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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 381/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 381/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Cristoforo Colombo n. 67 presso lo studio dell'Avv. Anna Caruso, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco, Silvia Parisi e Francesco Muscari
Tomaioli, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via S.
D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Resistente
avente ad oggetto: indebito reddito di emergenza
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.03.2023 esponeva di aver ricevuto, in data 8.11.2022, Parte_1 nota con cui l'ente previdenziale comunicava l'accertamento di somme indebitamente CP_1 percepite, in relazione al periodo dall'1.03.2021 al 31.05.2021, sulla prestazione REDDITO DI
EMERGENZA, di cui era titolare, in quanto “è stato corrisposto il reddito di emergenza, riconosciuto per ulteriori tre quote (marzo, aprile e maggio 2021) per emergenza covid-19 art. n.12, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto non spettante”, e di aver impugnato, in sede amministrativa, il suddetto provvedimento mediante ricorso al Comitato Provinciale . CP_1
Adducendo l'irripetibilità delle somme per assenza di dolo, l'illegittimità dell'azione di ripetizione per lacunosa motivazione, la lesione del legittimo affidamento e del diritto di difesa per assenza di trasparenza nel calcolo della somma richiesta e nella modalità di riscossione, chiedeva che venisse accertato che nulla doveva essere restituito in ordine alle causali di cui al ricorso e per gli importi indicati nella missiva di indebito, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente recuperato nelle more del procedimento.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva, preliminarmente, l'improponibilità/inammissibilità CP_1 del ricorso per totale assenza di previa domanda amministrativa, nonché l'improponibilità e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c., atteso che non risultava attivato/completato l'iter amministrativo;
nel merito, esponeva che parte ricorrente aveva presentato, in data 27.04.2021, domanda amministrativa volta al riconoscimento di tre ulteriori quote (marzo-aprile e maggio 2021) della misura in esame;
che a seguito di successive verifiche, l'ente aveva accertato che per il mese di febbraio 2021 il aveva conseguito una retribuzione (riferita al nucleo familiare) pari ad € Pt_1
564,00 – superiore, quindi, all'importo del REM di cui beneficiava il nucleo (€ 400,00), ovverosia superiore all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, D.L. n. 34 del 2020; di conseguenza, accertata l'insussistenza dei requisiti di legge, aveva richiesto la restituzione della somma indebitamente percepita dall'opponente.
Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto improcedibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e/o non provato.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 23.01.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. È pacifico tra le parti e documentalmente dimostrato che, in data 27.04.2021, il ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento del reddito di emergenza per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 (Protocollo: , attestando di essere in possesso di tutti i Controparte_2 requisiti richiesti, ed in particolare che: “il valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, determinato in base al principio di cassa, è inferiore all'ammontare del beneficio, maggiorato, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, in misura pari a un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini
ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013”, ovverosia che il reddito familiare, relativo al mese di febbraio 2021, fosse inferiore alla somma di € 400,00 (corrispondente all'importo del beneficio riconosciutogli dall'ente previdenziale).
L' ha contestato la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della prestazione, CP_1 posto che, a seguito di un controllo operato d'ufficio, ha accertato che il aveva percepito, nel Pt_1 mese di febbraio 2021, una retribuzione lorda mensile pari ad € 564,00 (cfr. allegati 5 fascicolo ), CP_1 dunque, superiore all'importo del REM di cui beneficiava il nucleo familiare (quantificato nella misura mensile di € 400,00), di cui all'art. 82, comma 5, D.L. n. 34 del 2020.
5. Ciò posto, nel richiamare la normativa applicabile al caso di specie, si osserva che il reddito di emergenza è una misura di sostegno economico istituita con il decreto-legge n. 34/2020, in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, misura prorogata per l'anno 2021 con il decreto-legge n. 41/2021 e con il decreto-legge n. 73/2021.
Per quanto concerne i requisiti reddituali, patrimoniali ed economici necessari per l'erogazione della misura, l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021 ha stabilito che “ai fini del riconoscimento delle quote di rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021”.
Pertanto, il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della domanda amministrativa, congiuntamente dei seguenti requisiti:
1) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021, determinato secondo il principio di cassa, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del
2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) residenza in Italia al momento della domanda del richiedente;
3) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 (verificato al
31.12.2020) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
4) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000;
5) nessun membro del nucleo familiare deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo del beneficio, maggiorato, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, in misura pari a un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013;
6) nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito trattamenti economici legati alla emergenza COVID 19 di cui all'articolo 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41;
7) nessun membro del nucleo familiare deve essere titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
8) nessun membro del nucleo familiare deve essere percettore di reddito o pensione di cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019.
Sul regime di incumulabilità della prestazione, il decreto-legge n. 73/2021 ha rimandato alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 34/2020, che all'art. 82, comma 3, ha previsto che “il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge”.
6. Applicando tale disciplina normativa alla fattispecie in esame, è di palese evidenza che, sebbene il ricorrente, al momento della presentazione della domanda amministrativa (27.04.2021), abbia dichiarato che il valore del proprio reddito familiare, conseguito nel mese di febbraio 2021, fosse inferiore all'ammontare del beneficio percepito (nel caso di specie, € 400,00 al mese), risulta invece che il abbia percepito, nel suddetto mese, una retribuzione lorda mensile pari ad € 564,00 Pt_1
(dunque, superiore alla misura mensile del reddito di emergenza percepito dall'istante).
Giova specificare che tale circostanza - ossia l'aver percepito nel mese di febbraio 2021 una retribuzione superiore rispetto all'ammontare del REM percepito - non risulta essere stata contestata e/o smentita dalla parte ricorrente.
7. Per completezza di motivazione, occorre evidenziare che il non ha neppure fornito prova Pt_1 di avere diritto alla maggiorazione della soglia afferente al valore del reddito familiare, prevista dalla disciplina normativa, a mente della quale il valore del suddetto reddito familiare è maggiorato, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, in misura pari a un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013.
Ne consegue, pertanto, che alla data della domanda amministrativa (27.04.2021), il non era Pt_1 in possesso di tutti i requisiti normativi necessari ai fini del riconoscimento del REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, previsti ai sensi dell'art. n. 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41.
8. Per quel che attiene alla disciplina applicabile all'indebito assistenziale, occorre richiamare il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. (cfr. Cass. Sez. 6 -
Lav. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, delineato la fattispecie del dolo dell'accipiens, statuendo che
“Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, assegno di invalidità civile), limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono
l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e
l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1978 del 3.02.2004).
Applicando i suddetti principi di diritto al caso di specie, si ritiene che l' abbia legittimamente CP_1 proceduto alla revoca della prestazione assistenziale e alla comunicazione dell'indebito, atteso che Parte l'erogazione dei ratei del è dipesa unicamente dalle dichiarazioni rese dall'istante al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Deve, poi, escludersi la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito, tenuto conto che uno dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione della prestazione è proprio il possesso di un reddito familiare, per il mese di febbraio 2021, inferiore all'importo del
REM riconosciuto al percettore;
ne consegue che il ricorrente era obbligato a comunicare correttamente la situazione reddituale del proprio nucleo familiare sia ai fini dell'accesso al beneficio sia per la determinazione dell'importo dovuto.
9. In conclusione, la domanda va respinta, risultando legittimo il provvedimento di recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di REM nel periodo dall'1.03.2021 al 31.05.2021.
10. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: - rigetta la domanda, dichiarando che il ricorrente è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di emergenza nel periodo dall'1.03.2021 al 31.05.2021, pari ad € 1.200,00;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 20.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 381/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Cristoforo Colombo n. 67 presso lo studio dell'Avv. Anna Caruso, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco, Silvia Parisi e Francesco Muscari
Tomaioli, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via S.
D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Resistente
avente ad oggetto: indebito reddito di emergenza
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.03.2023 esponeva di aver ricevuto, in data 8.11.2022, Parte_1 nota con cui l'ente previdenziale comunicava l'accertamento di somme indebitamente CP_1 percepite, in relazione al periodo dall'1.03.2021 al 31.05.2021, sulla prestazione REDDITO DI
EMERGENZA, di cui era titolare, in quanto “è stato corrisposto il reddito di emergenza, riconosciuto per ulteriori tre quote (marzo, aprile e maggio 2021) per emergenza covid-19 art. n.12, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto non spettante”, e di aver impugnato, in sede amministrativa, il suddetto provvedimento mediante ricorso al Comitato Provinciale . CP_1
Adducendo l'irripetibilità delle somme per assenza di dolo, l'illegittimità dell'azione di ripetizione per lacunosa motivazione, la lesione del legittimo affidamento e del diritto di difesa per assenza di trasparenza nel calcolo della somma richiesta e nella modalità di riscossione, chiedeva che venisse accertato che nulla doveva essere restituito in ordine alle causali di cui al ricorso e per gli importi indicati nella missiva di indebito, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente recuperato nelle more del procedimento.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva, preliminarmente, l'improponibilità/inammissibilità CP_1 del ricorso per totale assenza di previa domanda amministrativa, nonché l'improponibilità e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c., atteso che non risultava attivato/completato l'iter amministrativo;
nel merito, esponeva che parte ricorrente aveva presentato, in data 27.04.2021, domanda amministrativa volta al riconoscimento di tre ulteriori quote (marzo-aprile e maggio 2021) della misura in esame;
che a seguito di successive verifiche, l'ente aveva accertato che per il mese di febbraio 2021 il aveva conseguito una retribuzione (riferita al nucleo familiare) pari ad € Pt_1
564,00 – superiore, quindi, all'importo del REM di cui beneficiava il nucleo (€ 400,00), ovverosia superiore all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, D.L. n. 34 del 2020; di conseguenza, accertata l'insussistenza dei requisiti di legge, aveva richiesto la restituzione della somma indebitamente percepita dall'opponente.
Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto improcedibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e/o non provato.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 23.01.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. È pacifico tra le parti e documentalmente dimostrato che, in data 27.04.2021, il ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento del reddito di emergenza per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 (Protocollo: , attestando di essere in possesso di tutti i Controparte_2 requisiti richiesti, ed in particolare che: “il valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, determinato in base al principio di cassa, è inferiore all'ammontare del beneficio, maggiorato, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, in misura pari a un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini
ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013”, ovverosia che il reddito familiare, relativo al mese di febbraio 2021, fosse inferiore alla somma di € 400,00 (corrispondente all'importo del beneficio riconosciutogli dall'ente previdenziale).
L' ha contestato la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della prestazione, CP_1 posto che, a seguito di un controllo operato d'ufficio, ha accertato che il aveva percepito, nel Pt_1 mese di febbraio 2021, una retribuzione lorda mensile pari ad € 564,00 (cfr. allegati 5 fascicolo ), CP_1 dunque, superiore all'importo del REM di cui beneficiava il nucleo familiare (quantificato nella misura mensile di € 400,00), di cui all'art. 82, comma 5, D.L. n. 34 del 2020.
5. Ciò posto, nel richiamare la normativa applicabile al caso di specie, si osserva che il reddito di emergenza è una misura di sostegno economico istituita con il decreto-legge n. 34/2020, in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, misura prorogata per l'anno 2021 con il decreto-legge n. 41/2021 e con il decreto-legge n. 73/2021.
Per quanto concerne i requisiti reddituali, patrimoniali ed economici necessari per l'erogazione della misura, l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021 ha stabilito che “ai fini del riconoscimento delle quote di rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021”.
Pertanto, il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della domanda amministrativa, congiuntamente dei seguenti requisiti:
1) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021, determinato secondo il principio di cassa, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del
2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) residenza in Italia al momento della domanda del richiedente;
3) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 (verificato al
31.12.2020) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
4) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000;
5) nessun membro del nucleo familiare deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo del beneficio, maggiorato, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, in misura pari a un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013;
6) nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito trattamenti economici legati alla emergenza COVID 19 di cui all'articolo 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41;
7) nessun membro del nucleo familiare deve essere titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
8) nessun membro del nucleo familiare deve essere percettore di reddito o pensione di cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019.
Sul regime di incumulabilità della prestazione, il decreto-legge n. 73/2021 ha rimandato alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 34/2020, che all'art. 82, comma 3, ha previsto che “il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge”.
6. Applicando tale disciplina normativa alla fattispecie in esame, è di palese evidenza che, sebbene il ricorrente, al momento della presentazione della domanda amministrativa (27.04.2021), abbia dichiarato che il valore del proprio reddito familiare, conseguito nel mese di febbraio 2021, fosse inferiore all'ammontare del beneficio percepito (nel caso di specie, € 400,00 al mese), risulta invece che il abbia percepito, nel suddetto mese, una retribuzione lorda mensile pari ad € 564,00 Pt_1
(dunque, superiore alla misura mensile del reddito di emergenza percepito dall'istante).
Giova specificare che tale circostanza - ossia l'aver percepito nel mese di febbraio 2021 una retribuzione superiore rispetto all'ammontare del REM percepito - non risulta essere stata contestata e/o smentita dalla parte ricorrente.
7. Per completezza di motivazione, occorre evidenziare che il non ha neppure fornito prova Pt_1 di avere diritto alla maggiorazione della soglia afferente al valore del reddito familiare, prevista dalla disciplina normativa, a mente della quale il valore del suddetto reddito familiare è maggiorato, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, in misura pari a un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013.
Ne consegue, pertanto, che alla data della domanda amministrativa (27.04.2021), il non era Pt_1 in possesso di tutti i requisiti normativi necessari ai fini del riconoscimento del REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, previsti ai sensi dell'art. n. 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41.
8. Per quel che attiene alla disciplina applicabile all'indebito assistenziale, occorre richiamare il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. (cfr. Cass. Sez. 6 -
Lav. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, delineato la fattispecie del dolo dell'accipiens, statuendo che
“Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, assegno di invalidità civile), limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono
l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e
l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1978 del 3.02.2004).
Applicando i suddetti principi di diritto al caso di specie, si ritiene che l' abbia legittimamente CP_1 proceduto alla revoca della prestazione assistenziale e alla comunicazione dell'indebito, atteso che Parte l'erogazione dei ratei del è dipesa unicamente dalle dichiarazioni rese dall'istante al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Deve, poi, escludersi la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito, tenuto conto che uno dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione della prestazione è proprio il possesso di un reddito familiare, per il mese di febbraio 2021, inferiore all'importo del
REM riconosciuto al percettore;
ne consegue che il ricorrente era obbligato a comunicare correttamente la situazione reddituale del proprio nucleo familiare sia ai fini dell'accesso al beneficio sia per la determinazione dell'importo dovuto.
9. In conclusione, la domanda va respinta, risultando legittimo il provvedimento di recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di REM nel periodo dall'1.03.2021 al 31.05.2021.
10. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: - rigetta la domanda, dichiarando che il ricorrente è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di emergenza nel periodo dall'1.03.2021 al 31.05.2021, pari ad € 1.200,00;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 20.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino