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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 66/2024 riunito al 102/2024 RGAC
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr.re Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 66/2024 R.G. riunito al 102/2024, vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Iaria, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Villa San Giovanni (RC) in Largo Delfino n. 5, PEC: ; Email_1
APPELLANTE (66/2024 C.d.A. R.G) APPELLATO (102/24 R.G. C.d.A.) contro nata il [...] a [...], C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cananzi, elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Nino Bixio n. 14, PEC
; Email_2
APPELLATA (66/2024 R.G C.d.A.) APPELLANTE (102/24 R.G. C.d.A.) con l'intervento del
RAPPRESENTANTE DELL' resso la Procura Generale di Reggio Calabria;
Controparte_2
INTERVENIENTE
Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE - appello sentenza n. 1058/2023 del Tribunale di
Reggio Calabria, pubblicata in data 10.8.2023, nel proc. n. 3730/2019 RGAC.
*** CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
Con nota del 13.12.2024, il rappresentante dell' ha chiesto l'accoglimento Controparte_2 dell'appello incidentale con riferimento all'addebito della separazione ad ed alla Parte_1 restituzione a degli effetti personali. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al ruolo in data 7.11.2019 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 2 agosto 1986 e che dall'unione Controparte_1 sono nati due figli e , entrambi da tempo maggiorenni Persona_1 Persona_2 ed economicamente autosufficienti, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, al fine di ottenere:
1) lo scioglimento del matrimonio con addebito a , poiché con il suo Controparte_1 atteggiamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio aveva determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
2) l'assegnazione della casa coniugale al marito, quale esclusivo proprietario dell'immobile;
3) l'uso alternato tra i coniugi della casa al mare sita in Condofuri Marina;
4) che non fosse riconosciuto alla alcun assegno di separazione. CP_1
A sostegno della propria domanda, affermava che la convivenza si era nel tempo irreversibilmente deteriorata ed era divenuta impossibile a causa di incompatibilità caratteriali, oltre che del disinteresse e della disaffezione manifestati dalla moglie che era divenuta improvvisamente violenta e aggressiva, non collaborando più ai bisogni quotidiani della famiglia.
Premetteva, ancora, di svolgere l'attività di medico dirigente presso l'azienda sanitaria locale nonché la professione di odontoiatra e che la coniuge, invece, era insegnante di scuola elementare.
Si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla Controparte_1 richiesta di separazione, contestava la narrazione dei fatti come esposti dal ricorrente osservando che il matrimonio era entrato in crisi allorquando ella aveva scoperto i tradimenti di cui si era reso autore l'uomo. Chiedeva, dunque, al Tribunale adito:
1) nel pronunciare la separazione richiesta dal coniuge, di attribuire a quest'ultimo l'addebito per la grave violazione dei doveri coniugali;
2) che fosse disposto a carico dell' l'obbligo di corrispondere un assegno di Pt_1 mantenimento mensile in favore della moglie.
Alla prima udienza celebratasi davanti al Presidente in data 29.9.2020 entrambi i coniugi insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, nonché quello di pervenire ad una separazione consensuale, con ordinanza del 5.1.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ordinando all' di Pt_1 corrispondere alla un assegno provvisorio mensile di € 900,00 a titolo di contributo per il CP_1 suo mantenimento.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, il processo veniva istruito con l'espletamento dell'interrogatorio formale della resistente e con la prova testimoniale articolata da entrambe le parti;
venivano disposte indagini di polizia tributaria, delegate alla Guardia di Finanza, allo scopo di accertare l'effettiva situazione patrimoniale esistente in capo a ciascun coniuge;
quindi, con ordinanza datata 28.1.2022, in accoglimento di un'apposita istanza ex art. 156 c.c. formulata dalla CP_1 veniva ordinato all'Asp di Reggio Calabria, ente erogatore della retribuzione mensile in favore di di versare direttamente a l'importo mensile di € 900,00, Parte_1 Controparte_1 con decorrenza gennaio 2022.
All'udienza del 6.12.2022 la causa veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea fondata.
Evidenziava, preliminarmente, che la convivenza tra i coniugi non era più proseguibile ritenendo che fosse venuta meno sia la comunione materiale e spirituale su cui poggiava il vincolo matrimoniale, che quell'affectio coniugalis che doveva caratterizzare l'unione sponsale. Riteneva, dunque, che alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesava l'unica decisione adottabile. Reputava poi il Collegio non fondate le censure mosse in ordine al comportamento riprovevole tenuto dalla moglie e/o dal marito, non ritenendo che fosse stato adeguatamente e convincentemente dimostrato, sotto il profilo cronologico e dell'efficienza causale, che il dissolvimento irreversibile dell'unità familiare potesse effettivamente farsi risalire al comportamento della CP_1 ovvero dell' né era stato provato che la condotta assolutamente riprovevole e Pt_1 gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio tenuta dalla donna o dall'uomo avesse avuto un ruolo esclusivo o predominante nel determinare la crisi dei coniugi sfociata poi nella separazione e tale da legittimare un giudizio di imputabilità della rottura del vincolo matrimoniale.
Ancora, il Tribunale riteneva che l'inosservanza dei doveri coniugali - e tra questi anche la violazione dell'obbligo di fedeltà - perdeva la qualifica di “circostanza idonea e sufficiente a determinare la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile” ed escludeva l'addebito della separazione, qualora non avesse assunto efficacia causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale. Riteneva l'organo giudicante di primo grado di escludere l'addebito della separazione in quanto emergeva chiaramente dagli atti processuali che le denunciate violazioni coniugali risalivano ad un epoca antecedente alla proposizione del ricorso e si erano consolidate molto prima della domanda giudiziale (già a partire dal 2016, epoca alla quale risaliva, ad esempio, l'episodio del pedinamento del marito scoperto in compagnia di una donna con la quale si era recato presso gli uffici della Pt_2 nella frazione di Pellaro;
così come risultano datati gli episodi narrati dai testi indicati dal
[...] ricorrente, caratterizzati da circostanze oltremodo generiche e soprattutto affatto significativi di un disinteresse della moglie verso il marito, ma invece infondatamente valorizzati dall'uomo per ascrivere alla donna la responsabilità della rottura del vincolo familiare). Orbene, la preesistenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, il disinteresse, i litigi, le discussioni e, più in generale, le dedotte aggressioni verbali e fisiche determinate dal carattere autoritario e violento del marito ed oggetto di ripetute denunce della donna, apparivano al Collegio ormai datate e non risultavano avere raggiunto un grado di gravità tale da avere avuto un'efficacia causale decisiva sul fallimento del matrimonio se sopportate a lungo dalla donna che si era decisa solo dopo molti anni a porre definitivamente fine al rapporto matrimoniale.
Infine, nonostante le riproduzioni fotografiche riportate sui c.d. “social”, prodotte dalla resistente in data 25.9.2020, che ritraevano l' in compagnia di altre donne in atteggiamenti confidenziali, Pt_1 le stesse risalivano ad agosto-settembre 2020, ossia ad epoca successiva alla proposizione della domanda di separazione incardinata dallo stesso Pt_1 Quanto alla richiesta formulata dalla volta ad ottenere un assegno di mantenimento, la CP_1 documentazione reddituale e catastale prodotta dal ricorrente, sebbene attestasse la ragguardevole capacità economica dell' scaturente dai consistenti redditi percepiti dallo stesso per l'attività Pt_1 di dirigente medico presso l'Asp di Reggio Calabria, nonché per la professione di odontoiatra svolta presso lo studio professionale di cui era titolare, dalla consistenza immobiliare dalla quale ricavava mensilmente considerevoli introiti dati dai relativi canoni locativi, non rappresentavano in maniera adeguata la complessiva situazione patrimoniale del ricorrente.
Le risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte o acquisite, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, avevano valore meramente indiziario e come tale non vincolante, considerato che per desumere la reale situazione dei coniugi ed individuarne le loro effettive possibilità economiche, andavano valorizzate il tipo di attività e la qualificazione professionale degli stessi, le potenzialità connesse all'esercizio di quell'attività, l'entità oggettiva degli immobili di cui eventualmente risultano proprietari ovvero di beni mobili registrati.
Sul punto il Tribunale richiamava le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello reggina che era stata chiamata a pronunciarsi in sede di reclamo proposto dall' avverso l'ordinanza Pt_1 presidenziale, la quale aveva confermato la quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del marito come anche stabilito dal Giudice di prime cure.
Evidenziata, quindi, in maniera inconfutabile, una palese disparità tra le situazioni patrimoniali complessive in cui versavano ciascuno dei coniugi, il Collegio riteneva che sussistessero le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di separazione in favore della ricorrente, la cui entità, avuto riguardo alla complessiva capacità patrimoniale dell' veniva quantificata nella Pt_1 misura congrua di € 1.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, confermandosi l'ordine all'Asp di Reggio Calabria, ente erogatore della retribuzione mensile in favore di del versamento diretto di tale importo mensile a Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Il giudicante concludeva sottolineando che non potevano trovare ingresso le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di separazione erano quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio. Tenuto conto della soccombenza reciproca relativamente alla domanda autonoma di addebito, il
Collegio compensava le spese di giudizio tra le parti.
Con ricorso iscritto in data 7.2.2024 propone appello avverso la sentenza Parte_1 n. 1058/2023 del Tribunale di Reggio Calabria chiedendo, in riforma della stessa, l'addebito della separazione all'ex coniuge nonché la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in cifra inferiore, con valutazione dei dati ed evidenze processuali orali e documentali e con vittoria di spese e compensi. In particolare, con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto che l' avesse dei redditi nettamente superiori rispetto a quelli Pt_1 della e tali da determinare l'assegno di mantenimento in suo favore;
contestualmente, CP_1 invero, ha sottolineato che il giudicante aveva ritenuto riprovevoli alcune condotte poste in essere dall'allora attore senza che dette condotte fossero state in alcun modo provate in giudizio e, anzi, pur essendo tali condotte sconfessate dalle evidenze istruttorie.
