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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 990/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
FERRENTINO SI DOMENICA, Relatore
FE GI AN, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3531/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 INARCASSA CONTR
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2008 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD003232022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD003232022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD003232022 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD003232022 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD003232022 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.03476202300002313000 e l'intimazione di pagamento sottesa n. TD3IPRD00323/2022 per i tributi di competenza, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo pec in data 16 novembre 2023 con la quale si è chiesto il pagamento della somma di € 39.673,72 (di cui € 32.639,65 riferiti all'intimazione di pagamento).
Ha dedotto ,relativamente all'intimazione di pagamento n. TD3IPRD00323/2022 che la somma richiesta
(riferita ad IVA, addizionale comunale irpef, addizionale regionale irpef, irap, irpef), al netto degli interessi e sanzioni, era stata pagata.
Ha eccepito:1)l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle poiché inoltrata da un indirizzo di posta elettronica non certificata e senza alcuna firma digitale legittima;
2) il difetto di motivazione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni eccependo il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle n.03420180000481533000 e 03420190026211477000 relative a crediti non tributari,
l'avvenuta notifica della restante cartella e nel merito il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate ,intervenuta volontariamente nel giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.Ha dedotto che l'intimazione di pagamento era stata correttamente notificata e traeva origine da un avviso di accertamento per il quale era stata proposta impugnazione decisa in senso sfavorevole al contribuente con sentenza n. 2268/04/20 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria -depositata in data 05/10/2020, divenuta definitiva il 06/04/2021.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alle cartelle n.03420180000481533000 e 03420190026211477000 aventi ad oggetti contributi dovuti a INARCASSA
e dunque previdenziali per i quali la giurisdizione è del giudice del lavoro.
Va rigettata la prima eccezione.
Va infatti rilevato che per costante orientamento della Suprema Corte,la nullità della notifica dell'atto impositivo è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt.156 e 160 cpc , atteso l'espresso richiamo , operato dall'art.60 DPR n. 600/73 alle norme sulle notificazioni del codice di rito.
E' stato infatti precisato che la notifica è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto di imposizione tributaria,sicchè la sua nullità è sanata ove l'atto abbia già raggiunto il suo scopo, come nel caso di specie con la proposizione del ricorso che basta a provare la conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto e della sua validità.(Cass 6528/2018,18480/2016,21071/2018,SSUU 19854/2008).
Parte ricorrente ha comunque eccepito la inesistenza della notifica anche delle cartelle sottese perché effettuata da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi.Sul punto è intervenuta recentemente la
Cassazione con l'ordinanza n. 982 del 2023 nella quale si chiarisce “in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente….. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
Ancora più di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 5263 del 2024 ha affermato”la non predicabilità dell'inesistenza della notificazione proveniente da un indirizzo PEC non contenuto in pubblici registri, l'ipotizzata irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica- come, nella specie, accertato dalla CTR – ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass., sez. un., n. 7665/2016). In particolare, come precisato anche nella sentenza sopra richiamata della Corte, a sezioni unite, n. 15979 del 2022 “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso di specie”.
La mancanza dell'impugnativa delle cartelle preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale: il ricorrente ha ricevuto gli atti esattivi e non li ha impugnati. Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni non proposte nei termini di legge che oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Con riferimento all'intimazione n. TD3IPRD00323/2022 Agenzia delle Entrate costituendosi ha fornito prova dell'avvenuta notifica a mezzo servizio postale in data 5.6.2022.
Detta intimazione peraltro ha come atto presupposto l'avviso di accertamento n. TD3010101504 /2012 impugnato dal ricorrente e per il quale è intervenuta sentenza di rigetto della Corte di giustizia Tributaria
Regionale n. 2268 del 2020.
La regolarità della notifica delle cartelle e dell'intimazione comporta altresì il rigetto dell'eccezione di difetto di motivazione.Ed invero per orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità non vi un obbligo motivazione dell'atto allorquando questo segua un autonomo atto impositivo, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui esso costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria ma non quando gli atti presupposti siano stati ricevuti dal contribuente che dunque ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione.
Il ricorso va dunque rigettato.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alle cartelle n.03420180000481533000 e
03420190026211477000.Rigetta nel resto il ricorso.Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
FERRENTINO SI DOMENICA, Relatore
FE GI AN, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3531/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 INARCASSA CONTR
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2008 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002313000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD003232022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD003232022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD003232022 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD003232022 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD003232022 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.03476202300002313000 e l'intimazione di pagamento sottesa n. TD3IPRD00323/2022 per i tributi di competenza, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo pec in data 16 novembre 2023 con la quale si è chiesto il pagamento della somma di € 39.673,72 (di cui € 32.639,65 riferiti all'intimazione di pagamento).
Ha dedotto ,relativamente all'intimazione di pagamento n. TD3IPRD00323/2022 che la somma richiesta
(riferita ad IVA, addizionale comunale irpef, addizionale regionale irpef, irap, irpef), al netto degli interessi e sanzioni, era stata pagata.
Ha eccepito:1)l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle poiché inoltrata da un indirizzo di posta elettronica non certificata e senza alcuna firma digitale legittima;
2) il difetto di motivazione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni eccependo il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle n.03420180000481533000 e 03420190026211477000 relative a crediti non tributari,
l'avvenuta notifica della restante cartella e nel merito il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate ,intervenuta volontariamente nel giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.Ha dedotto che l'intimazione di pagamento era stata correttamente notificata e traeva origine da un avviso di accertamento per il quale era stata proposta impugnazione decisa in senso sfavorevole al contribuente con sentenza n. 2268/04/20 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria -depositata in data 05/10/2020, divenuta definitiva il 06/04/2021.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alle cartelle n.03420180000481533000 e 03420190026211477000 aventi ad oggetti contributi dovuti a INARCASSA
e dunque previdenziali per i quali la giurisdizione è del giudice del lavoro.
Va rigettata la prima eccezione.
Va infatti rilevato che per costante orientamento della Suprema Corte,la nullità della notifica dell'atto impositivo è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt.156 e 160 cpc , atteso l'espresso richiamo , operato dall'art.60 DPR n. 600/73 alle norme sulle notificazioni del codice di rito.
E' stato infatti precisato che la notifica è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto di imposizione tributaria,sicchè la sua nullità è sanata ove l'atto abbia già raggiunto il suo scopo, come nel caso di specie con la proposizione del ricorso che basta a provare la conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto e della sua validità.(Cass 6528/2018,18480/2016,21071/2018,SSUU 19854/2008).
Parte ricorrente ha comunque eccepito la inesistenza della notifica anche delle cartelle sottese perché effettuata da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi.Sul punto è intervenuta recentemente la
Cassazione con l'ordinanza n. 982 del 2023 nella quale si chiarisce “in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente….. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
Ancora più di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 5263 del 2024 ha affermato”la non predicabilità dell'inesistenza della notificazione proveniente da un indirizzo PEC non contenuto in pubblici registri, l'ipotizzata irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica- come, nella specie, accertato dalla CTR – ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass., sez. un., n. 7665/2016). In particolare, come precisato anche nella sentenza sopra richiamata della Corte, a sezioni unite, n. 15979 del 2022 “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso di specie”.
La mancanza dell'impugnativa delle cartelle preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale: il ricorrente ha ricevuto gli atti esattivi e non li ha impugnati. Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni non proposte nei termini di legge che oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Con riferimento all'intimazione n. TD3IPRD00323/2022 Agenzia delle Entrate costituendosi ha fornito prova dell'avvenuta notifica a mezzo servizio postale in data 5.6.2022.
Detta intimazione peraltro ha come atto presupposto l'avviso di accertamento n. TD3010101504 /2012 impugnato dal ricorrente e per il quale è intervenuta sentenza di rigetto della Corte di giustizia Tributaria
Regionale n. 2268 del 2020.
La regolarità della notifica delle cartelle e dell'intimazione comporta altresì il rigetto dell'eccezione di difetto di motivazione.Ed invero per orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità non vi un obbligo motivazione dell'atto allorquando questo segua un autonomo atto impositivo, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui esso costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria ma non quando gli atti presupposti siano stati ricevuti dal contribuente che dunque ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione.
Il ricorso va dunque rigettato.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alle cartelle n.03420180000481533000 e
03420190026211477000.Rigetta nel resto il ricorso.Compensa le spese.