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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/2/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. MIOR LUIGINO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. DA RE ALESSANDRO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 16/1/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
In via principale:
1) per i motivi tutti di cui in narrativa, accertato e dichiarato che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro di agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c., per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., con sede in San CP_1
IA (TV) in via Italia n. 34 b/c/f, al pagamento in favore del ricorrente Sig. dei Parte_1
seguenti importi:
a) € 13.000,00=, o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, a titolo di provvigioni maturate nel trimestre Gennaio – Marzo 2022 e sino al 6 Aprile 2022, da calcolarsi sul fatturato del periodo;
b) € 55.885,62=, a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.;
c) € 1 7 .000,00= a titolo di danno da mancato guadagno, anche per mancato preavviso;
e così per la complessiva somma di € 85.885,62=, o a quella minore o maggiore che il Giudice riterrà equa ai sensi degli artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.
In subordine:
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertato e dichiarato che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro di agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c., per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., con sede in San IA (TV) CP_1
in via Italia n. 34b/c/f/, al pagamento in favore del ricorrente Sig. dei seguenti importi: Parte_1
a) € 13.000,00=, o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, a titolo di provvigioni maturate nel trimestre Gennaio – Marzo 2022 e sino al 6 Aprile 2022, da calcolarsi sul fatturato del periodo;
b) € 2.825,80=, a titolo di indennità di risoluzione rapporto (FIRR);
c) € 12.399,21=, a titolo di indennità suppletiva di clientela;
e così per la complessiva somma di € 28.225,01=, oltre alla somma di € 17.000,00= a titolo di mancato guadagno, o a quelle minori o maggiori che il Giudice riterrà eque ai sensi degli artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429
c.p.c.
In ogni caso: spese ed onorari di lite interamente rifusi, oltre accessori di legge, IVA, CPA e rimborso su spese generali come per legge.
PER LA RESISTENTE
NEL MERITO:
A) Rigettarsi le domande ex adverso formulate poiché infondate tutte sia in fatto che in diritto;
IN VIA AUTONOMA E RICONVENZIONALE:
B) previo accertamento della responsabilità ex art. 1476 c.c., nonché ex art. 2598, n. 3 c.c., ovvero e comunque ex art. 2043 c.c., per le condotte e le causali di cui in narrativa, condannarsi per l'effetto la terza chiamata (P.I.: in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_1
corrente in Pasian di Prato (UD), via Venceslao Menazzi Moretti, n. 4/7 ed il IG , in Parte_1 solido tra loro, a risarcire i danni derivanti dalle condotte contestate, che si indicano in via di CP_1 prima approssimazione in Euro 50.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, danni occorrendo, tenuto quanto dedotto, da determinarsi anche in via equitativa;
IN VIA ULTERIORMENTE
AUTONOMA E RICONVENZIONALE:
C) Compensarsi le eventuali ragioni di debito/credito tra la resistente società ed il ricorrente che dovessero risultare nel corso del giudizio.
- In ogni caso, spese ed onorari di lite interamente rifusi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/2/2023 il IG , nel premettere di aver sin dal Parte_1
10/3/2015 assunto l'incarico di Agente plurimandatario della società in virtù di un contratto in CP_1
scadenza il 30/6/2022 e risolto con effetto immediato su iniziativa della stessa preponente a mezzo PEC d.d.
6/4/2022, ha inteso evocare in giudizio quest'ultima per sentirla condannare in principalità al pagamento:
• di € 13.000,00 a titolo di provvigioni asseritamente maturate nel trimestre Gennaio – Marzo
2022 e sino al 6 aprile 2022 da calcolarsi sul fatturato del periodo;
• di € 55.885,62 a titolo di indennità ex art. 1751 cc;
• di € 17.000,00 a titolo di mancato preavviso.
Dal canto suo la società convenuta, ritualmente costituitasi, nel concludere per il rigetto delle pretese avversarie, ha spiegato a propria volta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni sostenendo che in costanza del rapporto d'agenzia il IG , anziché lavorare nell'interesse della mandante al fine Parte_1
di promuovere le vendite della stessa, aveva contattato ed avviato attività commerciali concorrenziali sia con il principale fornitore dei prodotti commercializzati dalla resistente (Solimè S.r.l..), sia con il principale fornitore del packaging plastico dalla stessa utilizzati (Hobag S.r.l..) sia con il principale fornitore del packaging in vetro dalla stessa utilizzati ( ). Controparte_3
Ciò doverosamente precisato, osserva l'adito Tribunale:
A) Va innanzitutto preliminarmente dichiarata la carenza di giusta causa nel recesso intimato a mezzo pec d.d. 6/4/2022 dall'odierna convenuta atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla medesima, la documentazione versata in causa non appare in sé idonea a sopperire in via autonoma all'estrema lacunosità dei capitoli formulati in via istruttoria, avuto particolare riguardo alla genericità dei medesimi con riferimento sia all'aspetto temporale sia alle modalità della condotta concretamente assunta.
Passando a questo punto alla disamina delle pretese formulate dall'odierno attore, si impongono i seguenti ulteriori rilievi.
B) Con il ricorso introduttivo il si è limitato a formulare domanda di pagamento Parte_1
delle provvigioni SENZA NEMMENO INDICARE I NOMINATIVI DEI CLIENTI CHE
LO STESSO AVREBBE EVENTUALMENTE APPORTATO ALLA PREPONENTE E
SENZA FORMULARE ALCUN CAPITOLO IDONEO A DIMOSTRARE UN TANTO. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si rivela granitica nel sostenere che l'onere della prova circa l'effettiva sussistenza del diritto al pagamento delle provvigioni grava sull'agente che è tenuto a provare gli affari da lui promossi ed andati a buon fine rimarcando la necessità che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite (Cass. civ. Sez. II sentenza
31/3/2023 N. 9064).
Orbene difetta nel caso in esame il riscontro di un tanto né giova il richiamo invocato dall'attore all'art. 1749 cc.
Ed invero tale disposizione, se è vero che obbliga il preponente a fornire all'agente tutte le informazioni e in particolare un estratto dei libri contabili necessario per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, non può essere interpretata nel senso di esimere l'agente dall'onere di messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria a provare il proprio credito ed in particolare dell'avvenuta conclusione degli affari, né a ciò giovando la mera richiesta di esibizione della contabilità aziendale (Corte d'Appello Venezia, Sez. lav., sentenza 7/12/2021 N. 429).
C) Per quel che concerne le indennità pretese dal IG : Parte_1
1) In forza della giudizialmente accertata mancata prova della giusta causa del recesso intimato da va riconosciuta a favore dell'odierno attore l'indennità sostitutiva CP_1 del preavviso pari ad € 17.000,00.
2) Spetta altresì a quest'ultimo l'indennità supplettiva di clientela, oggetto di domanda formulata in via subordinata e determinata a livello di quantum, in assenza di CTU, nell'importo minore di € 8.536,94 indicato come eventualmente dovuto dalla società convenuta a pag. 16 della comparsa di risposta.
3) Non si ritengono per converso sussistenti, in quanto non provati, i presupposti normativamente previsti al fine di accordare al ricorrente l'indennità ex art. 1751 cc.
Si ravvisano infine giusti motivi, attese le complesse ragioni della decisione, per porre a carico della società resistente soltanto la metà delle spese di lite, che in tal misura si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata e dichiarata la carenza di giusta causa nel recesso intimato a mezzo pec d.d. 6/4/2022 dalla società convenuta
1) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al CP_1
ricorrente : Parte_1
• € 8.536,94 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
• € 17.000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
2) Respinge l'ulteriore domanda attorea inerente il pagamento di provvigioni nonché la pretesa spiegata in via riconvenzionale dalla società resistente.
3) Condanna altresì quest'ultima a rifondere all'odierno attore la metà delle spese di lite, in tal misura liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 16/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci