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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2024, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2259/2023
r.g., decisa nell'udienza del 18.3.2024, promossa da
, con l'avv. Maria Anna Grilletti;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Antonio Andriulli e Raimund Bauer;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.3.2023, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la somma di euro 4.519,74 pretesa dall' con CP_1
comunicazione del 22.3.2022 ricevuta il 15.4.2022, a titolo di recupero di ratei della pensione cat. invciv n. 7059854 indebitamente erogati nel periodo dall'1.7.2009 al 30.6.2010, e condannarsi l' a pagare quanto a CP_1
tale titolo eventualmente trattenuto.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
Sotto un assorbente profilo, l'istante eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto.
Invero, l'azione di ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (in tal senso,
cfr. Cass. 26.11.2020 n. 27080, Cass.
5.11.2019 n. 28436, Cass. 21.3.2019
n. 14426, Cass. 10.9.2018 n. 21962, Cass. 15.2.2018 n. 3706), la quale è nel caso in esame vanamente decorsa.
I ratei pensionistici in questione, infatti, sono stati erogati nel periodo dall'1.7.2009 al 30.6.2010, sicché tardiva si rivela – in difetto di prova di ogni pregresso atto interruttivo, non risultando notificata la nota del
29.10.2020 in atti – la richiesta formulata dall' con nota del 22.3.2022 CP_1
ricevuta il 15.4.2022, siccome intervenuta oltre il decennio successivo alla percezione che si assume come indebita;
e ciò anche ove si considerino i periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale covid-19, peraltro non applicabile nel caso in esame poiché
riguardante le sole prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da e laddove nella specie trattasi di azione di ripetizione CP_1 CP_2
di indebito.
2 Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante la somma pretesa dall' a titolo di recupero di indebito e condannarsi l' a CP_1 CP_1
pagare in favore dell'istante quanto a tale titolo eventualmente trattenuto.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante la restituzione della somma di euro
4.519,74 pretesa dall' con comunicazione del 22.3.2022 e condanna CP_1
l a pagare all'istante quanto a tale titolo eventualmente trattenuto;
CP_1
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Maria Anna Grilletti.
Taranto, 18.3.2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2259/2023
r.g., decisa nell'udienza del 18.3.2024, promossa da
, con l'avv. Maria Anna Grilletti;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Antonio Andriulli e Raimund Bauer;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.3.2023, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la somma di euro 4.519,74 pretesa dall' con CP_1
comunicazione del 22.3.2022 ricevuta il 15.4.2022, a titolo di recupero di ratei della pensione cat. invciv n. 7059854 indebitamente erogati nel periodo dall'1.7.2009 al 30.6.2010, e condannarsi l' a pagare quanto a CP_1
tale titolo eventualmente trattenuto.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
Sotto un assorbente profilo, l'istante eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto.
Invero, l'azione di ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (in tal senso,
cfr. Cass. 26.11.2020 n. 27080, Cass.
5.11.2019 n. 28436, Cass. 21.3.2019
n. 14426, Cass. 10.9.2018 n. 21962, Cass. 15.2.2018 n. 3706), la quale è nel caso in esame vanamente decorsa.
I ratei pensionistici in questione, infatti, sono stati erogati nel periodo dall'1.7.2009 al 30.6.2010, sicché tardiva si rivela – in difetto di prova di ogni pregresso atto interruttivo, non risultando notificata la nota del
29.10.2020 in atti – la richiesta formulata dall' con nota del 22.3.2022 CP_1
ricevuta il 15.4.2022, siccome intervenuta oltre il decennio successivo alla percezione che si assume come indebita;
e ciò anche ove si considerino i periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale covid-19, peraltro non applicabile nel caso in esame poiché
riguardante le sole prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da e laddove nella specie trattasi di azione di ripetizione CP_1 CP_2
di indebito.
2 Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante la somma pretesa dall' a titolo di recupero di indebito e condannarsi l' a CP_1 CP_1
pagare in favore dell'istante quanto a tale titolo eventualmente trattenuto.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante la restituzione della somma di euro
4.519,74 pretesa dall' con comunicazione del 22.3.2022 e condanna CP_1
l a pagare all'istante quanto a tale titolo eventualmente trattenuto;
CP_1
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Maria Anna Grilletti.
Taranto, 18.3.2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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