CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7143/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400541132 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400541132 TEFA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1 come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso ”Avviso d'intimazione ex art. 50 c. 2 D.P.R. 602/1973 n° 202400541132 del 04/10/2024”, emesso dalla laBconsulenze, quale concessionaria del servizio di gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di
Castrovillari, e notificato a mezzo racc. a/r in data 21/10/2024, per il recupero della TARI 2015 per l'importo complessivo di € 1.340,12.
Sosteneva il ricorrente: l'avviso veniva emesso sul pretestuoso che l'Accertamento esecutivo 2015T - 3323 del 26/02/2021 notificato il 26/04/2021 (TARI 2015) e l'Accertamento 2015T - 4356 del 15/09/2021 notificato il 19/01/2022 (TARI 2015), erano divenuti definitivi, non essendo a suo tempo impugnati nei modi e termini di legge.
Al contrario di quanto affermato gli avvisi erano stati tempestivamente impugnati:
l'accertamento 2015T - 4356 del 15/09/2021 era stato annullato dalla CGT 1° di Cosenza con sentenza n.
4949/2023 (a definizione del giudizio R.G. n. 2043/2022) mentre il giudizio relativo alla validità dell'Accertamento esecutivo 2015T - 3323 del 26/02/2021 era ancora pendente avanti la CGT di 2° di Calabria
(R.G. n. 2887/2023).
In diritto:
1. Carenza di potere in capo alla società di riscossione di emettere l'atto impugnato – Violazione del comma 795 dell'art. 1, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
2. Mancanza dei presupposti indicati nell'atto impugnato (Gli avvisi di accertamento non sono diventati definitivi per mancata opposizione nei termini e modi di legge e consequenziale inesistenza di un credito liquido, certo ed esigibile) – Erronea motivazione della pretesa tributaria
3. Violazione dell'art. 4 del “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate del comune”, approvato dal Comune di Castrovillari con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30 marzo 2021
4. Violazione del comma 793 dell'art. 1, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
5. Violazione dell'art. 7, comma 2, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) Mancata indicazione del
Responsabile del procedimento e dell'organo presso cui è possibile promuovere un riesame o autotutela e conseguente nullità dell'intimazione di pagamento
6. Violazione del comma 792 della L. 160/2019 e violazione del termine entro cui effettuare il pagamento delle somme richieste
7. Inesistenza della notifica dell'Avviso d'Intimazione (Atto Impugnato) per violazione dell'art. 148 c.p.c.
8. Violazione dell'art. 19 del DLgs 472/1997
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Concludeva per l'annullamento dell'atto con condanna alle spese di giudizio con distrazione.
Si costituiva la Labconsulenze srl, come in atti rappresentata e difesa, che sosteneva:
legittimità dell'attività di Riscossione e dell'atto; di aver provveduto a rettificare l'avviso de quo, tenendo conto di quanto statuito dalla sentenza n 4949/2023 emessa da questa Corte. -
Resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Il ricorrente depositava memorie con cui insisteva nel ricorso e depositava copia della sentenza emessa dalla CGT di secondo grado di Catanzaro che aveva annullato l'Accertamento 2015T - 3323 del 26/02/2021.
Si costituiva il Comune di Castrovillari che resisteva al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente prendere atto che la società resistente solo successivamente alla presentazione del ricorso ha provveduto a rettificare l'avviso in seguito alla sentenza del CGT di Cs che aveva annullato l'avviso di Accertamento 2015T - 4356 del 15/09/2021 notificato il 19/01/2022 (TARI 2015.
discorso diverso va fatto per l'avviso di accertamento esecutivo 2015T - 3323 del 26/02/2021 che al momento dell'emissione dell'avviso di intimazione impugnato era sub iudice avanti la CGT di 2° grado di Calabria
(R.G. n. 2887/2023).
L'art 68 del Dlgs 546/92 consente all'Ente di poter riscuotere per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
L'Agente della Riscossione in seguito all' annullamento dell'avviso deciso nel giudizio di appello con la sentenza N 245/2025 depositata il 29.01.2025 avrebbe dovuto comunicare la rettifica e quindi l'annullamento dell'atto oggi impugnato.
In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo diviene illegittima a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.
La sentenza resa sull'impugnazione dell' atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario, per cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche non passato in giudicato ), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente , anche a titolo provvisorio. Cassazione Civile sentenza n. 33318 del 17-12-2019.
Gli altri motivi rimangono assorbiti in quanto l'atto presupposto è stato annullato.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna della società di Riscossione in solido con il Comune al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.065,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge se dovuti, C.U., con distrazione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agente della Riscossione in solido con il Comune di Castrovillari, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.065,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge se dovuti, C.U, con distrazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7143/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400541132 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400541132 TEFA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1 come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso ”Avviso d'intimazione ex art. 50 c. 2 D.P.R. 602/1973 n° 202400541132 del 04/10/2024”, emesso dalla laBconsulenze, quale concessionaria del servizio di gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di
Castrovillari, e notificato a mezzo racc. a/r in data 21/10/2024, per il recupero della TARI 2015 per l'importo complessivo di € 1.340,12.
Sosteneva il ricorrente: l'avviso veniva emesso sul pretestuoso che l'Accertamento esecutivo 2015T - 3323 del 26/02/2021 notificato il 26/04/2021 (TARI 2015) e l'Accertamento 2015T - 4356 del 15/09/2021 notificato il 19/01/2022 (TARI 2015), erano divenuti definitivi, non essendo a suo tempo impugnati nei modi e termini di legge.
Al contrario di quanto affermato gli avvisi erano stati tempestivamente impugnati:
l'accertamento 2015T - 4356 del 15/09/2021 era stato annullato dalla CGT 1° di Cosenza con sentenza n.
4949/2023 (a definizione del giudizio R.G. n. 2043/2022) mentre il giudizio relativo alla validità dell'Accertamento esecutivo 2015T - 3323 del 26/02/2021 era ancora pendente avanti la CGT di 2° di Calabria
(R.G. n. 2887/2023).
In diritto:
1. Carenza di potere in capo alla società di riscossione di emettere l'atto impugnato – Violazione del comma 795 dell'art. 1, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
2. Mancanza dei presupposti indicati nell'atto impugnato (Gli avvisi di accertamento non sono diventati definitivi per mancata opposizione nei termini e modi di legge e consequenziale inesistenza di un credito liquido, certo ed esigibile) – Erronea motivazione della pretesa tributaria
3. Violazione dell'art. 4 del “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate del comune”, approvato dal Comune di Castrovillari con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30 marzo 2021
4. Violazione del comma 793 dell'art. 1, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
5. Violazione dell'art. 7, comma 2, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) Mancata indicazione del
Responsabile del procedimento e dell'organo presso cui è possibile promuovere un riesame o autotutela e conseguente nullità dell'intimazione di pagamento
6. Violazione del comma 792 della L. 160/2019 e violazione del termine entro cui effettuare il pagamento delle somme richieste
7. Inesistenza della notifica dell'Avviso d'Intimazione (Atto Impugnato) per violazione dell'art. 148 c.p.c.
8. Violazione dell'art. 19 del DLgs 472/1997
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Concludeva per l'annullamento dell'atto con condanna alle spese di giudizio con distrazione.
Si costituiva la Labconsulenze srl, come in atti rappresentata e difesa, che sosteneva:
legittimità dell'attività di Riscossione e dell'atto; di aver provveduto a rettificare l'avviso de quo, tenendo conto di quanto statuito dalla sentenza n 4949/2023 emessa da questa Corte. -
Resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Il ricorrente depositava memorie con cui insisteva nel ricorso e depositava copia della sentenza emessa dalla CGT di secondo grado di Catanzaro che aveva annullato l'Accertamento 2015T - 3323 del 26/02/2021.
Si costituiva il Comune di Castrovillari che resisteva al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente prendere atto che la società resistente solo successivamente alla presentazione del ricorso ha provveduto a rettificare l'avviso in seguito alla sentenza del CGT di Cs che aveva annullato l'avviso di Accertamento 2015T - 4356 del 15/09/2021 notificato il 19/01/2022 (TARI 2015.
discorso diverso va fatto per l'avviso di accertamento esecutivo 2015T - 3323 del 26/02/2021 che al momento dell'emissione dell'avviso di intimazione impugnato era sub iudice avanti la CGT di 2° grado di Calabria
(R.G. n. 2887/2023).
L'art 68 del Dlgs 546/92 consente all'Ente di poter riscuotere per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
L'Agente della Riscossione in seguito all' annullamento dell'avviso deciso nel giudizio di appello con la sentenza N 245/2025 depositata il 29.01.2025 avrebbe dovuto comunicare la rettifica e quindi l'annullamento dell'atto oggi impugnato.
In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo diviene illegittima a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.
La sentenza resa sull'impugnazione dell' atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario, per cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche non passato in giudicato ), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente , anche a titolo provvisorio. Cassazione Civile sentenza n. 33318 del 17-12-2019.
Gli altri motivi rimangono assorbiti in quanto l'atto presupposto è stato annullato.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna della società di Riscossione in solido con il Comune al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.065,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge se dovuti, C.U., con distrazione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agente della Riscossione in solido con il Comune di Castrovillari, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.065,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge se dovuti, C.U, con distrazione.