Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 578
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Carenza di potere in capo alla società di riscossione di emettere l'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento dell'atto impositivo, l'agente della riscossione avrebbe dovuto comunicare la rettifica e l'annullamento dell'atto impugnato, non potendo procedere esecutivamente.

  • Accolto
    Mancanza dei presupposti indicati nell'atto impugnato

    La Corte ha rilevato che uno degli atti presupposti era stato annullato e l'altro era ancora sub iudice al momento dell'emissione dell'avviso di intimazione. L'annullamento dell'atto impositivo fa venir meno il titolo su cui si fonda la pretesa tributaria.

  • Accolto
    Violazione del Regolamento comunale per la riscossione coattiva

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Violazione della Legge di Bilancio 2020

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Violazione dello Statuto del Contribuente

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Violazione della Legge di Bilancio 2020 e del termine di pagamento

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Inesistenza della notifica dell'Avviso d'Intimazione

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Violazione del DLgs 472/1997

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Carenza di potere in capo alla società di riscossione di emettere l'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento dell'atto impositivo, l'agente della riscossione avrebbe dovuto comunicare la rettifica e l'annullamento dell'atto impugnato, non potendo procedere esecutivamente.

  • Accolto
    Mancanza dei presupposti indicati nell'atto impugnato

    La Corte ha rilevato che uno degli atti presupposti era stato annullato e l'altro era ancora sub iudice al momento dell'emissione dell'avviso di intimazione. L'annullamento dell'atto impositivo fa venir meno il titolo su cui si fonda la pretesa tributaria.

  • Accolto
    Violazione del Regolamento comunale per la riscossione coattiva

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Violazione della Legge di Bilancio 2020

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Violazione dello Statuto del Contribuente

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Violazione della Legge di Bilancio 2020 e del termine di pagamento

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Inesistenza della notifica dell'Avviso d'Intimazione

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

  • Accolto
    Violazione del DLgs 472/1997

    L'atto presupposto è stato annullato, assorbendo questo motivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 578
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 578
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo