Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 05/02/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3313 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE che prende atto dell'avvenuto stralcio e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione alle spese di lite.
Per l' è presente l'Avv. Marcedone e per il Concessionario l'Avv. Elena Amato. CP_1
Entrambi i procuratori si associano alla chiesta declaratoria con compensazione di spese di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 05/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3313/2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Antonuccio giusta procura in atti;
Parte_1
opponente contro in persona del legale rappresentante p. tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
persona del legale rappresentante p. tempore- Controparte_3 rappresenatta e difesa dall'Avv. Elena Amato giusta procura in atti
Con ricorso depositato il 6.11.2023, la ricorrente opponeva l'intimazione di pagamento n°29820229005154637, notificata il 5 ottobre 2023 “con cui in forza degli avvisi di addebito n°59820112000264934, 596820120000683540, 59820120002599037, 59820170000173462, si pretendeva il pagamento di contributi relativi agli anni compresi tra il 2011 e il 2017, CP_1 sanzioni, interessi ed accessori pari a € 8.282,92; esponeva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito suindicati ed eccepiva l'illegittimità della procedura di riscossione per inesistenza di un valido titolo esecutivo esattoriale e la prescrizione del credito vantato”. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità CP_1 dell'operato dell' contestava l'assunto avversario “deducendo la regolare notifica dei CP_4
sottesi avvisi di addebito, come ben poteva evincersi dai documenti allegati;
contestava
CP_ l'eccezione di prescrizione ribadendo che tutti gli avvisi di addebito dell' risultavano regolarmente notificati dall'ufficio opposto e che in riferimento ai fatti posteriori alla formazione degli avvisi, l'istituto resistente non poteva che prendere atto degli atti compiuti dal concessionario a tutela del credito dell'Istituto. In ogni caso, la prescrizione beneficiava della sospensione dal 23/2/2020 al 30/06/2020 ex art. 37, comma 2, del D.L. n.18/2020 e della sospensione dal 31/12/2020 al 30/6/2021 ex art. 11, comma 9, del D.L. n.183/2020. Nonché della sospensione ancora più lunga disposta specificamente per l'attività di riscossione di cui all'art.68 del D.L. 18/2020 (dall'8/3/2020 al 31/8/2021)”.
Tuttavia, l'istituto rappresentava che dalla consultazione dell'estratto di ruolo tutti gli avvisi di addebito risultano oggetto di stralcio ex L.197/2022 perché contenenti partite di importo inferiore ad €. 1.000,00 e dunque chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Anche il concessionario costituendosi contestava le difese avversarie, deduceva di aver posto in essere validi atti interruttivi del decorso della prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione odierna, tutti i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite atteso che tutti gli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, sono stati oggetto di stralcio ex. L.
197/2022.
La legge richiamata ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro. Alla luce dell'avvenuto stralcio va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese, attesa la richiesta delle parti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 5.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna