbligano a comunicare la posizione temporale entro il 31 maggio e, non appena possibile anche la località di villeggiatura scelta e l'indirizzo cui sono reperibili. Si precisa che durante i periodi di vacanza le visite infrasettimanali e fine settimana sono sospesi. Per tutte le altre festività e/o ricorrenze si seguirà la calendarizzazione ordinaria. Ciascun genitore sosterrà per intero le spese relative a viaggi e/o vacanze che abbia deciso di fare autonomamente con il figlio.
6. Prevedersi a carico del padre, sig. , l'obbligo di concorrere al Controparte_1
mantenimento ordinario del figlio versando una somma complessiva di Euro
200,00= rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre
2026 da corrispondersi entro il giorno 18 di ogni mese alla sig.ra a mezzo Pt_1
bonifico bancario sul conto corrente n. 107957 aperto su MPS – filiale di Porto
AN – identificato dall'IBAN [...].
La suddetta somma, stabilita a carico del padre per il contributo al mantenimento del figlio, è giustificata dal fatto che il sig. si obbliga CP_1
altresì a rinunciare alla propria quota di spettanza dell'assegno unico (oggi quantificato in Euro ): in questo modo l'assegno unico spetterà al 100% alla signora . Ogni genitore avrà l'obbligo di sostenere, a favore del Parte_1
figlio minore, il 50% delle spese straordinarie previste e regolate dal seguente schema:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
pagina 4 di 8 a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
spese per trattamenti medico- psicologico-sanitari, suggeriti da medici specialisti;
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); mensa scolastica (in deroga, su esplicito accordo dei ricorrenti, al protocollo del Tribunale di Mantova adottato in data 28/05/2024 sulla determinazione delle spese straordinarie), acquisto dei libri di testo scolastici e musicali, ed anche universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per acquisto e manutenzione degli strumenti musicali utilizzati dal minore spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, con relativi esami);
- con necessità di previo accordo tra i genitori tutte le altre spese di natura straordinaria, a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
pagina 5 di 8 per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Considerato che le suddette spese saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% solo se previamente concordate tra i medesimi, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta o in caso di risposta immotivata, entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del
50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entra la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale del figlio cui la spesa si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura.
7. I coniugi danno atto che provvederanno alla regolamentazione delle divisioni e gestione specifiche di tutti i beni di cui sono comproprietari in altro momento e/o in altra sede, continuando a suddividersi al 50% oneri e incombenti contratti in costanza di matrimonio.
pagina 6 di 8 8. Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio l'uno all'altro.
9. Spese e compensi legali integralmente compensati con rinuncia dei legali alla solidarietà di cui all'articolo 13 LPF”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SUSTINENTE in data 27/09/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 12 parte II, serie C, anno 2014) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la pagina 7 di 8 collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUSTINENTE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 12, parte
II, serie C, anno 2014);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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