Lamenta, dunque, che erroneamente l'impugnata sentenza concludeva che il venir meno dell'affectio coniugalis tra l' e risaliva almeno al 2016 “epoca alla quale risale, ad esempio, Pt_1 CP_1
l'episodio del pedinamento del marito scoperto in compagnia di una donna con la quale si era recato presso gli uffici della Guardia Medica nella frazione di Pellaro”. Secondo l' tale Pt_1 circostanza non risulta assolutamente provata ma ricavata solo dalle dichiarazioni di parte convenuta e dei suoi germani;
evidenzia sul punto che è stata depositata denuncia querela per falsa testimonianza e frode processuale ancora in fase di indagine.
Contesta, ancora, come appaia inverosimile che parte convenuta ed i germani, vedendo il marito/cognato accompagnarsi con una donna, in atteggiamenti definiti intimi (la convenuta riferiva che erano abbracciati, mentre i suoi germani che si baciavano), non siano usciti dall'autovettura con cui lo avevano pedinato per affrontarlo avendolo scoperto fedifrago o non avessero almeno scattato una fotografia.
Ancora, parte appellante afferma che, in ordine a tale vicenda, la avrebbe dato tre diverse CP_1 versioni riferendo nell'atto costitutivo del 13.11.2020 che si trovava sola mentre si apprestava a seguire il marito, successivamente insieme a due conoscenti (memoria del 23.4.2021) e, alla fine, con i germani (deposizione udienza del 15.2.2022). Se la vicenda fosse stata vera, osserva l'appellante, la si sarebbe attivata prima per iniziare CP_1 la procedura di separazione tant'è l' ribadisce ancora una volta che sporgeva denuncia per Pt_1 falsa testimonianza e frode processuale (deposizione resa alla Polizia Giudiziaria dei Carabinieri il 13.9.2022 nell'ambito del procedimento penale 432/2022 R.G.N.R. mod. 21). Quindi la condotta dell' descritta dal Collegio, non sarebbe provata dai fatti, ma solo dalle dichiarazioni della Pt_1 convenuta, senza che su detti eventi fosse sentito il diretto interessato dal giudice di prime cure. Invero, i documentati e “gravissimi comportamenti persecutori, illeciti, di natura psicofisica, oggetto di denunce penali, posti in essere in modo sistematico e prolungato nel tempo dall'odierno ricorrente che mettono in risalto la pessima personalità dell' e sistematiche aggressioni, Pt_1 fisiche e verbali”, come sostenuto dal Collegio in sentenza, non sarebbero mai avvenuti e documentalmente non è stata prodotta alcuna denuncia da parte della convenuta. Il Collegio, dunque, avrebbe ribaltato i fatti poiché, in realtà, era stato l' a produrre e Pt_1 depositare numerose denunce contro l'ex coniuge a partire dal 2017 (“In particolare: 1) Denuncia ai carabinieri della stazione Modena nel luglio del 2017 per furto di denaro, documenti e carte di credito subito nelle proprie mura domestiche, denuncia poi ritirata dall' 2) Denuncia per Pt_1 calunnia, simulazione di reato e procurato allarme per aver simulato un'aggressione da parte del ricorrente nel mese di luglio 2017 3) Denuncia per furto nel mese di febbraio 2020 4) Denuncia per calunnia e diffamazione nel mese di aprile 2020 5) Denuncia per calunnia e diffamazione nel mese di dicembre 2020 6) Denuncia per falsa testimonianza e frode processuale nel mese di giugno 2022). La invece, non aveva depositato alcuna denuncia per aggressioni ma solo quella relativa CP_1 all'allontanamento avvenuto nella notte tra il 15 e 16 febbraio 2020 per avere rubato all'appellante ingenti beni di esclusiva proprietà, come da denuncia del febbraio 2020. Sulla vicenda dell'allontanamento da casa, ancora, la dichiarava alla Polizia di Stato, da lei stessa CP_1 chiamata ad intervenire la notte del 16.2.2020 che, a seguito di un litigio verbale tra gli ex coniugi, l' la invitava ad uscire fuori di casa. Pt_1 L'appellata, pertanto, dopo aver raccolto alcune sue cose, usciva di casa e non rappresentava alla Polizia atteggiamenti violenti da parte del marito;
specificava che sarebbe andata a trascorrere la notte in un'altra abitazione nella sua disponibilità. Dunque, da tali dichiarazioni, emergeva che era nata una lite solo verbale, senza alcuna minaccia tanto che la lasciava la casa spontaneamente. CP_1 Successivamente, rileva parte appellante, le dichiarazioni erano state modificate con l'aggiunta di fatti onde orientare la vicenda a proprio favore facendo credere di essere vittima di violenza, quanto meno morale.
Dal verbale della Polizia di Stato emergeva anche che la si era trasferita di residenza nella CP_1 città di Reggio nell'Emilia, come dagli estremi della carta d'identità carta d'identità nr. Numero_1 rilasciata dal comune di Reggio nell'Emilia l'8.11.19, quindi dichiarando il falso ossia di essere residente in [...], dove al massimo poteva essere domiciliata. Appare evidente, sempre secondo l'appellante, che già prima di ricevere il ricorso giudiziale di separazione notificato il 4.12.2019 la avesse intenzione di abbandonare la casa coniugale CP_1 per andare ad abitare nella città di Reggio nell'Emilia, dove aveva trasferito la sua residenza pur essendo insegnante nella scuola primaria di Vinco del plesso scolastico di Cannavò. L sosteneva anche di aver subito innumerevoli furti da parte dell'ex coniuge, furti che si Pt_1 erano perpetrati nel corso di almeno un mese, ovvero da quanto la aveva ricevuto la CP_1 richiesta di separazione nel dicembre 2019 fino alla notte tra il 15 ed 16 febbraio 2020, quanto l' si trovava in ufficio o presso il suo studio professionale. Pt_1 L'appellante denunciava che in quasi due mesi non solo rubava oggetti di esclusiva proprietà ma effettuava degli spostamenti di dipinti od oggetti per mascherare l'assenza di quelli sottratti.
Pertanto, la sarebbe soggetto inattendibile che afferma circostanze non corrispondenti al CP_1 vero, anche quando, non potendo rientrare in casa chiese l'intervento dei Carabinieri perché la serratura era bloccata, accusando di ciò l' che in quel momento si trovava in servizio presso Pt_1 la Guardia Medica di Pellaro. Il Tribunale, quindi, secondo l'appellante, avrebbe dovuto aver cura di porre attenzione ai documenti prodotti e dare rilievo e ricostruzione corretta delle condotte dei due coniugi al fine di valutare in modo effettivo e concreto l'esistenza o meno dell'addebito a carico della Era stato provato, Parte_3 inoltre, che la stessa effettuava una vita distaccata dal coniuge recandosi anche all'estero per viaggi di piacere senza la presenza del marito e uscendo la sera e rientrando tardi da sola in casa, anche affermando di averlo tradito.
Relativamente al mantenimento, secondo parte appellante, il provvedimento della Corte di Appello di Reggio Calabria sarebbe erroneo nella parte in cui attribuisce all' la proprietà degli Pt_1 autoveicoli Porsche e Jaguar, che invece sono stati venduti rispettivamente alla cifra di € 1.000,00 e di € 800.00, come evidenziato dalla Guardia di Finanza e dall'estratto tributi Regione Calabria. L'autoveicolo targato ED381NT è stato concesso in comodato d'uso gratuito alla figlia in data Per_2
7.1.2020; per cui in concreto l' avendo l'automobile targata CA763JV pignorata, avrebbe Pt_1 solo in uso dei motoveicoli, di cui uno vecchio di 23 anni non marciante. La controparte, invece, sarebbe proprietaria di due autoveicoli, come si evince dall'indagine della Guardia di Finanza. Ancora, l'appellante evidenzia di essere dirigente medico di I° livello a 38 ore settimanali dell'ASP di Reggio Calabria con esclusività di rapporto a partire dall'1.6.2018 ed alla stessa data avrebbe cessato l'attività di odontoiatra libero professionista;
inoltre, continua ad esercitare un'attività residuale di Odontoiatra in regime di intramoenia. Questo regime prevede che l' debba Pt_1 versare i corrispettivi percepiti all'ASP di Reggio Calabria, usando i bollettari della stessa ASP, che poi ristora solo dopo tanto tempo, anche anni, la quota dell'80 %. Evidenzia che gli immobili di Via Arangea in Reggio Calabria non sono stati mai di proprietà, come mostra la mediazione per diritto di usucapione promosso da presso l'istituto di CP_3 mediazione A.N.GE.C. - s.r.l. di Reggio Calabria, ed accettata dall'appellante in data 6.11.2019. Inoltre, la perizia giurata del 15.11.1995 dell'Ing. di Ottavio ed il preliminare di Persona_3 compravendita tra il padre dell' ed il sig. , confermerebbero le sue affermazioni Pt_1 CP_3
e quanto contenuto nella mediazione.
Quanto accertato dalla Guardia di Finanza è quanto risulta al Catasto dei fabbricati di Reggio Calabria, in quanto la mediazione non è stata trascritta dall'avente diritto. L ha donato alla Pt_1 figlia l'appartamento sito in Reggio Calabria e facente parte di un maggiore immobile alla via Per_2
Scardella n.30 sez. urbana RC foglio n. 104, particella 379 sub.9, zona censuaria I°, cat. A/2, classe seconda, vani 6, rendita catastale €759,19, come da atto di donazione registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria il 21.12.2012 al n. 7075. Riferisce ancora parte appellante che per poter fare fronte al mantenimento disposto dall'Ordinanza Presidenziale del Tribunale di Reggio Calabria del 2.1.2021 e per poter vivere avrebbe dovuto vendere nel mese di febbraio 2022 anche l'altro appartamento, di esclusiva proprietà, sito in Reggio
Calabria via Ciccarello snc. L'indagine della Guardia di Finanza metteva, dunque, in evidenza che la era titolare di un CP_1 immobile ed un vano adibito a cantina in un immobile sito in Reggio Calabria alla via Margherita Acht 5, già via Salita Zerbi. In questo immobile la avrebbe trasferito il suo domicilio sin CP_1 dal mese di febbraio 2021 portando strumentalmente la residenza presso la madre e mantenendolo anche dopo il decesso della stessa, come si evince dai certificati di residenza del 15.10.2021 della controparte e dal certificato di morte della sig. avvenuta il 22.7.2021. Per_4
Le foto già depositate in atti dal mese di gennaio 2021 dimostravano che la controparte abitava l'immobile e lo usava come residenza abituale non avendo alcuna spesa per la locazione di un eventuale immobile. La secondo l' avrebbe strumentalmente celato la proprietà CP_1 Pt_1 di questo immobile, non dichiarando la residenza che aveva trasferito dopo la morte della madre per aumentare l'eventuale quota di mantenimento che l' avrebbe dovuto versarle. Pt_1 L'appellante aveva invece dimostrato di avere un reddito netto di circa € 3200,00 mensili e di avere in corso un finanziamento da parte di Banca ED di € 99.987,44 con scadenza settembre 2024 e rata mensile di € 1.919,54, nonché un leasing con la banca BNP-Paribas di € 30.000 con rata mensile 726,12. Dunque, il reddito netto mensile era di € 653,00 da cui andrebbe detratto l'importo previsto per l'assegno di mantenimento pari ad € 900,00 prima ed € 1.000,00 successivamente. Solo dopo aver finito il pagamento del leasing con la BNP-Paribas, assume l'appellante, egli ha potuto assumere una collaboratrice domestica, regolarmente registrata, con uno stipendio di € 900,00 più oneri previdenziali.
Conclude quindi che del reddito da lavoro dipendente non gli rimane nulla, mentre la resistente, che avrebbe un reddito certo di € 28,000, con l'assegno di mantenimento si troverebbe ad avere un reddito di € 40.000,00. Assume ancora, che la arebbe titolare di un deposito presso le Poste Italiane, ad oggi CP_1 scomparso. Il conto corrente sarebbe stato estinto nelle more dell'indagine e quindi la CP_1 risulterebbe non avere nessun deposito bancario, mentre ex lege tutti gli stipendi dei lavoratori devono essere versati sul conto corrente bancario o postale. Per cui l'appellante chiede che venga disposta integrazione delle indagini della Gdf.
Con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale depositato il 24.5.2024, si costituisce in giudizio chiedendo di rigettare il ricorso perché destituito Controparte_4 di ogni fondamento in diritto e in fatto, pretestuoso e manifestamente infondato;
riformare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria e specificamente accogliere le seguenti domande: a) dichiarare l'addebito della separazione personale ad esclusivo carico dell'appellato b) Parte_1 rimodulare il quantum debeatur da parte dell' a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1
quantificandolo in misura pari a € 6.000,00 mensili o in quella somma maggiore o minore CP_1 che si riterrà di giustizia, con decorrenza dalla domanda (18.2.2020); c) confermare a carico del datore di lavoro dell'onerato – l'Asp di Reggio Calabria o l'ente che gli erogherà la pensione – l'obbligo al versamento diretto dello statuendo importo mensile a d) ordinare a Controparte_1 [...] l'immediata consegna a dei beni appartenenti in modo Pt_1 Controparte_1 esclusivo alla medesima, ossia: gli effetti personali, il vestiario e i beni mobili formati da camera da pranzo composta da tavolo, credenza, mobile basso e n. 6 sedie;
arredo di camera da letto composto da letto di ottone, cassettone e armadio;
e) porre a carico dell'appellato le spese e competenze del giudizio di I e II grado, nonché quelle relative al 'Reclamo' avverso l'ordinanza presidenziale interposto dal predetto risultato soccombente.
L'appellata e appellante incidentale contesta che non corrisponderebbe al vero quanto affermato dall' laddove ha ribadito che “non è stato interrogato dal giudice di prime cure”; invero, Pt_1 secondo la era stato ampiamente interrogato nella fase precontenziosa dalla Presidente, la CP_1 quale aveva emesso l'Ordinanza del 2.1.2021 da lui reclamata solo per protestare l'onere finanziario di € 900,00 mensili posto a suo carico in via provvisoria qual concorso al mantenimento della moglie. Quanto all'evento avvenuto nel febbraio 2016, ossia quello relativo alla scoperta dell'adulterio commesso dall' e al conseguente inseguimento, l'appellata sostiene che non corrisponde al Pt_1 vero il fatto che avrebbe dato tre versioni della vicenda in quanto non aveva mai detto di essersi
“posta da sola all'inseguimento” come maliziosamente riferito dall'appellante, inoltre, nel corso dell'interrogatorio formale alla medesima deferito e reso il 16.2.2022, aveva ulteriormente confermato il fatto indicando anche i testimoni successivamente escussi. L'unico processo penale di cui si ha notizia, ancora, è quello pendente dinanzi al Tribunale penale di Reggio Calabria a carico dell' imputato del reato di 'Violenza privata' (art. 610 c.p., n. Pt_1 1140/2020 R.G.), mentre nessun rilievo ha l'asserita “depositata” denuncia-querela per falsa testimonianza e frode processuale.
L asserisce ancora che la “ha celato in corso di causa” una “abitazione sita in Pt_1 CP_1 Reggio Calabria alla via Salita Zerbi n. 5”; tuttavia, si tratterebbe secondo l'appellata di una mera illazione in quanto la casa intestata ai genitori della sarebbe pervenuta in successione agli CP_1 eredi e quindi lei sarebbe solo usufruttuaria pro quota come accertato dalla Guardi di finanza;
asserisce l' che la avrebbe fatto sparire dai suoi depositi bancari “subito dopo la Pt_1 CP_1 disposizione dell'indagine patrimoniale, la somma ingentissima di oltre € 87.000,00 €”; tuttavia, l'appellata e appellante incidentale censura tali dichiarazioni evidenziando che non ci sarebbe alcuna traccia di tali prelievi dai depositi bancari, altrimenti vi sarebbe stato riferimento nella relazione della GdF. Sostiene, ancora, che la donazione da parte dell' alla figlia non risulterebbe da alcuna Pt_1 Per_2 visura catastale e che non corrisponderebbe al vero il fatto che la sarebbe proprietaria di CP_1 ben 16 immobili come verificato dalla Guardia di Finanza.
Trattasi di immobili realizzati dai coniugi in costanza di convivenza e in regime di comunione dei beni con l'apporto sostanziale e sostanzioso della moglie che l' ha caparbiamente detenuto Pt_1 in suo esclusivo possesso (ancora a tutt'oggi), concedendoli in locazione all'insaputa di lei e trattenendo per sé l'intero ricavato delle relative pigioni. All'odierna appellata e appellante non è stato riscontrato alcun deposito bancario che potesse essere oggetto di 'attenzione' e 'valutazione' da parte del Giudice di prime cure.
Evidenzia, ancora, che l'ex coniuge ha riferito di avere ha “un reddito pari a ZERO”, avendo “in corso un finanziamento da parte della Banca ED di € 99.987,44 con scadenza settembre 2024 e rata mensile di € 1.919,54 ed un leasing con la banca BNP-Paribas di € 30.000 con rata mensile 726,12”, leasing ormai estinto senza però ridurre i suoi oneri avendo egli assunto “una colf, regolarmente registrata, con uno stipendio di € 900,00 più oneri previdenziali”: tuttavia, l'appellante, secondo la astutamente non rivela le causali che l'avrebbero indotto a procacciarsi siffatti CP_1 finanziamenti che, data la vistosa consistenza degli stessi, sono indici di investimenti utili ad implementare i suoi correnti affari milionari. Il medesimo fruisce del lusso di consentirsi una colf a tutto servizio;
l'appellata manca di pari agio. Infine, laddove l' calcola il reddito della a circa 40.000,00 € (reddito da lavoro Pt_1 CP_1 28.000,00 e assegno di mantenimento 12.000,00 €), secondo l'appellata invece ciò che resterebbe effettivamente nella sua disponibilità sarebbe molto meno decurtato da imposte e tasse.
Rileva, dunque, che lo stato economico-finanziario delle parti risulta vistosamente sbilanciato in favore dell' e che l'individuazione del tenore di vita pregresso andrebbe certamente Pt_1 considerato quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze della richiedente, correlata alle disponibilità dell'onerando. Ribadisce di essere stata brutalmente allontanata da casa e privata di tutti i suoi effetti personali e, dunque, quale che sia l'entità del liquidando assegno di mantenimento, secondo l'appellata, questo non inciderà sulle disponibilità e potenzialità dell' pluriproprietario di immobili, dirigente Pt_1 medico dell'Asp, titolare di studio dentistico;
tutti elementi su cui aveva riferito l'esecutrice dell'indagine, , teste escussa all'udienza del 13.07.2022, la quale aveva deposto pure Testimone_1 affermando di aver pagato in contanti le prestazioni (funzionali all'indagine) avute in due diverse sedute personalmente dal dr. senza aver avuto né fattura e né scontrino fiscale. Pt_1
In data 20.1.2025 il fascicolo r.g. 102/2024 viene riunito al fascicolo n. 66/2024. All'udienza del 26.4.2025 la causa è assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre espungere dal presente giudizio, le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza nell'an e nel quantum, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di separazione sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio.
Nel merito delle doglianze sollevate dall'appellante principale e dall'appellante Parte_1 incidentale oggetto della presente impugnazione è per entrambi la Controparte_1 richiesta di addebito della separazione a controparte e contestualmente per l' di “annullare Pt_1
o rideterminare l'entità dell'assegno per il mantenimento del tenore di vita e di espungere le valutazioni sulla personalità del dott. non documentate, ma solo romanzate da parte Pt_1 resistente ed accettate acriticamente dal collegio senza che si sia instaurato un contraddittorio”, mentre per l'appellata e appellante incidentale “rimodulare il quantum debeatur da parte CP_1 dell' a titolo di contributo al mantenimento della quantificandolo in misura pari Pt_1 CP_1 a € 6.000,00 mensili o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, con decorrenza dalla domanda (18.2.2020); c) confermare a carico del datore di lavoro dell'onerato – l'Asp di Reggio Calabria o l'ente che gli erogherà la pensione – l'obbligo al versamento diretto dello statuendo importo mensile a . Controparte_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi» ovvero che «sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza»”
(Cassazione civile sez. I, 27/03/2025, n.8071).
Ancora, “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onore di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Sez. 1, Ordinanza del 5.8.2020, n. 16691).
Nel caso di specie, ha proposto ricorso per la separazione nel novembre 2019, Pt_1 adducendo che, dopo l'allontanamento dei figli per intraprendere gli studi universitari, la moglie era diventata aggressiva e violenta nei suoi confronti ed aveva smesso di collaborare alla gestione della casa, costringendolo a provvedere autonomamente alle proprie necessità.
La costituendosi nel giudizio di primo grado, osservava invece che le ragioni della CP_1 separazione erano da addebitarsi alla condotta dell'uomo “da quando la moglie lo ha scoperto fedifrago e lui, non tollerando d'essere stato colto nelle sue divagazioni amorose, ha reagito tirando fuori il peggio di sé”.
Entrambe le parti insistono nella richiesta di addebito della separazione.
Sul punto, non può che integralmente condividersi quanto statuito con il provvedimento impugnato in ordine alla mancata prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti indicati dalle parti e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In particolare, il Tribunale ha correttamente evidenziato che, nel caso specifico, difettava il necessario nesso di causalità tra le contestate violazioni coniugali di cui si era reso autore ciascun coniuge e la crisi familiare, poiché le deduzioni sviluppate dalle parti dimostravano che la forte crisi matrimoniale si era innescata ormai da tempo e che la disaffezione riconosciuta da entrambi i coniugi era una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non poteva essere ricondotta ad uno dei comportamenti lamentati da ciascuno dei coniugi.
Ed in effetti, quanto al presunto tradimento da parte dell' la stessa Pt_1 CP_1 assume essersi accorta di ciò nel 2016. Poiché la separazione è stata intentata dall' nel Pt_1
2019, in relazione al divario temporale intercorrente tra i due episodi, non è possibile porli in rapporto di stretta derivazione causale. In tale ottica, dunque, qualunque ulteriore accertamento appare ultroneo.
Quanto agli episodi indicati dall' la circostanza che egli abbia sporto delle denunce nei Pt_1 confronti della – delle quali, peraltro, non si conosce l'esito - non è sufficiente per CP_1 addivenire ad una pronuncia di addebito nei suoi confronti. In primo luogo, infatti, talune di esse sono successive al ricorso intentato per la separazione e, dunque, deve escludersi che i comportamenti denunciati possano avere avuto un'efficacia causale in tale decisione.
In ogni caso, i comportamenti dei coniugi devono essere valutati unitariamente: “Per l'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale” Cassazione civ., Sez. I, 14 novembre 2001, n. 14162). Dunque, poiché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito, sul punto la sentenza impugnata deve essere confermata.
Quanto all'assegno di mantenimento, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, si deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, secondo la giurisprudenza di legittimità “il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato
e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 3 maggio 2025 n. 11611).
Dunque, non è richiesta un'esatta ricostruzione dei redditi di ciascun coniuge, essendo per contro sufficiente “un'attendibile ricostruzione delle situazioni complessive, cosicché risulti consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 3 ottobre 2005, n. 19291; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 29 marzo 2000, n. 3792, in Fam. e dir., 2000, 441; Cass., 8 maggio 1998, n. 4679; App. Roma, 5 settembre 2007).
Dalle indagini della GdF è emerso che ha percepito negli anni 2018, 2019 e Parte_1
2020 redditi rispettivamente pari ad € 80.074,00, ad € 73.463,00 e ad € 64.889,00; mentre la nel medesimo periodo, ha percepito redditi pari ad € 27.636,99, € 27.579,00, € 28.016,00. CP_1
È appena il caso di evidenziare che l'uomo svolgesse altresì attività come libero professionista (sul punto, cfr. deposizione resa da all'udienza del 13.07.2022: “ADR – Conosco il Dott. Testimone_1 perché sono stata incarica dall'Agenzia investigativa presso cui lavoro di appurare se il Pt_1 predetto professionista svolgesse o meno in forma continuativa l'attività di dentista;
a tal proposito, ho preso un appuntamento per la pulizia dei denti e mi sono recata presso lo studio dentistico ubicato
a Reggio Calabria – zona Rione Modena – ma non ricordo precisamente la via;
agli appuntamenti fissati mi sono recata allo studio e ho notato che c'erano delle persone in sala d'attesa che aspettavano come me di essere visitate dal Dott. ADR – La pulizia dei denti si è svolta in Pt_1 due diverse sedute e poi ho regolarmente pagato;
se non ricordo male questo è avvenuto intorno a gennaio/febbraio 2021; Viene sottoposta in visione al teste la relazione di attività di indagine allegata al fascicolo di parte resistente. ADR – Avv. Cananzi – Non ho materialmente redatto la relazione che mi viene sottoposta in visione perché questo è compito dei responsabili dell'Agenzia; preciso, tuttavia, di avere personalmente scattato le foto e registrato il video che sono allegate alla predetta relazione;
aggiungo che nella relazione vengono riportate circostanze da me riferite;
ADR – Avv.
Cananzi – Faccio presente di avere regolarmente pagato in contanti la prestazione dentistica per un totale di 80,00 euro ma non di avere avuto né fattura né scontrino fiscale;
ADR – Avv. Iaria – Faccio presente di essere autorizzata a svolgere attività investigativa di cui ho riferito sopra;
ribadisco di essere stata per ben due volte presso lo studio dentistico e di avere pagato in contanti nelle mani del
Dottore che non mi ha minimamente accennato né a fattura né a ricevuta fiscale;
questo circostante per altro sono state integralmente riportate nel video dal quale si evince e si sente quanto ho appena riferito;
ADR – Avv. Iaria – Preciso che personalmente sono stato presso lo studio dentistico durante le ore pomeridiane in entrambe le occasioni previo appuntamento telefonico preso direttamente con il Dottore;
”).
La dedotta circostanza che l' abbia fatto ricorso a taluni finanziamenti, non essendo resa Pt_1 nota la destinazione dei consistenti importi ottenuti, è in tale sede irrilevante.
Per contro, indicative di un tenore di vita elevato in capo all' sono le circostanze da lui Pt_1 riferite concernenti la donazione di un immobile alla figlia, il comodato d'uso gratuito di un'autovettura a quest'ultima, la circostanza che abbia provveduto al suo mantenimento mentre studiava all'università, quantificando l'importo speso a tal fine in € 150.000,00, l'assunzione di una collaboratrice domestica, da lui retribuita con l'importo mensile di € 900,00.
Ancora, dagli atti emerge che l' ha acquistato, negli anni 2017, 2018 e 2020, delle Pt_1 autovetture di marca, rispettivamente, Jaguar, Porsche e Ferrari. Il prezzo indicato per l'acquisto delle prime due risulta decisamente modesto (€ 1.000,00 ed € 800,00), mentre la Ferrari risulta essere stata pagata €42.000,00, in ogni caso, non possono non considerarsi gli elevati costi di gestione che veicoli di tale genere comportano, in termine di carburante, manutenzione e pezzi di ricambio.
È evidente che tali elementi, tutti apprezzabili in termini economici, denotano una consistente capacità economica dell' Pt_1 Appare altresì evidente che il tenore di vita matrimoniale fosse sostenuto. Assume sul punto la he “la coppia coniugale ebbe un'intensa vita sociale e la moglie accompagnò sempre CP_1 e sempre di buon grado il marito, socio fra l'altro deI sino ad affiancarlo Controparte_5 nel 2016 a Napoli per l'incontro da essi avuto con il CO di NA (…). Durante l'estate erano soliti darsi a viaggi in Italia e anche all'estero (es. Inghilterra, Svezia, Cecoslovacchia, Francia, NA, ecc) dimorando sempre in alberghi di lusso;
due volte furono pure in crociera”. Tali circostanze non sono state contestate dall' sebbene quest'ultimo abbia affermato che la Pt_1 donna abbia fatto dei viaggi anche senza di lui. Dagli atti emerge altresì come, in costanza di matrimonio, fosse proprietario di autovetture di lusso, quali OR e Jaguar. La Pt_1 condizione agiata della coppia può desumersi altresì dagli interni della casa coniugale, della quale esiste documentazione fotografica.
Considerato che, ai sensi dell'art. 156 c.c., il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento esige l'accertamento di molteplici presupposti, tra cui l'assenza di addebito a suo carico e l'accertata insufficienza di mezzi economici idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Deve altresì sussistere una disparità economica significativa tra le parti e l'ammontare dell'assegno deve essere determinato tenendo conto delle circostanze specifiche e dei redditi del coniuge obbligato. A tal fine, dovrà essere valutata ogni fonte di reddito del richiedente, nonché l'attitudine al lavoro di entrambi i coniugi.
Nella fattispecie in esame, la marcata sproporzione reddituale tra i coniugi integra i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della volto a preservare un CP_1 tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nella misura già stabilita con il provvedimento impugnato. Non sussistono elementi che inducano a ritenere che tale importo non sia a tal fine sufficiente e, pertanto, non può essere accolto al riguardo l'appello incidentale proposto dalla CP_1
In merito all'ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro, non ci sono motivi per revocare o modificare tale disposizione.
Ed invero, la domanda di versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del coniuge obbligato deve essere rigettata se non venga provato l'inadempimento, posto che nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c. la sussistenza dell'inadempimento è presupposto imprescindibile.
Nel caso di specie, era onere della parte obbligata dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni. Nello specifico, l' nulla ha Pt_1 adottato a sostegno dell'istanza formulata, ragione per cui anche tale statuizione della sentenza impugnata deve essere confermata.
Ne consegue che tanto l'appello principale, quanto quello incidentale devono essere rigettati, con conferma della sentenza impugnata.
Spese del procedimento
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del doppio grado del giudizio, le stesse vanno dichiarate integralmente compensate fra le parti private, previa conferma della relativa disposizione adottata per il primo grado, in considerazione della parziale soccombenza reciproca sia in ordine alle contrapposte domande di addebito che alle statuizioni economiche (Cass. sez. un.
2022/n. 32061). Doppio del contributo unificato
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante principale e quello incidentale versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Civile emessa al n. 1058/2023 Parte_1 in data 10.8.2023 nel proc. 3730/2019 RGAC così provvede.
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Compensa le spese del presente giudizio.
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
Così è deciso, nella camera di consiglio svoltasi da remoto il 20.06.2025
La Cons. rel. La Presidente
Dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia MORABITO